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15 punti per valutare un obiettivo
20 apr
Riporto fedelmente la traduzione dell’articolo apparso su PhotoFocus ad opera di ClickBlog:
Spesso si sente parlare di un obiettivo per quanto sia nitido, ma per ogni obiettivo c’è anche molto altro.
1. Nitidezza
Uno dei punti più importanti e che influenza in maniera significativa il contrasto delle foto scattate. Bisogna sempre tenere presente che anche gli obiettivi più scarsi tendono ad essere nitidi al centro dell’inquadratura.Bisogna fare molta più attenzione ai bordi dell’immagine dov’è più semplice notare la differenza di qualità fra due obiettivi.
2. Apertura
La massima apertura è molto importante se pensate di scattare con poca luce, ma è un ottimo parametro per intuire la qualità delle lenti all’interno. Se potete permettervelo comprate lenti con grandi aperture o zoom con apertura costante a tutte le lunghezze focali.3. Distanza minima di messa a fuoco
Un elemento importante, ma che si può valutare solo singolarmente perché ogni fotografo ha richieste differenti. Spesso, ma non sempre, gli obiettivi migliori hanno una distanza minima di messa a fuoco minore.4. Lenti
Le lenti sono molto importanti per le prestazioni. Gli elementi a bassa dispersione o asferici servono a ridurre le aberrazioni cromatiche, distorsioni e, quindi, mantenere il contrasto. Più elementi di questo tipo sono presenti e più alta potrebbe essere la qualità.5. Obiettivi crop
Il mercato contiene molti obiettivi realizzati solamente per fotocamera a formato ridotto APS-C che non possono essere utilizzati per reflex full frame o analogiche.6. Riflessi
I riflessi posso manifestarsi come forme geometriche ripetute o come zone con contrasto ridotto. Spesso non si notano nel mirino, ma possono rovinare le foto. Per limitare questo problema utilizzare il paraluce, mentre per testarne il comportamento provate a fotografare controluce.7. Aberrazioni cromatiche
Si tratta di linee colorate attorno agli oggetti o aloni che contornano oggetti molto contrastati. Si nota più spesso a grandi aperture. Tutti gli obiettivi soffrono di aberrazioni, ma quelli più professionali in maniera minore da rendere le correzioni al fotoritocco opzionali.8. Bokeh
Il bokeh è la qualità dello sfocato generato da un obiettivo nelle aree fuori fuoco. Meno è definito e miglior è il bokeh.9. Perdita di luminosità
La luminosità dev’essere la stessa al centro ed ai bordi e per fare una prova basta scattare alla massima apertura una foto al cielo.10. Peso
Un parametro semplice da misurare. Normalmente cercate gli obiettivi più leggeri che rispondono alle vostre caratteristiche.11. Qualità costruttiva
Obiettivi con molta plastica sono molto meno resistenti rispetto ad altri completamente in metallo e tropicalizzati. In mano deve dare una sensazione di solidità.12. Velocità di messa a fuoco
La velocità in alcuni casi può essere fondamentale, come quando si scatta a soggetti in movimento.13. Stabilizzatore
Lo stabilizzatore può essere molto importante soprattutto all’aumentare della lunghezza focale. Alcuni funzionano anche con i treppiedi, altri no.14. Ergonomia
Una caratteristica più personale. Le ghiere si girano facilmente? Sono messe alla giusta distanza? L’obiettivo si tiene bene in mano?15. Prezzo
Alla fine il fattore più determinante nell’acquisto. Se un obiettivo costa troppo cercatene qualcuno nella fascia di prezzo per cui siete disposti a spendere. Valutate tutti i punti ricordando sempre di quanto state per pagare e se vi serve realmente oppure no.
Madonna a Medjugorje
12 feb
Madonna a Medjugorje, inserito originariamente da adolfo.trinca.
Madonna a Medjugorje
da Wikipedia
Međugorje (ˈmɛdʑu.ɡɔːrjɛ), traslitterato anche Medjugorje, è un piccola frazione del comune di Čitluk, oggi facente parte del cantone della Erzegovina-Narenta, della Federazione di Bosnia-Erzegovina, in Bosnia-Erzegovina.
Il paese è la frazione principale di una parrocchia formata da cinque villaggi: Međugorje, Bijakovići, Vionica, Miletina e Šurmanci, con popolazione a maggioranza croata, ed è situato alla base di due colline, il Križevac e il Podbrdo (il nome Međugorje significa proprio “fra i monti”).
È conosciuta nel mondo perché, dal 24 giugno 1981, sei ragazzi (che allora avevano tra 10 e 16 anni, oggi sono tutti adulti, padri e madri di famiglia) affermano di ricevere apparizioni della Vergine Maria, che si presenterebbe con il titolo di Regina della Pace, “Kraljica Mira“. Per questo motivo Medjugorje è divenuta meta di numerosi pellegrinaggi.
Quello che posso dire io conta poco ma la sensazione di devozione che quella gente mostra è favoloso. La loro fede, giusta o sbagliata che sia a vostro parere è assoluta. Loro CREDONO…come noi crediamo che domani mattina ci alzeremo o che sorgerà sicuramente il sole!
Siamo partiti in 5, io, Adriano, Deborah, Daniela e Padre Dragan. Quest’ultimo nativo del loco. Abbiamo parlato con lui e con le altre persone non solo di apparizioni e di “religione” ma di guerra di regime e di fame !
Abbiamo pregato pellegrinato e magnato ^_^
Abbiamo conosciuto Vicka, una delle veggenti. Affascinante. Fede pura e carisma da vendere. Siamo stati in un orfanotrofio con più di 100 bambini “ospiti” e ci hanno spiegato cosa fanno e perchè. Molti hanno perso i genitori per la guerra altri ne hanno perso uno e l’altro non può tenerli e cosi via. A me frega poco se credete o meno nelle apparizioni della Madonna…non è quello il miracolo di Medjugorie. Secondo me il vero miracolo è quello che la Madonna o Super Pippo, se preferite, ha fatto nascere in quei luoghi. Abbiamo visto comunità di ex tossici dove ognuno di loro aveva assegnato un angelo custode per i primi periodi di permanenza (nulla di mistico sono solo persone che li accompagnano ovunque per i primi mesi).
Abbiamo cenato a casa della mamma di Padre Dragan e vissuto la loro vità per soli 4 miseri giorni ma non dimenticherò mai l’aria che si respirava.
Ho visto un tramonto dove la luna sorgeva mentre il sole calava. Sembravano volersi salutare. Arcobaleno, statue che perdono liquidi strani e altre che mi invogliano a fargli foto con la corone solare…che vi devo dire?!
A me me paice!
Per sopravvivere in questo modo di traditori…
5 nov
Il manuale del buon tradimento
Non c’è scampo. Da un genitore, dall’amante, dall’amico o da noi stessi, siamo destinati a subire (e infliggere) l’infedeltà. Meglio, allora, imparare a conviverci.
da Corriere.it

«E non mi guardi così. Perché sarà tradita, e tradirà anche lei. Lo farà per viltà, ambizione, narcisismo, quieto vivere. Lo farà per passione, difesa, noia. Lo farà». E pensare che eravamo andate lì, nella sua casa tra i tetti di Trastevere, a Roma, a sederci sulle sue poltrone bergère da psichiatra, per farci raccontare da lui (Paolo Crepet, in libreria il 4 novembre con A una donna tradita, Einaudi) come salvarci. Quale fosse (se esiste) il segreto per non ritrovarsi mai a vivere i giorni aspri dell’infedeltà subita, quell’abbandono duro in cui tutto – il tempo, la legge, i divieti – appare sospeso, narcotizzato. E inconsolabile. Non ci piacerà l’idea, ma dovremo imparare a conviverci, sostiene Crepet: per la porta del tradimento non si può non passare. Non ci sono deviazioni che evitano di ritrovarcisi dentro. Solo, semmai, qualche poco rasserenante indicazione per uscirne. Non essere tradite – dal proprio uomo, dall’amica, dal lavoro – non si può. «E a dire il vero, come direbbe Molière, non lo consiglierei neanche: perché alla fine dei giochi, ipocriti e perbenisti, non essere traditi vorrebbe dire non cimentarsi, quando la vita vera è al lordo di tutto, incluso il dolore». Così è, quella della donna del suo romanzo: al lordo di tutto, incluso il dolore. Una vita senza nome, senza tempo, senza luogo. Ogni donna può, in qualche riga, identificarsi. Una vita mediocre però, poche le convulsioni, i sussulti, piccolissime, quasi inesistenti, le passioni, nel suo tradire perché tradita, nel suo non avere più quella forza triste del “tanto qui deve tornare” che aveva la madre, avendola soppiantata con un’apparentemente più dignitosa, superba, autarchia. Si va indietro, nel suo passato, come si farebbe nel nostro: dando peso a ciò che ha sentito, non a ciò che realmente è accaduto, in una soggettiva che segue le regole sensoriali neuro-fisiologiche dell’omuncolo. «Lo abbiamo nelle circonvoluzioni centrali», spiega Crepet, «è un’immagine distorta del nostro corpo, ricostruita in proporzione alla ricchezza d’innervazione sensoriale sulla corteccia cerebrale: ha, per esempio, delle labbra enormi e una schiena piccolissima. Ecco perché capita di ricordare uno sguardo nella nostra vita più di quello che ci è accaduto negli ultimi cinque anni: perché, in noi, era labbra, e non pelle indurita della schiena».
L’ILLUSIONE DELLA FEDELTÀ
Tradimento: romanzo infinito che corre nella nostra vita. Esiste quello di un padre maestro del distacco, che non sa concedere che centellinate briciole d’affetto; di una madre disinteressata, abdicante, estranea; dell’uomo che si racconta agli altri e a se stesso tuo, quando ascolta, chiama, accarezza te, ma non solo; del collega che ti cambia le carte sulla scrivania del capo, ora che te ne stai tornando tranquilla a casa; dell’amica, per anni creduta lo specchio in cui rifletterti quand’era, invece, il più alto campione di torbidezza; di una figlia, irrimediabilmente simile e lontana; di te, verso te stessa, da cui spesso l’illusione di fedeltà ha inizio. «Qui», racconta Crepet, «va evitato un malinteso: il tradimento non può essere banalmente riassunto nella scivolata che ognuno di noi, nella sua fragilità di uomo, può vivere. C’è una corrispondenza, piuttosto, tra il gran senso di perdita nel momento storico privo di riferimenti sociali ed etici in cui siamo costretti a vivere, e le nostre piccole cose. Si fa l’errore facile, poi, di ritenere sempre il tradimento un sentimento che ha bisogno di un altro da te, quando in realtà nasce dentro di te, non nasce con l’altro». Dunque, se siamo capaci di tradire noi stessi, ci ritroveremo a tradire (ed essere traditi) nei nostri ambiti d’investimento affettivo: l’amore, l’amicizia, la famiglia; finiremo per tradire (ed essere traditi) sul lavoro. L’immunità, non è data. «Solo il comatoso, l’ha: perché non sente, non vive». Così, meglio spostare le nostre attenzioni dalla ricerca del «come evitare di essere traditi» («Sarebbe assurdo come volersi innamorare senza patire») a quella meno pretenziosa di qualche accorgimento che può aiutare a non esserlo («Bisogna che ci decidiamo ad affinare la nostra capacità di valutazione dell’altro, in cui non siamo così ferrati: tanto più una persona ci piace, tanto più dobbiamo non fidarci, imparare a farci domande su lei»), ai più utili segreti per imparare a starci bene dentro, a un tradimento non schivabile. Come? Crepet suggerisce di fabbricarci un’ossatura così “baricentrata” su noi stessi da non dover temere di esserlo, traditi: «Un mio maestro un giorno mi disse: “Non ti fidare di me”. Era un’esortazione alla costruzione di una propria solitudine, un senso di autoreferenzialità, una bolla d’aria che permette di non essere totalmente dipendente dal dolore implicito nel tradimento, di sentirlo, ma di non esserne annientato, di esserne feriti, ma non abbattuti, di viverlo come un acquazzone e non come un naufragio, come dolore e non morte, sintomo e non patologia». Facile a dirsi, un po’ meno a farsi. «L’impalcatura che protegge si tira su coi Lego dell’autostima. Me l’ha insegnato un signore ricoverato tanti anni fa in ospedale psichiatrico: più sei battuto, ripeteva sempre, più diventi critico. La chiave è tutta in questo paradosso esistenziale: il lutto, il tradimento, l’abbandono non devono annientarti, ma accrescerti. Funziona anche al contrario: non cresco, se non ho l’opportunità di essere battuto».
OCCHIO ALL’AMOR PROPRIO
Solo così, si supererà l’attentato all’amor proprio insito in ogni tradimento, e ci si riapproprierà di sé: «All’“Io non valgo più” che ci risuona dentro dopo un tradimento si può rispondere con l’aggressività del “vediamo se è vero” o con la depressione dell’“è davvero così”. Chi riporta una ferita inferta, il più delle volte ritiene che la cicatrizzazione migliore sia nel far subire quel che si è dovuto, proprio malgrado, patire: pur essendo un atteggiamento naturale, è immaturo, e animalesco. Nella reiterata ricerca di un capro espiatorio per redimersi, ti danni e non ti salvi». Perché i sentimenti, ci racconta, sono più brutti dell’uomo: «La petizione evangelica non ha trovato gran applicazione nella realtà. In qualche forma, siamo tutti traditi e traditori, e così empi, spesso, da non ammetterlo, o da non sentirci neanche in colpa: quante volte la pensiamo così, sotto l’accordo sul pentagramma del bon ton sociale, della convenienza e dell’apparenza?». Alla fine del suo libro (e del nostro colloquio), c’è spazio per una sola favola: quella di un’anziana signora sconosciuta incontrata dalla donna tradita nello scompartimento di un vagone di treno. A lei dice: «Dimentica le piccinerie, i dettagli insignificanti. Concediti l’essenziale». “Concediti l’essenziale” sta per “Vivi l’assoluto”: dell’amore, del bene, dell’intelligenza, della creatività. «Non accontentarti di grattugiare la buccia», va a fondo Crepet, «ma entra nel cuore: anche se questo vorrà dire, per forza di cose, perdersi, tradire, essere traditi».
Tutto il resto, è un gioco d’esercizio, d’affinamento della nostra capacità di sintonizzarci quanto più possibile con un dolore – quello del tradimento – non prevenibile, né evitabile. L’enigma, insomma, non è sciolto. «Non vi rassicuro, lo so. Ma io detesto il lieto fine. Lo trovo un’esigenza per persone immature e fragili, una furbata hollywoodiana. Siamo pieni di meccanismi di rimozione e spesso ci sfugge che la vita non prevede lieti fini: ci toglie ogni giorno un giorno, perché allora essere consolatori? Io, diagnosi non so più farne: la scrittura, come la terapia, dove non può, non deve essere incoraggiante».
Uomo de panza
12 mar
Salvatore Ferranti, 36 anni, indagato per associazione mafiosa ha ottenuto i domiciliari Con i suoi 210 chili di peso non poteva andare in bagno: non passava dalla porta
Nessuna cella lo contiene scarcerato perché obeso
PALERMO da repubblica.it - Ha ottenuto gli arresti domiciliari per i suoi duecentodieci chili di peso: nessuna cella è abbastanza capiente per Salvatore Ferranti, 36 anni, affetto da una forma patologica di obesità, indagato con l’accusa di associazione mafiosa come appartenente a uno dei clan fedeli ai boss Salvatore e Sandro Lo Piccolo.
La scarcerazione è stata decisa dal tribunale del riesame di Palermo, che ha accolto la richiesta degli avvocati Raffaele Bonsignore e Giuseppe Giambanco. La procura, che aveva espresso parere contrario, non ha però fatto appello e la decisione non è più impugnabile in Cassazione.
L’obesità spesso non è compatibile con il carcere. L’ultimo caso balzato agli onori della cronaca risale a due anni fa: Aristide Angelillo, 42 anni, napoletano, detenuto nel carcere Don Bosco di Pisa dove stava scontando una pena per droga, dopo otto mesi ha ottenuto i domiciliari perché affetto da patologie cardiache e respiratorie dovute ai suoi circa 270 chili di peso: il suo stato di salute non si conciliava con i pochi metri quadrati in cui era costretto. La decisione in quel caso era stata affrettata da un clamoroso precedente: nove mesi prima nel carcere di Parma era morto Leone L.: aveva 32 anni e pesava 260 chili.
Diversa la vicenda di Salvatore Ferranti: il reato di associazione mafiosa prevede infatti sempre la custodia in un istituto penitenziario, a meno di gravissimi motivi di salute, e Ferranti malgrado i suoi 210 chili non era considerato "ammalato" oppure a rischio. I giudici hanno deciso però di concedergli i domiciliari perché nessuna delle quattro "case circondariali" che ha girato è stata in grado di assicurargli un trattamento che tutelasse e rispettasse la sua dignità umana.
A Palermo, nel carcere di Pagliarelli, il primo in cui era stato rinchiuso, il 9 agosto scorso, con l’accusa di far parte della famiglia mafiosa di Torretta, non c’era una bilancia dalla portata adeguata al peso di Ferranti. Il trasferimento a Pesaro aveva obbligato la direzione ad assegnare al detenuto un piantone, un agente di polizia penitenziaria che doveva occuparsi, notte e giorno, di aiutare Ferranti nelle sue necessità giornaliere, fisiologiche e di movimento.
Il nuovo trasferimento a Monza non aveva risolto i problemi. La direzione aveva scritto al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria: "Il detenuto non può dormire, non avendo un letto adatto al proprio peso, non può andare in bagno perché non passa dalla porta. Il sanitario fa notare che Ferranti è stato più volte soccorso dai medici di guardia, ma se fosse sopraggiunta la necessità di ricoverarlo non sarebbe stato possibile il trasporto".
Inutile la richiesta del Dap di costruirgli una cella adatta alle sue misure: ci vogliono "importanti e strutturali lavori di adeguamento", ha risposto il provveditorato regionale per la Lombardia dello stesso Dipartimento penitenziario. Inutile anche l’ultimo trasferimento nel carcere milanese di Opera: "Le condizioni di salute di Ferranti – conclude il collegio del riesame – non hanno trovato una degna sistemazione che abbia reso compatibile con la detenzione la grave obesità da cui è affetto l’indagato".
(12 marzo 2008)
Pasticceria a 10.000 metri
13 dic
Pasticceria a 10.000 metri
Riporto in maniera fedele testo sms ricevuto dagli sposini alle ore 14 del 11/12/2007 (GMT +1)
“Oggi verso le 12 italiane sul Mar Nero ho fatto il mio primo cannolo d’alta quota.”
Giurisprudenza sulla diffamazione a mezzo stampa
19 lug
Giurisprudenza sulla diffamazione a mezzo stampa
Magari gli date una letta casomai dovessimo diventare anche noi dei veri gironalisti e non cazzaroni quali siamo. Anche se di cazzate ne diciamo meno noi di molti altri 
di Sabrina Peron, avvocato in Milano
Pubblichiamo integralmente le conversazioni sul reato di diffamazione a mezzo stampa tenute dall’avvocato Sabrina Peron ai redattori della «Prealpina» di Varese.
1.- La diffamazione a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 595, 3 comma, cod. pen. chiunque "comunicando con più persone offende l’altrui reputazione é punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a due milioni (…). Se l’offesa é arrecata col mezzo della stampa (…) la pena e della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore lire un milione ".
Con l’incriminazione della diffamazione si tutelano i riflessi oggettivi dell’onore, ossia la considerazione e la stima di cui l’individuo gode nella comunità sia sotto il profilo morale che sociale (reputazione).
La diffamazione commessa col mezzo della stampa é considerata un’aggravante in considerazione della particolare diffusività del mezzo adoperato e nel potere di persuasione psicologica e di orientamento d’opinione che la stampa possiede che rende più incisiva la diffamazione e determina, quindi, un maggior danno.
2.- La cronaca giornalistica
Per cronaca si intende una esposizione obiettiva dei fatti il più possibile scevra da commenti, aggiunte od omissioni, divulgata tramite mass-media.
Pacificamente riconosciuta é l’esistenza un diritto di cronaca inteso come manifestazione essenziale del diritto di libertà di stampa, nonché del diritto di libertà, di manifestazione del proprio pensiero ai sensi dell’art 21 della Costituzione.
Tale diritto, tuttavia, incontra un limite nell’esigenza di tutela dell’onore e della reputazione dei consociati, il cui fondamento viene ravvisato negli artt. 2 e 3 della Costituzione.
E’ peraltro evidente che tale limite non può intendersi in senso assoluto: diversamente la libertà di stampa risulterebbe gravemente compromessa.
Al fine di realizzare il necessario bilanciamento fra siffatte contrapposte esigenze la Corte di Cassazione – con una decisione nota come il "decalogo" del giornalista (Cass. 18.10.1984, n. 5259, in Foro it., 1984, I, 2711), che ha poi dato seguito ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato – ha ritenuto, relativamente al diritto di cronaca, che affinché "la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell’onore possa considerarsi lecita espressione del diritto di cronaca e non comporti responsabilità civile per violazione del diritto all’onore, devono ricorrere tre condizioni:
1) utilità sociale dell’informazione;
2) verità oggettiva o anche soltanto putativa purché frutto di un diligente lavoro di ricerca;
3) forma civile nell’esposizione dei fatti e della loro valutazione che non ecceda lo scopo informativo da conseguire e che sia improntata a leale chiarezza, evitando forme di offesa diretta".
Stante l’importanza dei suindicati presupposti, di seguito si procederà ad una loro separata disamina, avvertendosi però che gli stessi si pongono fra loro in rapporto di intima connessione ed interdipendenza.
I.- La verità della notizia
Per aversi valido esercizio del diritto di cronaca occorre innanzitutto che la notizia sia vera, ossia che vi sia una "rigorosa corrispondenza tra i fatti accaduti ed i fatti narrati" (Cass. 15.1.1987, Albertario, in Dir .inf., 1988, 159).
Ciò concretamene significa che il giornalista ha il compito di:
- accertare in tutte le direzioni possibili, la verità della notizia "esaminando, controllando e verificando i fatti oggetto della narrazione" (Trib. Roma 17.4.1987, in Dir. inf., 1987, 989; si veda anche Trib. Roma 18.7.1991, Dir. inf., 1992, 83);
- "attivarsi al fine di attingere da più fonti, anche tra loro contrapposte, elementi di giudizio e di valutazione in ordine alla verità complessiva delle notizie " (Trib. Milano, 18.9.1989, in Dir. inf., 1990, 144);
- "fornire la prova della cura posta negli accertamenti diretti ad eliminare ogni dubbio od incertezza in ordine alla verità " (Cass. 2.4.1987, in Giur. it., 1988, II, 434; si veda anche Cass., sez. un., 30.6.1984, in Dir. inf., 1985, 173).
Da quanto sopraesposto, emerge come il requisito della verità trovi uno dei suoi punti qualificanti nell’uso legittimo delle fonti e del loro rigoroso controllo.
Al riguardo – sul presupposto che non esistono "nel nostro ordinamento fonti informative privilegiate tali da svincolare il cronista dall’onere di esame, controllo e verifica dei fatti (App. Napoli, 23.4.1992, Dir. inf., 1993, 114) – a quest’ultimo si richiede di porre "ogni più oculata diligenza ed accortezza nella scelta delle fonti informative " ed effettuare "ogni più attento vaglio sulla loro attendibilità " (Cass. 26.1.1998, in Riv. pen., 1988, 955).
Da quest’impostazione discende, come ulteriore corollario, che:
- va evitato "l’accreditamento di voci fantasiose ed ogni apprezzamento non necessario, idoneo a determinare un travisamento della verità " (Trib. Roma 6.4.1988, Dir. inf., 1988, 837);
- non vale ad esentare il giornalista dall’obbligo di controllo la precedente diffusione della notizia da parte di altri media (ivi compresa la Rai) posto che "altrimenti le fonti di informazione troverebbero attendibilità in loro stesse, dandosi credito reciprocamente tra di loro " (Cass. 16.6.1980, in Riv. pen., 1982, 24; Trib. Roma 6.4.1988, in Dir. inf., 1988.837).
Sul punto con particolare riguardo ai dispacci di agenzie giornalistiche, si deve evidenziare come non solo ne viene pressoché unanimemente esclusa l’attendibilità; ma altresì che "si impone una attività di verifica e di controllo diligente in ogni caso (…) soprattutto quando l’opera di controllo é semplice e rapida e non sussistono particolari ragioni di urgenza nella pubblicazione " (App. Napoli, 23.4.1992, Dir. inf., 1993, 114).
Per quanto riguarda, invece, la pubblicazione della notizia su altro giornale, é stato statuito che "colui che pubblica un articolo (…) non può ritenere vera un notizia pubblicata da altri, ma deve, prima di utilizzarla per le sue valutazioni, accertarne l’attendibilità " (Cass. 19.4.1985, Di Baccio, in Riv. pen., 1986, 349).
Discorso analogo vale per le interpellanze e le interrogazioni parlamentari, con riferimento alle quali é stata esclusa la liceità della pubblicazione pedissequa e senza commento del testo dell’interpellanza diffamatoria, posto che "la pubblicazione anche fedele delle dichiarazioni di terzi lesive della reputazione altrui costituisce veicolo tipico di diffusione della diffamazione con apporto causale predominante del giornalista (…) non potendo la stampa trasformarsi da cassa di risonanza della altrui (…) opinioni diffamatorie " (Cass. 4.2.1987, in Dir. inf. , 1988, 511). Altresì, si é ritenuta la responsabilità del giornalista se questi "facendo riferimento ad una interrogazione o ad un interpellanza parlamentare e prendendo quindi spunto dall’esercizio di una semplice attività conoscitiva, ipotizza – attraverso la drammatizzazione delle notizie e per i l particolare risalto ad esse fornite – l’accadimento di fatti penalmente rilevanti (o altrimenti censurabili) e articoli così che il suo discorso in modo tale che il lettore prenda in seria considerazione detti accadimenti lesivi della reputazione di determinati soggetti (App. Napoli, 12. 6.1992, in Dir. inf., 1993, 120).
Passando ad esaminare l’ipotesi dell’errore sulla verità del fatto oggetto della notizia, si osserva che in questo caso il giornalista autore di un articolo lesivo dell’altrui reputazione può invocare l’esercizio del diritto di cronaca solo se riesce a dimostrare:
- di aver posto ogni più oculata diligenza e accortezza nella scelta delle fonti informative;
- di aver esplicato ogni più attento vaglio in ordine alla loro attendibilità;
- di aver operato ogni più attendo esame e controllo sulla rispondenza al vero della notizia pubblicata.
Ciò se, da un lato, sta a significare che il giornalista non ha l’obbligo di rappresentare la verità assoluta, ma la verità così come egli stesso l’ha appresa e ricostruita attraverso un controllo accurato dell’attendibilità delle fonti e della verità delle notizie; dall’altro sta a significare che "la verità non può trovare equivalenti né nella verosimiglianza, ossia nel mero aspetto di verità che i fatti possono avere, né nella veridicità, ossia nell’attendibilità della fonte da cui la notizia di essi é attinta " (Cass. 21.1.1986, Giannotti, in Foro it., 1988, II, 179; sia veda anche Cass. 30.6.1984, Ansaloni, in Dir. inf., 1985, 173).
Per concludere l’analisi di questo primo requisito, si evidenzia come i "dati superflui, insignificanti ovvero irrilevanti, ancorché imprecisi, in quanto non decisivi né determinanti, cioè capaci da soli di immutare, alterare, modificare la verità oggettiva della notizia, non possono essere presi in considerazione, per ritenere valicati i limiti dell’esercizio del diritto di informazione " (Cass. 25.2.1993, Rizza, in Dir. inf., 1994, 377).
II.- L’interesse sociale alla pubblicazione della notizia.
La pubblicazione di fatti diffamatoria riguardanti la vita collettiva e le persone che ne sono protagoniste viene altresì subordinata a ragioni di pubblico interesse.
In particolare "l’interesse pubblico esiste in relazione agli avvenimenti interessanti la vita collettiva e le persone che ne sono protagoniste, la conoscenza dei quali é essenziale alla formazione della pubblica opinione; ovvero, per i fatti che per le loro modalità o per la notorietà dei soggetti interessati acquistano clamore e dimensione nazionale " (Trib. Messina, 13.2.1988, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, 1210).
Tuttavia, é bene ricordare che "l’utilità sociale dell’informazione (…) é inseparabilmente legata alla veridicità dell’informazione medesima" posto che "la propalazione di notizie non rispondenti al vero é non soltanto inutile ma controindicata al formarsi di una retta opinione " (Cass. 10.2.1989, Mulser, in Dir. inf., 1990, 628; in senso conforme Cass. 14.6.198, Sechi, in Dir. inf., 1990? 628).
Il soddisfacimento dell’interesse pubblico all’informazione é strettamente collegato alla tempestività della stessa. Da ciò consegue che "l’interesse pubblico alla conoscenza immediata di fatti di grande rilievo sociale quale é la perpetrazione di gravi reati" viene considerato "preminente rispetto al principio che ognuno debba essere considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia provata in giudizio " (Trib. Roma, 17.4.1987, in Dir. inf., 1987, 989). Ad ogni modo, ogni notizia idonea ad indurre l’opinione pubblica ad attribuire, prima della condanna, un reato, ad una persona deve sempre rispondere ai requisiti della verità e della forma civile dell’esposizione dei fatti (cfr. Trib. Roma, 6.4.1988, in Dir. inf., 1988, 837).
Si osserva inoltre che l’esercizio del "diritto di cronaca può essere tanto più penetrante quanto più elevata sia la posizione pubblica della persona nelle istituzioni, nel mondo politico, in quello economico o scientifico, nella collettività, per il riflesso che le sue condotte anche private possono assumere sulla sua dimensione pubblica" (così, M. Polvani, La diffamazione a mezzo stampa, Padova, 1995, 108).
Ma se, da un lato, "l’uomo pubblico" non può sottrarsi ad una verifica (anche lesiva della reputazione) cronachistica e/o critica del suo operato, dall’altro lato, l’esigenza di un maggiore conoscenza della persona nota "non può identificarsi nella morbosa curiosità che parte del pubblico ha per le vicende piccanti o scandalose, svoltesi nella intimità della casa della persona assurta a notorietà " (Cass. 27.5.1975, n. 2129, in Foro it., 1976, I, 2895).
Infine – per quanto riguarda la pubblicazione di notizie attinenti la condotta di un magistrato – é stato ritenuto che "anche la conoscenza di comportamenti tenuti in privato (…) può rivestire il carattere della utilità sociale qualora i comportamenti stessi siano idonei a valere come indice di valutazione rispetto all’esercizio della funzione esplicata dal soggetto medesimo " (Cass., 23.4.1986, Emiliani, in Giust. pen., 1987, II, 699).
III.- La continenza della forma espositiva.
Il diritto di cronaca giornalistica risulta legittimamente esercitato quando nella redazione del "pezzo" sia rispettato il limite della continenza intesa come preparazione, moderazione, misura.
Con tale requisito si fa riferimento alla necessità che la diffusione delle notizie avvenga in forma civile e corretta e che l’esposizione dei fatti si presenti, per quanto possibile, obiettiva e serena.
L’uso di un linguaggio aggressivo é pertanto considerato inammissibile quanto questi non risulti diretto sorreggere un confronto di idee, sia pure aspro, ma si risolva in un attacco gratuito alla sfera morale del soggetto o dei soggetti dei quali si parla, ingiustificato rispetto allo scopo informativo e motivato esclusivamente da animosità individuali (Trib. Roma 24.5.1985, in Foro it., 1987, II, 253).
Ad ogni modo , il concetto di continenza "non va inteso in senso assoluto e non possono ritenersi vietati coloriture o toni aspri e polemici rientranti nel costume e termini oggettivamente offensivi che non abbiano equivalenti e non siano sovrabbondanti ai fini del concetto da esprimere" (Cass. 3.5.1985, Ruschini, in Riv. pen., 1986, 730).
Con particolare riguardo alla forma espositiva si deve altresì sottolineare che questa deve essere improntata a leale chiarezza.
La cassazione – nella sentenza nota come il "decalogo" (Cass. 18.10.1984, cit.) – ha individuato la sussistenza del difetto di leale chiarezza tutte le volte in cui "il giornalista sottraendosi alla possibilità di fornire informazioni dirette a colpire la reputazione delle persona, ricorre a subdoli espedienti per trasmetterle in maniera indiretta ".
Tipico, a questo proposito é il ricorso ai seguenti espedienti (espressamente definiti dalla Cassazione come "subdoli"):
il sottinteso sapiente: ossia l’uso di determinate espressioni con la consapevolezza che queste saranno intese "in maniera diversa o, addirittura, contraria al loro significato letterale, ma, comunque, sempre in senso fortemente sfavorevole. il più sottile ed insidioso di tali espedienti é il racchiudere determinate parole tra virgolette, all’evidente scopo di far intendere al lettore che esse non sono altro che eufemismi, e che comunque sono da interpretarsi in ben altro (e ben noto)senso da quello che avrebbero senza le virgolette " (Cass. 18.10.1984, n. 5259, cit.);
il tono sproporzionatamente scandalizzato o sdegnato o comunque, "l’artificiosa e sistematica drammatizzazione con cui si riferiscono notizie ‘neutre’ perché insignificanti o, comunque, di scarsissimo valore sintomatico al solo scopo di indurre i lettori, specie i più superficiali, a lasciarsi suggestionare dal tono usato fino al punto di recepire ciò che corrisponde non tanto al contenuto letterale della notizia, ma quasi esclusivamente al modo della una presentazione (classici, a tal fine, sono l’uso del puto esclamativo (…) o la scelta di aggettivi sempre in senso comunque legato a valutazioni molto soggettive) " (Cass. 18.10.1984, n. 5259, cit.);
le vere e proprie insinuazioni, "anche se più o meno velate (la più tipica delle quali é certamente quella secondo cui: ‘…non si può escludere che’, riferita a fatti dei quali non si riferisce alcun serio indizio) che ricorrono quando, pur senza esporre fatti o esprimere apertamente, si articola il discorso in modo tale ce il lettore li prenda ugualmente in considerazione a tutto detrimento della reputazione di un determinato soggetto " (Cass. 18.10.1984, n. 5259, cit.).
Infine si evidenzia come anche "le espressioni in forma dubitativa possono integrare il delitto di diffamazione specie nella forma dell’insinuazione (…). Non ricorre l’esercizio del diritto di cronaca nel caso di espressioni in forma dubitativa. Infatti, i dubbi, le voci incontrollate, e le insinuazioni non possono mai rivestire il carattere di notizia vera; inoltre l’interesse sociale concerne solo i fatti certi, non l’insinuazione dei dubbi " (Cass. 11.11.1975, Cadoria, in Cass. pen., 1997, 576).
3.- Forme particolari di cronaca.
I.- Cronaca politico-sindacale.
Nell’ambito della cronaca politico sindacale la giurisprudenza, pressoché unanime, riconosce maggiore libertà al giornalista, il quale può riportare tutti i fatti che rilevano ai fini della connotazione del personaggio politico, anche in modo vivace e colorito.
In particolare, maggiore ampiezza é riconosciuta al concetto di verità, in quanto il giornalista ha il diritto-dovere di riportare conclusioni anche offensive e in toni aspri, quando esse possano desumersi da circostanze concrete convergenti e si necessario che siano chiariti di fronte alla pubblica opinione i fatti oggetto della notizia che hanno portato a quelle conclusioni.
Anche in riferimento al concetto di interesse pubblico, inteso come orientamento e formazione della pubblica opinione, viene riconosciuta al giornalista politico una più ampia libertà rispetto al cronista di altri settori, attribuendogli il potere di formulare ipotesi, nonché di riferire notizie apprese da fonti mediate.
Ad ogni modo – poiché é in quest’ambito che maggiormente si distingue la cronaca dalla critica – il giornalista é tento a "riportare le notizie in maniera assolutamente fedele, spogliandosi in tale fase alla propensione verso ideologie; soltanto nella fase immediatamente successiva, cioè in quella in cui si proceda a commentare la notizia, esercitando il diritto di critica, é logico che si esprimano le proprie convinzioni personali in forma anche polemica e aspra, purché non venga offesa la reputazione altri " (Trib. Roma 13.2.1982, in Foro it., 1982, II, 256).
II.- L’intervista
Per quanto concerne la pubblicazione di un’intervista, la giurisprudenza ha costantemente affermato che questa – in quanto espressione tipica dell’attività giornalistica e, quindi, strumento d i informazione – é soggetta al rispetto dei limiti della verità, ella continenza e dell’interesse sociale.
Il che significa che é inibito al giornalista riprodurre – sia pure a titolo di mera testimonianza – le affermazioni dell’intervistato lesive dell’altrui reputazione se non sono assistite dalla presenza di tutti i citati requisiti.
Tale soluzione trova la sua ragioni d’essere nella circostanza che, diversamente opinando, il mezzo della stampa opererebbe come "cassa di risonanza" dell’altrui condotta diffamatoria, con determinante apporto causale da parte del giornalista, che ne verrebbe a rispondere a titolo di concorso.
Da ciò consegue che il dovere del giornalista non é circoscritto alla fedele riproduzione delle dichiarazioni dell’intervistato, essendo egli "sempre gravato dell’obbligo di controllare sia l’attendibilità della persona intervistata che il contenuto delle dichiarazioni che raccoglie e divulga per verificarne la rispondenza tanto alla realtà dei fatti, quanto ai requisiti del pubblico interesse e della continenza" (M. Polvani, La diffamazione a mezzo stampa, cit., 129).
Soprattutto con riguardo a requisito della verità si ritiene che essa deve concernere "non l’avvenuta affermazione del fatto da un soggetto ma il fatto in sé: il fatto storico oggetto della notizia (= Tizio ha commesso il tal fatto) e non l’altrui affermazione con il medesimo contenuto (= Caio afferma che Tizio ha commesso il tal fatto) " (M. Polvani, La diffamazione a mezzo stampa, cit., 129).
III.- Cronaca giudiziaria
Nella narrazione dei fatti intorno ai quali sia ancora in corso un procedimento penale, il cronista ha i compito di "riportare i fatti in chiave di assoluta problematicità, senza enunciare una verità certa ed assoluta, ed esponendo tutti gli elementi certi (sulla base gli accertamenti e dei riscontri del giornalista) che vengono a connotare la complessità della vicenda " (Trib. Roma 5.11.1991, in Dir. inf., 1992, 478).
In particolare il giornalista che riporta il resoconto di un processo penale "deve usare un impostazione tale da rendere chiare al lettore le contrapposte tesi dell’accusa e della difesa " (Trib. Milano, 11.1.1991, in Dir. inf., 1991, 606).
Inoltre, qualora una storia processuale venga ricostruita a distanza di tempo dall’accadimento dei fatti, l’errore inerente la verità dei fatti fondamentali della notizia non scrimina il giornalista posto che la falsità poteva essere facilmente accertata. Difatti, "l’obbligo di puntuale ricerca e riscontro delle fonti é tanto più possibile quanto si tratti di ricostruzione a distanza di u fatto e non di resoconto immediato dello stesso " (Trib. Roma, 10.3.1989, in Foro it., 1990, II, 137).
Per quanto concerne le fonti, sono considerate fonti di particolare autorevolezza – alle quali deve imputarsi una presunzione di verità – gli atti giudiziari ed i rapporti di polizia (Trib. Messina 13.12.1998, cit.).
4.- La critica giornalistica
La critica giornalistica viene intesa come dissenso razionale e motivato rispetto alle idee ed ai comportamenti altrui.
Normalmente dal concetto di critica esula il requisito dell’obiettività o della serenità giacché essa si risolve in un’interpretazione dei fatti, tale da risolversi spesso in un antitesi polemica (cfr. Cass. 24.11.1983, Paesini, in Giust. pen., 1984, II, 496).
Ciò nonostante, anche il diritto di critica é soggetto ai medesimi limiti che incontra quello di cronaca, individuati nella verità della notizia, nella correttezza delle modalità espositive e nell’utilità sociale alla pubblicazione della notizia.
Con riferimento al requisito della verità occorre però, distinguere la critica teoretica (la quale prescinde da fatti o persone, estendendosi alle ideologie, alle opinioni politiche, alle istituzioni per valutarne astrattamente il valore o il disvalore); dalla critica fattuale (che, invece, si accompagna all’esposizione di un fatto il cui accadimento costituisce una occasione per esprimere un’opinione).
E’ evidente che, in quest’ultima ipotesi "presupposto essenziale dell’esercizio del diritto di critica giornalistica é un informazione corretta e veritiera " (Trib. Roma 14.12. 1985, in Dir. inf., 1986, 518; in questa senso anche Trib. Monza 25.3.1994, in Foro it., II, 717 per il quale non può invocarsi l’esercizio del diritto di critica tutte le volte in cui "oggetto della pubblicazione siano fatti non veritieri ").
In definitiva l’obbligo del rispetto della verità, in materia di esercizio del diritto di critica "si traduce in un richiamo all’osservanza di regole di correttezza metodologica: in primo luogo, dovere di motivare nella maniera più scrupolosa i giudizi emessi enunciando specificamente gli elementi di fatto che, a parere del giornalista, li confermano; in secondo luogo di controllare attentamente che gli elementi di fatto richiamati siano conformi a quanto il giornalista conosce della realtà o che, comunque, per quanto gli consta non possano essere confutati dall’esperienza " (Trib. Torino, 6.6.1991, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, 1217).
Ad ogni modo, gli autentici limiti all’esercizio del diritto di critica sono quelli della continenza della forma espositiva e del perseguimento dell’interesse pubblico.
Sotto il primo profilo, si ritiene che "le espressioni giornalistiche per rientrare nell’ambito dell’esercizio del diritto di critica non possono venir meno all’obbligo della correttezza del linguaggio (…) e soprattutto dell’altrui personalità qualunque sia la posizione sociale o politica" (Cass. 7.6.1983, Pratesi, in Riv. pen., 1984, 467); in particolare non é consentito "trascendere in espressioni volgarmente offensive, quand’anche il comportamento della parte offesa sia stato idoneo a giustificare una valutazione drasticamente negativa " (Trib. Roma 23.2.1984, in Giur. merito, 1984, 888).
Ciò non significa che la continenza della forma espositiva vada intesa in senso assoluto, quanto "non possono ritenersi vietati coloriture o toni aspri o polemici rientranti nel costume e termini oggettivamente offensivi che non abbiano equivalenti e non siano sovrabbondanti i fini del concetto da esprimere " (Cass. 3.5.1985, Ruschini, in Riv. pen., 1986, 730,; in questo senso si veda anche Trib. Roma 24.2.1989, in Dir inf., 1989, 936 per il quale "non é illecita la manifestazione di giudizi critici con veemenza e durezza qualora le frasi profferite, pur astrattamente configurabili come diffamatorie (…) non trascendano in contumelie gratuite e ingiustificate ").
Sotto il secondo profilo, si ritiene che nel caso di attacchi personali portati direttamente alla sfera privata dell’offeso che si risolvano in una lesione della stima di cui gode il soggetto criticato, non possa in alcun modo configurarsi un interesse sociale alla pubblicazione della notizia, con conseguente illiceità della stessa (cfr. Trib. Massa Carrara, 30.6.1994, in riv. pen., 1994, 1166; Trib. Roma 11.12.1992 in Riv. pen. 1992, 868).
A tale proposito, si deve comunque evidenziare come la "conoscenza di comportamenti tenuti in privato da un soggetto c.d. pubblico può rivestire il carattere dell’utilità sociale qualora i comportamenti stessi siano idonei a valere come indice di valutazione rispetto all’esercizio della funzione esplicata dal soggetto medesimo " (Cass. 23.4.1986, Emiliani, in Giust. pen., 1987, II, 699).
5.- Forme particolari di critica
I.- La critica politico-sindacale
Nell’ambito della critica politico-sindacale – intesa come formulazione di giudizi di valore in ordine ai protagonisti ed agli avvenimenti della vita politica del Paese – non vengono riconosciute come lesive dell’onore e della reputazione di una persona "affermazioni anche vivacemente critiche di quest’ultima e tali, se considerate in astratto , da essere stimabili diffamatorie, qualora le medesime vertano su argomenti di sicuro rilievo sociale " (cfr. Trib. Roma 11.2.1993, in Dir. inf., 1993, 13).
In tal modo si ammette l’uso di "toni obiettivamente aspri, o in astratto offensivi, allo scopo di sollecitare dibattiti, confronti di idee o esigenze di far chiarezza su aspetti di qualche rilevanza della vita associata " (Trib. Perugia 26.3.1990, in Riv. pen., 1990, 647).
Se la critica riguarda personaggi che occupano una posizione pubblica o che comunque operino nell’ambito politico, economico giudiziario e sindacale, si ammette che questa possa "essere particolarmente aspra e penetrante, ma nel rispetto dei suddetti limiti. La critica può esprimere preoccupazioni fondate e deve sempre essere sostenuta da argomentazioni logiche e la eventuale presa di posizione del giornalista deve basarsi su un esame serio e completo della questione " (Trib. Roma 2.11.1989, in Foro it., II, 258).
II.- La critica giudiziaria
Per critica giudiziaria si intende l’espressione di opinioni di dissenso e di condanna nei confronti dell’operato dei magistrati e degli atti da questa compiuti nell’esercizio delle loro funzioni.
Ovviamente il diritto di critica "può investire anche chi, come il magistrato, eserciti pubbliche funzioni, essendo un interesse collettivo il corrotto svolgimento dell’attività giudiziaria. Tanto più l’attività critica é socialmente rilevante, tanto più aspra può essere la denuncia o la censura (…). Deve quindi ritenersi lecito il diritto di critica, anche in termini aspri e polemici, delle decisioni giudiziarie, essendo l’operato dei giudici sottoposto anche al controllo dell’opinione pubblica ed essendo interesse della collettività che l’attività giudiziaria venga esercitata in modo corretto e puntuale" (Trib. Lecce 27.6.198, in Foro it., II, 48).
Ciò posto di deve evidenziare che viene, tuttavia, reputata illecita quella critica giudiziaria carica di un significato offensivo che si risolve in un attacco alla reputazione di cui gode il magistrato criticato nel suo ambiente professionale (in questo senso si vedano: Trib. Verona 21.2.1991, in Nuovo dir., 1992, 141; Trib. Perugia 28.2.1992, cit.).
III.- La critica satirica
Per satira si intendono quelle "forme di espressione che consistono in una critica nei confronti di personaggi per lo più noti alla pubblica opinione o su episodi di significativo interesse collettivo, mediante una rappresentazione idonea a suscitare l’ilarità della quale sia palese il carattere della verosimiglianza e dell’esagerazione " (M. Polvani, La diffamazione a mezzo stampa, cit., 210).
La satira può assumere varie forme, dalla vignetta al testo scritto; mentre quanto al suo contenuto può atteggiarsi a satira politica o di costume.
Con riguardo alla possibilità di applicare alla satira i tre limiti individuati dal nostro ordinamento, si osserva come questi debbano necessariamente essere adeguati alle caratteristiche peculiari di questa modalità di esplicazione del diritto di critica.
Anzitutto, con riguardo al requisito della verità – dato che la satira non assume l’informazione come proprio obiettivo immediato – si ammette che essa non sia collegata con la verità del fatto narrato.
Difatti, la satira – assolvendo una funzione di sottolineare icasticamente un’interpretazione spesso esagerata della realtà – dà luogo ad una rappresentazione formalmente alterata del vero.
Per quanto riguarda il requisito della continenza, vediamo che la satira, per sua stessa natura, non può obbedire ad alcun canone di razionale ed equilibrata espressione. Da ciò consegue che viene considerato lecito il ricorso ad espressioni pesanti, e pungenti, ad allusioni velenose, a battute graffianti in quanto connaturate a questa forma di espressione diretta appunto a dissacrare e a provocare.
- In ogni caso non sono ritenute ammissibili:
- l’alterazione del nome o dell’immagine in modo da realizzare accostamenti sconci, ripugnanti o subdoli;
- lo sbeffeggiamento di un personaggio messo a confronto con un competitore credibile;
- l’uso di espressioni volgari e scurrili e, in genere, un’esposizione che non sia funzionale al discorso ironico svolto (cfr. a tale proposito: Pret. Roma 16.2.1989, in Dir. inf., 1989, 520; Cass., 18;1;1991, Scipioni, in Dir. inf., 1989, 413; Trib. Roma, 5;6.1991, in Dir. inf., 1992, 64).
Le nostre Corti hanno altresì sottolineato come "l’attività di satira (…) può considerarsi legittima, qualora si mantenga nei limiti di volta in volta imposti dalla situazione concreta; non equivalendo il c.d. diritto di satira al diritto del libero insulto " (Trib. Roma 26.6.1993, in Giur. it., 1994, I, 2, 341; in senso conforme si veda anche Cass. 20.1.192, Carruba, in Dir. inf., 1993, 464).
Infine, nell’ipotesi di espressioni satiriche, occorre altresì precisare che – secondo autorevole dottrina – "l’ironia in sé e per sé considerata ed avulsa da un contesto satirico, ben può risultare i concreto lesiva dell’altrui onore, senza poter rientrare nel paradigma di alcuna causa di giustificazione " (così, testualmente, M. Mantovani, Profili penalistici del diritto di satira, in Dir. inf., 1992, 311, nota 42-bis).
Nel campo della satira maggiore riconoscimento trova l’esigenza di rispettare il limite della rilevanza sociale.
Detto requisito viene normalmente individuati nella notorietà della persona cui attiene la satira (Pret. Roma 4.3.1989, in Dir. inf., 1989, 528), tenendo però presente che il personaggio pubblico offre alla critica ed alla valutazione dell’opinione pubblica esclusivamente la sua attività pubblica e non la sua vita privata.
Da ciò deriva che la vita privata di un personaggio pubblico "non può essere strumentalmente enfatizzate per essere oggetto di riso della collettività " (M. Polvani, La diffamazione a mezzo stampa, cit., 215).
Infine, per quanto concerne la pubblicazione di una vignetta satirica vediamo che questa "può ledere l’altrui reputazione quando non si imiti ad essere interpretazione volutamente forzata, ridicola, maliziosa e negativa di un evento reale, ma costituisca allusione del tutto gratuita ed infondata a fatti insussistenti " (Trib. Roma 23.5.1988, in Dir. inf., 1989 919).
6.- La presentazione della notizia
Secondo un orientamento dominante il carattere diffamatorio di un articolo "può essere rilevato da un’analisi sintetica del complesso del titolo, del sottotitolo e vignetta satirica ce offra un’immagine impressionisticamente distorta (…) ledendo così il diritto alla reputazione del soggetto " (Trib. Roma 23;5.1998, in Dir. inf., 1989, 919).
La valutazione sulla maggiore o minor correttezza della notizia pubblicata va effettuata "non solo con riferimento al contenuto letterale dell’articolo, ma anche alle modalità complessive con le quali la notizia viene data, sicché decisivo può essere l’esame dei titoli e di sottotitoli, lo spazio utilizzato per sottolineare maliziosamente alcuni particolari, l’utilizzazione eventuale di fotografie " (Cass. 3.7.1993, Regna, in Dir. inf., 1994, 380).
Da quest’impostazione discende che i reati commessi per mezzo della stampa "possono configurasi sia nel complesso del testo e delle immagini valutati unitariamente, sia in una singola frase dell’articolo, oppure nel risalto grafico del titolo e delle immagini valutati a parte " (Cass. 9.5.1990, Traversi, in Giust. pen., 1981, 267).
Pertanto, la lesione dell’onore e della reputazione può desumersi anche solo dal titolo, quando questo consista in un’affermazione compiuta, chiara e univoca.
In particolare "il titolo costituisce reati di diffamazione (…) se ha un’autonoma efficacia suggestionante, specie quando travisi e amplifichi un testo veritiero, utilizzando l’artificio costituito dal riferimento ad un fatto ovvero, rappresentato in termini volutamente equivoci " (Trib. Roma 19.12.1989, in Giust. civ., 1990, I, 842).
Fuori da questi casi, il titolo deve "essere interpretato i relazione al contesto cui si riferisce, non essendo diffamante un titolo metaforico in relazione al quale i lettori possono facilmente intuire che l’espressione utilizzata in esso, per quanto pungente, costituisca solo la sintesi delle critiche legittimamente avanzate nel testo dell’editoriale " (Trib. Roma 2.11.1989, in Foro it., 1990, II, 258).
Per quanto concerne la pubblicazione di immagini fotografiche, vediamo che, in linea di massima si ritiene illecita la pubblicazione dell’immagine e di una "persona quando induce in inganno il lettore portandolo ad equivocare la realtà dei fatti. Ciò avviene non solo nel caso in cui l’immagine pubblicata non é pertinente rispetto al testo dell’articolo ma anche ne caso di pubblicazione dell’immagine decontestualizzata ovvero nel caso di utilizzazione dell’immagine del sosia" (AA.VV, La responsabilità professione del giornalista e dell’editore, 1995, 354).
La divulgazione del ritratto di persona nota invece, per essere lecita deve rispondere ad un "effettivo interesse sociale all’informazione corrispondente ad una sempre maggiore conoscenza della persona nota che non può identificarsi nella morbosa curiosità che parte del pubblico ha per le vicende piccanti e scandalose, svoltesi nella intimità della casa della persona assurta a notorietà " (Cass. 27.5.1975, n. 2129, cit.).
E’ bene, infine, ricordare che "l’autore di un articolo non può essere ritenuto responsabile delle espressioni diffamatorie contenute nel titolo, nell’occhiello e nel catenaccio che, solitamente sono compilati a cura della redazione del medesimo organo di stampa " (Trib. Lecce, 7.4.1992, in Nuovo dir., 1992, 902).
7.- La responsabilità del direttore e dell’editore e la loro responsabilità solidale con il giornalista
L’art. 57 cod. pen. sancisce che la responsabilità del direttore scaturisce tutte le volte in cui egli abbia omesso di esercitare, sul contenuto del periodico dallo stesso diretto, il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi dei reati.
Da ciò consegue che la responsabilità del direttore può alternativamente articolarsi:
1) in responsabilità a titolo di concorso (consistente nell’aver approvato e, quindi, voluto la pubblicazione dell’articolo giornalistico);
2) in responsabilità per fatto proprio (consistente nell’aver omesso di esercitare il dovuto controllo).
La prima ipotesi si fonda su una condotta colposa identificata nell’omissione di quel controllo necessario ad impedire la perpetrazione di illeciti; questa responsabilità, dunque, sorge tutte le volte in cui l’evento lesivo, pur non essendo stato voluto dal direttore, non si sarebbe verificato se egli avesse spiegato la dovuta diligenza nel vagliare gli scritti destinati alla pubblicazione.
La seconda ipotesi si realizza tutte le volte in cui il direttore avendo precisa conoscenza dello scritto avente carattere diffamatorio, ne vuole la pubblicazione, concorrendo, così a cagionare l’evento lesivo.
Si ricorda, altresì, che il direttore che usufruisce del periodo di ferie "é tenuto a richiedere la propria sostituzione per impedire che, in sua mancanza, il giornale continui ad essere pubblicato con la sola parvenza della sua presenza ma senza che venga esercitato alcun controllo (cfr. Cass. 28.9.1991, Matroianni, in Cass. pen. 1992,1233).
Infine ai sensi dell’art. 11 l47/1948 "per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra loro, il proprietario della pubblicazione e l’editore".
Tale responsabilità costituisce "per un verso una configurazione del rischio d’impresa di chi traendo beneficio dall’attività esercitata, deve anche accollarsene i rischi, e per altro verso un sistema per garantire una migliore e più equa distribuzione del danno fra soggetti che a diversi livelli hanno concorso nella condotta o da essa hanno comunque tratto profitto " (Trib. Milano, 8.6.1987, in Dir. inf. 1987, 996).
Dall’applicazione di tali principi ne consegue che il direttore responsabile, il giornalista e l’editore "sono responsabili per l’intero nei confronti del danneggiato, ai sensi dell’art. 1292 cod. civ., ma con diritto di regressi nei rapporti interni con gli altri obbligati secondo la gravità delle rispettive colpe e le conseguenze che ne sono derivate " (Cass. 19.9.1995, n. 9892, in Dir. inf. 88).
In questo caso allorché "il proprietario e/o l’editore esercitano l’azione di regresso, tra di loro, col direttore e/o l’autore dell’articolo incriminato il giudice di merito é tenuto ad accertare la gravità della rispettiva colpa, al fine di determinare la finale incidenza del risarcimento su ciascuno dei coobbligati " (Cass. 19.9.1995, n. 9892, cit.).
A tale riguardo infine si evidenzia che ai sensi dell’art. 47 C.C.N.L. (nota a verbale) "per i casi di responsabilità civile verso terzi conseguenti a reati commessi dal giornalista nell’esercizio dell’attività professionale e coinvolgenti questioni di estrema rilevanza economica" la responsabilità del giornalista va valutata "nel contesto complessivo della linea politica-redazionale della testata ".
8.- Il diritto di rettifica.
Ai sensi dell’art. 8 l. 47/1948 il direttore responsabile é tenuto a far inserire gratuitamente nel giornale o periodico da lui diretto le dichiarazioni e le rettifiche dei soggetti cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti, pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o, comunque, contrari alla verità.
La rettifica deve essere pubblicata non oltre due giorni da quello in cui é avvenuta la richiesta e va collocata nella medesima pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce. Essa, inoltre, deve avere le medesime caratteristiche tipografiche dell’articolo contestato.
Qualora tale termine non sia rispettato il soggetto interessato può, con provvedimento d’urgenza, chiedere al pretore che sia ordinata la pubblicazione.
La rettifiche o le dichiarazioni devono far riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute nelle trenta righe tipografiche.
9.- Il risarcimento del danno
In materia di diffamazione a mezzo stampa il risarcimento del danno subito dal soggetto offeso questi ha diritto ai seguenti risarcimenti: risarcimento del danno patrimoniale; risarcimento del danno non patrimoniale; riparazione pecuniaria ex art. 12 legge sulla stampa; pubblicazione della sentenza di condanna. Esaminiamoli separatamente.
I.- Il risarcimento del danno patrimoniale.
Il risarcimento del danno patrimoniale é ammissibile nella sola ipotesi in cui sussista un nesso causale tra la pubblicazione di notizie idonee a ledere la reputazione professionale e sociale di una persona e la successiva diminuzione patrimoniale dell’offeso.
Tale nesso di causalità, tuttavia, non può ravvisarsi nella semplice sequenza temporale in sé considerata dei due fatti sopra indicati; ma va bensì ravvisata in una sequenza "qualificata", in cui vi sia un rapporto di adeguatezza tra i fatti medesimi e manchino, ovviamente, altre cause.
In particolare, le nostre Corti richiedono alla persona offesa di dimostrare concretamente come la pubblicazione dell’articolo abbia effettivamente provocato, secondo un nesso di causalità immediata e diretta, un danno emergente o un lucro cessante, oppure gli abbia impedito di inserirsi nei normali rapporti sociali, con conseguenza influenza negativa sulla capacità di reddito futuro (cfr. Trib. Roma 14.7.1989, in Dir. inf., 1989, 952).
In mancanza di tale prova non viene in considerazione il potere discrezionale conferito al giudice dell’art. 1226 cod. civ., di liquidare il danno in via equitativa, in quanto l’esercizio di tale potere é subordinato alla condizione che sia impossibile, o molto difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare.
II.- Il risarcimento del danno non patrimoniale
Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente il danno non patrimoniale – una volta che vengono riconosciuti gli estremi della diffamazione – viene considerato in re ipsa (cfr. Trib. Roma 14.7.1989, cit.).
Per quanto riguarda, invece, i criteri di liquidazione si ritiene che tale tipo di danno "sfuggendo, per il suo stesso contenuto, ad una precisa valutazione, va determinato con criteri equitativi, pur ancorati a parametri razionali, che si possono individuare nella gravità e nell’estensione della diffamazione sia riguardante alla personalità dell’offeso sia alla qualità del veicolo d’informazione " (Cass. 18.10.1984, n. 5259, ult. cit.).
Ora la gravità del fatto viene desunta dalle modalità della condotta illecita e cioè dalla entità obiettiva della diffamazione e dal risalto dato alla notizia diffamatoria; mentre l’estensione della diffamazione dipende dalla tiratura del giornale e dalla sua diffusione nel territorio nazionale (cfr. Trib. Napoli 28.10.1989, in Dir. inf. 1990, 151).
III.- La riparazione pecuniaria ex art. 12 l. 47/1948
L’art 12 l. 8.2.1948, n. 47, sulla stampa prevede una riparazione pecuniaria quale sanzione conseguente al reato di diffamazione a mezzo stampa.
Secondo la Cassazione "la riparazione pecuniaria prevista dall’art. 12 l. 47/1948 per il reato di diffamazione a mezzo stampa (…) é una sanzione di natura civilistica e pertanto può essere chiesta anche dinanzi al giudice civile, al quale non é precluso accertare, sia pure in via incidentale, se un fatto illecito, fonte di responsabilità civile, presenti gli elementi costitutivi del reato previsto dall’art. 595 cod. pen." (Cass. 23.4.1991, in Riv. pen., 1991 1081).
Conseguentemente anche se il reato di diffamazione si sia estinto per amnistia, non si estingue invece la riparazione pecuniaria che anzi può essere chiesta dalla persona offesa dal reato anche dinanzi al giudice civile.
IV.- La pubblicazione della sentenza di condanna
La pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più quotidiani e/o periodici costituisce una forma di risarcimento del danno in forma specifica.
Tale forma di riparazione appare particolarmente idonea a ripristinare la reputazione del soggetto lesa dalla pubblicazione di un articolo avente contenuto diffamatorio.
La pubblicazione normalmente avviene a cura e spese della parte che ha subito la condanna, tuttavia, nel caso in cui quest’ultima non ottemperi all’ordine del giudice, può provvedersi direttamente il soggetto leso che provvederà in seguito a chiedere la rivalsa.
Sic transit gloria mundi
10 lug
Il Pontefice approva un testo dove Roma viene posta al di sopra.Lo strale più forte contro i protestanti, "carenze" per gli ortodossi
Documento voluto da papa Ratzinger "L’unica chiesa di Cristo è quella cattolica"
CITTA’ DEL VATICANO da repubblica.it - Roma contro Lutero e la Riforma per affermare il primato del Papa e della chiesa cattolica sulle altre. Perché Cristo ha costituito "sulla terra un’unica Chiesa", che si identifica "pienamente" solo nella Chiesa cattolica e non nelle altre comunità cristiane. E’ quanto afferma il documento "Risposte a quesiti riguardanti alcuni aspetti circa la dottrina della Chiesa" redatto dalla Congregazione vaticana per la Dottrina della Fede, diffuso oggi dalla Santa Sede e approvato dal Papa che ne ha ordinato la pubblicazione. 
Il testo è firmato dal Prefetto della Congregazione, il cardinale William Levada, e dal segretario, monsignor Angelo Amato e porta la data del 29 giugno, solennità dei santi Pietro e Paolo, scelta, evidentemente, non a caso. Come non a caso arriva una precisazione sul Concilio Vaticano II: "Nel periodo postconciliare – dice l’articolo – la dottrina del Vaticano II è stata oggetto, e continua ad esserlo, di interpretazioni fuorvianti e in discontinuità con la dottrina cattolica tradizionale sulla natura della Chiesa: se, da una parte, si vedeva in essa una ‘svolta copernicana’, dall’altra, ci si è concentrati su taluni aspetti considerati quasi in contrapposizione con altri. In realtà – spiega la congregazione – l’intenzione profonda del Concilio Vaticano II era chiaramente di inserire e subordinare il discorso della Chiesa al discorso di Dio".
Nel testo si legge anche che il Vaticano riconosce nelle altre comunità cristiane non cattoliche, in particolare nella Chiesa ortodossa, l’esistenza "numerosi elementi di santificazione e di verità". Ma vi sono anche – indica il documento della Congregazione per la Dottrina della Fede pubblicato oggi – "carenze", in quanto tali confessioni non riconoscono "il primato di Pietro", ovvero del Papa di Roma. Tale primato – avverte tuttavia la nota – "non deve essere inteso in modo estraneo o concorrente nei confronti dei vescovi delle Chiese particolari".
Sì al dialogo anche con le chiese "particolari" ma, afferma l’ex Sant’Uffizio, "perché il dialogo possa veramente essere costruttivo, oltre all’apertura agli interlocutori, è necessaria la fedeltà alla identità della fede cattolica". Le comunità protestanti, nate dalla riforma luterana del XVI secolo, non possono essere considerate, dalla dottrina cattolica, "chiese in senso proprio", in quanto non contemplano il sacerdozio e non conservano più in modo sostanziale il sacramento dell’Eucarestia.
"L’identificazione della Chiesa di Cristo con la Chiesa cattolica – è quanto afferma in un’intervista monsignor Angelo Amato – non è da intendersi come se al di fuori della chiesa cattolica ci fosse un ‘vuoto ecclesiale’, dal momento che nelle chiese e comunità ecclesiali separate si danno importanti ‘elementa ecclesiae’". "Il volto nuovo della Chiesa – aggiunge – non implica rottura ma armonia in una comprensione sempre più adeguata della sua unità e della sua unicità".
Il segretario della Congregazione spiega anche perché sia stato scelto, nel documento, lo stile delle domande con risposte. "E’ un genere – osserva – che non implica argomentazioni diffuse e molto articolate, proprie ad esempio delle Istruzioni o delle Note dottrinali. Nel nostro caso invece si tratta di alcune brevi risposte a dubbi relativi alla corretta interpretazione del Concilio".
(10 luglio 2007)
Bufala letale in Pakistan
16 apr
Bufala letale in Pakistan
Panico nel paese per un pericoloso virus che si trasmette dal cellulare all’uomo. Si tratta di una bufala colossale, ma ci cadono in molti
Il primo che mi manda l’email con l’avviso di stare attento lo ucciso io e dò la colpa al virus !!!
da Punto Informatico
Karachi – Venerdì scorso gli operatori di telefonia mobile del Pakistan hanno ricevuto moltissime chiamate da parte di utenti impauriti da un SMS nel quale si avvertiva che un pericoloso virus poteva diffondersi anche attraverso i cellulari e aveva già provocato 20 vittime.
Una bufala che rassomiglia per molti versi alle decine di catene di S.Antonio che intasano la rete e talvolta anche la telefonia mobile. Ma è così "grossa" da aver destato l’attenzione dei media internazionali.
Per quanto incredibile, questo SMS allarmistico è andato via via diffondendosi, tanto che alcuni muezzin nelle moschee hanno lanciato avvertimenti, leggendo talvolta questa notizia come un segno dall’alto, invitando i fedeli a non usare il telefonino in quanto reale minaccia. Inoltre il capo del pronto intervento della regione del Punjab ha ricevuto un richiesta di aiuto per un uomo che si era accasciato a terra subito dopo aver ricevuto una telefonata sul proprio telefonino.
Nel paese, che conta 160 milioni di cittadini, vi sono circa 52 milioni di persone che possiedono almeno un cellulare. Farah Hussain, portavoce di Warid Telecom, ha riferito che i propri operatori hanno provveduto a calmare gli animi di coloro che, terrorizzati, avevano chiamato, smentendo quella che è stata definita, a ragione, una diceria senza alcun fondamento scientifico.
Oltre a suscitare ilarità, questa notizia ha destato le impressioni, non proprio entusiaste, di alcuni blogger. Uno di questi, Ali Eteraz, sostiene come questa sia una testimonianza dell’ignoranza tecnologica che affligge molti paesi islamici, spesso ancorati a superstizioni antiche che li rendono più impressionabili di altri popoli più avvezzi alla tecnologia.
Giorgio Pontico
Open space
27 mar
Poca privacy e troppe distrazioni, tutto il caos degli open space
Trilli di telefoni e chiacchiere tra colleghi sono le sorgenti di rumore che disturbano di più. E sempre più spesso si è distratti. I risultati di uno studio del Politecnico di Bari negli ambienti di lavoro di impiegati amministrativi, programmatori informatici e ricercatori.
di FEDERICO PACE da repubblica.it
Senza privacy, continuamente distratti, in attesa di un silenzio che non arriva mai. Si sta negli uffici, come passeri sullo stesso ramo di un albero. Vicini gli uni agli altri. Troppo vicini. Ciascuno può guardare nello schermo dell’altro, ciascuno può ascoltare quello che l’altro dice al telefono. Di privacy non se ne parla neppure più. Se qualcuno prova a dire qualcosa per difendere la propria privacy uditiva o visuale è come discutere di fresca brezza nel deserto. Si pensa quasi che ci si voglia nascondere per non fare nulla. Le cose però sono ben diverse. In questi hangar moderni, in questi meravigliosi open space, quello che non si riesce proprio a fare è concentrarsi. C’è sempre qualcuno che dice qualcosa, una telefonata che arriva per qualcuno o un cellulare che squilla o trema con il suo piccolo corpo ansimante sulla scrivania del collega. Senza dire dell’insidioso contagio emotivo che, secondo recenti studi statunitensi, caratterizza questi luoghi aperti.
Ma quali sono le fonti maggiori di disturbo? Telefonate e discussioni. Sono queste le sorgenti di rumore che più di altre danneggiano le attività quotidiane nei moderni ambienti di lavoro. A dirlo è la ricerca realizzata dal dipartimento di Fisica tecnica del Politecnico di Bari, pubblicata sulla rivista "La Medicina del Lavoro", che ha preso in esame 85 luoghi di lavoro e ne ha analizzato il rumore e il grado di disturbo arrecato sugli occupanti e sulle attività svolte. Tra le tipologie di lavoratori coinvolti ci sono soprattutto persone che svolgono attività amministrative (il 69 per cento), programmazione informatica (il 16 per cento) e attività di ricerca (il 15 per cento). Insomma una buona parte dei lavoratori del mondo dei servizi. 
Ebbene, nel 31 per cento dei casi la principale causa di disturbo arriva proprio dalle parole pronunciate con noncuranza o a volume troppo elevato (vedi tabella). Si tratta di colloqui di lavoro, di scambi di idee, o anche di discussioni agitate. Tutte cose che tolgono concentrazione a chi a quella discussione non ha alcuna necessità di partecipare.
Altrettanto invasivo si presenta il telefono. Più di un quarto (il 27 per cento) dei lavoratori ha detto di venire disturbato dal mezzo di comunicazione per eccellenza. Tanto più che ora l’invasione di suonerie personalizzate e rumorini originali rende le scrivanie un vero e proprio pullulare di rumori, vibrazioni e suoni che non fanno che privarci di quell’attimo di silenzio che precede sempre una buona idea o un pensiero che sia almeno sensato.
Più confortevoli invece i dati relativi agli impianti di condizionamento che sembrano essere piuttosto silenziosi. Solo il 15 per cento li ha indicati come fonte di disturbo. Seguono le macchine da ufficio (il 13 per cento) e i rumori provenienti dall’esterno (13 per cento).
“Per difendersi dalle parole pronunciate spesso ad alta voce – ci ha detto Ettore Cirillo, docente del Politecnico di Bari e autore dell’indagine (leggi l’intervista integrale) – molti arrivano ad alzare i rumori di fondo. Musica o qualsiasi altro si tratti”. Lo studio ha individuato anche i parametri oggettivi più idonei a caratterizzare il disturbo soggettivo provocato dal rumore.
“Esistono dei rumori particolarmente intensi – prosegue Cirillo – che si riscontano negli ambienti industriali, presi in considerazione dal legislatore che li ha sottoposti a normativa dal 1991. Sono rumori che producono un danno specifico a danno dell’udito. Ma ci sono anche tutta una serie di rumori di livello più basso che rientrano nei nostri ambienti di ufficio che danno fastidio e producono effetti di stress e riducono l’efficienza del lavoro.” Effetti che spesso vengono sottovalutati.
In una recente indagine realizzata dalla Gallup un impiegato su tre ha detto che il rumore disturba frequentemente il lavoro ed è tra chi è infastidito dal rumore che c’è la minore percentuale di persone soddisfatte di quello che fa. Anche perché molti di loro dicono che la loro opinione, ai fini organizzativi, non conta per nulla.
E allora? Si ripropone forse il dilemma che divide i lavoratori tra quelli che preferiscono gli open space e quelli che prediligono gli uffici mono-stanza o cubicolari? Forse no. Tanto che secondo molte indagini oltre otto impiegati su dieci dicono di avere bisogno di potere vedere oltre il proprio ufficio e che le quattro mura non gli fanno affatto piacere. Allora, forse il vero dilemma non è tra open space e closed office, ma piuttosto tra un open space efficace e un open space inefficace. Si tratta quindi di capire se le imprese quando predispongono i nuovi spazi a pianta aperta fanno davvero tutto per fare sì che i pregi di queste modalità logistiche siano davvero sfruttate al meglio.
Che possa bastare poco lo conferma un recente studio ("The effects of window proximity, partition height, and gender on perceptions of open-plan offices") che verrà pubblicato sul numero della rivista specializzata Journal of Enviromental Psychology. Gli autori dell’indagine hanno misurato la soddisfazione dei lavoratori di due diverse aziende con sede nello stesso edificio e si sono accorti che, seppure chi lavora negli open space lamenta un assenza di privacy acustica e visuale che causa un elevato numero di distrazioni e interruzioni indesiderate, chi lavora vicino a una finestra risente meno degli aspetti negativi dell’open space. Ancor più soddisfatti quegli impiegati che, oltre a una finestra, hanno anche un separatore mobile alto circa un metro e quaranta centimetri. In questo modo infatti hanno un buon livello di privacy acustica e visiva e minimizzano le distrazioni e le interruzioni. Alle volte, per lavorare meglio può bastare anche una finestra da cui guardare. E’ troppo?
L’ESPERTO:
"Si fa troppo poco per valutare questi disturbi"
E per la vostra gastrite del venerd
23 mar
di Federico Ferrazza e Letizia Gabaglio da Espresso.it
Un sito turistico da 45 milioni. Altri 37 per un portale culturale. Pi
DIFENDERSI DA SOPRUSI E FREGATURE CONSIGLI PER IMBASTIRE UNA PRATICA LEGALE
20 mar
DIFENDERSI DA SOPRUSI E FREGATURE CONSIGLI PER IMBASTIRE UNA PRATICA LEGALE
Succede ormai molto spesso di trovarsi in situazioni tali che prima o poi ci obbligheranno a giungere ad uno scontro, con persone che hanno cercato di ingannare nella conclusione di un lavoro o di un acquisto, o che, anche solo per poca esperienza o superficialita’, causano danni e disagi.
da ADUC.it a cura di Barbara Vallini
La prima cosa da tenere presente
e’ che la giustizia aiuta chi si sa difendere. Non esiste un diritto “dogmatico” a niente. Chi ha ragione, lo deve provare e non solo per controbattere le insinuazioni od i punti di vista dell’avversario, ma proprio perche’ la giustizia ha bisogno di essere convinta. Occorre dimostrare buona fede e danno effettivo.
E’ quasi inutile, ad esempio, attendere inermi per settimane o mesi che si sblocchi una situazione e poi, svegliandosi d’improvviso, pretendere che vengano risarciti chissa’ quali danni economici e morali. L’inerzia dei mesi prima non verra’ considerata con comprensione, ma biasimata come menefreghismo, buttando anche una luce di dubbio sull’intera pretesa.
Chi e’ stato fregato, non e’ contento o non ha ricevuto quello che voleva, deve farsi sentire, deve protestare. Non bisogna avere paura di scrivere una raccomandata A/R (unico documento certo), ne’ di minacciare di adire le vie legali se entro un tot di tempo non si ottiene cio’ che si vuole: non succede niente, nessuno fara’ una denuncia per una letteraccia, anche prima di quanto potrebbe sembrare opportuno. Certo, conviene prima cercare un dialogo con la controparte, ma se cio’ diventa impossibile od inutile, se non da’ risultati immediati o se comunque ci sono dubbi….meglio scrivere subito. Dare un termine per adempiere (secondo il codice 15 giorni, salvo i casi di manifesta urgenza) e minacciare che in caso contrario si adiranno le vie legali. Questa e’ la messa in mora.
La messa in mora
Dare un termine e’ necessario: se non si da’, il giudice non giudichera’ favorevolmente la cosa, e comunque non si avra’ la possibilita’ di pretendere l’adempimento. Quando si potra’ richiedere l’adempimento? Senza un termine preciso di riferimento, chi dira’ quando e’ giusto rivolgersi al giudice? E il giudice, non giudicherebbe forse vaghi ed un po’ inconcludenti i solleciti privi di un qualsiasi ultimatum? Essere -od apparire- ambigui non e’ mai un atteggiamento giusto, anzi c’e’ il rischio di fare un favore all’avversario. Spesso da questi comportamenti puo’ dipendere -se non addirittura tutto lo svolgimento della causa- quantomeno l’entita’ della colpa attribuita (od “equamente” condivisa) tra le parti in causa. Anche perche’ non sempre la giustizia sta da una parte sola: errori possono essere commessi da entrambe le parti e spesso anche chi ha ragione ha avuto alcune mancanze. O per lo meno, tali possono apparire se non si dimostra sufficientemente la propria posizione.
Minacciare le vie legali e’ opportuno:
dettare un termine per l’adempimento senza minacciare vie legali o risoluzione del contratto, serve a poco. Allo stesso modo sarebbe sbagliato -di punto in bianco- decidere di aver aspettato abbastanza ed inviare una lettera di risoluzione del contratto. E’ un po’ pretenzioso, dopo settimane o mesi di silenzio, senza un sollecito, senza dare un termine per l’adempimento, d’improvviso dire basta. Puo’ darsi, anche, che ci siano state molte telefonate e ci si e’ sfiniti nel cercare un accordo, ma come si dimostra? Qualcosa si puo’ anche dedurre, pero’ prima di tutto occorre che le deduzioni del giudice vadano nella giusta direzione. Comunque affidarsi alla sorte ed all’incertezza e’ un po’ pericoloso.
Ricordarsi sempre di inviare lettere raccomandate con ricevuta di ritorno.
Una lettera semplice e’ carta straccia, non si puo’ provare, ed il fax non ha praticamente mai valore legale. Serve solo per anticipare, per far decorrere subito i termini rispetto alla raccomandata. Un fax, infatti, non merita di essere preso in considerazione anche per tutelare chi lo invia: i dati possono essere modificati e teoricamente chiunque lo potrebbe mandare. Nello spedire la raccomandata, in alcuni casi, e’ addirittura opportuno utilizzare lo stesso foglio come busta, in modo che la controparte non possa dire -ad esempio- di aver ricevuto una busta vuota.
La pre-costituzione delle prove
Durante le discussioni con la controparte e’ opportuno essere sempre accompagnati da amici o conoscenti. Gli amici potranno testimoniare, e la loro affidabilita’ in giudizio viene ancora stimata superiore rispetto a quella dei parenti (la cui testimonianza viene sottoposta al vaglio del giudice, che la valuta con maggiore severita’ ed attenzione). Ma se non si trova un amico, meglio un parente che andare da soli! Anche in questo occorre essere previdenti: prima di andare all’incontro, per esempio, invece di scambiarsi con la controparte telefonate che poi, alla fine, nessuno puo’ testimoniare cosa sia stato detto, e’ meglio, alla presenza di una terza persona, usare un telefono a viva voce.
Documentare: e’ importante!
Oltre a far vedere a testimoni l’oggetto rotto, il lavoro fatto male, l’auto accartocciata, e’ opportuno fare fotografie, e subito, non appena succede il fatto: questo anche nel caso che non si sospettino possibili ostacoli futuri. In seguito, si potra’ continuare a constatare gli effetti progressivi con nuove foto, ma quelle immediate sono molto importanti; specialmente se si ha intenzione di modificare lo stato dei fatti (avendo gia’ provveduto a fare le contestazioni) e si ritene che non sia necessario richiedere al Tribunale una consulenza tecnica d’ufficio (che costa un po’ di soldini). Nelle inquadrature delle foto sara’ meglio riprendere anche la copertina di un giornale la cui data sia certa (non importa su tutte le foto: si chiedera’ al fotografo di non tagliare il rullino): si avra’ cosi’ la possibilita’ di dimostrare che in quella data la situazione era quella. Ma la controparte potrebbe accusare di aver utilizzato un giornale vecchio per attribuirle la responsabilita’ di altri; si puo’ circoscrivere ulteriormente il periodo: occorrera’ mettere un francobollo da lettera sul retro delle foto e scriverci accanto: “In corso particolare” e farlo annullare da un timbro dell’ufficio postale. Alcuni addetti postali pretendono che venga indicato anche l’indirizzo di chi fa questa operazione, come se si trattasse di una vera lettera: e’ un po’ eccessivo, ma se e’ richiesto, non ci si perde nulla a farlo. Cosi’ la data e’ certa: la foto non potra’ essere stata scattata prima dell’uscita del giornale ne’ dopo la data del timbro postale.
La perizia: in alcuni casi e’ meglio richiederla
Conviene richiedere immediatamente una CTU -consulenza tecnica d’ufficio- ai sensi dell’art.700 c.p.c. E’ indicata nei casi in cui si ha intenzione di mutare definitivamente la situazione, aggiustando l’oggetto o ristrutturando il luogo; oppure se c’e’ il rischio di deterioramento o di manomissione, per apportare le dovute riparazioni o comunque per sostituire quello che non va piu’. Siccome il procedimento -tra avvocato e perizia- costa una certa cifra, occorre ricorrervi solo nel caso in cui effettivamente la situazione rischi di mutare e deteriorarsi, o se comunque sia effettivamente necessario apportare delle modifiche.
In causa, poi, il giudice ordinera’ un’altra perizia, ed anche quella dovra’ essere pagata, motivo per cui la prima -pur se utile- potrebbe venire superata. Nel caso in cui -ad esempio- ci sia il soggiorno spaccato ed il bagno divelto, non si potra’ certo attendere per anni i tempi della giustizia, prima di metterci mano. Occorrera’ quindi giudicare la necessita’ della CTU in relazione alla spesa, senza dimenticare che, quando sara’ effettivamente necessaria, allora andra’ fatta e non si potra’ tendere al risparmio. Probabilmente la controparte avra’ un suo perito (che partecipera’ ai rilievi dei periti d’ufficio, presentando le sue considerazioni), e quindi sarebbe meglio avere anche un
proprio perito, che a sua volta prospetti al tecnico d’ufficio la visione della situazione. Si consideri che un bravo consulente tecnico d’ufficio (CTU) non dovrebbe farsi influenzare, e che i soldi per il consulente tecnico di parte (CTP) potrebbero essere risparmiati. Comunque, potendosela permettere, e’ pur sempre una tutela in piu’.
In conclusione, molto dipende dal tipo di problema.
Per cui le cose da fare potrebbero mutare caso per caso.
Le spese di transazione
In questo caso (la proposta della controparte di concedere una cifra in cambio della rinuncia all’azione legale, che non e’ necessariamente un’ammissione di responsabilita’ e come tale non verra’ giudicata) e’ opportuno cercare di pretendere di accollare le proprie spese alla controparte: in caso contrario, c’e’ da tener presente le spese del proprio avvocato (oltre ai periti): se la cifra concessa ce la fa o meno a coprirle.
Nel caso di particolari accordi con la controparte (prima di giungere all’intervento degli avvocati) c’e’ da ricordarsi che un accordo non puo’ essere ritenuto valido senza un documento scritto, inequivocabilmente datato e controfirmato.
” Xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xx” Xxxxx
9 feb
Metti il tuo peluche online: ti parlerà Si chiama Webkinz la nuova passione dei bambini americani: un sito dove i loro giocattoli si animano e diventano vivi
La trovata di una società che senza pubblicità ha attirato 1 milione di clienti
NEW YORK dal corriere.it – La settimana scorsa le quattro amiche newyorchesi di 10 anni si sono incontrate online sul sito www.webkinz.com per festeggiare il compleanno di Zucchero Filato, l’ippopotamo di peluche di una di loro. Per oltre un’ora le allieve di quarta elementare hanno giocato a consegnare regali virtuali al festeggiato (un golf, una palla, un puzzle e un aquilone). Che alla fine ha spento le candeline sulla sua torta preferita, al cioccolato. Benvenuti nel mondo di Webkinz, il nuovissimo giocattolo che sta facendo impazzire i bambini americani nell’era di Internet. Un pupazzo di peluche, morbido e dall’aspetto piuttosto tradizionale, che però continua a vivere una elaborata ed emozionante vita virtuale sul web. «Il suo straordinario successo – sentenzia il Washington Post – illustra i cambiamenti profondi nel gioco per l’infanzia». Che oggi è un’interazione tra mondo reale e web.
dakota
PRIMO – Altre volte, in passato, si è cercato di integrare giocattoli e siti. Basti pensare al Tamagotchi (che spopolò alla fine degli anni 90). E, più di recente, al successo di Neopets.com, ad un certo punto costretto a fabbricare i pupazzi «cybunny»: sosia dei popolarissimi animaletti virtuali del suo sito. Webkinz (che costa tra gli 7.50 e i 10 dollari) è però il primo a sposare la versione fisica e quella virtuale fin dall’inizio. Ogni pupazzo è dotato di numero di identificazione che da ai bambini l’accesso al sito Webkinz. Lì ognuno può scoprire i gusti, vizi e virtù personalissimi del suo pet. «Ti rivelo un segreto», spiega ad esempio un cocker spaniel. «Adoro i bastoncini di pesce fritto e ho sempre desiderato possedere un coniglio-clown».
GIOCO VIRTUALE – Una volta online, i bambini possono anche usare soldi virtuali per acquistare vestitini per i loro pet, decorare la loro stanza da letto, portarli al ristorante o a fare shopping con altri pupazzi virtuali. «Webkinz è la realizzazione del sogno di ogni bambino», spiega la psicologa Diane Bolton, «Permette ai loro giocattoli di animarsi, diventando personaggi veri e propri da poter mostrare e condividere con gli amici». Il cyberpet piace anche ai genitori perché combina le intramontabili doti del classico animaletto di peluche ai trend online quali l’instant messaging e le chat room. E, perchè non è violento. «Webkinz è un amico intimo e fedele da amare, un gioco concettuale e un ponte interattivo per comunicare con altri bambini» assicura la Bolton.
BOOM – Il loro successo è tale che la ditta che li produce dal 2005 – la Ganz dell’Ontario, in Canada – non ha speso neppure un centesimo in pubblicità. Ritrovandosi oltre un milione di utenti tra i 6 e i 13 anni nel giro di un anno. «E’ stato tutto un passaparola – spiega un portavoce – di scuola in scuola e da bambino a bambino». Molti di loro fanno collezione di Webkinz, proprio come i loro fratelli maggiori avevano fatto con i Beanie Babies. Anche per loro c’è l’imbarazzo della scelta: dal cane Scruffy alla scimmietta Cheeky, dall’unicorno Sparkle, al leone Leo all’orso polare Icy. Poi c’è Lily il Chihuahua, Ivana la terrier bianca, i cani gemelli Lovey Dovey and Dovey Lovey, e Puffy l’ippopotamo.
Alessandra Farkas
Anche la Mela si arrende al P2P
8 feb
Il n.1 di Apple, in una lettera alle major della musica, chiede la fine
dei DRM, i dispositivi anticopia. "Se ne gioverebbero tutti"
Steve Jobs scrive alle Major
"Basta protezioni sulla musica online"
"Immaginate un mondo in cui online si vendono canzoni libere…"
da Repubblica.it
Steve Jobs
I DRM (digital rights managements) sono quei sistemi capaci di mettere il "lucchetto" ad un brano musicale che abbiamo acquistato on line – sul negozio di iTunes, tanto per fare un esempio – e proteggerlo da copie illegali. Ebbene, proprio Steve Jobs, il capo di Apple, che del negozio di musica online più popolare del pianeta è l’inventore, ci chiede adesso di "immaginare come sarebbe un mondo senza DRM". Che cosa è successo? I ruoli si sono invertiti? Niente affatto: succede che il CEO di Cupertino scrive una lunga lettera sul sito della Apple intitolandola "Thoughts on music", ovvero "pensieri sulla musica". Un messaggio diretto, senza tanti giri di parole, alle quattro major della musica (Universal, Sony BMG, Warner and EMI) a cui chiede di liberarlo dal laccio dei DRM, sistema che a suo dire si è rivelato fallimentare, e vendere anche online musica libera da ogni protezione. "Pensieri" che giungono proprio nel momento in cui le associazioni dei consumatori di molti paesi europei (Italia compresa) avviano iniziative contro la musica col "lucchetto", che nel caso di Apple è garantita dal sistema Fairplay.
Jobs spiega prima il meccanismo della musica venduta su iTunes, che afferma di detenere il 70% del mercato mondiale. "Apple non è proprietaria e non ne ha controllo, deve ottenere i diritti di distribuzione da altri, principalmente i quattro grandi delle etichette discografiche che controllano il 70% della musica mondiale". E che per farla distribuire chiesero garanzie contro le copie illegali. "La soluzione consisteva nel creare un sistema DRM, che racchiudesse ogni singolo brano acquistato su iTunes Store in un software segreto e speciale. In ogni caso, una clausola chiave del nostro accordo prevede che se il sistema DRM venisse compromesso queste aziende potranno ritirare il loro intero catalogo dall’iTunes Store".
Il "padre" di Apple a questo punti individua tre alternative per il futuro della musica digitale: lasciare tutto così com’è ("con ogni produttore in competizione libera con il suo ecosistema fatto di vendita, riproduzione e protezione della musica"), dare in licenza a terzi la tecnologia Fairplay (ipotesi a suo parere "da scartare perché non garantirebbe le major"), e – udite udite, l’abolizione integrale dei DRM. Ed è su questa ipotesi che punta diritto. Anche perché, a suo avviso, questo sistema di protezione ha fallito.
"Immaginate un mondo in cui ogni music store vende musica libera da DRM, in formati aperti", scrive Jobs con l’enfasi che gli piace tanto. "In un mondo del genere, ogni dispositivo potrà suonare la musica acquistata su qualunque negozio, ed ognuno di questi potrà vendere musica ascoltabile su tutti i dispositivi. Questa ovviamente è la migliore alternativa per gli utenti. Se le quattro grandi compagnie decidessero di licenziare la musica ad Apple senza richiedere DRM, venderemmo musica libera su iTunes. Che sarebbe compatibile da subito con tutti gli iPod".
E il business che fine farebbe? Sarebbe in grado di reggere e svilupparsi senza protezioni anticopia? Certo, risponde Jobs: "Perché dovrebbero i grandi quattro permettere ad Apple e ad altri di distribuire musica senza DRM? La risposta più semplice è che i DRM non hanno mai funzionato nella lotta alla pirateria, e potrebbero non funzionare mai. Mentre le quattro grandi etichette continuano a pretendere che la loro musica venga venduta online con i DRM, loro stesse continuano a vendere miliardi di Cd all’anno contenenti musica non protetta. Proprio così! Nessun sistema DRM è stato mai sviluppato per i Cd, così tutta la musica contenuta nei cd può essere facilmente caricata su internet, e quindi (illegalmente) scaricata e suonata su ogni computer e dispositivo".
I DRM dunque hanno fallito, per Jobs, che fa qualche cifra a sostegno della sua tesi. "Nel 2006 sono stati venduti meno di 2 miliardi di brani protetti dai negozi online, mentre più di 20 miliardi sono stati venduti completamente senza DRM e sprotetti attraverso cd distribuiti dalle stesse etichette. Quindi se le compagnie musicali stanno vendendo più del 90% della loro musica senza DRM, quali benefici dovrebbero trarre dalla rimanente piccola percentuale di musica bloccata dai sistemi DRM? Sembra nessuno. Se questi vincoli venissero rimossi, l’industria musicale potrebbe trarre giovamento dall’ingresso di nuove compagnie volenterose di creare nuovi store innovativi e nuovi dispositivi. Convincere le major – conclude Jobs – a licenziare musica senza DRM ad Apple creerà un mercato della musica realmente interoperabile. Ed Apple lo abbraccerà a cuore aperto". Anche i consumatori, senza ombra di dubbio.
Ma è uno scenario che non sarà facile da raggiungere, almeno considerando le prime reazioni alle parole del patron di Apple. "Steve Jobs – scrive in una nota Enzo Mazza, presidente della Fimi, la Federazione industria musicale italiana – solleva un argomento importante ma omette di citare il fatto che l’assenza di interoperabilità sul DRM non è una scelta dell’industria discografica ma di Apple e di Microsoft, che vogliono mantenere il proprio parco clienti per iPod e Zune. I DRM infatti non sono solo misure di protezione ma sistemi di licenza che consentono utilizzi estesi e flessibili, a meno di utilizzare tecnologie proprietarie che invece limitano l’interoperabilità, come è il caso di Apple".
(7 febbraio 2007)
Bella Sicurezza!!!!!!
2 feb
Un giornalista di "Repubblica" ha eluso controlli e perquisizioni anti-terrorismo.
Una lama di ceramica, più affilata di un rasoio. Nessuno se ne accorge neppure a bordo
Linate e Fiumicino, oltre il detector
"Ecco come ho volato con il coltello"
A bordo con un’arma come l’11 settembre
di MASSIMO LUGLI

ROMA – Un coltello "Ishi Ba" di produzione giapponese: una lama bianca lunga 8 centimetri, affilata come un rasoio e acuminata come una punta di freccia. Ceramica industriale: ossido di zirconio con l’aggiunta di magnesio, calcio e silicio, roba che si vende in qualunque negozio specializzato. Lo stesso tipo di pugnale, più duro dell’acciaio, che secondo l’ipotesi più probabile sarebbe stato brandito dai terroristi dell’11 settembre 2001 per dirottare almeno uno degli aerei. Con quest’arma terribile infilata nella cintura dei pantaloni, dietro la schiena, ho varcato i controlli di sicurezza agli aeroporti di Fiumicino e Linate, ho superato metal detector e perquisizioni e ho volato, indisturbato da Roma a Milano e ritorno mentre gli addetti alla security, seguendo le nuove "severissime" disposizioni europee in vigore dal 6 novembre si affannavano a sequestrare ai passeggeri flaconi di shampo, confezioni di schiuma da barba, tubetti di dentifricio, barattoli di sugo e di miele, limette e forbicine da manicure e qualche innocuo temperino lungo tre centimetri scarsi. Un test sul campo che è la desolante dimostrazione di come la sicurezza, a sei anni dagli attentati che hanno cambiato il mondo, sia un concetto virtuale. Repubblica
Sono le 9.05 di ieri quando il taxi mi deposita alle partenze nazionali del Leonardo da Vinci. Giorno feriale, poca gente, procedure veloci, nulla che giustifichi un lassismo nei controlli di routine. È semplicemente la procedura che non funziona. Scoprirò poi che, quasi contemporaneamente, due falsi allarme bomba hanno fatto scattare la massima allerta a Ciampino e sul volo Parigi-Roma.
Il coltello (un oggetto sempre più diffuso da quando i cuochi giapponesi hanno cominciato usarlo per sfilettare il pesce del sushi e del sashimi) è sotto i pantaloni, coperto da camicia e maglione, dove i poliziotti in borghese, di solito, portano la pistola e i malavitosi nascondono il pugnale, pronti ad estrarlo con un solo, fulmineo, movimento. Le lame di ceramica non solo una novità degli ultimi anni e compaiono, in mano ai terroristi, nelle choccanti sequenze di "United 93", il film di Paul Greengrass sull’unico aereo dirottato che mancò il bersaglio e si schiantò in Pennsylvania a 240 chilometri da Washington. Sfuggono ai rilevatori di metalli come tutta una serie di armi bianche "atipiche": fibra di vetro, ossidiana, cristallo rinforzato, plastica indurita. L’unico modo di scoprirli è una perquisizione veloce ma accurata, come avviene negli aeroporti di mezzo mondo. Ma da noi le cose vanno diversamente.
Alle 9,20 eccomi ai varchi d’imbarco per salire sul volo AZ2036 che dovrebbe partire alle 10 e decollerà un’ora più tardi: nebbia a Linate. Il fotografo, Angelo Franceschi, passa pochi minuti prima di me. Seguo scrupolosamente le istruzioni, deposito nella vaschetta la borsa con libro, giornali, due mele, il volume di "Tex" a colori omaggio di Repubblica, cappotto, chiavi e cellulare e cammino lentamente sotto il rilevatore di metalli. A sorpresa, la macchina emette un trillo: forse è la fede che ho al dito, forse l’orologio in metallo, di certo non il pugnale.
L’addetto, un uomo robusto, sulla trentina, si avvicina, mi fa alzare le braccia, mi controlla col metaldetector portatile e poi, a sorpresa, mi perquisisce: sfiora ascelle, cosce, polpacci e spalle, ignora completamente la schiena e mi congeda con un sorriso: "Vada pure". A due metri di distanza c’è un tavolo per le verifiche a campione ai bagagli "sospetti"e un signore anziano che sacramenta: "Ma è schiuma da barba, ve la faccio vedere, domani mattina mi devo pur radere". Niente da fare: sequestrata. Tanto per forzare la mano fingo di dimenticare chiavi e cellulare nella vaschetta, torno indietro arrancando sulla scala mobile che va in salita e ripasso il varco per riprendermeli: nessuno fa una piega, solo un sorriso di sufficienza come a dire "guarda ‘sto scemo".
L’aereo è pieno zeppo e, accanto a me, siede una vecchia gloria della discesa libera, Michael Mair, che va in Svezia per commentare i mondiali di sci e ha un diavolo per capello visto che rischia di perdere la coincidenza. In volo, estraggo il coltello dal suo fodero artigianale, affetto una mela (che la lama trancia come un raggio laser senza il minimo sforzo) mi esibisco davanti all’oblò a beneficio del fotografo. Nessuno mi guarda. Vado in bagno sotto gli occhi delle hostess, il manico leggermente ricurvo dell’arma che sporge vistosamente dalla cintura, aspettandomi quanto meno una richiesta di spiegazioni: niente. Prendere in ostaggio un passeggero o un assistente di volo puntandogli la lama alla gola sarebbe un gioco da ragazzi. E gli "sceriffi dell’aria?" di cui tanto si è parlato? Roba da film.
Atterraggio con un’ora venti di ritardo rispetto all’orario previsto, tra mugugni, improperi, telefonate affannate per recuperare appuntamenti saltati. Il tempo di un’altra foto, con l’arma bene in vista e siamo a Linate. Inizia il ritorno.
Volo AZ2051, orario previsto le 12,30, decollo alle 13 e qualche minuto. La coda ai varchi d’imbarco, stavolta, è più lunga. A una signora viene individuata la solita limetta da unghie e lei neanche protesta: la scena ormai è di routine. Con i chili e chili di oggettini da manicure e temperini svizzeri sequestrati negli aeroporti (una disposizione che ha provocato, tra l’altro, una grave crisi della ditta elvetica "Wengen") ormai si fa beneficenza: tutto viene donato ad associazioni di carità che le rivendono con un certo profitto. Le misure antiterrorismo, in Italia, saranno anche inefficaci ma, se non altro, servono a qualcosa.
Al secondo controllo la macchina mi becca un’altra volta. Forse è una vecchia protesi alla gamba che attiva i sensori e mi fa "suonare"come un barattolo. Una ragazza in divisa blu mi passa al setaccio col solito metal detector per poi chiedermi cortesemente: "Posso vedere la fibbia della sua cintura, signore?". In un gesto di sfida alzo il maglione e la camicia fin quasi all’ascella: l’arma è visibilissima ma nessuno mi guarda dietro la schiena. Rieccomi a bordo sullo stesso aereo di prima, stesso equipaggio. Una hostess mi guarda costernata: "Ma lei non era appena sceso?". Allargo le braccia: "Che vuole, con questo ritardo ho perso l’appuntamento…". Mentre affetto la seconda mela, un passeggero mi fissa incuriosito. Poi riabbassa gli occhi sul giornale.
(2 febbraio 2007)




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