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Revolution OS il documentario: ovvero Linux colui che fermerà Windows
30 gen
REVOLUTION OS racconta la storia di due hackers che hanno combattuto contro la propirietà intellettuale del software di Microsoft ed hanno creato GNU/Linux e il moviento Open Source.
REVOLUTION OS contiene interviste a Linus Torvalds, Richard Stallman, Bruce Perens, Eric Raymond, Brian Behlendorf, Michael Tiemann, Larry Augustin, Frank Hecker, e Rob Malda.
Avrete risposte a domande del tipo: Com’è nato Linux? Qual’è il significato di GNU? Ma che fine ha fatto Netscape e com’è nata?
Che aspettate? Cliccate su play!!!
Le espressioni regolari
20 ott
Le espressioni regolari
Avevo bisogno di chiarire a cosa zzo serviva il .+ o meglio la differenza con .* ed ho cercato la risposta sul mio motore di ricerca preferito. Be, ho trovato questa bellissima guida ( da http://www.kerouac3001.com/ ) introduttiva e ve la riporto para para.

INTRODUZIONE
Le espressioni regolari (regex) sono una manna dal cielo per chi si occupa di programmazione, infatti, tramite queste è possibile descrivere qualsiasi stringa che presenti al suo interno una certa regolarità.
Senza scendere in formalismi e evitando di parlare di linguaggi regolari o grammatiche regolari, scelgo di portarvi subito un esempio pratico che vi faccia capire l’utilità delle regex.
Supponiamo di avere una pagina web contenente un form con i seguenti campi:
- nome
- cognome
- numero di telefono
Una volta compilato il form ed inviati i dati allo script è importante eseguire un controllo che permetta di verificare la correttezza dei dati stessi.
Occorre, dunque, definire i vari campi:
- nome: è formato da una sola parola e può contenere solo lettere dell’alfabeto, sia normali che accentate. Nel nostro caso abbiamo deciso che questo campo non è obbligatorio.
- cognome: è formato da da una o più parole che possono contenere solo lettere dell’alfabeto (anche accentate) e può in più contenere apici. Questo campo è obbligatorio.
- email: è formata da 3 parti di cui la prima contenente caratteri alfanumerici, underscore (_) e punti (.) è seguita da una chiocciola (@), dopo di che c’è una seconda parte formata da caratteri alfanumerici e trattini (-), seguita sempre da un punto (.) che è sempre seguito da sole lettere dell’alfabeto di almeno 2 caratteri e al massimo 4. Questo campo è obbligatorio.
- numero di telefono: formato da 2 parti numeriche separate da un trattino (-). Questo campo è obbligatorio.
Come vedete è chiaro che i quattro campi posseggono una regolarità che li caratterizza, resta solo da vedere quali sono le espressioni regolari che li individuano. Vi do immediatamente la soluzione del quesito, passando successivamente alla descrizioni delle varie costanti e dei vari operatori utilizzati:
- nome: [a-zA-Zàòèéùì]*
- cognome: [a-zA-Zàòèéùì’ ]+
- email: [a-zA-Z0-9_\.]+@[a-zA-Z0-9-]+\.[a-zA-Z]{0,4}
- numero di telefono: [0-9]+\-[0-9]+
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LE CLASSI
Partiamo descrivendo l’operatore [ ]. Questo metacarattere è formato da una coppia di parentesi quadre al cui interno possono essere inseriti vari caratteri o costanti. Tramite questo metacarattere è possibile individuare una singola occorrenza di uno dei caratteri presenti al suo interno, sia se inseriti come normali caratteri sia se descritti tramite l’uso di costanti: il set di caratteri definito tramite questo operatore prende il nome di classe. Per esempio la classe [a] rappresenta la singola occorrenza del carattere a e permette di verificare che esso sia presente all’interno di una stringa e in quel caso di eseguire alcune operazioni su di esso. Mentre la classe [abcd] rappresenta la singola occorrenza di uno dei quattro caratteri presenti al suo interno e permette di verificare se sono presenti all’interno di una stringa e in tal caso di eseguire operazioni su di essi.
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L’OPERATORE RANGE
- invece è un operatore che permette di individuare un range, ad esempio:
- a-z individua tutte le lettere minuscole
- A-Z individua tutte le lettere maiuscole
- 0-9 individua tutte le cifre
Apparte a questi 3 range classici, se ne possono creare di personalizzati come a-f che individua tutte le lettere minuscole dalla a alla f e che è molto utile per esempio quando si deve individuare numeri esadecimali. La classe [a-fA-F0-9] infatti individua tutti le cifre e le lettere dalla a alla f (minuscole e maiuscole), ovvero tutti i caratteri che possono essere presenti in un numero esadecimale.
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RIPETIZIONI DI CLASSI
Adesso passiamo a descrivere gli operatori che si occupano della ripetizione di classi.
Il primo operatore che analizzeremo è l’asterisco * il quale si occupa di verificare se una classe è ripetuta all’interno di una stringa zero o più volte e di selezionarne tutte le occorrenze consecutive. Per esempio la seguente espressione regolare [a-z]* seleziona all’interno di una stringa tutte le occorrenze consecutive di lettere dell’alfabeto, come mostrato qui di seguito (in grassetto):
Ho 7 numeri di telefono ma quello di casa è questo: 0004578907
Dato che questo operatore considera l’insieme vuoto come una soluzione positiva è stato usato per verificare la correttezza del nostro campo NOME, il quale può anche essere vuoto, ma se non lo è dev’essere formato unicamente da una parola. Tutto questo è stato detto tramite la seguente espressione regolare: [a-zA-Zàòèéùì]*
L’espressione sopra citata individua, dunque, tutte le lettere dell’alfabeto minuscole a-z, tutte le maiuscole A-Z, e le 6 lettere accentate inserite àòèéùì.
Un operatore molto simile all’asterisco è il più + che esegue la stessa funzione, ma che a differenza del precedente si occupa di verificare se una classe viene ripetuta all’interno di una stringa una o più volte. Per questo motivo lo abbiamo scelto per verificare il campo COGNOME, il quale può contenere una o più parole separate da spazi o apici. Questo è stato descritto tramite questa espressione regolare: [a-zA-Zàòèéùì’ ]+.
Un altro operatore che individua le ripetizioni consecutive di una classe è formato da 2 parentesi graffe { } al cui interno può essere presente un numero {3} o un range numerico {12,58}. Nel primo caso l’operatore individua tutte le ripetizioni di 3 caratteri che verificano la classe. Nel secondo caso l’operatore individua almeno 12 e al massimo 58 ripetizioni di caratteri che verificano la classe.
Per esempio [0-9]{3, 4}\-[0-9]{7} individua tutti i numeri telefonici con un prefisso composto da 3 o 4 cifre e un suffisso di esattamente 7 cifre.
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LO SLASH
Nell’esempio precedente oltre all’operatore per le ripetizioni definite è stato usato un operatore di cui non vi avevo ancora parlato lo slash \. Questo semplice operatore se anteposto ad un carattere fa in modo se è un operatore che non venga considerato come un carattere, mentre in genere se viene anteposto ad una lettera la trasforma in una costante. Come avevamo visto infatti il trattino – è un operatore utilizzato per indicare un range e quindi se vogliamo utilizzarlo come carattere dobbiamo scriverlo nel seguente modo: \-
Adesso è totalmente chiara l’espressione regolare che abbiamo utilizzato per verificare l’email:
[a-zA-Z0-9_\.]+@[a-zA-Z0-9-]+\.[a-zA-Z]{0,4}
Ed è anche chiara l’espressione che abbiamo utilizzato per verificare il numero di telefono:
[0-9]+\-[0-9]+
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PARTICOLARE CARATTERISTICA DEGLI OPERATORI DI RIPETIZIONE
Una caratteristica degli operatori di ripetizione è quella di selezionare tutto quello che verifica l’espressione, finché possono. Questa caratteristica però potrebbe rivelarsi controproducente in alcuni casi. Per esempio ipotizziamo di voler eliminare da una pagina html tutti i tag; la prima soluzione che può venirci in mente è la seguente espressione regolare:
<.+>
Questa regex seleziona una serie consecutiva di caratteri all’interno di una stringa, tali che il primo carattere è < seguiti da una serie di caratteri consecutivi diversi dall’accapo, seguiti da >. Quindi l’espressione regolare sopra descritta nella seguente stringa si comporterà in questo modo:
Praticamente all’interno di una riga seleziona tutto quello che è compreso tra la prima occorrenza del carattere < e l’ultima occorrenza del carattere >.
Questo non soddisfa la nostra richiesta e dunque è necessario utilizzare uno dei seguenti metodi:
- <.+?>
- <[^<>]+>
Il primo rende l’operatore di ripetizione meno forte e fa in modo che si fermi alla prima occorrenza del carattere di chiusura.
Il secondo, invece, specifica di voler individuare all’interno di una stringa tutte le serie di caratteri che cominciano per < a cui segue qualunque carattere diverso da < e da > a cui segue un >.
Praticamente all’interno della precedente stringa le due regex appena descritte avranno il seguente effetto:
Verranno, quindi, trovate le 8 occorrenze e sarà possibile operare su di esse in modo da eliminarle.
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NEGARE UNA CLASSE
Analizziamo adesso un nuovo problema. Supponiamo di avere un racconto e di voler individuare tutte le frasi presenti al suo interno. Se all’interno di questo racconto il punto viene unicamente utilizzato per finire le frasi, un modo molto semplice di individuarne una è quello di definire una classe negativa, ovvero di negare una classe:
[^\.]+
L’operatore ^ se posto subito dopo la prima parentesi quadra di una classe, svolge la funzione di negarla. Quindi nel nostro caso viene individuata la ripetizione consecutiva di tutti quei caratteri che non sono il punto. Praticamente viene individuata una frase.
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IL PUNTO
Come avete notato sia ora che nei precedenti esempi, abbiamo sempre slashato tutti i punti, questo perché il punto è una costante, che se inserita all’interno di una espressione regolare equivale a una classe contenente tutti i caratteri tranne l’accapo.
Un esempio per far capire la funzione del punto può essere il seguente:
c.s.
La precedente espressione regolare individua tutte le sequenze di 4 caratteri che cominciano per una c a cui segue qualsiasi carattere tranne l’accapo a cui segue una s a cui segue qualsiasi carattere tranne l’accapo. Possibili combinazioni di carattari che verificano la precedente regex sono le seguenti:
- casa
- cosa
- case
- cose
- c%s9
- c£sl
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OPERATORE DI ALTERNANZA
Un altro operatore molto utile è il pipe | che equivale ad un OR. Per esempio l’espressione regolare giorgio|stuart individua all’interno di una stringa o l’occorrenza della parola giorgio o l’occorrenza della parola stuart, come nell’esempio seguente:
Sia giorgio che stuart sono due seo famosi, ma giorgio ha un forum, mentre stuart ha una web agency.
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LE ANCORE
Un altro problema che potrebbe sorgere è quello di dover modificare uno o più elementi all’interno di un database CSV (comma-separated value), ovvero di un database testuale i cui campi sono separati tramite virgole e i cui records sono divisi tramite accapo. Un esempio pratico può essere il seguente database che rappresenta il guadagno giornaliero tramite adsense generato da tre amici:
12€,50€,70€
30€,46€,68€
15€,52€,73€
16€,30€,85€
Se un giorno uno dei tre amici venisse bannato da adsense, i suoi dati non servirebbero più e potrebbe essere necessario eliminarli. Nell’esempio sopra descritto i dati inseriti sono pochi, quindi, una modifica manuale potrebbe essere molto facile da eseguire. Ma se i dati fossero migliaia le espressioni regolari sarebbero una soluzione più veloce. Ammettiamo per esempio che i dati riguardanti l’amico bannato siano quelli inseriti nella terza colonna; una soluzione molto veloce per eliminarla sarebbe quella di eliminare tutte le occorrenze individuate dalla seguente espressione regolare:
,[0-9]*€$
Il carattere $ è una costante che non identifica nessun carattere, bensì identifica una posizione, ovvero il termine di una riga. Quindi la precedente regex trova tutte le serie consecutive di caratteri che cominciano con una virgola a cui seguono alcuni numeri, a cui segue il carattere €, a cui segue il termine di una riga.
Allo stesso modo è possibile individuare l’inizio di una riga tramite il carattere ^. Questo però va usato con cautela perché come vi ho già spiegato può anche essere usato all’interno di una classe per negare la stessa. Quindi ricordatevi di utilizzarlo sempre al di fuori di una classe. Lo stesso vale per l’operatore $ che se utilizzato all’interno di una classe ha valore di carattere.
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GRUPPI
Potremmo, però, voler considerare una serie di caratteri o di classi come un gruppo unico, per poter poi agire su di esso tramite i vari operatori che formano le regex. Per esempio, potremmo voler cercare all’interno di un testo un codice di cui non conosciamo la lunghezza, ma che è composto da 5 numeri seguiti da una lettera a cui seguono 5 numeri a cui segue una lettera, e così via, fino a terminare con un accapo. Per trovare questo codice l’unica soluzione è quella di utilizzare un gruppo. Nel nostro caso il gruppo è formato da una classe che contiene solo numeri e che è ripetuta 5 volte, seguita da una classe che contiene solo lettere. Questo gruppo dev’essere ripetuto almeno una volta e deve terminare con un accapo. Tutto questo si scrive:
([0-9]{5}[a-zA-Z])+$
Un esempio pratico dell’effetto di questa espressione regolare è il seguente:
Il mio codice segreto è 12345T45345R12343F34567j
Il codice segreto di è 34526g54638j92725K63723H72829D12345l
12345T45345R12343F34567j non è il codice di
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BACKREFERENCES
Uno dei problemi che potremmo incontrare è quello di voler modificare la posizione di diverse porzioni di testo all’interno di una stringa. Per esempio, ipotizziamo di avere un database csv composto da 5 colonne e 10000 righe che purtroppo contiene un errore: la colonna 2 è stata inserita al posto della colonna 4. Scambiare il posto a queste due colonne potrebbe richiedere ore di lavoro se fatto manualmente, ma le regex ci permetteranno di risolverlo in meno di 5 secondi.
Infatti, una delle proprietà dei gruppi è quella di memorizzare in una variabile il testo selezionato tramite di essi, in modo da poterlo successivamente utilizzare in fase di sostituizione. Per esempio nel caso precedentemente esposto potremmo voler creare 5 gruppi che selezionano i campi presenti all’interno di una riga del nostro csv. Ammettiamo che il database sia strutturato come segue:
1,45,589,,luigi
2,56,79,mario,luigi
3,57,89,,marco
..,..,..,..,..
Possiamo usare la seguente espressione regolare per selezionare ognuno dei singoli campi all’interno di una riga:
([^,]+),([^,]+),([^,]+),([^,]+),([^,]+)$
Tramite la precedente regex ognuno dei campi verrà memorizzato in una variabile, nella prima ci sarà il primo, nella seconda il secondo e così via. Quindi in generale ci basterà sostituire il testo selezionato con la nuova struttura (1,4,3,2,5) per poter ottenere il risultato desiderato.
Nasce però un problema. Infatti, ci sono diversi modi per richiamare le variabili.
htaccess, dreamweaver, PERL richiamano le variabili usando il carattere $. Esempio: $1 per richiamare la prima, $2 per richiamare la seconda. Inoltre $0 per richiamare il match dell’intera regex. Nel precedente esempio avremmo dovuto sostituire la nostra regex con quanto segue:
$1,$4,$3,$2,$5
EditPad Pro, PowerGREP richiamano le variabili usando il carattere \. Esempio: \1 per richiamare la prima, \2 per richiamare la seconda. Inoltre \0 per richiamare il match dell’intera regex. Nel precedente esempio avremmo dovuto sostituire la nostra regex con quanto segue:
\1,\4,\3,\2,\5
.NET, Javascript, PHP, etc.. richiamano le variabili ognuno con un metodo diverso e si consiglia di leggere le relative guide.
ATTENZIONE: se usate la ripetizione per ripetere interi gruppi, le variabili si riferiranno ognuna ad un singolo gruppo selezionato e non all’intero gruppo ripetuto. Esempio se usate l’espressione regolare ([0-9]{5}[a-zA-Z])+$ per selezionare i codici su questo testo
Il mio codice segreto è 12345T45345R12343F34567j
la variabile 1 corrisponderà solo alla porzione di testo selezionato e non a tutto il codice. Questo avviene perché la ripetizione è esterna alla backreference, quindi, per ovviare questo problema la soluzione è trasformare il gruppo da ripetere in un gruppo senza backreference (in modo che non venga salvato) e impostare una backreference sull’intera ripetizione:
((?:[0-9]{5}[a-zA-Z]?)+)$
Nella regex precedente noterete in particolare la presenza di questa struttura (?: ?) all’interno della quale sono state inserite le 2 classi. Questa struttura è un gruppo senza backreferences; in questo modo abbiamo potuto applicare una ripetizione e memorizzarla internamente. Infatti, adesso nella variabile 1 sarà presente il seguente codice (in grassetto):
Il mio codice segreto è 12345T45345R12343F34567j
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IL PUNTO INTERROGATIVO
Abbiamo appena visto che all’interno dei gruppi il punto interrogativo può essere usato per evitare che venga memorizzato il match, mentre prima avevamo visto che il punto interrogativo può essere usato per limitare l’intrusività delle ripetizioni. Adesso vedremo come esistono molte funzioni per questo semplice carattere.
Una prima funzione è quella di rendere opzionale un gruppo, come nel seguente esempio:
( inzaghi)?
Nella precedente regex il gruppo ( inzaghi) è stato reso opzionale e dunque sarà possibile selezionare sia la semplice occorrenza della parola , sia l’occorrenza della coppia di parole inzaghi.
Una seconda funzione del punto interrogativo è quella di ancora. Come visto prima esistono operatori come ^ e $ che possono svolgere la funzione di ancore, ovvero individuano all’interno della stringa una posizione. Allo stesso modo il punto interrogativo può essere usato all’interno di un gruppo come ancora, per individuarlo come posizione all’interno del testo. Esempio:
(?= inzaghi)
La precedente regex seleziona la parola all’interno del testo solo se è seguita dal gruppo ( inzaghi) che però non verrà selezionato. Esempi:
Pippo Inzaghi
Pippo
Oggi inzaghi ha fatto un goal
Ieri inzaghi non ha segnato
Allo stesso modo si può usare il punto interrogativo per individuare l’assenza di una posizione. Per esempio la seguente funzione seleziona la parola solo se non è seguita dal gruppo ( inzaghi):
(?! inzaghi)
Esempi:
Pippo Inzaghi
Pippo
Oggi inzaghi ha fatto un goal
Ieri inzaghi non ha segnato
Le due proprietà appena descritte funzionano solo quando l’ancora segue il testo (o il gruppo o la classe) da selezionare. Mentre se l’ancora precede il testo da selezionare, vanno usate queste due altre strutture, la prima per verificare la presenza di un ancora, la seconda per verificarne l’assenza:
(?<=inzaghi)
(?
Praticamente viene inserito dopo il punto interrogativo anche il carattere <.
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FINE?
Nonostante la smisurata lunghezza di questo post, questa può essere considerata solo una guida base alle espressioni regolari. Il mio scopo è quello di stuzzicare l’interesse dei programmatori, dei seo, dei sem e degli smanettoni verso un argomento che reputo interessantissimo e molto utile. Chi avrà poi voglia di continuare ad approfondirlo troverà su internet milioni di guide sulle espressioni regolari. Ciò che vi posso consigliare è di non buttarvi a capofitto su un argomento che a volte può risultare complesso. Applicate a situazioni pratiche le informazioni che vi ho dato in questa guida e poco per volta comincerete a capire l’importanza di questo magnifico strumento.
In ogni caso in futuro molto probabilmente realizzerò una guida avanzata, quindi ricordatevi di iscrivervi ai feed!
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CONSIGLI

Trovo favoloso EditPad PRO e vi consiglio di scaricarlo: iniziate con la versione demo, così la potrete acquistare solo quando ne capirete i vantaggi. EditPad PRO è un notepad molto evoluto che supporta tra le caratteristiche più interessanti:
- l’uso dell’espressioni regolari nel Search & Replace
- un sistema di Search & Replace su più files
- possibilità di colorare il codice a seconda del tipo di linguaggio di programmazione (o di markup)
Wi-Fi per tutti…aggratis con le Wi-Fi Comunity
5 ott
Wi-Fi per tutti…aggratis con le Wi-Fi Comunity

Semplice…io ho una connessione flat ad internet, mi iscrivo ad una comunità che mi REGALA un modem router Wi-Fi che, con un particolare Bios, funge anche da contarore (avete rpesente quello del gas?).
La rete Wi-Fi che irradio è aggratis e libera per tutti quelli che appartengono alla mia comunity. Per ognuno di quelli che si connettono attraverso il mio collegamento vengo REMUNERATO. Non saranno cifre esorbitanti ma almeno riesco a pagarmi il collegamento ad internet.
Ecco qui che io ho l’abbonamento ad internet gratis cosi come tutti quelli della mia Comunity.
In inghilterra "il maggiore operatore di TLC britannico, British Telecom, al secolo BT, ha scelto la community di FON come propria partner per la diffusione del wireless nel regno di Elisabetta, dando al paese la chance per diventare il primo al Mondo dotato di una vera e distribuita connettività WiFi accessibile potenzialmente a, e da, tutti i cittadini (qui l’annuncio ufficiale in PDF)." Questo è quanto si legge su Punto Informatico.
Ed ecco quello che dici la FON nella sua home page:
BT e FON hanno unito le forze per dar vita ad una comunità WiFi che consente ai propri membri di collegarsi gratuitamente da migliaia di luoghi diversi, nel Regno Unito e nel Mondo. Per essere parte di tutto questo, tutto ciò che devi decidere è di unirti alla BT FON community".
In italia? C’è RomaWireless che dovrebbe consentire agli FONERS di connettersi, per dettagli qui. Oppure date un’occhiata al Fon Blog (tutto in italiano) nel quale potete informarvi sulle ultime novità a riguardo e magari date anche unìocchiata alla copertura della rete FON nella vostra zona qui.
Giurisprudenza sulla diffamazione a mezzo stampa
19 lug
Giurisprudenza sulla diffamazione a mezzo stampa
Magari gli date una letta casomai dovessimo diventare anche noi dei veri gironalisti e non cazzaroni quali siamo. Anche se di cazzate ne diciamo meno noi di molti altri 
di Sabrina Peron, avvocato in Milano
Pubblichiamo integralmente le conversazioni sul reato di diffamazione a mezzo stampa tenute dall’avvocato Sabrina Peron ai redattori della «Prealpina» di Varese.
1.- La diffamazione a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 595, 3 comma, cod. pen. chiunque "comunicando con più persone offende l’altrui reputazione é punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a due milioni (…). Se l’offesa é arrecata col mezzo della stampa (…) la pena e della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore lire un milione ".
Con l’incriminazione della diffamazione si tutelano i riflessi oggettivi dell’onore, ossia la considerazione e la stima di cui l’individuo gode nella comunità sia sotto il profilo morale che sociale (reputazione).
La diffamazione commessa col mezzo della stampa é considerata un’aggravante in considerazione della particolare diffusività del mezzo adoperato e nel potere di persuasione psicologica e di orientamento d’opinione che la stampa possiede che rende più incisiva la diffamazione e determina, quindi, un maggior danno.
2.- La cronaca giornalistica
Per cronaca si intende una esposizione obiettiva dei fatti il più possibile scevra da commenti, aggiunte od omissioni, divulgata tramite mass-media.
Pacificamente riconosciuta é l’esistenza un diritto di cronaca inteso come manifestazione essenziale del diritto di libertà di stampa, nonché del diritto di libertà, di manifestazione del proprio pensiero ai sensi dell’art 21 della Costituzione.
Tale diritto, tuttavia, incontra un limite nell’esigenza di tutela dell’onore e della reputazione dei consociati, il cui fondamento viene ravvisato negli artt. 2 e 3 della Costituzione.
E’ peraltro evidente che tale limite non può intendersi in senso assoluto: diversamente la libertà di stampa risulterebbe gravemente compromessa.
Al fine di realizzare il necessario bilanciamento fra siffatte contrapposte esigenze la Corte di Cassazione – con una decisione nota come il "decalogo" del giornalista (Cass. 18.10.1984, n. 5259, in Foro it., 1984, I, 2711), che ha poi dato seguito ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato – ha ritenuto, relativamente al diritto di cronaca, che affinché "la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell’onore possa considerarsi lecita espressione del diritto di cronaca e non comporti responsabilità civile per violazione del diritto all’onore, devono ricorrere tre condizioni:
1) utilità sociale dell’informazione;
2) verità oggettiva o anche soltanto putativa purché frutto di un diligente lavoro di ricerca;
3) forma civile nell’esposizione dei fatti e della loro valutazione che non ecceda lo scopo informativo da conseguire e che sia improntata a leale chiarezza, evitando forme di offesa diretta".
Stante l’importanza dei suindicati presupposti, di seguito si procederà ad una loro separata disamina, avvertendosi però che gli stessi si pongono fra loro in rapporto di intima connessione ed interdipendenza.
I.- La verità della notizia
Per aversi valido esercizio del diritto di cronaca occorre innanzitutto che la notizia sia vera, ossia che vi sia una "rigorosa corrispondenza tra i fatti accaduti ed i fatti narrati" (Cass. 15.1.1987, Albertario, in Dir .inf., 1988, 159).
Ciò concretamene significa che il giornalista ha il compito di:
- accertare in tutte le direzioni possibili, la verità della notizia "esaminando, controllando e verificando i fatti oggetto della narrazione" (Trib. Roma 17.4.1987, in Dir. inf., 1987, 989; si veda anche Trib. Roma 18.7.1991, Dir. inf., 1992, 83);
- "attivarsi al fine di attingere da più fonti, anche tra loro contrapposte, elementi di giudizio e di valutazione in ordine alla verità complessiva delle notizie " (Trib. Milano, 18.9.1989, in Dir. inf., 1990, 144);
- "fornire la prova della cura posta negli accertamenti diretti ad eliminare ogni dubbio od incertezza in ordine alla verità " (Cass. 2.4.1987, in Giur. it., 1988, II, 434; si veda anche Cass., sez. un., 30.6.1984, in Dir. inf., 1985, 173).
Da quanto sopraesposto, emerge come il requisito della verità trovi uno dei suoi punti qualificanti nell’uso legittimo delle fonti e del loro rigoroso controllo.
Al riguardo – sul presupposto che non esistono "nel nostro ordinamento fonti informative privilegiate tali da svincolare il cronista dall’onere di esame, controllo e verifica dei fatti (App. Napoli, 23.4.1992, Dir. inf., 1993, 114) – a quest’ultimo si richiede di porre "ogni più oculata diligenza ed accortezza nella scelta delle fonti informative " ed effettuare "ogni più attento vaglio sulla loro attendibilità " (Cass. 26.1.1998, in Riv. pen., 1988, 955).
Da quest’impostazione discende, come ulteriore corollario, che:
- va evitato "l’accreditamento di voci fantasiose ed ogni apprezzamento non necessario, idoneo a determinare un travisamento della verità " (Trib. Roma 6.4.1988, Dir. inf., 1988, 837);
- non vale ad esentare il giornalista dall’obbligo di controllo la precedente diffusione della notizia da parte di altri media (ivi compresa la Rai) posto che "altrimenti le fonti di informazione troverebbero attendibilità in loro stesse, dandosi credito reciprocamente tra di loro " (Cass. 16.6.1980, in Riv. pen., 1982, 24; Trib. Roma 6.4.1988, in Dir. inf., 1988.837).
Sul punto con particolare riguardo ai dispacci di agenzie giornalistiche, si deve evidenziare come non solo ne viene pressoché unanimemente esclusa l’attendibilità; ma altresì che "si impone una attività di verifica e di controllo diligente in ogni caso (…) soprattutto quando l’opera di controllo é semplice e rapida e non sussistono particolari ragioni di urgenza nella pubblicazione " (App. Napoli, 23.4.1992, Dir. inf., 1993, 114).
Per quanto riguarda, invece, la pubblicazione della notizia su altro giornale, é stato statuito che "colui che pubblica un articolo (…) non può ritenere vera un notizia pubblicata da altri, ma deve, prima di utilizzarla per le sue valutazioni, accertarne l’attendibilità " (Cass. 19.4.1985, Di Baccio, in Riv. pen., 1986, 349).
Discorso analogo vale per le interpellanze e le interrogazioni parlamentari, con riferimento alle quali é stata esclusa la liceità della pubblicazione pedissequa e senza commento del testo dell’interpellanza diffamatoria, posto che "la pubblicazione anche fedele delle dichiarazioni di terzi lesive della reputazione altrui costituisce veicolo tipico di diffusione della diffamazione con apporto causale predominante del giornalista (…) non potendo la stampa trasformarsi da cassa di risonanza della altrui (…) opinioni diffamatorie " (Cass. 4.2.1987, in Dir. inf. , 1988, 511). Altresì, si é ritenuta la responsabilità del giornalista se questi "facendo riferimento ad una interrogazione o ad un interpellanza parlamentare e prendendo quindi spunto dall’esercizio di una semplice attività conoscitiva, ipotizza – attraverso la drammatizzazione delle notizie e per i l particolare risalto ad esse fornite – l’accadimento di fatti penalmente rilevanti (o altrimenti censurabili) e articoli così che il suo discorso in modo tale che il lettore prenda in seria considerazione detti accadimenti lesivi della reputazione di determinati soggetti (App. Napoli, 12. 6.1992, in Dir. inf., 1993, 120).
Passando ad esaminare l’ipotesi dell’errore sulla verità del fatto oggetto della notizia, si osserva che in questo caso il giornalista autore di un articolo lesivo dell’altrui reputazione può invocare l’esercizio del diritto di cronaca solo se riesce a dimostrare:
- di aver posto ogni più oculata diligenza e accortezza nella scelta delle fonti informative;
- di aver esplicato ogni più attento vaglio in ordine alla loro attendibilità;
- di aver operato ogni più attendo esame e controllo sulla rispondenza al vero della notizia pubblicata.
Ciò se, da un lato, sta a significare che il giornalista non ha l’obbligo di rappresentare la verità assoluta, ma la verità così come egli stesso l’ha appresa e ricostruita attraverso un controllo accurato dell’attendibilità delle fonti e della verità delle notizie; dall’altro sta a significare che "la verità non può trovare equivalenti né nella verosimiglianza, ossia nel mero aspetto di verità che i fatti possono avere, né nella veridicità, ossia nell’attendibilità della fonte da cui la notizia di essi é attinta " (Cass. 21.1.1986, Giannotti, in Foro it., 1988, II, 179; sia veda anche Cass. 30.6.1984, Ansaloni, in Dir. inf., 1985, 173).
Per concludere l’analisi di questo primo requisito, si evidenzia come i "dati superflui, insignificanti ovvero irrilevanti, ancorché imprecisi, in quanto non decisivi né determinanti, cioè capaci da soli di immutare, alterare, modificare la verità oggettiva della notizia, non possono essere presi in considerazione, per ritenere valicati i limiti dell’esercizio del diritto di informazione " (Cass. 25.2.1993, Rizza, in Dir. inf., 1994, 377).
II.- L’interesse sociale alla pubblicazione della notizia.
La pubblicazione di fatti diffamatoria riguardanti la vita collettiva e le persone che ne sono protagoniste viene altresì subordinata a ragioni di pubblico interesse.
In particolare "l’interesse pubblico esiste in relazione agli avvenimenti interessanti la vita collettiva e le persone che ne sono protagoniste, la conoscenza dei quali é essenziale alla formazione della pubblica opinione; ovvero, per i fatti che per le loro modalità o per la notorietà dei soggetti interessati acquistano clamore e dimensione nazionale " (Trib. Messina, 13.2.1988, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, 1210).
Tuttavia, é bene ricordare che "l’utilità sociale dell’informazione (…) é inseparabilmente legata alla veridicità dell’informazione medesima" posto che "la propalazione di notizie non rispondenti al vero é non soltanto inutile ma controindicata al formarsi di una retta opinione " (Cass. 10.2.1989, Mulser, in Dir. inf., 1990, 628; in senso conforme Cass. 14.6.198, Sechi, in Dir. inf., 1990? 628).
Il soddisfacimento dell’interesse pubblico all’informazione é strettamente collegato alla tempestività della stessa. Da ciò consegue che "l’interesse pubblico alla conoscenza immediata di fatti di grande rilievo sociale quale é la perpetrazione di gravi reati" viene considerato "preminente rispetto al principio che ognuno debba essere considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia provata in giudizio " (Trib. Roma, 17.4.1987, in Dir. inf., 1987, 989). Ad ogni modo, ogni notizia idonea ad indurre l’opinione pubblica ad attribuire, prima della condanna, un reato, ad una persona deve sempre rispondere ai requisiti della verità e della forma civile dell’esposizione dei fatti (cfr. Trib. Roma, 6.4.1988, in Dir. inf., 1988, 837).
Si osserva inoltre che l’esercizio del "diritto di cronaca può essere tanto più penetrante quanto più elevata sia la posizione pubblica della persona nelle istituzioni, nel mondo politico, in quello economico o scientifico, nella collettività, per il riflesso che le sue condotte anche private possono assumere sulla sua dimensione pubblica" (così, M. Polvani, La diffamazione a mezzo stampa, Padova, 1995, 108).
Ma se, da un lato, "l’uomo pubblico" non può sottrarsi ad una verifica (anche lesiva della reputazione) cronachistica e/o critica del suo operato, dall’altro lato, l’esigenza di un maggiore conoscenza della persona nota "non può identificarsi nella morbosa curiosità che parte del pubblico ha per le vicende piccanti o scandalose, svoltesi nella intimità della casa della persona assurta a notorietà " (Cass. 27.5.1975, n. 2129, in Foro it., 1976, I, 2895).
Infine – per quanto riguarda la pubblicazione di notizie attinenti la condotta di un magistrato – é stato ritenuto che "anche la conoscenza di comportamenti tenuti in privato (…) può rivestire il carattere della utilità sociale qualora i comportamenti stessi siano idonei a valere come indice di valutazione rispetto all’esercizio della funzione esplicata dal soggetto medesimo " (Cass., 23.4.1986, Emiliani, in Giust. pen., 1987, II, 699).
III.- La continenza della forma espositiva.
Il diritto di cronaca giornalistica risulta legittimamente esercitato quando nella redazione del "pezzo" sia rispettato il limite della continenza intesa come preparazione, moderazione, misura.
Con tale requisito si fa riferimento alla necessità che la diffusione delle notizie avvenga in forma civile e corretta e che l’esposizione dei fatti si presenti, per quanto possibile, obiettiva e serena.
L’uso di un linguaggio aggressivo é pertanto considerato inammissibile quanto questi non risulti diretto sorreggere un confronto di idee, sia pure aspro, ma si risolva in un attacco gratuito alla sfera morale del soggetto o dei soggetti dei quali si parla, ingiustificato rispetto allo scopo informativo e motivato esclusivamente da animosità individuali (Trib. Roma 24.5.1985, in Foro it., 1987, II, 253).
Ad ogni modo , il concetto di continenza "non va inteso in senso assoluto e non possono ritenersi vietati coloriture o toni aspri e polemici rientranti nel costume e termini oggettivamente offensivi che non abbiano equivalenti e non siano sovrabbondanti ai fini del concetto da esprimere" (Cass. 3.5.1985, Ruschini, in Riv. pen., 1986, 730).
Con particolare riguardo alla forma espositiva si deve altresì sottolineare che questa deve essere improntata a leale chiarezza.
La cassazione – nella sentenza nota come il "decalogo" (Cass. 18.10.1984, cit.) – ha individuato la sussistenza del difetto di leale chiarezza tutte le volte in cui "il giornalista sottraendosi alla possibilità di fornire informazioni dirette a colpire la reputazione delle persona, ricorre a subdoli espedienti per trasmetterle in maniera indiretta ".
Tipico, a questo proposito é il ricorso ai seguenti espedienti (espressamente definiti dalla Cassazione come "subdoli"):
il sottinteso sapiente: ossia l’uso di determinate espressioni con la consapevolezza che queste saranno intese "in maniera diversa o, addirittura, contraria al loro significato letterale, ma, comunque, sempre in senso fortemente sfavorevole. il più sottile ed insidioso di tali espedienti é il racchiudere determinate parole tra virgolette, all’evidente scopo di far intendere al lettore che esse non sono altro che eufemismi, e che comunque sono da interpretarsi in ben altro (e ben noto)senso da quello che avrebbero senza le virgolette " (Cass. 18.10.1984, n. 5259, cit.);
il tono sproporzionatamente scandalizzato o sdegnato o comunque, "l’artificiosa e sistematica drammatizzazione con cui si riferiscono notizie ‘neutre’ perché insignificanti o, comunque, di scarsissimo valore sintomatico al solo scopo di indurre i lettori, specie i più superficiali, a lasciarsi suggestionare dal tono usato fino al punto di recepire ciò che corrisponde non tanto al contenuto letterale della notizia, ma quasi esclusivamente al modo della una presentazione (classici, a tal fine, sono l’uso del puto esclamativo (…) o la scelta di aggettivi sempre in senso comunque legato a valutazioni molto soggettive) " (Cass. 18.10.1984, n. 5259, cit.);
le vere e proprie insinuazioni, "anche se più o meno velate (la più tipica delle quali é certamente quella secondo cui: ‘…non si può escludere che’, riferita a fatti dei quali non si riferisce alcun serio indizio) che ricorrono quando, pur senza esporre fatti o esprimere apertamente, si articola il discorso in modo tale ce il lettore li prenda ugualmente in considerazione a tutto detrimento della reputazione di un determinato soggetto " (Cass. 18.10.1984, n. 5259, cit.).
Infine si evidenzia come anche "le espressioni in forma dubitativa possono integrare il delitto di diffamazione specie nella forma dell’insinuazione (…). Non ricorre l’esercizio del diritto di cronaca nel caso di espressioni in forma dubitativa. Infatti, i dubbi, le voci incontrollate, e le insinuazioni non possono mai rivestire il carattere di notizia vera; inoltre l’interesse sociale concerne solo i fatti certi, non l’insinuazione dei dubbi " (Cass. 11.11.1975, Cadoria, in Cass. pen., 1997, 576).
3.- Forme particolari di cronaca.
I.- Cronaca politico-sindacale.
Nell’ambito della cronaca politico sindacale la giurisprudenza, pressoché unanime, riconosce maggiore libertà al giornalista, il quale può riportare tutti i fatti che rilevano ai fini della connotazione del personaggio politico, anche in modo vivace e colorito.
In particolare, maggiore ampiezza é riconosciuta al concetto di verità, in quanto il giornalista ha il diritto-dovere di riportare conclusioni anche offensive e in toni aspri, quando esse possano desumersi da circostanze concrete convergenti e si necessario che siano chiariti di fronte alla pubblica opinione i fatti oggetto della notizia che hanno portato a quelle conclusioni.
Anche in riferimento al concetto di interesse pubblico, inteso come orientamento e formazione della pubblica opinione, viene riconosciuta al giornalista politico una più ampia libertà rispetto al cronista di altri settori, attribuendogli il potere di formulare ipotesi, nonché di riferire notizie apprese da fonti mediate.
Ad ogni modo – poiché é in quest’ambito che maggiormente si distingue la cronaca dalla critica – il giornalista é tento a "riportare le notizie in maniera assolutamente fedele, spogliandosi in tale fase alla propensione verso ideologie; soltanto nella fase immediatamente successiva, cioè in quella in cui si proceda a commentare la notizia, esercitando il diritto di critica, é logico che si esprimano le proprie convinzioni personali in forma anche polemica e aspra, purché non venga offesa la reputazione altri " (Trib. Roma 13.2.1982, in Foro it., 1982, II, 256).
II.- L’intervista
Per quanto concerne la pubblicazione di un’intervista, la giurisprudenza ha costantemente affermato che questa – in quanto espressione tipica dell’attività giornalistica e, quindi, strumento d i informazione – é soggetta al rispetto dei limiti della verità, ella continenza e dell’interesse sociale.
Il che significa che é inibito al giornalista riprodurre – sia pure a titolo di mera testimonianza – le affermazioni dell’intervistato lesive dell’altrui reputazione se non sono assistite dalla presenza di tutti i citati requisiti.
Tale soluzione trova la sua ragioni d’essere nella circostanza che, diversamente opinando, il mezzo della stampa opererebbe come "cassa di risonanza" dell’altrui condotta diffamatoria, con determinante apporto causale da parte del giornalista, che ne verrebbe a rispondere a titolo di concorso.
Da ciò consegue che il dovere del giornalista non é circoscritto alla fedele riproduzione delle dichiarazioni dell’intervistato, essendo egli "sempre gravato dell’obbligo di controllare sia l’attendibilità della persona intervistata che il contenuto delle dichiarazioni che raccoglie e divulga per verificarne la rispondenza tanto alla realtà dei fatti, quanto ai requisiti del pubblico interesse e della continenza" (M. Polvani, La diffamazione a mezzo stampa, cit., 129).
Soprattutto con riguardo a requisito della verità si ritiene che essa deve concernere "non l’avvenuta affermazione del fatto da un soggetto ma il fatto in sé: il fatto storico oggetto della notizia (= Tizio ha commesso il tal fatto) e non l’altrui affermazione con il medesimo contenuto (= Caio afferma che Tizio ha commesso il tal fatto) " (M. Polvani, La diffamazione a mezzo stampa, cit., 129).
III.- Cronaca giudiziaria
Nella narrazione dei fatti intorno ai quali sia ancora in corso un procedimento penale, il cronista ha i compito di "riportare i fatti in chiave di assoluta problematicità, senza enunciare una verità certa ed assoluta, ed esponendo tutti gli elementi certi (sulla base gli accertamenti e dei riscontri del giornalista) che vengono a connotare la complessità della vicenda " (Trib. Roma 5.11.1991, in Dir. inf., 1992, 478).
In particolare il giornalista che riporta il resoconto di un processo penale "deve usare un impostazione tale da rendere chiare al lettore le contrapposte tesi dell’accusa e della difesa " (Trib. Milano, 11.1.1991, in Dir. inf., 1991, 606).
Inoltre, qualora una storia processuale venga ricostruita a distanza di tempo dall’accadimento dei fatti, l’errore inerente la verità dei fatti fondamentali della notizia non scrimina il giornalista posto che la falsità poteva essere facilmente accertata. Difatti, "l’obbligo di puntuale ricerca e riscontro delle fonti é tanto più possibile quanto si tratti di ricostruzione a distanza di u fatto e non di resoconto immediato dello stesso " (Trib. Roma, 10.3.1989, in Foro it., 1990, II, 137).
Per quanto concerne le fonti, sono considerate fonti di particolare autorevolezza – alle quali deve imputarsi una presunzione di verità – gli atti giudiziari ed i rapporti di polizia (Trib. Messina 13.12.1998, cit.).
4.- La critica giornalistica
La critica giornalistica viene intesa come dissenso razionale e motivato rispetto alle idee ed ai comportamenti altrui.
Normalmente dal concetto di critica esula il requisito dell’obiettività o della serenità giacché essa si risolve in un’interpretazione dei fatti, tale da risolversi spesso in un antitesi polemica (cfr. Cass. 24.11.1983, Paesini, in Giust. pen., 1984, II, 496).
Ciò nonostante, anche il diritto di critica é soggetto ai medesimi limiti che incontra quello di cronaca, individuati nella verità della notizia, nella correttezza delle modalità espositive e nell’utilità sociale alla pubblicazione della notizia.
Con riferimento al requisito della verità occorre però, distinguere la critica teoretica (la quale prescinde da fatti o persone, estendendosi alle ideologie, alle opinioni politiche, alle istituzioni per valutarne astrattamente il valore o il disvalore); dalla critica fattuale (che, invece, si accompagna all’esposizione di un fatto il cui accadimento costituisce una occasione per esprimere un’opinione).
E’ evidente che, in quest’ultima ipotesi "presupposto essenziale dell’esercizio del diritto di critica giornalistica é un informazione corretta e veritiera " (Trib. Roma 14.12. 1985, in Dir. inf., 1986, 518; in questa senso anche Trib. Monza 25.3.1994, in Foro it., II, 717 per il quale non può invocarsi l’esercizio del diritto di critica tutte le volte in cui "oggetto della pubblicazione siano fatti non veritieri ").
In definitiva l’obbligo del rispetto della verità, in materia di esercizio del diritto di critica "si traduce in un richiamo all’osservanza di regole di correttezza metodologica: in primo luogo, dovere di motivare nella maniera più scrupolosa i giudizi emessi enunciando specificamente gli elementi di fatto che, a parere del giornalista, li confermano; in secondo luogo di controllare attentamente che gli elementi di fatto richiamati siano conformi a quanto il giornalista conosce della realtà o che, comunque, per quanto gli consta non possano essere confutati dall’esperienza " (Trib. Torino, 6.6.1991, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, 1217).
Ad ogni modo, gli autentici limiti all’esercizio del diritto di critica sono quelli della continenza della forma espositiva e del perseguimento dell’interesse pubblico.
Sotto il primo profilo, si ritiene che "le espressioni giornalistiche per rientrare nell’ambito dell’esercizio del diritto di critica non possono venir meno all’obbligo della correttezza del linguaggio (…) e soprattutto dell’altrui personalità qualunque sia la posizione sociale o politica" (Cass. 7.6.1983, Pratesi, in Riv. pen., 1984, 467); in particolare non é consentito "trascendere in espressioni volgarmente offensive, quand’anche il comportamento della parte offesa sia stato idoneo a giustificare una valutazione drasticamente negativa " (Trib. Roma 23.2.1984, in Giur. merito, 1984, 888).
Ciò non significa che la continenza della forma espositiva vada intesa in senso assoluto, quanto "non possono ritenersi vietati coloriture o toni aspri o polemici rientranti nel costume e termini oggettivamente offensivi che non abbiano equivalenti e non siano sovrabbondanti i fini del concetto da esprimere " (Cass. 3.5.1985, Ruschini, in Riv. pen., 1986, 730,; in questo senso si veda anche Trib. Roma 24.2.1989, in Dir inf., 1989, 936 per il quale "non é illecita la manifestazione di giudizi critici con veemenza e durezza qualora le frasi profferite, pur astrattamente configurabili come diffamatorie (…) non trascendano in contumelie gratuite e ingiustificate ").
Sotto il secondo profilo, si ritiene che nel caso di attacchi personali portati direttamente alla sfera privata dell’offeso che si risolvano in una lesione della stima di cui gode il soggetto criticato, non possa in alcun modo configurarsi un interesse sociale alla pubblicazione della notizia, con conseguente illiceità della stessa (cfr. Trib. Massa Carrara, 30.6.1994, in riv. pen., 1994, 1166; Trib. Roma 11.12.1992 in Riv. pen. 1992, 868).
A tale proposito, si deve comunque evidenziare come la "conoscenza di comportamenti tenuti in privato da un soggetto c.d. pubblico può rivestire il carattere dell’utilità sociale qualora i comportamenti stessi siano idonei a valere come indice di valutazione rispetto all’esercizio della funzione esplicata dal soggetto medesimo " (Cass. 23.4.1986, Emiliani, in Giust. pen., 1987, II, 699).
5.- Forme particolari di critica
I.- La critica politico-sindacale
Nell’ambito della critica politico-sindacale – intesa come formulazione di giudizi di valore in ordine ai protagonisti ed agli avvenimenti della vita politica del Paese – non vengono riconosciute come lesive dell’onore e della reputazione di una persona "affermazioni anche vivacemente critiche di quest’ultima e tali, se considerate in astratto , da essere stimabili diffamatorie, qualora le medesime vertano su argomenti di sicuro rilievo sociale " (cfr. Trib. Roma 11.2.1993, in Dir. inf., 1993, 13).
In tal modo si ammette l’uso di "toni obiettivamente aspri, o in astratto offensivi, allo scopo di sollecitare dibattiti, confronti di idee o esigenze di far chiarezza su aspetti di qualche rilevanza della vita associata " (Trib. Perugia 26.3.1990, in Riv. pen., 1990, 647).
Se la critica riguarda personaggi che occupano una posizione pubblica o che comunque operino nell’ambito politico, economico giudiziario e sindacale, si ammette che questa possa "essere particolarmente aspra e penetrante, ma nel rispetto dei suddetti limiti. La critica può esprimere preoccupazioni fondate e deve sempre essere sostenuta da argomentazioni logiche e la eventuale presa di posizione del giornalista deve basarsi su un esame serio e completo della questione " (Trib. Roma 2.11.1989, in Foro it., II, 258).
II.- La critica giudiziaria
Per critica giudiziaria si intende l’espressione di opinioni di dissenso e di condanna nei confronti dell’operato dei magistrati e degli atti da questa compiuti nell’esercizio delle loro funzioni.
Ovviamente il diritto di critica "può investire anche chi, come il magistrato, eserciti pubbliche funzioni, essendo un interesse collettivo il corrotto svolgimento dell’attività giudiziaria. Tanto più l’attività critica é socialmente rilevante, tanto più aspra può essere la denuncia o la censura (…). Deve quindi ritenersi lecito il diritto di critica, anche in termini aspri e polemici, delle decisioni giudiziarie, essendo l’operato dei giudici sottoposto anche al controllo dell’opinione pubblica ed essendo interesse della collettività che l’attività giudiziaria venga esercitata in modo corretto e puntuale" (Trib. Lecce 27.6.198, in Foro it., II, 48).
Ciò posto di deve evidenziare che viene, tuttavia, reputata illecita quella critica giudiziaria carica di un significato offensivo che si risolve in un attacco alla reputazione di cui gode il magistrato criticato nel suo ambiente professionale (in questo senso si vedano: Trib. Verona 21.2.1991, in Nuovo dir., 1992, 141; Trib. Perugia 28.2.1992, cit.).
III.- La critica satirica
Per satira si intendono quelle "forme di espressione che consistono in una critica nei confronti di personaggi per lo più noti alla pubblica opinione o su episodi di significativo interesse collettivo, mediante una rappresentazione idonea a suscitare l’ilarità della quale sia palese il carattere della verosimiglianza e dell’esagerazione " (M. Polvani, La diffamazione a mezzo stampa, cit., 210).
La satira può assumere varie forme, dalla vignetta al testo scritto; mentre quanto al suo contenuto può atteggiarsi a satira politica o di costume.
Con riguardo alla possibilità di applicare alla satira i tre limiti individuati dal nostro ordinamento, si osserva come questi debbano necessariamente essere adeguati alle caratteristiche peculiari di questa modalità di esplicazione del diritto di critica.
Anzitutto, con riguardo al requisito della verità – dato che la satira non assume l’informazione come proprio obiettivo immediato – si ammette che essa non sia collegata con la verità del fatto narrato.
Difatti, la satira – assolvendo una funzione di sottolineare icasticamente un’interpretazione spesso esagerata della realtà – dà luogo ad una rappresentazione formalmente alterata del vero.
Per quanto riguarda il requisito della continenza, vediamo che la satira, per sua stessa natura, non può obbedire ad alcun canone di razionale ed equilibrata espressione. Da ciò consegue che viene considerato lecito il ricorso ad espressioni pesanti, e pungenti, ad allusioni velenose, a battute graffianti in quanto connaturate a questa forma di espressione diretta appunto a dissacrare e a provocare.
- In ogni caso non sono ritenute ammissibili:
- l’alterazione del nome o dell’immagine in modo da realizzare accostamenti sconci, ripugnanti o subdoli;
- lo sbeffeggiamento di un personaggio messo a confronto con un competitore credibile;
- l’uso di espressioni volgari e scurrili e, in genere, un’esposizione che non sia funzionale al discorso ironico svolto (cfr. a tale proposito: Pret. Roma 16.2.1989, in Dir. inf., 1989, 520; Cass., 18;1;1991, Scipioni, in Dir. inf., 1989, 413; Trib. Roma, 5;6.1991, in Dir. inf., 1992, 64).
Le nostre Corti hanno altresì sottolineato come "l’attività di satira (…) può considerarsi legittima, qualora si mantenga nei limiti di volta in volta imposti dalla situazione concreta; non equivalendo il c.d. diritto di satira al diritto del libero insulto " (Trib. Roma 26.6.1993, in Giur. it., 1994, I, 2, 341; in senso conforme si veda anche Cass. 20.1.192, Carruba, in Dir. inf., 1993, 464).
Infine, nell’ipotesi di espressioni satiriche, occorre altresì precisare che – secondo autorevole dottrina – "l’ironia in sé e per sé considerata ed avulsa da un contesto satirico, ben può risultare i concreto lesiva dell’altrui onore, senza poter rientrare nel paradigma di alcuna causa di giustificazione " (così, testualmente, M. Mantovani, Profili penalistici del diritto di satira, in Dir. inf., 1992, 311, nota 42-bis).
Nel campo della satira maggiore riconoscimento trova l’esigenza di rispettare il limite della rilevanza sociale.
Detto requisito viene normalmente individuati nella notorietà della persona cui attiene la satira (Pret. Roma 4.3.1989, in Dir. inf., 1989, 528), tenendo però presente che il personaggio pubblico offre alla critica ed alla valutazione dell’opinione pubblica esclusivamente la sua attività pubblica e non la sua vita privata.
Da ciò deriva che la vita privata di un personaggio pubblico "non può essere strumentalmente enfatizzate per essere oggetto di riso della collettività " (M. Polvani, La diffamazione a mezzo stampa, cit., 215).
Infine, per quanto concerne la pubblicazione di una vignetta satirica vediamo che questa "può ledere l’altrui reputazione quando non si imiti ad essere interpretazione volutamente forzata, ridicola, maliziosa e negativa di un evento reale, ma costituisca allusione del tutto gratuita ed infondata a fatti insussistenti " (Trib. Roma 23.5.1988, in Dir. inf., 1989 919).
6.- La presentazione della notizia
Secondo un orientamento dominante il carattere diffamatorio di un articolo "può essere rilevato da un’analisi sintetica del complesso del titolo, del sottotitolo e vignetta satirica ce offra un’immagine impressionisticamente distorta (…) ledendo così il diritto alla reputazione del soggetto " (Trib. Roma 23;5.1998, in Dir. inf., 1989, 919).
La valutazione sulla maggiore o minor correttezza della notizia pubblicata va effettuata "non solo con riferimento al contenuto letterale dell’articolo, ma anche alle modalità complessive con le quali la notizia viene data, sicché decisivo può essere l’esame dei titoli e di sottotitoli, lo spazio utilizzato per sottolineare maliziosamente alcuni particolari, l’utilizzazione eventuale di fotografie " (Cass. 3.7.1993, Regna, in Dir. inf., 1994, 380).
Da quest’impostazione discende che i reati commessi per mezzo della stampa "possono configurasi sia nel complesso del testo e delle immagini valutati unitariamente, sia in una singola frase dell’articolo, oppure nel risalto grafico del titolo e delle immagini valutati a parte " (Cass. 9.5.1990, Traversi, in Giust. pen., 1981, 267).
Pertanto, la lesione dell’onore e della reputazione può desumersi anche solo dal titolo, quando questo consista in un’affermazione compiuta, chiara e univoca.
In particolare "il titolo costituisce reati di diffamazione (…) se ha un’autonoma efficacia suggestionante, specie quando travisi e amplifichi un testo veritiero, utilizzando l’artificio costituito dal riferimento ad un fatto ovvero, rappresentato in termini volutamente equivoci " (Trib. Roma 19.12.1989, in Giust. civ., 1990, I, 842).
Fuori da questi casi, il titolo deve "essere interpretato i relazione al contesto cui si riferisce, non essendo diffamante un titolo metaforico in relazione al quale i lettori possono facilmente intuire che l’espressione utilizzata in esso, per quanto pungente, costituisca solo la sintesi delle critiche legittimamente avanzate nel testo dell’editoriale " (Trib. Roma 2.11.1989, in Foro it., 1990, II, 258).
Per quanto concerne la pubblicazione di immagini fotografiche, vediamo che, in linea di massima si ritiene illecita la pubblicazione dell’immagine e di una "persona quando induce in inganno il lettore portandolo ad equivocare la realtà dei fatti. Ciò avviene non solo nel caso in cui l’immagine pubblicata non é pertinente rispetto al testo dell’articolo ma anche ne caso di pubblicazione dell’immagine decontestualizzata ovvero nel caso di utilizzazione dell’immagine del sosia" (AA.VV, La responsabilità professione del giornalista e dell’editore, 1995, 354).
La divulgazione del ritratto di persona nota invece, per essere lecita deve rispondere ad un "effettivo interesse sociale all’informazione corrispondente ad una sempre maggiore conoscenza della persona nota che non può identificarsi nella morbosa curiosità che parte del pubblico ha per le vicende piccanti e scandalose, svoltesi nella intimità della casa della persona assurta a notorietà " (Cass. 27.5.1975, n. 2129, cit.).
E’ bene, infine, ricordare che "l’autore di un articolo non può essere ritenuto responsabile delle espressioni diffamatorie contenute nel titolo, nell’occhiello e nel catenaccio che, solitamente sono compilati a cura della redazione del medesimo organo di stampa " (Trib. Lecce, 7.4.1992, in Nuovo dir., 1992, 902).
7.- La responsabilità del direttore e dell’editore e la loro responsabilità solidale con il giornalista
L’art. 57 cod. pen. sancisce che la responsabilità del direttore scaturisce tutte le volte in cui egli abbia omesso di esercitare, sul contenuto del periodico dallo stesso diretto, il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi dei reati.
Da ciò consegue che la responsabilità del direttore può alternativamente articolarsi:
1) in responsabilità a titolo di concorso (consistente nell’aver approvato e, quindi, voluto la pubblicazione dell’articolo giornalistico);
2) in responsabilità per fatto proprio (consistente nell’aver omesso di esercitare il dovuto controllo).
La prima ipotesi si fonda su una condotta colposa identificata nell’omissione di quel controllo necessario ad impedire la perpetrazione di illeciti; questa responsabilità, dunque, sorge tutte le volte in cui l’evento lesivo, pur non essendo stato voluto dal direttore, non si sarebbe verificato se egli avesse spiegato la dovuta diligenza nel vagliare gli scritti destinati alla pubblicazione.
La seconda ipotesi si realizza tutte le volte in cui il direttore avendo precisa conoscenza dello scritto avente carattere diffamatorio, ne vuole la pubblicazione, concorrendo, così a cagionare l’evento lesivo.
Si ricorda, altresì, che il direttore che usufruisce del periodo di ferie "é tenuto a richiedere la propria sostituzione per impedire che, in sua mancanza, il giornale continui ad essere pubblicato con la sola parvenza della sua presenza ma senza che venga esercitato alcun controllo (cfr. Cass. 28.9.1991, Matroianni, in Cass. pen. 1992,1233).
Infine ai sensi dell’art. 11 l47/1948 "per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra loro, il proprietario della pubblicazione e l’editore".
Tale responsabilità costituisce "per un verso una configurazione del rischio d’impresa di chi traendo beneficio dall’attività esercitata, deve anche accollarsene i rischi, e per altro verso un sistema per garantire una migliore e più equa distribuzione del danno fra soggetti che a diversi livelli hanno concorso nella condotta o da essa hanno comunque tratto profitto " (Trib. Milano, 8.6.1987, in Dir. inf. 1987, 996).
Dall’applicazione di tali principi ne consegue che il direttore responsabile, il giornalista e l’editore "sono responsabili per l’intero nei confronti del danneggiato, ai sensi dell’art. 1292 cod. civ., ma con diritto di regressi nei rapporti interni con gli altri obbligati secondo la gravità delle rispettive colpe e le conseguenze che ne sono derivate " (Cass. 19.9.1995, n. 9892, in Dir. inf. 88).
In questo caso allorché "il proprietario e/o l’editore esercitano l’azione di regresso, tra di loro, col direttore e/o l’autore dell’articolo incriminato il giudice di merito é tenuto ad accertare la gravità della rispettiva colpa, al fine di determinare la finale incidenza del risarcimento su ciascuno dei coobbligati " (Cass. 19.9.1995, n. 9892, cit.).
A tale riguardo infine si evidenzia che ai sensi dell’art. 47 C.C.N.L. (nota a verbale) "per i casi di responsabilità civile verso terzi conseguenti a reati commessi dal giornalista nell’esercizio dell’attività professionale e coinvolgenti questioni di estrema rilevanza economica" la responsabilità del giornalista va valutata "nel contesto complessivo della linea politica-redazionale della testata ".
8.- Il diritto di rettifica.
Ai sensi dell’art. 8 l. 47/1948 il direttore responsabile é tenuto a far inserire gratuitamente nel giornale o periodico da lui diretto le dichiarazioni e le rettifiche dei soggetti cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti, pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o, comunque, contrari alla verità.
La rettifica deve essere pubblicata non oltre due giorni da quello in cui é avvenuta la richiesta e va collocata nella medesima pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce. Essa, inoltre, deve avere le medesime caratteristiche tipografiche dell’articolo contestato.
Qualora tale termine non sia rispettato il soggetto interessato può, con provvedimento d’urgenza, chiedere al pretore che sia ordinata la pubblicazione.
La rettifiche o le dichiarazioni devono far riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute nelle trenta righe tipografiche.
9.- Il risarcimento del danno
In materia di diffamazione a mezzo stampa il risarcimento del danno subito dal soggetto offeso questi ha diritto ai seguenti risarcimenti: risarcimento del danno patrimoniale; risarcimento del danno non patrimoniale; riparazione pecuniaria ex art. 12 legge sulla stampa; pubblicazione della sentenza di condanna. Esaminiamoli separatamente.
I.- Il risarcimento del danno patrimoniale.
Il risarcimento del danno patrimoniale é ammissibile nella sola ipotesi in cui sussista un nesso causale tra la pubblicazione di notizie idonee a ledere la reputazione professionale e sociale di una persona e la successiva diminuzione patrimoniale dell’offeso.
Tale nesso di causalità, tuttavia, non può ravvisarsi nella semplice sequenza temporale in sé considerata dei due fatti sopra indicati; ma va bensì ravvisata in una sequenza "qualificata", in cui vi sia un rapporto di adeguatezza tra i fatti medesimi e manchino, ovviamente, altre cause.
In particolare, le nostre Corti richiedono alla persona offesa di dimostrare concretamente come la pubblicazione dell’articolo abbia effettivamente provocato, secondo un nesso di causalità immediata e diretta, un danno emergente o un lucro cessante, oppure gli abbia impedito di inserirsi nei normali rapporti sociali, con conseguenza influenza negativa sulla capacità di reddito futuro (cfr. Trib. Roma 14.7.1989, in Dir. inf., 1989, 952).
In mancanza di tale prova non viene in considerazione il potere discrezionale conferito al giudice dell’art. 1226 cod. civ., di liquidare il danno in via equitativa, in quanto l’esercizio di tale potere é subordinato alla condizione che sia impossibile, o molto difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare.
II.- Il risarcimento del danno non patrimoniale
Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente il danno non patrimoniale – una volta che vengono riconosciuti gli estremi della diffamazione – viene considerato in re ipsa (cfr. Trib. Roma 14.7.1989, cit.).
Per quanto riguarda, invece, i criteri di liquidazione si ritiene che tale tipo di danno "sfuggendo, per il suo stesso contenuto, ad una precisa valutazione, va determinato con criteri equitativi, pur ancorati a parametri razionali, che si possono individuare nella gravità e nell’estensione della diffamazione sia riguardante alla personalità dell’offeso sia alla qualità del veicolo d’informazione " (Cass. 18.10.1984, n. 5259, ult. cit.).
Ora la gravità del fatto viene desunta dalle modalità della condotta illecita e cioè dalla entità obiettiva della diffamazione e dal risalto dato alla notizia diffamatoria; mentre l’estensione della diffamazione dipende dalla tiratura del giornale e dalla sua diffusione nel territorio nazionale (cfr. Trib. Napoli 28.10.1989, in Dir. inf. 1990, 151).
III.- La riparazione pecuniaria ex art. 12 l. 47/1948
L’art 12 l. 8.2.1948, n. 47, sulla stampa prevede una riparazione pecuniaria quale sanzione conseguente al reato di diffamazione a mezzo stampa.
Secondo la Cassazione "la riparazione pecuniaria prevista dall’art. 12 l. 47/1948 per il reato di diffamazione a mezzo stampa (…) é una sanzione di natura civilistica e pertanto può essere chiesta anche dinanzi al giudice civile, al quale non é precluso accertare, sia pure in via incidentale, se un fatto illecito, fonte di responsabilità civile, presenti gli elementi costitutivi del reato previsto dall’art. 595 cod. pen." (Cass. 23.4.1991, in Riv. pen., 1991 1081).
Conseguentemente anche se il reato di diffamazione si sia estinto per amnistia, non si estingue invece la riparazione pecuniaria che anzi può essere chiesta dalla persona offesa dal reato anche dinanzi al giudice civile.
IV.- La pubblicazione della sentenza di condanna
La pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più quotidiani e/o periodici costituisce una forma di risarcimento del danno in forma specifica.
Tale forma di riparazione appare particolarmente idonea a ripristinare la reputazione del soggetto lesa dalla pubblicazione di un articolo avente contenuto diffamatorio.
La pubblicazione normalmente avviene a cura e spese della parte che ha subito la condanna, tuttavia, nel caso in cui quest’ultima non ottemperi all’ordine del giudice, può provvedersi direttamente il soggetto leso che provvederà in seguito a chiedere la rivalsa.
In fondo ognuno di noi
5 apr
I nuovi "must" di Gardner, l’inventore dell’intelligenza multipla
Sono disciplina, sintesi, creatitività, rispetto ed etica
Le regole per il genio del futuro
così si misura chi potrà vincere
di FRANCESCA CAFERRI da Repubblica.it
Un cervello un cuore e un c***o che …
26 mar
Un cervello un cuore e un c***o che …
Finalmente ho trovato il modo di spiegare alle donne come sono fatto…in un momento di pausa, cercando la foto per un’articolo ho trovato una definizione che forse rende bene l’idea.
Leggete cos’ha scritto il buon MarcellusWollas in un suo post del 12 Marzo 2007:
"Domanda da un miliardo di euro. Essere onesti con gli altri o con se stessi? Due esigenze opposte allo stato attuale. Un cervello un cuore e un cazzo che vanno ognuno per conto suo. E io in mezzo a cercare di tenerli insieme."
Voi che dite, ci siamo?
” Xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xx” Xxxxx
9 feb
Metti il tuo peluche online: ti parlerà Si chiama Webkinz la nuova passione dei bambini americani: un sito dove i loro giocattoli si animano e diventano vivi
La trovata di una società che senza pubblicità ha attirato 1 milione di clienti
NEW YORK dal corriere.it – La settimana scorsa le quattro amiche newyorchesi di 10 anni si sono incontrate online sul sito www.webkinz.com per festeggiare il compleanno di Zucchero Filato, l’ippopotamo di peluche di una di loro. Per oltre un’ora le allieve di quarta elementare hanno giocato a consegnare regali virtuali al festeggiato (un golf, una palla, un puzzle e un aquilone). Che alla fine ha spento le candeline sulla sua torta preferita, al cioccolato. Benvenuti nel mondo di Webkinz, il nuovissimo giocattolo che sta facendo impazzire i bambini americani nell’era di Internet. Un pupazzo di peluche, morbido e dall’aspetto piuttosto tradizionale, che però continua a vivere una elaborata ed emozionante vita virtuale sul web. «Il suo straordinario successo – sentenzia il Washington Post – illustra i cambiamenti profondi nel gioco per l’infanzia». Che oggi è un’interazione tra mondo reale e web.
dakota
PRIMO – Altre volte, in passato, si è cercato di integrare giocattoli e siti. Basti pensare al Tamagotchi (che spopolò alla fine degli anni 90). E, più di recente, al successo di Neopets.com, ad un certo punto costretto a fabbricare i pupazzi «cybunny»: sosia dei popolarissimi animaletti virtuali del suo sito. Webkinz (che costa tra gli 7.50 e i 10 dollari) è però il primo a sposare la versione fisica e quella virtuale fin dall’inizio. Ogni pupazzo è dotato di numero di identificazione che da ai bambini l’accesso al sito Webkinz. Lì ognuno può scoprire i gusti, vizi e virtù personalissimi del suo pet. «Ti rivelo un segreto», spiega ad esempio un cocker spaniel. «Adoro i bastoncini di pesce fritto e ho sempre desiderato possedere un coniglio-clown».
GIOCO VIRTUALE – Una volta online, i bambini possono anche usare soldi virtuali per acquistare vestitini per i loro pet, decorare la loro stanza da letto, portarli al ristorante o a fare shopping con altri pupazzi virtuali. «Webkinz è la realizzazione del sogno di ogni bambino», spiega la psicologa Diane Bolton, «Permette ai loro giocattoli di animarsi, diventando personaggi veri e propri da poter mostrare e condividere con gli amici». Il cyberpet piace anche ai genitori perché combina le intramontabili doti del classico animaletto di peluche ai trend online quali l’instant messaging e le chat room. E, perchè non è violento. «Webkinz è un amico intimo e fedele da amare, un gioco concettuale e un ponte interattivo per comunicare con altri bambini» assicura la Bolton.
BOOM – Il loro successo è tale che la ditta che li produce dal 2005 – la Ganz dell’Ontario, in Canada – non ha speso neppure un centesimo in pubblicità. Ritrovandosi oltre un milione di utenti tra i 6 e i 13 anni nel giro di un anno. «E’ stato tutto un passaparola – spiega un portavoce – di scuola in scuola e da bambino a bambino». Molti di loro fanno collezione di Webkinz, proprio come i loro fratelli maggiori avevano fatto con i Beanie Babies. Anche per loro c’è l’imbarazzo della scelta: dal cane Scruffy alla scimmietta Cheeky, dall’unicorno Sparkle, al leone Leo all’orso polare Icy. Poi c’è Lily il Chihuahua, Ivana la terrier bianca, i cani gemelli Lovey Dovey and Dovey Lovey, e Puffy l’ippopotamo.
Alessandra Farkas
Anche la Mela si arrende al P2P
8 feb
Il n.1 di Apple, in una lettera alle major della musica, chiede la fine
dei DRM, i dispositivi anticopia. "Se ne gioverebbero tutti"
Steve Jobs scrive alle Major
"Basta protezioni sulla musica online"
"Immaginate un mondo in cui online si vendono canzoni libere…"
da Repubblica.it
Steve Jobs
I DRM (digital rights managements) sono quei sistemi capaci di mettere il "lucchetto" ad un brano musicale che abbiamo acquistato on line – sul negozio di iTunes, tanto per fare un esempio – e proteggerlo da copie illegali. Ebbene, proprio Steve Jobs, il capo di Apple, che del negozio di musica online più popolare del pianeta è l’inventore, ci chiede adesso di "immaginare come sarebbe un mondo senza DRM". Che cosa è successo? I ruoli si sono invertiti? Niente affatto: succede che il CEO di Cupertino scrive una lunga lettera sul sito della Apple intitolandola "Thoughts on music", ovvero "pensieri sulla musica". Un messaggio diretto, senza tanti giri di parole, alle quattro major della musica (Universal, Sony BMG, Warner and EMI) a cui chiede di liberarlo dal laccio dei DRM, sistema che a suo dire si è rivelato fallimentare, e vendere anche online musica libera da ogni protezione. "Pensieri" che giungono proprio nel momento in cui le associazioni dei consumatori di molti paesi europei (Italia compresa) avviano iniziative contro la musica col "lucchetto", che nel caso di Apple è garantita dal sistema Fairplay.
Jobs spiega prima il meccanismo della musica venduta su iTunes, che afferma di detenere il 70% del mercato mondiale. "Apple non è proprietaria e non ne ha controllo, deve ottenere i diritti di distribuzione da altri, principalmente i quattro grandi delle etichette discografiche che controllano il 70% della musica mondiale". E che per farla distribuire chiesero garanzie contro le copie illegali. "La soluzione consisteva nel creare un sistema DRM, che racchiudesse ogni singolo brano acquistato su iTunes Store in un software segreto e speciale. In ogni caso, una clausola chiave del nostro accordo prevede che se il sistema DRM venisse compromesso queste aziende potranno ritirare il loro intero catalogo dall’iTunes Store".
Il "padre" di Apple a questo punti individua tre alternative per il futuro della musica digitale: lasciare tutto così com’è ("con ogni produttore in competizione libera con il suo ecosistema fatto di vendita, riproduzione e protezione della musica"), dare in licenza a terzi la tecnologia Fairplay (ipotesi a suo parere "da scartare perché non garantirebbe le major"), e – udite udite, l’abolizione integrale dei DRM. Ed è su questa ipotesi che punta diritto. Anche perché, a suo avviso, questo sistema di protezione ha fallito.
"Immaginate un mondo in cui ogni music store vende musica libera da DRM, in formati aperti", scrive Jobs con l’enfasi che gli piace tanto. "In un mondo del genere, ogni dispositivo potrà suonare la musica acquistata su qualunque negozio, ed ognuno di questi potrà vendere musica ascoltabile su tutti i dispositivi. Questa ovviamente è la migliore alternativa per gli utenti. Se le quattro grandi compagnie decidessero di licenziare la musica ad Apple senza richiedere DRM, venderemmo musica libera su iTunes. Che sarebbe compatibile da subito con tutti gli iPod".
E il business che fine farebbe? Sarebbe in grado di reggere e svilupparsi senza protezioni anticopia? Certo, risponde Jobs: "Perché dovrebbero i grandi quattro permettere ad Apple e ad altri di distribuire musica senza DRM? La risposta più semplice è che i DRM non hanno mai funzionato nella lotta alla pirateria, e potrebbero non funzionare mai. Mentre le quattro grandi etichette continuano a pretendere che la loro musica venga venduta online con i DRM, loro stesse continuano a vendere miliardi di Cd all’anno contenenti musica non protetta. Proprio così! Nessun sistema DRM è stato mai sviluppato per i Cd, così tutta la musica contenuta nei cd può essere facilmente caricata su internet, e quindi (illegalmente) scaricata e suonata su ogni computer e dispositivo".
I DRM dunque hanno fallito, per Jobs, che fa qualche cifra a sostegno della sua tesi. "Nel 2006 sono stati venduti meno di 2 miliardi di brani protetti dai negozi online, mentre più di 20 miliardi sono stati venduti completamente senza DRM e sprotetti attraverso cd distribuiti dalle stesse etichette. Quindi se le compagnie musicali stanno vendendo più del 90% della loro musica senza DRM, quali benefici dovrebbero trarre dalla rimanente piccola percentuale di musica bloccata dai sistemi DRM? Sembra nessuno. Se questi vincoli venissero rimossi, l’industria musicale potrebbe trarre giovamento dall’ingresso di nuove compagnie volenterose di creare nuovi store innovativi e nuovi dispositivi. Convincere le major – conclude Jobs – a licenziare musica senza DRM ad Apple creerà un mercato della musica realmente interoperabile. Ed Apple lo abbraccerà a cuore aperto". Anche i consumatori, senza ombra di dubbio.
Ma è uno scenario che non sarà facile da raggiungere, almeno considerando le prime reazioni alle parole del patron di Apple. "Steve Jobs – scrive in una nota Enzo Mazza, presidente della Fimi, la Federazione industria musicale italiana – solleva un argomento importante ma omette di citare il fatto che l’assenza di interoperabilità sul DRM non è una scelta dell’industria discografica ma di Apple e di Microsoft, che vogliono mantenere il proprio parco clienti per iPod e Zune. I DRM infatti non sono solo misure di protezione ma sistemi di licenza che consentono utilizzi estesi e flessibili, a meno di utilizzare tecnologie proprietarie che invece limitano l’interoperabilità, come è il caso di Apple".
(7 febbraio 2007)
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