blog
da facebook a twitter
28 set
Per poter postare direttamente su Twitter quello che scrivete su una qualsiasi pagina che gestite su Facebook, la procedura è semplice visto che Facebook ha messo a disposizione una nuova funzionalità per chi è amministratore di una “pagina”.
Infatti è ora possibile associare le proprie pagine su Twitter, potendo in questo modo condividere tutto ciò che pubblicherete.
Per poter accedere a questo nuovo servizio, basterà loggarvi su Facebook e successivamente andare su questa pagina.
In questo modo potrete associare tutti feed delle vostre pagine sul vostro account di Twitter.
Facile e veloce!
Page Ranke: solo vanità?
14 mag
Riecco l’argomento Page Rank, non sapete cos’è? Diciamo che è un meccanismo con cui Google dà un valore al vostro spazio.
Volete conoscere quanto è il vostro page rank?
Basta andare sul sito Google Pagerank Checker, inserire l’URL del vostro sito ed il gioco è fatto.
Ecco alcune informazioni di “testata”:
| Website Title: | www.Adolfo.Trinca.name – Blog Personale, simpatia moto e belle gnocche |
| Keywords: | fotografia, Adolfo Trinca, moto, gnocche, simpatia, amici |
| Meta Description: | Blog Personale di Adolfo Trinca, simpatia moto e belle gnocche |
| Speed: | 0.13906121253967 seconds. |
| No. of Words: | 29 |
| Distinct Words: | 25 |
| Page Size: | 812 |
| Keyword Density: | Keyword Density Analysis |
| Broken Links: | Broken Link Analysis |
Ed ovviamente il vostro Page Rank:
| 0 | |||
| 0 | |||
| Domain Age: | Unknown | ||
| Pagerank update: | April 05, 2010 | ||
| Next P. Update: | Estimate the next pagerank update August-2010 | ||
Oltre a quello avrete anche un sacco di altre informazioni sul vostro sito come il numero di domini attestati sul vostro stesso indirizzo ip, nel mio caso ben 114.
E poi Aruba mi dice che è colpa delle funzionalità del mio blog se è lento tze!!! Sarà mica che ci sono troppi domini per un solo ip/macchina?
Ed ancora, avrete la possibilità di vedere anche la situazione su Yahoo o Bing oppure Altavista (manco me ricordavo più che esisteva!).
| 0 | |
| 10,587 | |
| 13.647 | |
| Outbound Links:: | Outbound: 0 |
| Internal Links: | Internal: 0 |
| 811 | |
| 814 | |
| 64 | |
| 1130 | |
| 1210 |
| 25 | |
| 581 | |
| 3.799 |
Altra cosa simpatica è la possibilità di vedere il grafico dei link “maggiori”, immagino quelli con più “scambi”. Date un’occhio al mio:
Carino eh?
Basta con FaceBook? Allora “suicida” il tuo profilo…
7 gen
da LaStampa.it
ROMA
Un sito Internet che consente di commettere un «suicidio» virtuale, cancellando totalmente il profilo di un utente sui social network è stato bloccato da Facebook, che ha ottenuto anche la sua iscrizione nella lista dei siti pericolosi per la sicurezza dei navigatori.
Suicidemachine.org, che ha per titolo «The Web 2.0 Suicide Machine», consente di cancellare tutti i «profili succhia-energia nelle reti sociali», «eliminare tutti falsi amici virtuali», e «farla finita con il vostro alterego Web 2.0», spiegano i realizzatori sull’home page, precisando che il servizio funziona attualmente con Facebook, Myspace, Twitter e LinkedIn e che in 52 minuti riesce a fare automaticamente ciò che manualmente richiederebbe oltre nove ore.
Secondo Facebook, però il servizio viola i termini sulla privacy e le regole del social network quando accede e scarica i dati degli utenti per cancellarne i profili e l’azienda si riserva il diritto d’agire legalmente nell’immediato futuro. La “macchina per il suicidio virtuale”, che finora è stata utilizzata, secondo quanto riportano sul sito, da 892 navigatori, 500 dei quali utenti di Facebook, eliminando 58.401 amicizie virtuali e cancellando più di 230 mila “cinguettii” da Twitter, ha risposto lanciando una petizione per chiedere l’esclusione del suo indirizzo Internet dai siti banditi.
La «macchina» non è però l’unico sito di questo tipo ad aver attirato gli strali di Facebook. Il social network aveva infatti già inviato una lettera di diffida a Seppukoo.com, che permette ai suoi utilizzatori di commettere un “karakiri” informatico in puro stile giapponese. «Come il seppuku riabilita l’onore del samurai, così seppukoo.com si impegna a liberare il corpo digitale», recita un’avvertenza sul sito che in home page, accanto alle foto e ai nomi degli utilizzatori più recenti, reca anche l’avvertimento che è sotto attacco da parte di Facebook. Anche l’accesso da Facebook a seppukoo.com è stato bloccato dal social network, ma il sito ha finora negato ogni addebito, in particolare per le accuse di phishing.
DBlog è morto
17 nov

Topic: E bastaaaaaaaaaaaaaaaaa….MARLENEK!!!!
E daiiiii…ormai il forum è terra di nessuno…completamente abbandonato allo spam….
quei pochi topic che potrebbero interessare a qualcuno neanche si vedono fra la monnezza varia.Marlenek…se trovi il tempo di scrivere 1 o 2 articoli al mese sul tuo blog, potresti dedicarti anche un pochino alla pulizia del Forum ogni tanto.
Vabbè…fai un pò come ti pare…ma tieni conto che cosi ti stai giocando anche quei 2 o 3 voleterosi che ancora danno linfa al moribondo dBlog
Con questo accorato appello donachy si è rivolto a Marlenek (creatore di DBlog) per l’ultima volta chiedendo un po di considerazione. Erano anni che Marlenek aveva abbandonato la sua creatura a se stessa. Eravamo noi “volontari”, pochi ma buoni (Etrusco, Sirsly, Pukos, Acor3, Wodka40 solo per ricordarne alcuni) che con fatica e poco tempo e senza nulla avere in cambio scrivevamo plugin temi ed aiutavamo i nuovi utenti a risolvere i loro piccoli problemi quotidiani.
Io come Etrusco e Sirsly, dopo esserci lamentati varie volte ed aver provato a portare avanti il forum e lo sviluppo di nuove future abbiamo deciso di abbandonare DBlog perché, almeno nel mio caso, non mi sembrava giusto che Marlenek avesse la gloria dei nostri sacrifici. Da prima passando da Access a MySql e poi, passo che vi consiglio, il salto a WordPress.
Quello che mi rimane è un pugno di amici in più e tanta amarezza per il comportamento di Daniele.
p.s.: per evitare lo spam, come chiedeva donachy, Marlenek ha fatto una cosa molto semplice…HA CHIUSO IL FORUM!
Aruba rallenta? Date un’occhiata a quati altri sito sono sulla vostra stessa macchina
4 nov
Avate Aruba come provider e l’impressione che il vostro sito sia più lento del solito?
Date un’occhiata a quanti sono i server attestati sul vostro stesso server. Ad oggi per il mio dominio ce ne sono ben 72 !!! L’ultimo controllo lo feci il 19 Marzo 2009 come potete leggere qui dove spiegavo come controllare il proprio servizio di hosting attraverso il servizio gratuito offerto online da ServerChek.
Stavolta ho utilizzato IP-address.com e date un’occhiata a questo indirizzo, per la situazione aggiornata, oppure accontentatevi della tabella che riporto qui sotto di quello che è uscito fuori.
| Number | Domain / Host | Functions |
|---|---|---|
| 1. | www.saint-seiya.it | [Whois] |
| 2. | www.albricci.net | [Whois] |
| 3. | www.salentosalento.it | [Whois] |
| 4. | www.scuolaguida.it | [Whois] |
| 5. | www.felicepollano.com | [Whois] |
| 6. | www.pnl.info | [Whois] |
| 7. | www.signoredeglianelli.org | [Whois] |
| 8. | www.sardegnabelarus.it | [Whois] |
| 9. | www.netbikers.net | [Whois] |
| 10. | www.atlanteq.it | [Whois] |
| 11. | www.switchtv.it | [Whois] |
| 12. | www.miniportale.it | [Whois] |
| 13. | www.tuttobenigni.it | [Whois] |
| 14. | www.trenomania.it | [Whois] |
| 15. | www.fanclubvalentinorossi.com | [Whois] |
| 16. | www.miniportale.com | [Whois] |
| 17. | www.soundfonts.it | [Whois] |
| 18. | www.ciaoa.it | [Whois] |
| 19. | www.euclidlabs.it | [Whois] |
| 20. | www.coldsky.com | [Whois] |
| 21. | www.veronavip.com | [Whois] |
| 22. | www.michelegiacomazzi.it | [Whois] |
| 23. | www.nonsolowine.com | [Whois] |
| 24. | www.telefilmzone.it | [Whois] |
| 25. | www.saturnonet.it | [Whois] |
| 26. | www.incantisuweb.com | [Whois] |
| 27. | www.ibiza-formentera.it | [Whois] |
| 28. | www.tecnocomunicazioni.com | [Whois] |
| 29. | www.ricercafacile.com | [Whois] |
| 30. | www.sickboarders.net | [Whois] |
| 31. | www.aransicilia.it | [Whois] |
| 32. | www.brundisium.net | [Whois] |
| 33. | www.termedivinadio.com | [Whois] |
| 34. | www.upinthesite.com | [Whois] |
| 35. | www.tuttobasket.net | [Whois] |
| 36. | www.gasparimenotti.com | [Whois] |
| 37. | www.dinoskate.it | [Whois] |
| 38. | www.hokutoaudioteca.it | [Whois] |
| 39. | www.vendercasa.it | [Whois] |
| 40. | www.castellino.it | [Whois] |
| 41. | www.artedisalire.it | [Whois] |
| 42. | www.esedraetc.com | [Whois] |
| 43. | www.ifixtcentcen.com | [Whois] |
| 44. | www.fumetti.org | [Whois] |
| 45. | www.magicolotto.net | [Whois] |
| 46. | www.carogne.com | [Whois] |
| 47. | www.urog.eu | [Whois] |
| 48. | www.toplevelescort.com | [Whois] |
| 49. | www.punkitaliano.it | [Whois] |
| 50. | www.salumimerlotti.it | [Whois] |
| 51. | www.studiotre.org | [Whois] |
| 52. | www.centrorebis.it | [Whois] |
| 53. | www.gianfrancobarba.it | [Whois] |
| 54. | www.resport.it | [Whois] |
| 55. | www.webstart-up.it | [Whois] |
| 56. | www.pialazio1.it | [Whois] |
| 57. | win.koalasoft.org | [Whois] |
| 58. | www.economisti.info | [Whois] |
| 59. | www.casartelli.org | [Whois] |
| 60. | www.idraulicascanacapra.it | [Whois] |
| 61. | www.abczone.it | [Whois] |
| 62. | www.vbitalia.it | [Whois] |
| 63. | www.telemedicina.biz | [Whois] |
| 64. | www.adolfo.trinca.name | [Whois] |
| 65. | www.scuolaguida.org | [Whois] |
| 66. | www.posarellibroker.com | [Whois] |
| 67. | www.teamcanova.com | [Whois] |
| 68. | www.ladigetto.it | [Whois] |
| 69. | www.dodai.it | [Whois] |
| 70. | www.toscofun.com | [Whois] |
| 71. | www.corederoma.net | [Whois] |
| 72. | www.paolofidanzati.it | [Whois] |
LLOOGG anale ???
29 set
Dopo un periodo di pausa devo dire che i miei lettori stanno migliorando, sentite cosa hanno cercato stasera:
Google: andrologia come si spiega che mi scopo l ano e sborro dal culo (1)
LLOGG per introduzione?
29 set
Continuano le esilaranti ricerche su google che portano al mio blog!
Google: fantasmi k fanno cose porno (1)
ma sopratutto
LLOOGG: come installarlo su WordPress
14 set
Non sò quanti di voi conoscono LLOOGG, un ottimo sistema di statistica anche se molto semplice che permette di sapere sostanzialmente il numero di visite giornaliere e poco altro.
La cosa bella però è che è gratuito e molto divertente, fate una ricerca sul mio blog con il termine LLOOGG e capirete perché dico questo.
Molti hanno difficoltà ad installarlo su wordpress, non preoccupatevi.
Innanzi tutto dovete avere una utenza LLOOGG, ed aver copiato il codice da inserire nelle vostre pagine. Lo trovate nella sezione setting.
Dopo aver copiato il codice da inserire, aprite il pannello di amministrazione del vostro blog ed andate nel tag “Aspetto” (si trova nel menù a sinistra).
Da qui cliccate su “Editor” ed avrete la possibilità di modificare tutte le pagine del vostro tema (quello in uso).
Sul menù che trovate a destra della schermata cercate “Piè di pagina (footer.php)” come mostrato in figura:
Ovviamente cliccateci sopra ed avrete la possibilità di editarlo. Copiate alla fine del testo il codice che avete copiato da LLOOGG e salvate il tutto.
Complimenti, avete installato LLOOGG sul vostro wordpress. Ah, mi raccomando, se cambiate tema o aggiornate lo stesso in uso dovrete ripetere l’operazione ^_^
Statistiche LLOOGG troppo divertenti.
5 giu
ServerCheck: ovvero come controllare il proprio servizio di hosting
19 mar
Io ho il mio dominio su Aruba e mi sono domandato come facessero ad avere un prezzo cosi basso. Be, sull’indirizzo ip della macchina vi sono attestati ad ora ben 27 domini quello mio compreso.
Come ho fatto a saperlo? Semplice ho utilizzato il servizio (gratuito) offerto online da ServerChek.
Si può controllare se il server è su, a quale indirizzo ip corrisponde al proprio dominio oppure quanti altri domini oltre il proprio sono attestati su quell’ip.
Gravatar ovvero: come ti uso un’avatar per tutto il web
22 gen
Un’altro dei vantaggi del passaggio a WordPress, non che con DBlog non si potesse fare ma me lo dovevo sviluppare da solo, è quello dell’uso della funzionalità di Gravatar, ovvero la possibilità di associare un’immagine ad un indirizzo e-mail (quello che utilizzate per commentare gli articoli).
Ho pensato di scrivere due righe su come fare dando modi a voi, amichi miei, di stare al passo con i tempi e di apparire con il vostro avatar nei commenti ^_^
Il tutto si basa su Gravatar, un servizio esterno che consente di associare un avatar ad un indirizzo email dando il vantaggio che il vostro avatar apparirà in automatico tutti i siti che usano Gravatar in cui vi siete registrati e sui quali userete la stessa email.
N.B. E’ fondamentale che utilizziate un indirizzo email VALIDO e che questo sia quello che utilizzerete SEMPRE per scrivere i commenti, anche se non siete registrati al blog.
Vediamo come fare per associare un avatar al vostro indirizzo email con Gravatar.
1. Andate su Gravatar.com
2. Cliccate su ‘Sign Up Now!’ al centro della pagina
Gravatar: Sign up now
Ma quanto sei blogger !?
4 ott
BlogDay 2007
31 ago
BlogDay 2007
Partecipo anch’io, come Acor3. Marlenek, Simonerodriguez e tanti altri al Blog Day 2007.
Eccovi qui i 5 blog che penso rispecchino quanto previsto dall’iniziativa:
…il 31 Agosto, i blogger di tutto il mondo posteranno una raccomandazione di 5 nuovi blog, preferibilmente blog differenti dalla loro cultura, da loro punto di vista e dalle loro attitudini. Quel giorno, tutti i lettori di blog si troveranno a navigare e scoprire nuovi e sconosciuti blog, celebrando la scoperta di nuove persone e nuovi blogger.
eccoli qua in ordine casuale (Acor3 non penserà mica che l’ho messo di proposito per ultimo vero?):
- Silvio Ottanelli: Amico al quale rubo costantemente gli articoli da metter nel sito della mia parrocchia. Pieno zeppo di Template per dBlog. Non si è mai visto uno che lavora nel paradiso della bussola fare template cosi belli e stuzzicare cosi tanti "sviluppatori" a creare plugin per DBlog.
GRANDE - Marlenek: Il creatore di DBlog, che altro aggiungere? Già solo per ringraziarlo della sua creatura dovrebbe bastare a giustificare questo secondo posto. Anche perchè è grazie a lui in fondo se sono un bloggers professionista
- Simonerodriguez: Sarà perchè offre degli sconti ai Dbloggers, sarà perchè mi sta simpatico….bo…comunque uno sconto del 10% (per tutto il mese di Settembre) presso La Locanda del Borgo, mi sembra cosa buona eh eh eh
- San Luigi Gonzaga: E’ il blog della mia parrocchietta nel quale non troverete altro che la faccia elettronica delle splendide persone che la frequentano. Ad iniziare da me ovviamente e da Don Adriano al quale mando un gran saluto.
- Acor3: Ed eccolo qui…non l’avreste mai detto vero? Ebbene si, lo leggo tutti i giorni e più volte al giorno … ma non scrive mai unca
Che altro aggiungere come lui stesso dice: in Acor3′s (d)Blog "si parla di Internet e tecnologie connesse, cose divertenti, recensioni di musica, cinema e TV" in più è una grande mente che ha prodotte bellissimi ed utilissimi plugin per DBlog.
Ovvio che ce ne sarebbero tantissimi altri…ma sono pigro e mi fermo qui!
Giurisprudenza sulla diffamazione a mezzo stampa
19 lug
Giurisprudenza sulla diffamazione a mezzo stampa
Magari gli date una letta casomai dovessimo diventare anche noi dei veri gironalisti e non cazzaroni quali siamo. Anche se di cazzate ne diciamo meno noi di molti altri 
di Sabrina Peron, avvocato in Milano
Pubblichiamo integralmente le conversazioni sul reato di diffamazione a mezzo stampa tenute dall’avvocato Sabrina Peron ai redattori della «Prealpina» di Varese.
1.- La diffamazione a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 595, 3 comma, cod. pen. chiunque "comunicando con più persone offende l’altrui reputazione é punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a due milioni (…). Se l’offesa é arrecata col mezzo della stampa (…) la pena e della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore lire un milione ".
Con l’incriminazione della diffamazione si tutelano i riflessi oggettivi dell’onore, ossia la considerazione e la stima di cui l’individuo gode nella comunità sia sotto il profilo morale che sociale (reputazione).
La diffamazione commessa col mezzo della stampa é considerata un’aggravante in considerazione della particolare diffusività del mezzo adoperato e nel potere di persuasione psicologica e di orientamento d’opinione che la stampa possiede che rende più incisiva la diffamazione e determina, quindi, un maggior danno.
2.- La cronaca giornalistica
Per cronaca si intende una esposizione obiettiva dei fatti il più possibile scevra da commenti, aggiunte od omissioni, divulgata tramite mass-media.
Pacificamente riconosciuta é l’esistenza un diritto di cronaca inteso come manifestazione essenziale del diritto di libertà di stampa, nonché del diritto di libertà, di manifestazione del proprio pensiero ai sensi dell’art 21 della Costituzione.
Tale diritto, tuttavia, incontra un limite nell’esigenza di tutela dell’onore e della reputazione dei consociati, il cui fondamento viene ravvisato negli artt. 2 e 3 della Costituzione.
E’ peraltro evidente che tale limite non può intendersi in senso assoluto: diversamente la libertà di stampa risulterebbe gravemente compromessa.
Al fine di realizzare il necessario bilanciamento fra siffatte contrapposte esigenze la Corte di Cassazione – con una decisione nota come il "decalogo" del giornalista (Cass. 18.10.1984, n. 5259, in Foro it., 1984, I, 2711), che ha poi dato seguito ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato – ha ritenuto, relativamente al diritto di cronaca, che affinché "la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell’onore possa considerarsi lecita espressione del diritto di cronaca e non comporti responsabilità civile per violazione del diritto all’onore, devono ricorrere tre condizioni:
1) utilità sociale dell’informazione;
2) verità oggettiva o anche soltanto putativa purché frutto di un diligente lavoro di ricerca;
3) forma civile nell’esposizione dei fatti e della loro valutazione che non ecceda lo scopo informativo da conseguire e che sia improntata a leale chiarezza, evitando forme di offesa diretta".
Stante l’importanza dei suindicati presupposti, di seguito si procederà ad una loro separata disamina, avvertendosi però che gli stessi si pongono fra loro in rapporto di intima connessione ed interdipendenza.
I.- La verità della notizia
Per aversi valido esercizio del diritto di cronaca occorre innanzitutto che la notizia sia vera, ossia che vi sia una "rigorosa corrispondenza tra i fatti accaduti ed i fatti narrati" (Cass. 15.1.1987, Albertario, in Dir .inf., 1988, 159).
Ciò concretamene significa che il giornalista ha il compito di:
- accertare in tutte le direzioni possibili, la verità della notizia "esaminando, controllando e verificando i fatti oggetto della narrazione" (Trib. Roma 17.4.1987, in Dir. inf., 1987, 989; si veda anche Trib. Roma 18.7.1991, Dir. inf., 1992, 83);
- "attivarsi al fine di attingere da più fonti, anche tra loro contrapposte, elementi di giudizio e di valutazione in ordine alla verità complessiva delle notizie " (Trib. Milano, 18.9.1989, in Dir. inf., 1990, 144);
- "fornire la prova della cura posta negli accertamenti diretti ad eliminare ogni dubbio od incertezza in ordine alla verità " (Cass. 2.4.1987, in Giur. it., 1988, II, 434; si veda anche Cass., sez. un., 30.6.1984, in Dir. inf., 1985, 173).
Da quanto sopraesposto, emerge come il requisito della verità trovi uno dei suoi punti qualificanti nell’uso legittimo delle fonti e del loro rigoroso controllo.
Al riguardo – sul presupposto che non esistono "nel nostro ordinamento fonti informative privilegiate tali da svincolare il cronista dall’onere di esame, controllo e verifica dei fatti (App. Napoli, 23.4.1992, Dir. inf., 1993, 114) – a quest’ultimo si richiede di porre "ogni più oculata diligenza ed accortezza nella scelta delle fonti informative " ed effettuare "ogni più attento vaglio sulla loro attendibilità " (Cass. 26.1.1998, in Riv. pen., 1988, 955).
Da quest’impostazione discende, come ulteriore corollario, che:
- va evitato "l’accreditamento di voci fantasiose ed ogni apprezzamento non necessario, idoneo a determinare un travisamento della verità " (Trib. Roma 6.4.1988, Dir. inf., 1988, 837);
- non vale ad esentare il giornalista dall’obbligo di controllo la precedente diffusione della notizia da parte di altri media (ivi compresa la Rai) posto che "altrimenti le fonti di informazione troverebbero attendibilità in loro stesse, dandosi credito reciprocamente tra di loro " (Cass. 16.6.1980, in Riv. pen., 1982, 24; Trib. Roma 6.4.1988, in Dir. inf., 1988.837).
Sul punto con particolare riguardo ai dispacci di agenzie giornalistiche, si deve evidenziare come non solo ne viene pressoché unanimemente esclusa l’attendibilità; ma altresì che "si impone una attività di verifica e di controllo diligente in ogni caso (…) soprattutto quando l’opera di controllo é semplice e rapida e non sussistono particolari ragioni di urgenza nella pubblicazione " (App. Napoli, 23.4.1992, Dir. inf., 1993, 114).
Per quanto riguarda, invece, la pubblicazione della notizia su altro giornale, é stato statuito che "colui che pubblica un articolo (…) non può ritenere vera un notizia pubblicata da altri, ma deve, prima di utilizzarla per le sue valutazioni, accertarne l’attendibilità " (Cass. 19.4.1985, Di Baccio, in Riv. pen., 1986, 349).
Discorso analogo vale per le interpellanze e le interrogazioni parlamentari, con riferimento alle quali é stata esclusa la liceità della pubblicazione pedissequa e senza commento del testo dell’interpellanza diffamatoria, posto che "la pubblicazione anche fedele delle dichiarazioni di terzi lesive della reputazione altrui costituisce veicolo tipico di diffusione della diffamazione con apporto causale predominante del giornalista (…) non potendo la stampa trasformarsi da cassa di risonanza della altrui (…) opinioni diffamatorie " (Cass. 4.2.1987, in Dir. inf. , 1988, 511). Altresì, si é ritenuta la responsabilità del giornalista se questi "facendo riferimento ad una interrogazione o ad un interpellanza parlamentare e prendendo quindi spunto dall’esercizio di una semplice attività conoscitiva, ipotizza – attraverso la drammatizzazione delle notizie e per i l particolare risalto ad esse fornite – l’accadimento di fatti penalmente rilevanti (o altrimenti censurabili) e articoli così che il suo discorso in modo tale che il lettore prenda in seria considerazione detti accadimenti lesivi della reputazione di determinati soggetti (App. Napoli, 12. 6.1992, in Dir. inf., 1993, 120).
Passando ad esaminare l’ipotesi dell’errore sulla verità del fatto oggetto della notizia, si osserva che in questo caso il giornalista autore di un articolo lesivo dell’altrui reputazione può invocare l’esercizio del diritto di cronaca solo se riesce a dimostrare:
- di aver posto ogni più oculata diligenza e accortezza nella scelta delle fonti informative;
- di aver esplicato ogni più attento vaglio in ordine alla loro attendibilità;
- di aver operato ogni più attendo esame e controllo sulla rispondenza al vero della notizia pubblicata.
Ciò se, da un lato, sta a significare che il giornalista non ha l’obbligo di rappresentare la verità assoluta, ma la verità così come egli stesso l’ha appresa e ricostruita attraverso un controllo accurato dell’attendibilità delle fonti e della verità delle notizie; dall’altro sta a significare che "la verità non può trovare equivalenti né nella verosimiglianza, ossia nel mero aspetto di verità che i fatti possono avere, né nella veridicità, ossia nell’attendibilità della fonte da cui la notizia di essi é attinta " (Cass. 21.1.1986, Giannotti, in Foro it., 1988, II, 179; sia veda anche Cass. 30.6.1984, Ansaloni, in Dir. inf., 1985, 173).
Per concludere l’analisi di questo primo requisito, si evidenzia come i "dati superflui, insignificanti ovvero irrilevanti, ancorché imprecisi, in quanto non decisivi né determinanti, cioè capaci da soli di immutare, alterare, modificare la verità oggettiva della notizia, non possono essere presi in considerazione, per ritenere valicati i limiti dell’esercizio del diritto di informazione " (Cass. 25.2.1993, Rizza, in Dir. inf., 1994, 377).
II.- L’interesse sociale alla pubblicazione della notizia.
La pubblicazione di fatti diffamatoria riguardanti la vita collettiva e le persone che ne sono protagoniste viene altresì subordinata a ragioni di pubblico interesse.
In particolare "l’interesse pubblico esiste in relazione agli avvenimenti interessanti la vita collettiva e le persone che ne sono protagoniste, la conoscenza dei quali é essenziale alla formazione della pubblica opinione; ovvero, per i fatti che per le loro modalità o per la notorietà dei soggetti interessati acquistano clamore e dimensione nazionale " (Trib. Messina, 13.2.1988, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, 1210).
Tuttavia, é bene ricordare che "l’utilità sociale dell’informazione (…) é inseparabilmente legata alla veridicità dell’informazione medesima" posto che "la propalazione di notizie non rispondenti al vero é non soltanto inutile ma controindicata al formarsi di una retta opinione " (Cass. 10.2.1989, Mulser, in Dir. inf., 1990, 628; in senso conforme Cass. 14.6.198, Sechi, in Dir. inf., 1990? 628).
Il soddisfacimento dell’interesse pubblico all’informazione é strettamente collegato alla tempestività della stessa. Da ciò consegue che "l’interesse pubblico alla conoscenza immediata di fatti di grande rilievo sociale quale é la perpetrazione di gravi reati" viene considerato "preminente rispetto al principio che ognuno debba essere considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia provata in giudizio " (Trib. Roma, 17.4.1987, in Dir. inf., 1987, 989). Ad ogni modo, ogni notizia idonea ad indurre l’opinione pubblica ad attribuire, prima della condanna, un reato, ad una persona deve sempre rispondere ai requisiti della verità e della forma civile dell’esposizione dei fatti (cfr. Trib. Roma, 6.4.1988, in Dir. inf., 1988, 837).
Si osserva inoltre che l’esercizio del "diritto di cronaca può essere tanto più penetrante quanto più elevata sia la posizione pubblica della persona nelle istituzioni, nel mondo politico, in quello economico o scientifico, nella collettività, per il riflesso che le sue condotte anche private possono assumere sulla sua dimensione pubblica" (così, M. Polvani, La diffamazione a mezzo stampa, Padova, 1995, 108).
Ma se, da un lato, "l’uomo pubblico" non può sottrarsi ad una verifica (anche lesiva della reputazione) cronachistica e/o critica del suo operato, dall’altro lato, l’esigenza di un maggiore conoscenza della persona nota "non può identificarsi nella morbosa curiosità che parte del pubblico ha per le vicende piccanti o scandalose, svoltesi nella intimità della casa della persona assurta a notorietà " (Cass. 27.5.1975, n. 2129, in Foro it., 1976, I, 2895).
Infine – per quanto riguarda la pubblicazione di notizie attinenti la condotta di un magistrato – é stato ritenuto che "anche la conoscenza di comportamenti tenuti in privato (…) può rivestire il carattere della utilità sociale qualora i comportamenti stessi siano idonei a valere come indice di valutazione rispetto all’esercizio della funzione esplicata dal soggetto medesimo " (Cass., 23.4.1986, Emiliani, in Giust. pen., 1987, II, 699).
III.- La continenza della forma espositiva.
Il diritto di cronaca giornalistica risulta legittimamente esercitato quando nella redazione del "pezzo" sia rispettato il limite della continenza intesa come preparazione, moderazione, misura.
Con tale requisito si fa riferimento alla necessità che la diffusione delle notizie avvenga in forma civile e corretta e che l’esposizione dei fatti si presenti, per quanto possibile, obiettiva e serena.
L’uso di un linguaggio aggressivo é pertanto considerato inammissibile quanto questi non risulti diretto sorreggere un confronto di idee, sia pure aspro, ma si risolva in un attacco gratuito alla sfera morale del soggetto o dei soggetti dei quali si parla, ingiustificato rispetto allo scopo informativo e motivato esclusivamente da animosità individuali (Trib. Roma 24.5.1985, in Foro it., 1987, II, 253).
Ad ogni modo , il concetto di continenza "non va inteso in senso assoluto e non possono ritenersi vietati coloriture o toni aspri e polemici rientranti nel costume e termini oggettivamente offensivi che non abbiano equivalenti e non siano sovrabbondanti ai fini del concetto da esprimere" (Cass. 3.5.1985, Ruschini, in Riv. pen., 1986, 730).
Con particolare riguardo alla forma espositiva si deve altresì sottolineare che questa deve essere improntata a leale chiarezza.
La cassazione – nella sentenza nota come il "decalogo" (Cass. 18.10.1984, cit.) – ha individuato la sussistenza del difetto di leale chiarezza tutte le volte in cui "il giornalista sottraendosi alla possibilità di fornire informazioni dirette a colpire la reputazione delle persona, ricorre a subdoli espedienti per trasmetterle in maniera indiretta ".
Tipico, a questo proposito é il ricorso ai seguenti espedienti (espressamente definiti dalla Cassazione come "subdoli"):
il sottinteso sapiente: ossia l’uso di determinate espressioni con la consapevolezza che queste saranno intese "in maniera diversa o, addirittura, contraria al loro significato letterale, ma, comunque, sempre in senso fortemente sfavorevole. il più sottile ed insidioso di tali espedienti é il racchiudere determinate parole tra virgolette, all’evidente scopo di far intendere al lettore che esse non sono altro che eufemismi, e che comunque sono da interpretarsi in ben altro (e ben noto)senso da quello che avrebbero senza le virgolette " (Cass. 18.10.1984, n. 5259, cit.);
il tono sproporzionatamente scandalizzato o sdegnato o comunque, "l’artificiosa e sistematica drammatizzazione con cui si riferiscono notizie ‘neutre’ perché insignificanti o, comunque, di scarsissimo valore sintomatico al solo scopo di indurre i lettori, specie i più superficiali, a lasciarsi suggestionare dal tono usato fino al punto di recepire ciò che corrisponde non tanto al contenuto letterale della notizia, ma quasi esclusivamente al modo della una presentazione (classici, a tal fine, sono l’uso del puto esclamativo (…) o la scelta di aggettivi sempre in senso comunque legato a valutazioni molto soggettive) " (Cass. 18.10.1984, n. 5259, cit.);
le vere e proprie insinuazioni, "anche se più o meno velate (la più tipica delle quali é certamente quella secondo cui: ‘…non si può escludere che’, riferita a fatti dei quali non si riferisce alcun serio indizio) che ricorrono quando, pur senza esporre fatti o esprimere apertamente, si articola il discorso in modo tale ce il lettore li prenda ugualmente in considerazione a tutto detrimento della reputazione di un determinato soggetto " (Cass. 18.10.1984, n. 5259, cit.).
Infine si evidenzia come anche "le espressioni in forma dubitativa possono integrare il delitto di diffamazione specie nella forma dell’insinuazione (…). Non ricorre l’esercizio del diritto di cronaca nel caso di espressioni in forma dubitativa. Infatti, i dubbi, le voci incontrollate, e le insinuazioni non possono mai rivestire il carattere di notizia vera; inoltre l’interesse sociale concerne solo i fatti certi, non l’insinuazione dei dubbi " (Cass. 11.11.1975, Cadoria, in Cass. pen., 1997, 576).
3.- Forme particolari di cronaca.
I.- Cronaca politico-sindacale.
Nell’ambito della cronaca politico sindacale la giurisprudenza, pressoché unanime, riconosce maggiore libertà al giornalista, il quale può riportare tutti i fatti che rilevano ai fini della connotazione del personaggio politico, anche in modo vivace e colorito.
In particolare, maggiore ampiezza é riconosciuta al concetto di verità, in quanto il giornalista ha il diritto-dovere di riportare conclusioni anche offensive e in toni aspri, quando esse possano desumersi da circostanze concrete convergenti e si necessario che siano chiariti di fronte alla pubblica opinione i fatti oggetto della notizia che hanno portato a quelle conclusioni.
Anche in riferimento al concetto di interesse pubblico, inteso come orientamento e formazione della pubblica opinione, viene riconosciuta al giornalista politico una più ampia libertà rispetto al cronista di altri settori, attribuendogli il potere di formulare ipotesi, nonché di riferire notizie apprese da fonti mediate.
Ad ogni modo – poiché é in quest’ambito che maggiormente si distingue la cronaca dalla critica – il giornalista é tento a "riportare le notizie in maniera assolutamente fedele, spogliandosi in tale fase alla propensione verso ideologie; soltanto nella fase immediatamente successiva, cioè in quella in cui si proceda a commentare la notizia, esercitando il diritto di critica, é logico che si esprimano le proprie convinzioni personali in forma anche polemica e aspra, purché non venga offesa la reputazione altri " (Trib. Roma 13.2.1982, in Foro it., 1982, II, 256).
II.- L’intervista
Per quanto concerne la pubblicazione di un’intervista, la giurisprudenza ha costantemente affermato che questa – in quanto espressione tipica dell’attività giornalistica e, quindi, strumento d i informazione – é soggetta al rispetto dei limiti della verità, ella continenza e dell’interesse sociale.
Il che significa che é inibito al giornalista riprodurre – sia pure a titolo di mera testimonianza – le affermazioni dell’intervistato lesive dell’altrui reputazione se non sono assistite dalla presenza di tutti i citati requisiti.
Tale soluzione trova la sua ragioni d’essere nella circostanza che, diversamente opinando, il mezzo della stampa opererebbe come "cassa di risonanza" dell’altrui condotta diffamatoria, con determinante apporto causale da parte del giornalista, che ne verrebbe a rispondere a titolo di concorso.
Da ciò consegue che il dovere del giornalista non é circoscritto alla fedele riproduzione delle dichiarazioni dell’intervistato, essendo egli "sempre gravato dell’obbligo di controllare sia l’attendibilità della persona intervistata che il contenuto delle dichiarazioni che raccoglie e divulga per verificarne la rispondenza tanto alla realtà dei fatti, quanto ai requisiti del pubblico interesse e della continenza" (M. Polvani, La diffamazione a mezzo stampa, cit., 129).
Soprattutto con riguardo a requisito della verità si ritiene che essa deve concernere "non l’avvenuta affermazione del fatto da un soggetto ma il fatto in sé: il fatto storico oggetto della notizia (= Tizio ha commesso il tal fatto) e non l’altrui affermazione con il medesimo contenuto (= Caio afferma che Tizio ha commesso il tal fatto) " (M. Polvani, La diffamazione a mezzo stampa, cit., 129).
III.- Cronaca giudiziaria
Nella narrazione dei fatti intorno ai quali sia ancora in corso un procedimento penale, il cronista ha i compito di "riportare i fatti in chiave di assoluta problematicità, senza enunciare una verità certa ed assoluta, ed esponendo tutti gli elementi certi (sulla base gli accertamenti e dei riscontri del giornalista) che vengono a connotare la complessità della vicenda " (Trib. Roma 5.11.1991, in Dir. inf., 1992, 478).
In particolare il giornalista che riporta il resoconto di un processo penale "deve usare un impostazione tale da rendere chiare al lettore le contrapposte tesi dell’accusa e della difesa " (Trib. Milano, 11.1.1991, in Dir. inf., 1991, 606).
Inoltre, qualora una storia processuale venga ricostruita a distanza di tempo dall’accadimento dei fatti, l’errore inerente la verità dei fatti fondamentali della notizia non scrimina il giornalista posto che la falsità poteva essere facilmente accertata. Difatti, "l’obbligo di puntuale ricerca e riscontro delle fonti é tanto più possibile quanto si tratti di ricostruzione a distanza di u fatto e non di resoconto immediato dello stesso " (Trib. Roma, 10.3.1989, in Foro it., 1990, II, 137).
Per quanto concerne le fonti, sono considerate fonti di particolare autorevolezza – alle quali deve imputarsi una presunzione di verità – gli atti giudiziari ed i rapporti di polizia (Trib. Messina 13.12.1998, cit.).
4.- La critica giornalistica
La critica giornalistica viene intesa come dissenso razionale e motivato rispetto alle idee ed ai comportamenti altrui.
Normalmente dal concetto di critica esula il requisito dell’obiettività o della serenità giacché essa si risolve in un’interpretazione dei fatti, tale da risolversi spesso in un antitesi polemica (cfr. Cass. 24.11.1983, Paesini, in Giust. pen., 1984, II, 496).
Ciò nonostante, anche il diritto di critica é soggetto ai medesimi limiti che incontra quello di cronaca, individuati nella verità della notizia, nella correttezza delle modalità espositive e nell’utilità sociale alla pubblicazione della notizia.
Con riferimento al requisito della verità occorre però, distinguere la critica teoretica (la quale prescinde da fatti o persone, estendendosi alle ideologie, alle opinioni politiche, alle istituzioni per valutarne astrattamente il valore o il disvalore); dalla critica fattuale (che, invece, si accompagna all’esposizione di un fatto il cui accadimento costituisce una occasione per esprimere un’opinione).
E’ evidente che, in quest’ultima ipotesi "presupposto essenziale dell’esercizio del diritto di critica giornalistica é un informazione corretta e veritiera " (Trib. Roma 14.12. 1985, in Dir. inf., 1986, 518; in questa senso anche Trib. Monza 25.3.1994, in Foro it., II, 717 per il quale non può invocarsi l’esercizio del diritto di critica tutte le volte in cui "oggetto della pubblicazione siano fatti non veritieri ").
In definitiva l’obbligo del rispetto della verità, in materia di esercizio del diritto di critica "si traduce in un richiamo all’osservanza di regole di correttezza metodologica: in primo luogo, dovere di motivare nella maniera più scrupolosa i giudizi emessi enunciando specificamente gli elementi di fatto che, a parere del giornalista, li confermano; in secondo luogo di controllare attentamente che gli elementi di fatto richiamati siano conformi a quanto il giornalista conosce della realtà o che, comunque, per quanto gli consta non possano essere confutati dall’esperienza " (Trib. Torino, 6.6.1991, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, 1217).
Ad ogni modo, gli autentici limiti all’esercizio del diritto di critica sono quelli della continenza della forma espositiva e del perseguimento dell’interesse pubblico.
Sotto il primo profilo, si ritiene che "le espressioni giornalistiche per rientrare nell’ambito dell’esercizio del diritto di critica non possono venir meno all’obbligo della correttezza del linguaggio (…) e soprattutto dell’altrui personalità qualunque sia la posizione sociale o politica" (Cass. 7.6.1983, Pratesi, in Riv. pen., 1984, 467); in particolare non é consentito "trascendere in espressioni volgarmente offensive, quand’anche il comportamento della parte offesa sia stato idoneo a giustificare una valutazione drasticamente negativa " (Trib. Roma 23.2.1984, in Giur. merito, 1984, 888).
Ciò non significa che la continenza della forma espositiva vada intesa in senso assoluto, quanto "non possono ritenersi vietati coloriture o toni aspri o polemici rientranti nel costume e termini oggettivamente offensivi che non abbiano equivalenti e non siano sovrabbondanti i fini del concetto da esprimere " (Cass. 3.5.1985, Ruschini, in Riv. pen., 1986, 730,; in questo senso si veda anche Trib. Roma 24.2.1989, in Dir inf., 1989, 936 per il quale "non é illecita la manifestazione di giudizi critici con veemenza e durezza qualora le frasi profferite, pur astrattamente configurabili come diffamatorie (…) non trascendano in contumelie gratuite e ingiustificate ").
Sotto il secondo profilo, si ritiene che nel caso di attacchi personali portati direttamente alla sfera privata dell’offeso che si risolvano in una lesione della stima di cui gode il soggetto criticato, non possa in alcun modo configurarsi un interesse sociale alla pubblicazione della notizia, con conseguente illiceità della stessa (cfr. Trib. Massa Carrara, 30.6.1994, in riv. pen., 1994, 1166; Trib. Roma 11.12.1992 in Riv. pen. 1992, 868).
A tale proposito, si deve comunque evidenziare come la "conoscenza di comportamenti tenuti in privato da un soggetto c.d. pubblico può rivestire il carattere dell’utilità sociale qualora i comportamenti stessi siano idonei a valere come indice di valutazione rispetto all’esercizio della funzione esplicata dal soggetto medesimo " (Cass. 23.4.1986, Emiliani, in Giust. pen., 1987, II, 699).
5.- Forme particolari di critica
I.- La critica politico-sindacale
Nell’ambito della critica politico-sindacale – intesa come formulazione di giudizi di valore in ordine ai protagonisti ed agli avvenimenti della vita politica del Paese – non vengono riconosciute come lesive dell’onore e della reputazione di una persona "affermazioni anche vivacemente critiche di quest’ultima e tali, se considerate in astratto , da essere stimabili diffamatorie, qualora le medesime vertano su argomenti di sicuro rilievo sociale " (cfr. Trib. Roma 11.2.1993, in Dir. inf., 1993, 13).
In tal modo si ammette l’uso di "toni obiettivamente aspri, o in astratto offensivi, allo scopo di sollecitare dibattiti, confronti di idee o esigenze di far chiarezza su aspetti di qualche rilevanza della vita associata " (Trib. Perugia 26.3.1990, in Riv. pen., 1990, 647).
Se la critica riguarda personaggi che occupano una posizione pubblica o che comunque operino nell’ambito politico, economico giudiziario e sindacale, si ammette che questa possa "essere particolarmente aspra e penetrante, ma nel rispetto dei suddetti limiti. La critica può esprimere preoccupazioni fondate e deve sempre essere sostenuta da argomentazioni logiche e la eventuale presa di posizione del giornalista deve basarsi su un esame serio e completo della questione " (Trib. Roma 2.11.1989, in Foro it., II, 258).
II.- La critica giudiziaria
Per critica giudiziaria si intende l’espressione di opinioni di dissenso e di condanna nei confronti dell’operato dei magistrati e degli atti da questa compiuti nell’esercizio delle loro funzioni.
Ovviamente il diritto di critica "può investire anche chi, come il magistrato, eserciti pubbliche funzioni, essendo un interesse collettivo il corrotto svolgimento dell’attività giudiziaria. Tanto più l’attività critica é socialmente rilevante, tanto più aspra può essere la denuncia o la censura (…). Deve quindi ritenersi lecito il diritto di critica, anche in termini aspri e polemici, delle decisioni giudiziarie, essendo l’operato dei giudici sottoposto anche al controllo dell’opinione pubblica ed essendo interesse della collettività che l’attività giudiziaria venga esercitata in modo corretto e puntuale" (Trib. Lecce 27.6.198, in Foro it., II, 48).
Ciò posto di deve evidenziare che viene, tuttavia, reputata illecita quella critica giudiziaria carica di un significato offensivo che si risolve in un attacco alla reputazione di cui gode il magistrato criticato nel suo ambiente professionale (in questo senso si vedano: Trib. Verona 21.2.1991, in Nuovo dir., 1992, 141; Trib. Perugia 28.2.1992, cit.).
III.- La critica satirica
Per satira si intendono quelle "forme di espressione che consistono in una critica nei confronti di personaggi per lo più noti alla pubblica opinione o su episodi di significativo interesse collettivo, mediante una rappresentazione idonea a suscitare l’ilarità della quale sia palese il carattere della verosimiglianza e dell’esagerazione " (M. Polvani, La diffamazione a mezzo stampa, cit., 210).
La satira può assumere varie forme, dalla vignetta al testo scritto; mentre quanto al suo contenuto può atteggiarsi a satira politica o di costume.
Con riguardo alla possibilità di applicare alla satira i tre limiti individuati dal nostro ordinamento, si osserva come questi debbano necessariamente essere adeguati alle caratteristiche peculiari di questa modalità di esplicazione del diritto di critica.
Anzitutto, con riguardo al requisito della verità – dato che la satira non assume l’informazione come proprio obiettivo immediato – si ammette che essa non sia collegata con la verità del fatto narrato.
Difatti, la satira – assolvendo una funzione di sottolineare icasticamente un’interpretazione spesso esagerata della realtà – dà luogo ad una rappresentazione formalmente alterata del vero.
Per quanto riguarda il requisito della continenza, vediamo che la satira, per sua stessa natura, non può obbedire ad alcun canone di razionale ed equilibrata espressione. Da ciò consegue che viene considerato lecito il ricorso ad espressioni pesanti, e pungenti, ad allusioni velenose, a battute graffianti in quanto connaturate a questa forma di espressione diretta appunto a dissacrare e a provocare.
- In ogni caso non sono ritenute ammissibili:
- l’alterazione del nome o dell’immagine in modo da realizzare accostamenti sconci, ripugnanti o subdoli;
- lo sbeffeggiamento di un personaggio messo a confronto con un competitore credibile;
- l’uso di espressioni volgari e scurrili e, in genere, un’esposizione che non sia funzionale al discorso ironico svolto (cfr. a tale proposito: Pret. Roma 16.2.1989, in Dir. inf., 1989, 520; Cass., 18;1;1991, Scipioni, in Dir. inf., 1989, 413; Trib. Roma, 5;6.1991, in Dir. inf., 1992, 64).
Le nostre Corti hanno altresì sottolineato come "l’attività di satira (…) può considerarsi legittima, qualora si mantenga nei limiti di volta in volta imposti dalla situazione concreta; non equivalendo il c.d. diritto di satira al diritto del libero insulto " (Trib. Roma 26.6.1993, in Giur. it., 1994, I, 2, 341; in senso conforme si veda anche Cass. 20.1.192, Carruba, in Dir. inf., 1993, 464).
Infine, nell’ipotesi di espressioni satiriche, occorre altresì precisare che – secondo autorevole dottrina – "l’ironia in sé e per sé considerata ed avulsa da un contesto satirico, ben può risultare i concreto lesiva dell’altrui onore, senza poter rientrare nel paradigma di alcuna causa di giustificazione " (così, testualmente, M. Mantovani, Profili penalistici del diritto di satira, in Dir. inf., 1992, 311, nota 42-bis).
Nel campo della satira maggiore riconoscimento trova l’esigenza di rispettare il limite della rilevanza sociale.
Detto requisito viene normalmente individuati nella notorietà della persona cui attiene la satira (Pret. Roma 4.3.1989, in Dir. inf., 1989, 528), tenendo però presente che il personaggio pubblico offre alla critica ed alla valutazione dell’opinione pubblica esclusivamente la sua attività pubblica e non la sua vita privata.
Da ciò deriva che la vita privata di un personaggio pubblico "non può essere strumentalmente enfatizzate per essere oggetto di riso della collettività " (M. Polvani, La diffamazione a mezzo stampa, cit., 215).
Infine, per quanto concerne la pubblicazione di una vignetta satirica vediamo che questa "può ledere l’altrui reputazione quando non si imiti ad essere interpretazione volutamente forzata, ridicola, maliziosa e negativa di un evento reale, ma costituisca allusione del tutto gratuita ed infondata a fatti insussistenti " (Trib. Roma 23.5.1988, in Dir. inf., 1989 919).
6.- La presentazione della notizia
Secondo un orientamento dominante il carattere diffamatorio di un articolo "può essere rilevato da un’analisi sintetica del complesso del titolo, del sottotitolo e vignetta satirica ce offra un’immagine impressionisticamente distorta (…) ledendo così il diritto alla reputazione del soggetto " (Trib. Roma 23;5.1998, in Dir. inf., 1989, 919).
La valutazione sulla maggiore o minor correttezza della notizia pubblicata va effettuata "non solo con riferimento al contenuto letterale dell’articolo, ma anche alle modalità complessive con le quali la notizia viene data, sicché decisivo può essere l’esame dei titoli e di sottotitoli, lo spazio utilizzato per sottolineare maliziosamente alcuni particolari, l’utilizzazione eventuale di fotografie " (Cass. 3.7.1993, Regna, in Dir. inf., 1994, 380).
Da quest’impostazione discende che i reati commessi per mezzo della stampa "possono configurasi sia nel complesso del testo e delle immagini valutati unitariamente, sia in una singola frase dell’articolo, oppure nel risalto grafico del titolo e delle immagini valutati a parte " (Cass. 9.5.1990, Traversi, in Giust. pen., 1981, 267).
Pertanto, la lesione dell’onore e della reputazione può desumersi anche solo dal titolo, quando questo consista in un’affermazione compiuta, chiara e univoca.
In particolare "il titolo costituisce reati di diffamazione (…) se ha un’autonoma efficacia suggestionante, specie quando travisi e amplifichi un testo veritiero, utilizzando l’artificio costituito dal riferimento ad un fatto ovvero, rappresentato in termini volutamente equivoci " (Trib. Roma 19.12.1989, in Giust. civ., 1990, I, 842).
Fuori da questi casi, il titolo deve "essere interpretato i relazione al contesto cui si riferisce, non essendo diffamante un titolo metaforico in relazione al quale i lettori possono facilmente intuire che l’espressione utilizzata in esso, per quanto pungente, costituisca solo la sintesi delle critiche legittimamente avanzate nel testo dell’editoriale " (Trib. Roma 2.11.1989, in Foro it., 1990, II, 258).
Per quanto concerne la pubblicazione di immagini fotografiche, vediamo che, in linea di massima si ritiene illecita la pubblicazione dell’immagine e di una "persona quando induce in inganno il lettore portandolo ad equivocare la realtà dei fatti. Ciò avviene non solo nel caso in cui l’immagine pubblicata non é pertinente rispetto al testo dell’articolo ma anche ne caso di pubblicazione dell’immagine decontestualizzata ovvero nel caso di utilizzazione dell’immagine del sosia" (AA.VV, La responsabilità professione del giornalista e dell’editore, 1995, 354).
La divulgazione del ritratto di persona nota invece, per essere lecita deve rispondere ad un "effettivo interesse sociale all’informazione corrispondente ad una sempre maggiore conoscenza della persona nota che non può identificarsi nella morbosa curiosità che parte del pubblico ha per le vicende piccanti e scandalose, svoltesi nella intimità della casa della persona assurta a notorietà " (Cass. 27.5.1975, n. 2129, cit.).
E’ bene, infine, ricordare che "l’autore di un articolo non può essere ritenuto responsabile delle espressioni diffamatorie contenute nel titolo, nell’occhiello e nel catenaccio che, solitamente sono compilati a cura della redazione del medesimo organo di stampa " (Trib. Lecce, 7.4.1992, in Nuovo dir., 1992, 902).
7.- La responsabilità del direttore e dell’editore e la loro responsabilità solidale con il giornalista
L’art. 57 cod. pen. sancisce che la responsabilità del direttore scaturisce tutte le volte in cui egli abbia omesso di esercitare, sul contenuto del periodico dallo stesso diretto, il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi dei reati.
Da ciò consegue che la responsabilità del direttore può alternativamente articolarsi:
1) in responsabilità a titolo di concorso (consistente nell’aver approvato e, quindi, voluto la pubblicazione dell’articolo giornalistico);
2) in responsabilità per fatto proprio (consistente nell’aver omesso di esercitare il dovuto controllo).
La prima ipotesi si fonda su una condotta colposa identificata nell’omissione di quel controllo necessario ad impedire la perpetrazione di illeciti; questa responsabilità, dunque, sorge tutte le volte in cui l’evento lesivo, pur non essendo stato voluto dal direttore, non si sarebbe verificato se egli avesse spiegato la dovuta diligenza nel vagliare gli scritti destinati alla pubblicazione.
La seconda ipotesi si realizza tutte le volte in cui il direttore avendo precisa conoscenza dello scritto avente carattere diffamatorio, ne vuole la pubblicazione, concorrendo, così a cagionare l’evento lesivo.
Si ricorda, altresì, che il direttore che usufruisce del periodo di ferie "é tenuto a richiedere la propria sostituzione per impedire che, in sua mancanza, il giornale continui ad essere pubblicato con la sola parvenza della sua presenza ma senza che venga esercitato alcun controllo (cfr. Cass. 28.9.1991, Matroianni, in Cass. pen. 1992,1233).
Infine ai sensi dell’art. 11 l47/1948 "per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra loro, il proprietario della pubblicazione e l’editore".
Tale responsabilità costituisce "per un verso una configurazione del rischio d’impresa di chi traendo beneficio dall’attività esercitata, deve anche accollarsene i rischi, e per altro verso un sistema per garantire una migliore e più equa distribuzione del danno fra soggetti che a diversi livelli hanno concorso nella condotta o da essa hanno comunque tratto profitto " (Trib. Milano, 8.6.1987, in Dir. inf. 1987, 996).
Dall’applicazione di tali principi ne consegue che il direttore responsabile, il giornalista e l’editore "sono responsabili per l’intero nei confronti del danneggiato, ai sensi dell’art. 1292 cod. civ., ma con diritto di regressi nei rapporti interni con gli altri obbligati secondo la gravità delle rispettive colpe e le conseguenze che ne sono derivate " (Cass. 19.9.1995, n. 9892, in Dir. inf. 88).
In questo caso allorché "il proprietario e/o l’editore esercitano l’azione di regresso, tra di loro, col direttore e/o l’autore dell’articolo incriminato il giudice di merito é tenuto ad accertare la gravità della rispettiva colpa, al fine di determinare la finale incidenza del risarcimento su ciascuno dei coobbligati " (Cass. 19.9.1995, n. 9892, cit.).
A tale riguardo infine si evidenzia che ai sensi dell’art. 47 C.C.N.L. (nota a verbale) "per i casi di responsabilità civile verso terzi conseguenti a reati commessi dal giornalista nell’esercizio dell’attività professionale e coinvolgenti questioni di estrema rilevanza economica" la responsabilità del giornalista va valutata "nel contesto complessivo della linea politica-redazionale della testata ".
8.- Il diritto di rettifica.
Ai sensi dell’art. 8 l. 47/1948 il direttore responsabile é tenuto a far inserire gratuitamente nel giornale o periodico da lui diretto le dichiarazioni e le rettifiche dei soggetti cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti, pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o, comunque, contrari alla verità.
La rettifica deve essere pubblicata non oltre due giorni da quello in cui é avvenuta la richiesta e va collocata nella medesima pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce. Essa, inoltre, deve avere le medesime caratteristiche tipografiche dell’articolo contestato.
Qualora tale termine non sia rispettato il soggetto interessato può, con provvedimento d’urgenza, chiedere al pretore che sia ordinata la pubblicazione.
La rettifiche o le dichiarazioni devono far riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute nelle trenta righe tipografiche.
9.- Il risarcimento del danno
In materia di diffamazione a mezzo stampa il risarcimento del danno subito dal soggetto offeso questi ha diritto ai seguenti risarcimenti: risarcimento del danno patrimoniale; risarcimento del danno non patrimoniale; riparazione pecuniaria ex art. 12 legge sulla stampa; pubblicazione della sentenza di condanna. Esaminiamoli separatamente.
I.- Il risarcimento del danno patrimoniale.
Il risarcimento del danno patrimoniale é ammissibile nella sola ipotesi in cui sussista un nesso causale tra la pubblicazione di notizie idonee a ledere la reputazione professionale e sociale di una persona e la successiva diminuzione patrimoniale dell’offeso.
Tale nesso di causalità, tuttavia, non può ravvisarsi nella semplice sequenza temporale in sé considerata dei due fatti sopra indicati; ma va bensì ravvisata in una sequenza "qualificata", in cui vi sia un rapporto di adeguatezza tra i fatti medesimi e manchino, ovviamente, altre cause.
In particolare, le nostre Corti richiedono alla persona offesa di dimostrare concretamente come la pubblicazione dell’articolo abbia effettivamente provocato, secondo un nesso di causalità immediata e diretta, un danno emergente o un lucro cessante, oppure gli abbia impedito di inserirsi nei normali rapporti sociali, con conseguenza influenza negativa sulla capacità di reddito futuro (cfr. Trib. Roma 14.7.1989, in Dir. inf., 1989, 952).
In mancanza di tale prova non viene in considerazione il potere discrezionale conferito al giudice dell’art. 1226 cod. civ., di liquidare il danno in via equitativa, in quanto l’esercizio di tale potere é subordinato alla condizione che sia impossibile, o molto difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare.
II.- Il risarcimento del danno non patrimoniale
Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente il danno non patrimoniale – una volta che vengono riconosciuti gli estremi della diffamazione – viene considerato in re ipsa (cfr. Trib. Roma 14.7.1989, cit.).
Per quanto riguarda, invece, i criteri di liquidazione si ritiene che tale tipo di danno "sfuggendo, per il suo stesso contenuto, ad una precisa valutazione, va determinato con criteri equitativi, pur ancorati a parametri razionali, che si possono individuare nella gravità e nell’estensione della diffamazione sia riguardante alla personalità dell’offeso sia alla qualità del veicolo d’informazione " (Cass. 18.10.1984, n. 5259, ult. cit.).
Ora la gravità del fatto viene desunta dalle modalità della condotta illecita e cioè dalla entità obiettiva della diffamazione e dal risalto dato alla notizia diffamatoria; mentre l’estensione della diffamazione dipende dalla tiratura del giornale e dalla sua diffusione nel territorio nazionale (cfr. Trib. Napoli 28.10.1989, in Dir. inf. 1990, 151).
III.- La riparazione pecuniaria ex art. 12 l. 47/1948
L’art 12 l. 8.2.1948, n. 47, sulla stampa prevede una riparazione pecuniaria quale sanzione conseguente al reato di diffamazione a mezzo stampa.
Secondo la Cassazione "la riparazione pecuniaria prevista dall’art. 12 l. 47/1948 per il reato di diffamazione a mezzo stampa (…) é una sanzione di natura civilistica e pertanto può essere chiesta anche dinanzi al giudice civile, al quale non é precluso accertare, sia pure in via incidentale, se un fatto illecito, fonte di responsabilità civile, presenti gli elementi costitutivi del reato previsto dall’art. 595 cod. pen." (Cass. 23.4.1991, in Riv. pen., 1991 1081).
Conseguentemente anche se il reato di diffamazione si sia estinto per amnistia, non si estingue invece la riparazione pecuniaria che anzi può essere chiesta dalla persona offesa dal reato anche dinanzi al giudice civile.
IV.- La pubblicazione della sentenza di condanna
La pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più quotidiani e/o periodici costituisce una forma di risarcimento del danno in forma specifica.
Tale forma di riparazione appare particolarmente idonea a ripristinare la reputazione del soggetto lesa dalla pubblicazione di un articolo avente contenuto diffamatorio.
La pubblicazione normalmente avviene a cura e spese della parte che ha subito la condanna, tuttavia, nel caso in cui quest’ultima non ottemperi all’ordine del giudice, può provvedersi direttamente il soggetto leso che provvederà in seguito a chiedere la rivalsa.



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