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	<title> &#187; idee</title>
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	<description>by &#62; adolfo.trinca /&#62;</description>
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		<title>PhotoCritic -&gt; ClickBlog -&gt; Come catturare la decadenza urbana</title>
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		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 11:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adolfo</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Nella continua ed inesauribile voglia di trovare belle idee e cose nuove da fotografare, spesso inciampo in articoletti interessanti come questo proposto da ClickBlog (traduzione dell&#8217;originale postato su PhotoCritic): In città ci sono tanti spunti per scattare foto, ma i quartieri in decadenza o gli edifici abbandonati possono comunicare con facilità emozioni forti. 1. Alzatevi&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Nella continua ed inesauribile voglia di trovare belle <a href="http://www.adolfo.trinca.name/wordpress/index.php/tag/idee/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con idee">idee</a> e cose nuove da fotografare, spesso inciampo in articoletti interessanti come questo proposto da <a href="http://feeds.blogo.it/~r/clickblog/it/~3/cbdEWOn814U/come-catturare-la-decadenza-urbana" target="_blank">ClickBlog </a>(traduzione dell&#8217;originale postato su <a href="http://photocritic.org/capturing-urban-decay/" target="_blank">PhotoCritic</a>):</p>
<blockquote><p>In città ci sono tanti spunti per scattare foto, ma i quartieri in decadenza o gli edifici abbandonati possono comunicare con facilità emozioni forti.</p>
<p><strong>1. Alzatevi presto</strong><br />
La prima mattina è uno dei momenti migliori per via della <a href="http://www.adolfo.trinca.name/wordpress/index.php/tag/luce/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con luce">luce</a> pulita e diffusa. Inoltre potrete vedere una città ancora più desolata e meno frequentata.</p>
<p><strong>2. Date una prospettiva</strong><br />
Quando si fotografano degli edifici cercate di lasciare sempre un po’ di sfondo dietro per consentire di dare una prospettiva da cui apprezzarne le forme a chi guarda.<br />
<a href="http://www.clickblog.it/galleria/decadenza-urbana/2"><img onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" class="gallerythumb" src="http://static.blogo.it/clickblog/decadenza-urbana/thn_246939458_f4bbc89b15_b.jpg" alt="" width="87" height="130" /></a><a href="http://www.clickblog.it/galleria/decadenza-urbana/3"><img onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" class="gallerythumb" src="http://static.blogo.it/clickblog/decadenza-urbana/thn_2993769781_ca71d02a0d_b.jpg" alt="" width="87" height="130" /></a><a href="http://www.clickblog.it/galleria/decadenza-urbana/4"><img onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" class="gallerythumb" src="http://static.blogo.it/clickblog/decadenza-urbana/thn_98784857_22abeefc08_b.jpg" alt="" width="130" height="98" /></a></p>
<p><strong>3. Chiedete il permesso</strong><br />
Sul suolo pubblico si può scattare come volete, ma in certe zone è necessario chiedere il permesso prima di entrare e fotografare. In futuro potrebbero persino appropriarsi dei diritti delle vostre foto.</p>
<p><strong>4. Seguite la <a href="http://www.adolfo.trinca.name/wordpress/index.php/tag/vita/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con vita">vita</a> degli edifici</strong><br />
Fate foto al paesaggio prima della costruzione di un edificio, durante la costruzione e dopo la conclusione. Può essere la base di partenza per foto interessanti.</p>
<p><strong>5. Guardate da angolazioni differenti</strong><br />
Non fermatevi alle prime apparenze, ma cercate di osservare le forme, le texture, gli angoli ed ogni caratteristica che può consentire una foto unica.</p>
<p><strong>6. Che lenti usare</strong><br />
Gli obiettivi che potete usare vanno dai grandangoli, anche spinti, fino a 300mm per fotografare senza limitazioni e scattare da ogni angolazione.</p>
<p><strong>7. Cos’altro portare</strong><br />
In base alle vostre esigente potreste portare con voi un treppiedi per foto in notturna, filtri, <a href="http://www.adolfo.trinca.name/wordpress/index.php/tag/flash/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con flash">flash</a> esterni, ecc.</p>
<p><strong>8. Fate delle ricerche</strong><br />
Anche se potreste avere la fortuna di essere al posto giusto al momento giusto è meglio fare un po’ di ricerche e pianificare dove, come e quando scattare il vostro prossimo capolavoro.</p>
<p><strong>9. Pensate alle foto come un tema</strong><br />
I paesaggi urbani sono pieni di elementi differenti, ma si possono sempre trovare i fili conduttori di temi differenti. Provate a realizzare una serie di scatti tematici.</p>
<p><strong>10. La vita notturna</strong><br />
Di notte tutto cambia e si trasforma completamente. Potreste trovare molti spunti tra il tramonto e la notte fonda.</p></blockquote>
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		<title>Progetti personali lezione 1 ovvero scegliere il tema.</title>
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		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 08:13:48 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[A me come ad altre mille miliardi di persone piace la fotografia. Succede. Non tutti siamo fanatici del calcio (meno male) e dei viaggi organizzati. Essendo persona particolare per definizione accade che basta una parola detta da un collega, un&#8217;immagine, una canzone faccia scattare nella mia testolina malata una serie di meccanismi che mi portano&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>A me come ad altre mille miliardi di persone piace la <a href="http://www.adolfo.trinca.name/wordpress/index.php/tag/fotografia/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Fotografia">fotografia</a>. Succede. Non tutti siamo fanatici del calcio (meno male) e dei <a href="http://www.adolfo.trinca.name/wordpress/index.php/tag/viaggi/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Viaggi">viaggi</a> organizzati.  Essendo persona particolare per definizione accade che basta una parola detta da un collega, un&#8217;immagine, una canzone faccia scattare nella mia testolina malata una serie di meccanismi che mi portano alla creazione di un &#8220;PROGETTO FOTOGRAFICO&#8221;.<br />
O_O  ?_?<br />
Cosa si intende per progetto fotografico?   <strong></strong></p>
<p><strong>Per le persone normali</strong>: si intende una persona che ti chiede incessantemente di poterle fare una foto e che con quella foto ci farà un <a href="http://www.adolfo.trinca.name/wordpress/index.php/tag/libro/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Libro">libro</a> che nessuno comprerà se non l&#8217;autore e i suoi amici (che lo compreranno perchè commossi dalla persona che pagherà tutte le spese) e di cui nessuno si preoccuperà di fare una recensione e che non scalerà le classifiche di una fantomatica classifica dei libri fotografici del secolo. Lo fa solo per puro divertimento personale.</p>
<p><strong>Per le persone dallo spirito fotografico</strong>: si intende un percorso visivo lineare che porti da A a B e che porti l&#8217;autore ad imparare qualcosa su di se, che porti i soggetti ad imparare qualcosa sugli altri (qualche volta, dire si è cosa buona e giusta, altre volte non lo è, qualche volta le persone sono strane ma gentili), che ti porti a capire meglio l&#8217;aggeggio (<a href="http://www.adolfo.trinca.name/wordpress/index.php/tag/macchina-fotografica/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con macchina fotografica">macchina fotografica</a>) che hai in mano.</p>
<p>Il primo scoglio da affrontare è il <strong>TEMA DEL PROGETTO</strong>.<br />
Niente banalità (non vi basta la televisione?) e niente astrofisica (non riuscirete a convincere una casalinga a mettersi la tuta da astronauta per andare su Marte a prendere l&#8217;acqua).<br />
Il tema lo scoprirete perchè vedrete incessantemente le foto nella vostra mente anche quando dormite, mandate una mail al <a href="http://www.adolfo.trinca.name/wordpress/index.php/tag/lavoro/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con lavoro">lavoro</a>, portate i bambini a scuola e starete mezz&#8217;ora ad osservare con sguardo da pesce lesso il banco surgelati del supermercato conun pesce surgelato che chiama la polizia perchè c&#8217;è un maniaco che lo osserva da mezz&#8217;ora.   Di solito il tema, le prime volte, si rivela al povero fotografo mortale, quando poggia la testa sul cuscino la sera (non so per quale misterioso avvenimento cerebrale, ma succede veramente così, anche con le <a href="http://www.adolfo.trinca.name/wordpress/index.php/tag/idee/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con idee">idee</a> più brillanti), mentre poi si rivelerà in altri modi che ho elencato all&#8217;inizio.</p>
<p>Ah, dimenticavo che non tutte le persone a cui piace la fotografia, hanno/devono trovare il loro progetto personale. Però se guardate attentamente, anche coloro che fotografano incessantemente il loro gatto, hanno trovato il loro tema. Solo non lo sanno.</p>
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		<title>Giurisprudenza sulla diffamazione a mezzo stampa</title>
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		<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 12:27:05 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Giurisprudenza sulla diffamazione a mezzo stampa Magari gli date una letta casomai dovessimo diventare anche noi dei veri gironalisti e non cazzaroni quali siamo. Anche se di cazzate ne diciamo meno noi di molti altri di Sabrina Peron, avvocato in Milano Pubblichiamo integralmente le conversazioni sul reato di diffamazione a mezzo stampa tenute dall&#8217;avvocato Sabrina&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><h1><span class="boxcontenttitle"> Giurisprudenza sulla diffamazione a mezzo stampa </span></h1>
<h3><span class="boxcontenttitle">Magari gli date una letta casomai dovessimo diventare anche noi dei veri gironalisti e non cazzaroni quali siamo. Anche se di cazzate ne diciamo meno noi di molti altri <img onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" alt=": - )" src="http://www.adolfo.trinca.name/dblog/template/standard/gfx/smile_sorriso.gif" /></span></h3>
<h3><span class="boxcontenttitle"></span></h3>
<p><span class="plaintext"></p>
<p><b>di Sabrina Peron, avvocato in Milano</b></p>
<p><b><i>Pubblichiamo integralmente le conversazioni sul reato di diffamazione a mezzo stampa tenute dall&rsquo;avvocato Sabrina Peron ai redattori della &laquo;Prealpina&raquo; di Varese. </i></b></p>
<p><b>1.- </b><b><u>La diffamazione a mezzo stampa</u></b></p>
<blockquote>
<p>Ai sensi dell&rsquo;art. 595, 3 comma, cod. pen. chiunque &quot;<i>comunicando con pi&ugrave; persone offende l&rsquo;altrui reputazione &eacute; punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a due milioni (&#8230;). Se l&rsquo;offesa &eacute; arrecata col mezzo della stampa (&#8230;) la pena e della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore lire un milione </i>&quot;.</p>
<p>Con l&rsquo;incriminazione della diffamazione si tutelano i<b> riflessi oggettivi dell&rsquo;onore</b>, ossia la considerazione e la stima di cui l&rsquo;individuo gode nella comunit&agrave; sia sotto il profilo morale che sociale (reputazione).</p>
<p>La diffamazione commessa col mezzo della stampa &eacute; considerata un&rsquo;aggravante in considerazione della particolare <b>diffusivit&agrave; del mezzo</b> adoperato e nel potere di persuasione psicologica e di orientamento d&rsquo;opinione che la stampa possiede che rende pi&ugrave; incisiva la diffamazione e determina, quindi, un maggior danno.</p>
</blockquote>
<p><b>2.- </b><b><u>La cronaca giornalistica</u></b></p>
<blockquote>
<p><span id="more"></span>Per cronaca si intende una esposizione obiettiva dei fatti il pi&ugrave; possibile scevra da commenti, aggiunte od omissioni, divulgata tramite mass-media.</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p>Pacificamente riconosciuta &eacute; l&rsquo;esistenza un diritto di cronaca inteso come manifestazione essenziale del diritto di libert&agrave; di stampa, nonch&eacute; del diritto di libert&agrave;, di manifestazione del proprio pensiero ai sensi dell&rsquo;art 21 della Costituzione.</p>
<p>Tale diritto, tuttavia, incontra un limite nell&rsquo;esigenza di tutela dell&rsquo;onore e della reputazione dei consociati, il cui fondamento viene ravvisato negli artt. 2 e 3 della Costituzione.</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p>E&rsquo; peraltro evidente che tale limite non pu&ograve; intendersi in senso assoluto: diversamente la libert&agrave; di stampa risulterebbe gravemente compromessa.</p>
<p>Al fine di realizzare il necessario bilanciamento fra siffatte contrapposte esigenze la Corte di Cassazione &#8211; con una decisione nota come il &quot;decalogo&quot; del giornalista (Cass. 18.10.1984, n. 5259, in Foro it., 1984, I, 2711), che ha poi dato seguito ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato &#8211; ha ritenuto, relativamente al diritto di cronaca, che affinch&eacute; &quot;<i>la divulgazione a mezzo stampa di <a href="http://www.adolfo.trinca.name/wordpress/index.php/tag/notizie/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Notizie">notizie</a> lesive dell&rsquo;onore possa considerarsi lecita espressione del diritto di cronaca e non comporti responsabilit&agrave; civile per violazione del diritto all&rsquo;onore, devono ricorrere tre condizioni:</i></p>
</blockquote>
<blockquote><blockquote>
<p><b><i>1) utilit&agrave; sociale dell&rsquo;informazione;</i></b></p>
<p><b><i>2) verit&agrave; oggettiva</i></b><i> o anche soltanto putativa purch&eacute; frutto di un diligente <a href="http://www.adolfo.trinca.name/wordpress/index.php/tag/lavoro/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con lavoro">lavoro</a> di <a href="http://www.adolfo.trinca.name/wordpress/index.php/tag/ricerca/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con ricerca">ricerca</a>;</i></p>
<p><b><i>3) forma civile nell&rsquo;esposizione dei fatti</i></b><i> e della loro valutazione che non ecceda lo scopo informativo da conseguire e che sia improntata a leale chiarezza, evitando forme di offesa diretta</i>&quot;.</p>
</blockquote>
</blockquote>
<blockquote>
<p>Stante l&rsquo;importanza dei suindicati presupposti, di seguito si proceder&agrave; ad una loro separata disamina, avvertendosi per&ograve; che gli stessi si pongono fra loro in rapporto di intima connessione ed interdipendenza.</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p><b>I.- </b><b><u>La verit&agrave; della notizia</u></b></p>
</blockquote>
<blockquote>
<p>Per aversi valido esercizio del diritto di cronaca occorre innanzitutto che la notizia sia <b>vera</b>, ossia che vi sia <i>una &quot;rigorosa corrispondenza tra i fatti accaduti ed i fatti narrati</i>&quot; (Cass. 15.1.1987, Albertario, in Dir .inf., 1988, 159).</p>
<p>Ci&ograve; concretamene significa che il giornalista ha il compito di:</p>
<ul>
<li><b>accertare in tutte le direzioni possibili</b>, la verit&agrave; della notizia &quot;<i>esaminando, controllando e verificando i fatti oggetto della narrazione</i>&quot; (Trib. Roma 17.4.1987, in Dir. inf., 1987, 989; si veda anche Trib. Roma 18.7.1991, Dir. inf., 1992, 83); </li>
<li>&quot;<i>attivarsi al fine di </i><b><i>attingere da pi&ugrave; fonti</i></b><i>, anche tra loro contrapposte, elementi di giudizio e di valutazione in ordine alla verit&agrave; complessiva delle notizie</i> &quot; (Trib. Milano, 18.9.1989, in Dir. inf., 1990, 144); </li>
</ul>
<ul>
<li><b>&quot;</b><b><i>fornire la prova della cura posta negli accertamenti</i></b><i> diretti ad eliminare ogni dubbio od incertezza in ordine alla verit&agrave;</i> &quot; (Cass. 2.4.1987, in Giur. it., 1988, II, 434; si veda anche Cass., sez. un., 30.6.1984, in Dir. inf., 1985, 173). </li>
</ul>
<p>Da quanto sopraesposto, emerge come il requisito della verit&agrave; trovi uno dei suoi punti qualificanti nell&rsquo;uso legittimo delle fonti e del loro rigoroso controllo.</p>
<p>Al riguardo &#8211; sul presupposto che <b>non esistono</b> &quot;<i>nel nostro ordinamento </i><b><i>fonti</i></b><i> informative </i><b><i>privilegiate</i></b><i> tali da svincolare il cronista dall&rsquo;onere di esame, controllo e verifica dei fatti (App. Napoli, 23.4.1992, Dir. inf., 1993, 114) &#8211; a quest&rsquo;ultimo si richiede di porre &quot;ogni pi&ugrave; oculata diligenza ed accortezza nella scelta delle fonti informative</i> &quot; ed effettuare &quot;<i>ogni pi&ugrave; </i><b><i>attento vaglio</i></b><i> </i><b><i>sulla loro attendibilit&agrave;</i></b><b> </b>&quot; (Cass. 26.1.1998, in Riv. pen., 1988, 955).</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p>Da quest&rsquo;impostazione discende, come ulteriore corollario, che:</p>
</blockquote>
<blockquote>
<ul>
<li>va evitato &quot;<b><i>l&rsquo;accreditamento di voci fantasiose</i></b><i> ed ogni apprezzamento non necessario, idoneo a determinare un travisamento della verit&agrave;</i> &quot; (Trib. Roma 6.4.1988, Dir. inf., 1988, 837); </li>
</ul>
<ul>
<li><b>non vale ad esentare</b> il giornalista dall&rsquo;obbligo di controllo<b> la precedente diffusione della notizia</b> da parte di altri media (ivi compresa la Rai) posto che &quot;<i>altrimenti le fonti di informazione troverebbero attendibilit&agrave; in loro stesse, dandosi credito reciprocamente tra di loro</i> &quot; (Cass. 16.6.1980, in Riv. pen., 1982, 24; Trib. Roma 6.4.1988, in Dir. inf., 1988.837). </li>
</ul>
</blockquote>
<blockquote>
<p>Sul punto con particolare riguardo <b>ai dispacci di agenzie giornalistiche</b>, si deve evidenziare come non solo ne viene pressoch&eacute; unanimemente esclusa l&rsquo;attendibilit&agrave;; ma altres&igrave; che <i>&quot;si impone una attivit&agrave; di </i><b><i>verifica</i></b><i> e di controllo diligente </i><b><i>in ogni caso</i></b><i> (&#8230;) soprattutto quando l&rsquo;opera di controllo &eacute; semplice e rapida e non sussistono particolari ragioni di urgenza nella pubblicazione</i> &quot; (App. Napoli, 23.4.1992, Dir. inf., 1993, 114).</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p>Per quanto riguarda, invece, la<b> pubblicazione della notizia su altro giornale</b>, &eacute; stato statuito che &quot;<i>colui che pubblica un articolo (&#8230;) non pu&ograve; ritenere vera un notizia pubblicata da altri, ma deve, prima di utilizzarla per le sue valutazioni, </i><b><i>accertarne l&rsquo;attendibilit&agrave;</i></b> &quot; (Cass. 19.4.1985, Di Baccio, in Riv. pen., 1986, 349).</p>
<p>Discorso analogo vale per le <b>interpellanze</b> e le <b>interrogazioni parlamentari</b>, con riferimento alle quali &eacute; stata <b>esclusa la liceit&agrave;</b> della <b>pubblicazione pedissequa</b> e senza commento del testo dell&rsquo;interpellanza diffamatoria, posto che &quot;<b><i>la pubblicazione anche fedele delle dichiarazioni di terzi lesive della reputazione altrui costituisce veicolo tipico di diffusione della diffamazione</i></b><i> con apporto causale predominante del giornalista (&#8230;) </i><b><i>non potendo la stampa trasformarsi da cassa di risonanza della altrui</i></b><i> (&#8230;) </i><b><i>opinioni diffamatorie</i></b><b> </b>&quot; (Cass. 4.2.1987, in Dir. inf. , 1988, 511). Altres&igrave;, si &eacute; ritenuta la responsabilit&agrave; del giornalista se questi &quot;facendo riferimento ad una interrogazione o ad un interpellanza parlamentare e prendendo quindi spunto dall&rsquo;esercizio di una semplice attivit&agrave; conoscitiva, ipotizza &#8211; attraverso la drammatizzazione delle notizie e per i l particolare risalto ad esse fornite &#8211; l&rsquo;accadimento di fatti penalmente rilevanti (o altrimenti censurabili) e articoli cos&igrave; che il suo discorso in modo tale che il lettore prenda in seria considerazione detti accadimenti lesivi della reputazione di determinati soggetti (App. Napoli, 12. 6.1992, in Dir. inf., 1993, 120).</p>
<p>Passando ad esaminare l&rsquo;ipotesi dell&rsquo;<b>errore sulla verit&agrave; del fatto oggetto</b> <b>della notizia</b>, si osserva che in questo caso il giornalista autore di un articolo lesivo dell&rsquo;altrui reputazione pu&ograve; invocare l&rsquo;esercizio del diritto di cronaca solo se riesce a dimostrare:</p>
</blockquote>
<blockquote>
<ul>
<li>di aver posto ogni pi&ugrave; oculata diligenza e accortezza nella scelta delle fonti informative; </li>
</ul>
<ul>
<li>di aver esplicato ogni pi&ugrave; attento vaglio in ordine alla loro attendibilit&agrave;; </li>
</ul>
<ul>
<li>di aver operato ogni pi&ugrave; attendo esame e controllo sulla rispondenza al vero della notizia pubblicata. </li>
</ul>
</blockquote>
<blockquote>
<p>Ci&ograve; se, da un lato, sta a significare che il giornalista non ha l&rsquo;obbligo di rappresentare la verit&agrave; assoluta, ma la verit&agrave; cos&igrave; come egli stesso l&rsquo;ha appresa e ricostruita attraverso un controllo accurato dell&rsquo;attendibilit&agrave; delle fonti e della verit&agrave; delle notizie; dall&rsquo;altro sta a significare che &quot;<b><i>la verit&agrave; non pu&ograve; trovare equivalenti</i></b><i> n&eacute; nella </i><b><i><u>verosimiglianza</u></i></b><i>, ossia nel mero aspetto di verit&agrave; che i fatti possono avere, n&eacute; nella </i><b><i><u>veridicit&agrave;</u></i></b><i>, ossia nell&rsquo;attendibilit&agrave; della fonte da cui la notizia di essi &eacute; attinta</i> &quot; (Cass. 21.1.1986, Giannotti, in Foro it., 1988, II, 179; sia veda anche Cass. 30.6.1984, Ansaloni, in Dir. inf., 1985, 173).</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p>Per concludere l&rsquo;analisi di questo primo requisito, si evidenzia come i <i>&quot;dati </i><b><i>superflui</i></b><i>, </i><b><i>insignificanti</i></b><i> ovvero </i><b><i>irrilevanti</i></b><i>, </i><b><i>ancorch&eacute; imprecisi</i></b><i>, in quanto non decisivi n&eacute; determinanti, cio&egrave; capaci da soli di immutare, alterare, modificare la verit&agrave; oggettiva della notizia</i><b><i>, non possono essere presi in considerazione</i></b><i>, per ritenere valicati i limiti dell&rsquo;esercizio del diritto di informazione</i> &quot; (Cass. 25.2.1993, Rizza, in Dir. inf., 1994, 377).</p>
</blockquote>
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<p><b>II.- </b><b><u>L&rsquo;interesse sociale alla pubblicazione della notizia.</u></b></p>
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<p>La pubblicazione di fatti diffamatoria riguardanti la <a href="http://www.adolfo.trinca.name/wordpress/index.php/tag/vita/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con vita">vita</a> collettiva e le persone che ne sono protagoniste viene altres&igrave; subordinata a ragioni di pubblico interesse.</p>
</blockquote>
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<p>In particolare <i>&quot;l&rsquo;interesse pubblico esiste in relazione </i><b><i>agli avvenimenti interessanti la vita collettiva</i></b><i> e le persone che ne sono protagoniste, </i><b><i>la conoscenza dei quali &eacute; essenziale alla formazione della pubblica opinione</i></b><i>; ovvero, per i fatti che per le loro modalit&agrave; o per la notoriet&agrave; dei soggetti interessati acquistano clamore e dimensione nazionale</i> &quot; (Trib. Messina, 13.2.1988, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, 1210).</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p>Tuttavia, &eacute; bene ricordare che &quot;<b><i>l&rsquo;utilit&agrave; sociale dell&rsquo;informazione</i></b><i> (&#8230;) </i><b><i>&eacute;</i></b><i> </i><b><i>inseparabilmente legata</i></b><i> alla </i><b><i>veridicit&agrave;</i></b><i> dell&rsquo;informazione medesima&quot; posto che &quot;la propalazione di notizie non rispondenti al vero &eacute; non soltanto inutile ma controindicata al formarsi di una retta opinione</i> &quot; (Cass. 10.2.1989, Mulser, in Dir. inf., 1990, 628; in senso conforme Cass. 14.6.198, Sechi, in Dir. inf., 1990? 628).</p>
<p>Il soddisfacimento dell&rsquo;interesse pubblico all&rsquo;informazione &eacute; strettamente collegato alla <b>tempestivit&agrave;</b> della stessa. Da ci&ograve; consegue che &quot;<i>l&rsquo;interesse pubblico alla </i><b><i>conoscenza immediata di fatti di grande rilievo sociale</i></b><i> quale &eacute; la perpetrazione di gravi reati</i><b><i>&quot; viene considerato &quot;preminente</i></b><i> rispetto al principio che ognuno debba essere considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia provata in giudizio</i> &quot; (Trib. Roma, 17.4.1987, in Dir. inf., 1987, 989). Ad ogni modo, ogni notizia idonea ad indurre l&rsquo;opinione pubblica ad attribuire, prima della condanna, un reato, ad una persona deve sempre rispondere ai requisiti della verit&agrave; e della forma civile dell&rsquo;esposizione dei fatti (cfr. Trib. Roma, 6.4.1988, in Dir. inf., 1988, 837).</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p>Si osserva inoltre che l&rsquo;esercizio del &quot;<i>diritto di cronaca pu&ograve; essere tanto pi&ugrave; penetrante quanto pi&ugrave; elevata sia la </i><b><i>posizione pubblica della persona</i></b><i> nelle istituzioni, nel mondo politico, in quello economico o scientifico, nella collettivit&agrave;, per il riflesso che le sue condotte anche private possono assumere sulla sua dimensione pubblica</i>&quot; (cos&igrave;, <b>M. Polvani</b>, La diffamazione a mezzo stampa, Padova, 1995, 108).</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p>Ma se, da un lato, &quot;<b>l&rsquo;uomo pubblico&quot;</b> non pu&ograve; sottrarsi ad una verifica (anche lesiva della reputazione) cronachistica e/o critica del suo operato, dall&rsquo;altro lato, l&rsquo;esigenza di un maggiore conoscenza della persona nota &quot;<i>non pu&ograve; identificarsi nella </i><b><i>morbosa curiosit&agrave;</i></b><i> che parte del pubblico ha per le </i><b><i>vicende piccanti o scandalose</i></b><i>, svoltesi nella intimit&agrave; della casa della </i><b><i>persona assurta a notoriet&agrave;</i></b><b> </b>&quot; (Cass. 27.5.1975, n. 2129, in Foro it., 1976, I, 2895).</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p>Infine &#8211; per quanto riguarda la pubblicazione di notizie attinenti la condotta di un <b>magistrato</b> &#8211; &eacute; stato ritenuto che &quot;<i>anche la conoscenza di comportamenti tenuti in privato (&#8230;) pu&ograve; rivestire il carattere della utilit&agrave; sociale qualora i comportamenti stessi siano idonei a valere come indice di valutazione rispetto all&rsquo;esercizio della funzione esplicata dal soggetto medesimo</i> &quot; (Cass., 23.4.1986, Emiliani, in Giust. pen., 1987, II, 699).</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p><b>III.- </b><b><u>La continenza della forma espositiva.</u></b></p>
</blockquote>
<blockquote>
<p>Il diritto di cronaca giornalistica risulta legittimamente esercitato quando nella redazione del &quot;pezzo&quot; sia rispettato il limite della continenza intesa come preparazione, moderazione, misura.</p>
<p>Con tale requisito si fa riferimento alla necessit&agrave; che la diffusione delle notizie avvenga in forma civile e corretta e che l&rsquo;esposizione dei fatti si presenti, per quanto possibile, obiettiva e serena.</p>
<p>L&rsquo;uso di un <b>linguaggio aggressivo</b> &eacute; pertanto considerato inammissibile quanto questi non risulti diretto sorreggere un confronto di <a href="http://www.adolfo.trinca.name/wordpress/index.php/tag/idee/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con idee">idee</a>, sia pure aspro, ma si risolva in un attacco gratuito alla sfera morale del soggetto o dei soggetti dei quali si parla, ingiustificato rispetto allo scopo informativo e motivato esclusivamente da animosit&agrave; individuali (Trib. Roma 24.5.1985, in Foro it., 1987, II, 253).</p>
<p>Ad ogni modo , il concetto di continenza &quot;<i>non va inteso in senso assoluto e non possono ritenersi vietati coloriture o toni aspri e polemici rientranti nel costume e termini oggettivamente offensivi che non abbiano equivalenti e non siano sovrabbondanti ai fini del concetto da esprimere</i>&quot; (Cass. 3.5.1985, Ruschini, in Riv. pen., 1986, 730).</p>
<p>Con particolare riguardo alla forma espositiva si deve altres&igrave; sottolineare che questa deve essere improntata a <b>leale chiarezza</b>.</p>
<p>La cassazione &#8211; nella sentenza nota come il &quot;decalogo&quot; (Cass. 18.10.1984, cit.) &#8211; ha individuato la sussistenza del difetto di leale chiarezza tutte le volte in cui &quot;<i>il giornalista sottraendosi alla possibilit&agrave; di fornire informazioni dirette a colpire la reputazione delle persona, ricorre a subdoli espedienti per trasmetterle in maniera indiretta</i> &quot;.</p>
<p>Tipico, a questo proposito &eacute; il ricorso ai seguenti espedienti (espressamente definiti dalla Cassazione come &quot;subdoli&quot;):</p>
</blockquote>
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<p>il <b>sottinteso sapiente</b>: ossia l&rsquo;uso di determinate espressioni con la consapevolezza che queste saranno intese &quot;<i>in maniera diversa o, addirittura, contraria al loro significato letterale, ma, comunque, sempre in senso fortemente sfavorevole. il pi&ugrave; sottile ed insidioso di tali espedienti &eacute; il racchiudere determinate parole tra virgolette, all&rsquo;evidente scopo di far intendere al lettore che esse non sono altro che eufemismi, e che comunque sono da interpretarsi in ben altro (e ben noto)senso da quello che avrebbero senza le virgolette</i> &quot; (Cass. 18.10.1984, n. 5259, cit.);</p>
<p>il <b>tono sproporzionatamente scandalizzato o sdegnato</b> o comunque, &quot;<i>l&rsquo;artificiosa e sistematica drammatizzazione con cui si riferiscono notizie &lsquo;neutre&rsquo; perch&eacute; insignificanti o, comunque, di scarsissimo valore sintomatico al solo scopo di indurre i lettori, specie i pi&ugrave; superficiali, a lasciarsi suggestionare dal tono usato fino al punto di recepire ci&ograve; che corrisponde non tanto al contenuto letterale della notizia, ma quasi esclusivamente al modo della una presentazione (classici, a tal fine, sono l&rsquo;uso del puto esclamativo (&#8230;) o la scelta di aggettivi sempre in senso comunque legato a valutazioni molto soggettive)</i> &quot; (Cass. 18.10.1984, n. 5259, cit.);</p>
<p>le <b>vere e proprie insinuazioni</b>, &quot;<i>anche se pi&ugrave; o meno velate (la pi&ugrave; tipica delle quali &eacute; certamente quella secondo cui: &lsquo;&#8230;non si pu&ograve; escludere che&rsquo;, riferita a fatti dei quali non si riferisce alcun serio indizio) che ricorrono quando, pur senza esporre fatti o esprimere apertamente, si articola il discorso in modo tale ce il lettore li prenda ugualmente in considerazione a tutto detrimento della reputazione di un determinato soggetto</i> &quot; (Cass. 18.10.1984, n. 5259, cit.).</p>
<p>Infine si evidenzia come anche &quot;<i>le </i><b><i>espressioni in forma dubitativa</i></b><i> possono integrare il delitto di diffamazione specie nella forma dell&rsquo;insinuazione (&#8230;). Non ricorre l&rsquo;esercizio del diritto di cronaca nel caso di espressioni in forma dubitativa. Infatti</i><b><i>, i dubbi, le voci incontrollate, e le insinuazioni non possono mai rivestire il carattere di notizia vera</i></b><i>; inoltre l&rsquo;interesse sociale concerne solo i fatti certi, non l&rsquo;insinuazione dei dubbi</i> &quot; (Cass. 11.11.1975, Cadoria, in Cass. pen., 1997, 576).</p>
</blockquote>
<p><b>3.- </b><b><u>Forme particolari di cronaca.</u></b></p>
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<p><b>I.-</b> <b>Cronaca politico-sindacale</b>.</p>
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<p>Nell&rsquo;ambito della cronaca politico sindacale la giurisprudenza, pressoch&eacute; unanime, riconosce maggiore libert&agrave; al giornalista, il quale pu&ograve; riportare tutti i fatti che rilevano ai fini della connotazione del personaggio politico, anche in modo vivace e colorito.</p>
</blockquote>
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<p>In particolare, maggiore ampiezza &eacute; riconosciuta al concetto di <b>verit&agrave;</b>, in quanto il giornalista ha il diritto-dovere di riportare conclusioni anche offensive e in toni aspri, quando esse possano desumersi da circostanze concrete convergenti e si necessario che siano chiariti di fronte alla pubblica opinione i fatti oggetto della notizia che hanno portato a quelle conclusioni.</p>
</blockquote>
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<p>Anche in riferimento al concetto di <b>interesse pubblico</b>, inteso come orientamento e formazione della pubblica opinione, viene riconosciuta al giornalista politico una pi&ugrave; ampia libert&agrave; rispetto al cronista di altri settori, attribuendogli il potere di formulare ipotesi, nonch&eacute; di riferire notizie apprese da fonti mediate.</p>
</blockquote>
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<p>Ad ogni modo &#8211; poich&eacute; &eacute; in quest&rsquo;ambito che maggiormente si distingue la cronaca dalla critica &#8211; il giornalista &eacute; tento <b>a &quot;</b><b><i>riportare le notizie in maniera assolutamente fedele</i></b><i>, spogliandosi in tale fase alla propensione verso ideologie; </i><b><i>soltanto nella fase immediatamente successiva, cio&egrave; in quella in cui si proceda a commentare la notizia</i></b><i>, esercitando il diritto di critica, &eacute; logico che si esprimano le </i><b><i>proprie convinzioni personali</i></b><i> in forma anche polemica e aspra, purch&eacute; non venga offesa la reputazione altri</i> &quot; (Trib. Roma 13.2.1982, in Foro it., 1982, II, 256).</p>
</blockquote>
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<p><b>II.-</b> <b>L&rsquo;intervista</b></p>
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<p>Per quanto concerne la pubblicazione di un&rsquo;intervista, la giurisprudenza ha costantemente affermato che questa &#8211; in quanto espressione tipica dell&rsquo;attivit&agrave; giornalistica e, quindi, strumento d i informazione &#8211; &eacute; soggetta al rispetto dei limiti della verit&agrave;, ella continenza e dell&rsquo;interesse sociale.</p>
<p>Il che significa che &eacute; inibito al giornalista riprodurre &#8211; sia pure a titolo di mera testimonianza &#8211; le affermazioni dell&rsquo;intervistato lesive dell&rsquo;altrui reputazione se non sono assistite dalla presenza di tutti i citati requisiti.</p>
<p>Tale soluzione trova la sua ragioni d&rsquo;essere nella circostanza che, diversamente opinando, il mezzo della stampa opererebbe come &quot;<b><u>cassa di risonanza</u></b>&quot; dell&rsquo;altrui condotta diffamatoria, con determinante apporto causale da parte del giornalista, che ne verrebbe a rispondere a titolo di concorso.</p>
<p>Da ci&ograve; consegue che il <b>dovere del giornalista non &eacute; circoscritto alla fedele riproduzione delle dichiarazioni dell&rsquo;intervistato, essendo egli &quot;</b><b><i>sempre gravato dell&rsquo;obbligo di controllare sia l&rsquo;attendibilit&agrave; della persona intervistata che il contenuto delle dichiarazioni che raccoglie e divulga per verificarne la rispondenza tanto alla realt&agrave; dei fatti, quanto ai requisiti del pubblico interesse e della continenza</i></b>&quot; (<b>M. Polvani</b>, La diffamazione a mezzo stampa, cit., 129).</p>
<p>Soprattutto con riguardo a requisito della <b>verit&agrave;</b> si ritiene che <b>essa deve concernere &quot;</b><b><i>non l&rsquo;avvenuta affermazione del fatto da un soggetto ma il fatto in s&eacute;: il fatto storico oggetto della notizia (= </i></b><b><i><u>Tizio ha commesso il tal fatto)</u></i></b><b><i> e non l&rsquo;altrui affermazione con il medesimo contenuto </i></b><b><i><u>(= Caio afferma che Tizio ha commesso il tal fatto</u></i></b><i>)</i> &quot; (<b>M. Polvani</b>, La diffamazione a mezzo stampa, cit., 129).</p>
</blockquote>
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<p><b>III.-</b> <b><u>Cronaca giudiziaria</u></b></p>
</blockquote>
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<p>Nella narrazione dei fatti intorno ai quali sia ancora in corso un procedimento penale, il cronista ha i compito di &quot;<i>riportare i fatti in chiave di assoluta problematicit&agrave;, senza enunciare una verit&agrave; certa ed assoluta, ed esponendo tutti gli elementi certi (sulla base gli accertamenti e dei riscontri del giornalista) che vengono a connotare la complessit&agrave; della vicenda</i> &quot; (Trib. Roma 5.11.1991, in Dir. inf., 1992, 478).</p>
<p>In particolare il giornalista che riporta il resoconto di un processo penale &quot;<i>deve usare un impostazione tale da rendere chiare al lettore le contrapposte tesi dell&rsquo;accusa e della difesa</i> &quot; (Trib. Milano, 11.1.1991, in Dir. inf., 1991, 606).</p>
<p>Inoltre, qualora una <b>storia processuale</b> <b>venga ricostruita a distanza di tempo</b> dall&rsquo;accadimento dei fatti, l&rsquo;<b>errore</b> <b>inerente la verit&agrave;</b> dei fatti fondamentali della notizia non scrimina il giornalista posto che la falsit&agrave; poteva essere facilmente accertata. Difatti<i>, &quot;l&rsquo;obbligo di puntuale ricerca e riscontro delle fonti &eacute; tanto pi&ugrave; possibile quanto si tratti di ricostruzione a distanza di u fatto e non di resoconto immediato dello stesso</i> &quot; (Trib. Roma, 10.3.1989, in Foro it., 1990, II, 137).</p>
<p>Per quanto concerne le fonti, sono considerate fonti di particolare autorevolezza &#8211; alle quali deve imputarsi una presunzione di verit&agrave; &#8211; gli atti giudiziari ed i rapporti di polizia (Trib. Messina 13.12.1998, cit.).</p>
</blockquote>
<p><b>4.- </b><b><u>La critica giornalistica</u></b></p>
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<p>La critica giornalistica viene intesa come <b>dissenso razionale</b> e <b>motivato</b> rispetto alle idee ed ai comportamenti altrui.</p>
</blockquote>
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<p>Normalmente dal concetto di critica <b>esula</b> il requisito dell&rsquo;<b>obiettivit&agrave;</b> o della <b>serenit&agrave;</b> giacch&eacute; essa si risolve in un&rsquo;interpretazione dei fatti, tale da risolversi spesso in un antitesi polemica (cfr. Cass. 24.11.1983, Paesini, in Giust. pen., 1984, II, 496).</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p>Ci&ograve; nonostante, anche il diritto di critica &eacute; soggetto ai medesimi limiti che incontra quello di cronaca, individuati nella <b>verit&agrave;</b> della notizia, nella <b>correttezza delle modalit&agrave; espositive</b> e nell&rsquo;<b>utilit&agrave; sociale</b> alla pubblicazione della notizia.</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p>Con riferimento al requisito della verit&agrave; occorre per&ograve;, distinguere la <b>critica teoretica</b> (la quale prescinde da fatti o persone, estendendosi alle ideologie, alle opinioni politiche, alle istituzioni per valutarne astrattamente il valore o il disvalore); dalla <b>critica fattuale</b> (che, invece, si accompagna all&rsquo;esposizione di un fatto il cui accadimento costituisce una occasione per esprimere un&rsquo;opinione).</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p>E&rsquo; evidente che, in quest&rsquo;ultima ipotesi &quot;<i>presupposto essenziale dell&rsquo;esercizio del diritto di critica giornalistica &eacute; un informazione corretta e veritiera</i> &quot; (Trib. Roma 14.12. 1985, in Dir. inf., 1986, 518; in questa senso anche Trib. Monza 25.3.1994, in Foro it., II, 717 per il quale non pu&ograve; invocarsi l&rsquo;esercizio del diritto di critica tutte le volte in cui &quot;<i>oggetto della pubblicazione siano fatti non veritieri</i> &quot;).</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p>In definitiva l&rsquo;obbligo del rispetto della verit&agrave;, in materia di esercizio del diritto di critica &quot;<i>si traduce in un richiamo all&rsquo;osservanza di regole di correttezza metodologica: in primo luogo, </i><b><i>dovere di motivare</i></b><i> nella maniera pi&ugrave; scrupolosa i giudizi emessi </i><b><i>enunciando specificamente gli elementi di fatto che, a parere del giornalista, li confermano</i></b><i>; in secondo luogo di controllare attentamente che gli </i><b><i>elementi di fatto</i></b><i> richiamati siano conformi a quanto il giornalista conosce della realt&agrave; o che, comunque, per quanto gli consta non possano essere confutati dall&rsquo;esperienza</i> &quot; (Trib. Torino, 6.6.1991, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, 1217).</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p>Ad ogni modo, gli autentici limiti all&rsquo;esercizio del diritto di critica sono quelli della continenza della forma espositiva e del perseguimento dell&rsquo;interesse pubblico.</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p>Sotto il <b>primo profilo</b>, si ritiene che &quot;<i>le espressioni giornalistiche per rientrare nell&rsquo;ambito dell&rsquo;esercizio del diritto di critica non possono venir meno all&rsquo;obbligo della correttezza del linguaggio (&#8230;) e soprattutto dell&rsquo;altrui personalit&agrave; qualunque sia la posizione sociale o politica&quot; (Cass. 7.6.1983, Pratesi, in Riv. pen., 1984, 467); in particolare non &eacute; consentito &quot;trascendere in espressioni volgarmente offensive, quand&rsquo;anche il comportamento della parte offesa sia stato idoneo a giustificare una valutazione drasticamente negativa</i> &quot; (Trib. Roma 23.2.1984, in Giur. merito, 1984, 888).</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p>Ci&ograve; non significa che la continenza della forma espositiva vada intesa in senso assoluto, quanto &quot;<i>non possono ritenersi vietati coloriture o toni aspri o polemici rientranti nel costume e termini oggettivamente offensivi che non abbiano equivalenti e non siano sovrabbondanti i fini del concetto da esprimere</i> &quot; (Cass. 3.5.1985, Ruschini, in Riv. pen., 1986, 730,; in questo senso si veda anche Trib. Roma 24.2.1989, in Dir inf., 1989, 936 per il quale &quot;<i>non &eacute; illecita la manifestazione di giudizi critici con veemenza e durezza qualora le frasi profferite, pur astrattamente configurabili come diffamatorie (&#8230;) non trascendano in contumelie gratuite e ingiustificate</i> &quot;).</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p>Sotto il <b>secondo profilo</b>, si ritiene che nel caso di attacchi personali portati direttamente alla sfera privata dell&rsquo;offeso che si risolvano in una lesione della stima di cui gode il soggetto criticato, non possa in alcun modo configurarsi un interesse sociale alla pubblicazione della notizia, con conseguente illiceit&agrave; della stessa (cfr. Trib. Massa Carrara, 30.6.1994, in riv. pen., 1994, 1166; Trib. Roma 11.12.1992 in Riv. pen. 1992, 868).</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p>A tale proposito, si deve comunque evidenziare come la &quot;<i>conoscenza di </i><b><i>comportamenti tenuti in privato</i></b><i> da un </i><b><i>soggetto c.d. pubblico</i></b><i> pu&ograve; rivestire il carattere dell&rsquo;utilit&agrave; sociale qualora i comportamenti stessi siano idonei a valere come indice di valutazione rispetto all&rsquo;esercizio della funzione esplicata dal soggetto medesimo</i> &quot; (Cass. 23.4.1986, Emiliani, in Giust. pen., 1987, II, 699).</p>
</blockquote>
<p><b>5.- </b><b><u>Forme particolari di critica</u></b></p>
<blockquote>
<p><b>I.-</b> <b>La critica politico-sindacale</b></p>
<p>Nell&rsquo;ambito della critica politico-sindacale &#8211; intesa come formulazione di giudizi di valore in ordine ai protagonisti ed agli avvenimenti della vita politica del Paese &#8211; non vengono riconosciute come lesive dell&rsquo;onore e della reputazione di una persona &quot;<i>affermazioni anche vivacemente critiche di quest&rsquo;ultima e tali, se considerate in astratto , da essere stimabili diffamatorie, qualora le medesime vertano su argomenti di sicuro rilievo sociale</i> &quot; (cfr. Trib. Roma 11.2.1993, in Dir. inf., 1993, 13).</p>
<p>In tal modo si ammette l&rsquo;uso di &quot;<i>toni obiettivamente aspri, o in astratto offensivi, allo scopo di sollecitare dibattiti, confronti di idee o esigenze di far chiarezza su aspetti di qualche rilevanza della vita associata</i> &quot; (Trib. Perugia 26.3.1990, in Riv. pen., 1990, 647).</p>
<p>Se la critica riguarda personaggi che occupano una posizione pubblica o che comunque operino nell&rsquo;ambito politico, economico giudiziario e sindacale, si ammette che questa possa <i>&quot;essere particolarmente aspra e penetrante, ma nel rispetto dei suddetti limiti. La critica pu&ograve; esprimere preoccupazioni fondate e deve sempre essere sostenuta da argomentazioni logiche e la eventuale presa di posizione del giornalista deve basarsi su un esame serio e completo della questione</i> &quot; (Trib. Roma 2.11.1989, in Foro it., II, 258).</p>
<p><b>II.-</b> <b>La critica giudiziaria</b></p>
<p>Per critica giudiziaria si intende l&rsquo;espressione di opinioni di dissenso e di condanna nei confronti dell&rsquo;operato dei magistrati e degli atti da questa compiuti nell&rsquo;esercizio delle loro funzioni.</p>
<p>Ovviamente il diritto di critica &quot;<i>pu&ograve; investire anche chi, come il magistrato, eserciti pubbliche funzioni, essendo un interesse collettivo il corrotto svolgimento dell&rsquo;attivit&agrave; giudiziaria. Tanto pi&ugrave; l&rsquo;attivit&agrave; critica &eacute; socialmente rilevante, tanto pi&ugrave; aspra pu&ograve; essere la denuncia o la <a href="http://www.adolfo.trinca.name/wordpress/index.php/tag/censura/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Censura">censura</a> (&#8230;). Deve quindi ritenersi lecito il diritto di critica, anche in termini aspri e polemici, delle decisioni giudiziarie, essendo l&rsquo;operato dei giudici sottoposto anche al controllo dell&rsquo;opinione pubblica ed essendo interesse della collettivit&agrave; che l&rsquo;attivit&agrave; giudiziaria venga esercitata in modo corretto e puntuale</i>&quot; (Trib. Lecce 27.6.198, in Foro it., II, 48).</p>
<p>Ci&ograve; posto di deve evidenziare che viene, tuttavia, reputata illecita quella critica giudiziaria carica di un significato offensivo che si risolve in un <b>attacco alla</b> <b>reputazione di cui gode il magistrato criticato</b> nel suo ambiente professionale (in questo senso si vedano: Trib. Verona 21.2.1991, in Nuovo dir., 1992, 141; Trib. Perugia 28.2.1992, cit.).</p>
<p><b>III.-</b> <b>La critica satirica</b></p>
<p>Per satira si intendono quelle &quot;<i>forme di espressione che consistono in una critica nei confronti di personaggi per lo pi&ugrave; noti alla pubblica opinione o su episodi di significativo interesse collettivo, mediante una rappresentazione idonea a suscitare l&rsquo;ilarit&agrave; della quale sia palese il carattere della verosimiglianza e dell&rsquo;esagerazione</i> &quot; (<b>M. Polvani</b>, La diffamazione a mezzo stampa, cit., 210).</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p>La satira pu&ograve; assumere varie forme, dalla vignetta al testo scritto; mentre quanto al suo contenuto pu&ograve; atteggiarsi a satira politica o di costume.</p>
<p>Con riguardo alla possibilit&agrave; di applicare alla satira i tre limiti individuati dal nostro ordinamento, si osserva come questi debbano necessariamente essere adeguati alle caratteristiche peculiari di questa modalit&agrave; di esplicazione del diritto di critica.</p>
<p>Anzitutto, con riguardo al requisito della <b>verit&agrave;</b> &#8211; dato che la satira non assume l&rsquo;informazione come proprio obiettivo immediato &#8211; si ammette che essa non sia collegata con la verit&agrave; del fatto narrato.</p>
<p>Difatti, la satira &#8211; assolvendo una funzione di sottolineare icasticamente un&rsquo;interpretazione spesso esagerata della realt&agrave; &#8211; d&agrave; luogo ad una rappresentazione formalmente alterata del vero.</p>
<p>Per quanto riguarda il requisito della <b>continenza</b>, vediamo che la satira, per sua stessa natura, non pu&ograve; obbedire ad alcun canone di razionale ed equilibrata espressione. Da ci&ograve; consegue che viene considerato lecito il ricorso ad espressioni pesanti, e pungenti, ad allusioni velenose, a battute graffianti in quanto connaturate a questa forma di espressione diretta appunto a dissacrare e a provocare.</p>
<ul>
<li>In ogni caso <b>non</b> sono ritenute <b>ammissibili</b>: </li>
</ul>
</blockquote>
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<ul>
<li>l&rsquo;alterazione del nome o dell&rsquo;immagine in modo da realizzare accostamenti sconci, ripugnanti o subdoli; </li>
</ul>
</blockquote>
<blockquote>
<ul>
<li>lo sbeffeggiamento di un personaggio messo a confronto con un competitore credibile; </li>
</ul>
</blockquote>
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<ul>
<li>l&rsquo;uso di espressioni volgari e scurrili e, in genere, un&rsquo;esposizione che non sia funzionale al discorso ironico svolto (cfr. a tale proposito: Pret. Roma 16.2.1989, in Dir. inf., 1989, 520; Cass., 18;1;1991, Scipioni, in Dir. inf., 1989, 413; Trib. Roma, 5;6.1991, in Dir. inf., 1992, 64). </li>
</ul>
</blockquote>
<blockquote>
<p>Le nostre Corti hanno altres&igrave; sottolineato come &quot;<i>l&rsquo;attivit&agrave; di satira (&#8230;) pu&ograve; considerarsi legittima, qualora si mantenga nei limiti di volta in volta imposti dalla situazione concreta</i><b><i>; non equivalendo il c.d. diritto di satira al diritto del libero insulto</i></b><b> </b>&quot; (Trib. Roma 26.6.1993, in Giur. it., 1994, I, 2, 341; in senso conforme si veda anche Cass. 20.1.192, Carruba, in Dir. inf., 1993, 464).</p>
<p>Infine, nell&rsquo;ipotesi di espressioni satiriche, occorre altres&igrave; precisare che &#8211; secondo autorevole dottrina &#8211; &quot;<i>l&rsquo;ironia in s&eacute; e per s&eacute; considerata ed avulsa da un contesto satirico, ben pu&ograve; risultare i concreto lesiva dell&rsquo;altrui onore, senza poter rientrare nel paradigma di alcuna causa di giustificazione</i> &quot; (cos&igrave;, testualmente, <b>M. Mantovani,</b> Profili penalistici del diritto di satira, in Dir. inf., 1992, 311, nota 42-bis).</p>
<p>Nel campo della satira maggiore riconoscimento trova l&rsquo;esigenza di rispettare il limite della <b>rilevanza sociale</b>.</p>
<p>Detto requisito viene normalmente individuati nella<b> notoriet&agrave; della persona</b> cui attiene la satira (Pret. Roma 4.3.1989, in Dir. inf., 1989, 528), tenendo per&ograve; presente che il <b>personaggio pubblico</b> offre alla critica ed alla valutazione dell&rsquo;opinione pubblica esclusivamente la sua attivit&agrave; pubblica e non la sua vita privata.</p>
<p>Da ci&ograve; deriva che la vita privata di un personaggio pubblico &quot;<i>non pu&ograve; essere strumentalmente enfatizzate per essere oggetto di riso della collettivit&agrave;</i> &quot; (<b>M. Polvani</b>, La diffamazione a mezzo stampa, cit., 215).</p>
<p>Infine, per quanto concerne la pubblicazione di una <b>vignetta satirica</b> vediamo che questa &quot;<i>pu&ograve; ledere l&rsquo;altrui reputazione quando non si imiti ad essere interpretazione volutamente forzata, ridicola, maliziosa e negativa di un evento reale, ma costituisca allusione del tutto gratuita ed infondata a fatti insussistenti</i> &quot; (Trib. Roma 23.5.1988, in Dir. inf., 1989 919).</p>
</blockquote>
<p><b>6.- </b><b><u>La presentazione della notizia</u></b></p>
<blockquote>
<p>Secondo un orientamento dominante il carattere diffamatorio di un articolo &quot;<i>pu&ograve; essere rilevato da un&rsquo;analisi sintetica del complesso del titolo, del sottotitolo e vignetta satirica ce offra un&rsquo;immagine impressionisticamente distorta (&#8230;) ledendo cos&igrave; il diritto alla reputazione del soggetto</i> &quot; (Trib. Roma 23;5.1998, in Dir. inf., 1989, 919).</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p>La valutazione sulla maggiore o minor correttezza della notizia pubblicata va effettuata &quot;<i>non solo con riferimento al contenuto letterale dell&rsquo;articolo, ma anche alle modalit&agrave; complessive con le quali la notizia viene data, sicch&eacute; decisivo pu&ograve; essere l&rsquo;esame dei </i><b><i>titoli </i></b><i>e di</i><b><i> sottotitoli</i></b><i>, lo spazio utilizzato per sottolineare maliziosamente alcuni particolari, l&rsquo;utilizzazione eventuale di fotografie</i> &quot; (Cass. 3.7.1993, Regna, in Dir. inf., 1994, 380).</p>
<p>Da quest&rsquo;impostazione discende che i reati commessi per mezzo della stampa &quot;<i>possono configurasi sia nel complesso del </i><b><i>testo</i></b><i> e delle </i><b><i>immagini</i></b><i> valutati unitariamente, sia in una singola frase dell&rsquo;articolo, oppure nel risalto grafico del titolo e delle immagini valutati a parte</i> &quot; (Cass. 9.5.1990, Traversi, in Giust. pen., 1981, 267).</p>
<p>Pertanto, la lesione dell&rsquo;onore e della reputazione pu&ograve; desumersi <b>anche solo dal titolo</b>, quando questo consista in un&rsquo;affermazione compiuta, chiara e univoca.</p>
<p>In particolare &quot;<i>il titolo costituisce reati di diffamazione (&#8230;) se ha un&rsquo;autonoma </i><b><i>efficacia suggestionante</i></b><i>, specie quando </i><b><i>travisi e amplifichi</i></b><i> un testo veritiero, utilizzando l&rsquo;artificio costituito dal riferimento ad un fatto ovvero, rappresentato in termini volutamente equivoci</i> &quot; (Trib. Roma 19.12.1989, in Giust. civ., 1990, I, 842).</p>
<p>Fuori da questi casi, il titolo deve &quot;<i>essere interpretato i relazione al contesto cui si riferisce, non essendo diffamante un titolo metaforico in relazione al quale i lettori possono facilmente intuire che l&rsquo;espressione utilizzata in esso, per quanto pungente, costituisca solo la sintesi delle critiche legittimamente avanzate nel testo dell&rsquo;editoriale</i> &quot; (Trib. Roma 2.11.1989, in Foro it., 1990, II, 258). </p>
<p>Per quanto concerne la pubblicazione di <b>immagini fotografiche</b>, vediamo che, in linea di massima si ritiene illecita la pubblicazione dell&rsquo;immagine e di una &quot;<i>persona quando induce in inganno il lettore portandolo ad equivocare la realt&agrave; dei fatti. Ci&ograve; avviene non solo nel caso in cui l&rsquo;immagine pubblicata non &eacute; pertinente rispetto al testo dell&rsquo;articolo ma anche ne caso di pubblicazione dell&rsquo;immagine decontestualizzata ovvero nel caso di utilizzazione dell&rsquo;immagine del sosia</i>&quot; (AA.VV, La responsabilit&agrave; professione del giornalista e dell&rsquo;editore, 1995, 354).</p>
<p>La divulgazione del ritratto di <b>persona nota</b> invece, per essere lecita deve rispondere ad un &quot;<i>effettivo interesse sociale all&rsquo;informazione corrispondente ad una sempre maggiore conoscenza della persona nota che non pu&ograve; identificarsi nella morbosa curiosit&agrave; che parte del pubblico ha per le vicende piccanti e scandalose, svoltesi nella intimit&agrave; della casa della persona assurta a notoriet&agrave;</i> &quot; (Cass. 27.5.1975, n. 2129, cit.).</p>
<p>E&rsquo; bene, infine, ricordare che &quot;<b><i>l&rsquo;autore di un articolo non pu&ograve; essere ritenuto responsabile delle espressioni diffamatorie contenute nel titolo, nell&rsquo;occhiello e nel catenaccio che, solitamente sono compilati a cura della redazione del medesimo organo di stampa</i></b><b> </b>&quot; (Trib. Lecce, 7.4.1992, in Nuovo dir., 1992, 902).</p>
</blockquote>
<p><b>7.-</b> <b><u>La responsabilit&agrave; del direttore e dell&rsquo;editore e la loro responsabilit&agrave; solidale con il giornalista</u></b></p>
<blockquote>
<p>L&rsquo;art. 57 cod. pen. sancisce che la responsabilit&agrave; del direttore scaturisce tutte le volte in cui egli abbia omesso di esercitare, sul contenuto del periodico dallo stesso diretto, il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi dei reati.</p>
<p>Da ci&ograve; consegue che la responsabilit&agrave; del direttore pu&ograve; alternativamente articolarsi:</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p>1) in responsabilit&agrave; a titolo di concorso (consistente nell&rsquo;aver approvato e, quindi, voluto la pubblicazione dell&rsquo;articolo giornalistico);</p>
<p>2) in responsabilit&agrave; per fatto proprio (consistente nell&rsquo;aver omesso di esercitare il dovuto controllo).</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p>La <u>prima</u> ipotesi si fonda su una condotta colposa identificata nell&rsquo;<b>omissione</b> di quel <b>controllo</b> necessario ad impedire la perpetrazione di illeciti; questa responsabilit&agrave;, dunque, sorge tutte le volte in cui l&rsquo;evento lesivo, pur non essendo stato voluto dal direttore, non si sarebbe verificato se egli avesse spiegato la dovuta diligenza nel vagliare gli scritti destinati alla pubblicazione.</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p>La <u>seconda</u> ipotesi si realizza tutte le volte in cui il direttore avendo precisa conoscenza dello scritto avente carattere diffamatorio, ne <b>vuole la pubblicazione</b>, concorrendo, cos&igrave; a cagionare l&rsquo;evento lesivo.</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p>Si ricorda, altres&igrave;, che il direttore che <b>usufruisce del periodo di ferie</b> &quot;&eacute; tenuto a richiedere la propria sostituzione per impedire che, in sua mancanza, il giornale continui ad essere pubblicato con la sola parvenza della sua presenza ma senza che venga esercitato alcun controllo (cfr. Cass. 28.9.1991, Matroianni, in Cass. pen. 1992,1233).</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p>Infine ai sensi dell&rsquo;art. 11 l47/1948 &quot;<i>per i reati commessi col mezzo della stampa sono </i><b><i>civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra loro, il proprietario della pubblicazione e l&rsquo;editore</i></b>&quot;.</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p>Tale responsabilit&agrave; costituisce &quot;<i>per un verso una configurazione del rischio d&rsquo;impresa di chi traendo beneficio dall&rsquo;attivit&agrave; esercitata, deve anche accollarsene i rischi, e per altro verso un sistema per garantire una migliore e pi&ugrave; equa distribuzione del danno fra soggetti che a diversi livelli hanno concorso nella condotta o da essa hanno comunque tratto profitto &quot;</i> (Trib. Milano, 8.6.1987, in Dir. inf. 1987, 996).</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p>Dall&rsquo;applicazione di tali principi ne consegue che il direttore responsabile, il giornalista e l&rsquo;editore &quot;<i>sono responsabili per l&rsquo;intero nei confronti del danneggiato, ai sensi dell&rsquo;art. 1292 cod. civ., ma con diritto di regressi nei rapporti interni con gli altri obbligati secondo la gravit&agrave; delle rispettive colpe e le conseguenze che ne sono derivate</i> &quot; (Cass. 19.9.1995, n. 9892, in Dir. inf. 88).</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p>In questo caso allorch&eacute; &quot;<i>il proprietario e/o l&rsquo;editore esercitano l&rsquo;azione di regresso, tra di loro, col direttore e/o l&rsquo;autore dell&rsquo;articolo incriminato il giudice di merito &eacute; tenuto ad accertare la gravit&agrave; della rispettiva colpa, al fine di determinare la finale incidenza del risarcimento su ciascuno dei coobbligati</i> &quot; (Cass. 19.9.1995, n. 9892, cit.).</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p>A tale riguardo infine si evidenzia che ai sensi dell&rsquo;art. 47 C.C.N.L. (nota a verbale) &quot;<i>per i casi di responsabilit&agrave; civile verso terzi conseguenti a reati commessi dal giornalista nell&rsquo;esercizio dell&rsquo;attivit&agrave; professionale e coinvolgenti questioni di estrema rilevanza economica</i>&quot; la responsabilit&agrave; del giornalista va valutata &quot;<i>nel contesto complessivo della linea politica-redazionale della testata </i>&quot;.</p>
</blockquote>
<p><b>8.- </b><b><u>Il diritto di rettifica</u></b>.</p>
<blockquote>
<p>Ai sensi dell&rsquo;art. 8 l. 47/1948 il direttore responsabile &eacute; tenuto a far inserire gratuitamente nel giornale o periodico da lui diretto le dichiarazioni e le rettifiche dei soggetti cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti, pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignit&agrave; o, comunque, contrari alla verit&agrave;.</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p>La rettifica deve essere pubblicata <b>non oltre due giorni</b> da quello in cui &eacute; avvenuta la richiesta e va collocata nella <b>medesima pagina</b> che ha riportato la notizia cui si riferisce. Essa, inoltre, deve avere le <b>medesime caratteristiche tipografiche</b> dell&rsquo;articolo contestato.</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p>Qualora tale termine non sia rispettato il soggetto interessato pu&ograve;, con provvedimento d&rsquo;urgenza, chiedere al pretore che sia ordinata la pubblicazione.</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p>La rettifiche o le dichiarazioni devono far riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purch&eacute; contenute nelle <b>trenta righe</b> tipografiche.</p>
</blockquote>
<p><b>9.- </b><b><u>Il risarcimento del danno</u></b></p>
<blockquote>
<p>In materia di diffamazione a mezzo stampa il risarcimento del danno subito dal soggetto offeso questi ha diritto ai seguenti risarcimenti: risarcimento del danno patrimoniale; risarcimento del danno non patrimoniale; riparazione pecuniaria ex art. 12 <a href="http://www.adolfo.trinca.name/wordpress/index.php/tag/legge/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con legge">legge</a> sulla stampa; pubblicazione della sentenza di condanna. Esaminiamoli separatamente.</p>
<p><b>I.-</b> <b>Il risarcimento del danno patrimoniale</b>.</p>
<p>Il risarcimento del danno patrimoniale &eacute; ammissibile nella sola ipotesi in cui sussista un nesso causale tra la pubblicazione di notizie idonee a ledere la reputazione professionale e sociale di una persona e la successiva diminuzione patrimoniale dell&rsquo;offeso.</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p>Tale nesso di causalit&agrave;, tuttavia, non pu&ograve; ravvisarsi nella semplice sequenza temporale in s&eacute; considerata dei due fatti sopra indicati; ma va bens&igrave; ravvisata in una sequenza &quot;qualificata&quot;, in cui vi sia un rapporto di adeguatezza tra i fatti medesimi e manchino, ovviamente, altre cause.</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p>In particolare, le nostre Corti richiedono alla persona offesa di dimostrare concretamente come la pubblicazione dell&rsquo;articolo abbia effettivamente provocato, secondo un nesso di causalit&agrave; immediata e diretta, un danno emergente o un lucro cessante, oppure gli abbia impedito di inserirsi nei normali rapporti sociali, con conseguenza influenza negativa sulla capacit&agrave; di reddito futuro (cfr. Trib. Roma 14.7.1989, in Dir. inf., 1989, 952).</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p>In mancanza di tale prova non viene in considerazione il potere discrezionale conferito al giudice dell&rsquo;art. 1226 cod. civ., di liquidare il danno in via equitativa, in quanto l&rsquo;esercizio di tale potere &eacute; subordinato alla condizione che sia impossibile, o molto difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare.</p>
<p><b>II.-</b> <b>Il risarcimento del danno non patrimoniale</b></p>
<p>Secondo l&rsquo;orientamento giurisprudenziale prevalente il danno non patrimoniale &#8211; una volta che vengono riconosciuti gli estremi della diffamazione &#8211; viene considerato <i>in</i> <i>re ipsa </i>(cfr. Trib. Roma 14.7.1989, cit.).</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p>Per quanto riguarda, invece, i criteri di liquidazione si ritiene che tale tipo di danno &quot;<i>sfuggendo, per il suo stesso contenuto, ad una precisa valutazione, va determinato con criteri equitativi, pur ancorati a parametri razionali, che si possono individuare nella </i><b><i>gravit&agrave;</i></b><i> e nell&rsquo;</i><b><i>estensione</i></b><i> della diffamazione sia riguardante alla personalit&agrave; dell&rsquo;offeso sia alla qualit&agrave; del veicolo d&rsquo;informazione</i> &quot; (Cass. 18.10.1984, n. 5259, ult. cit.).</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p>Ora la <b>gravit&agrave; del fatto</b> viene desunta dalle modalit&agrave; della condotta illecita e cio&egrave; dalla entit&agrave; obiettiva della diffamazione e dal risalto dato alla notizia diffamatoria; mentre <b>l&rsquo;estensione della diffamazione</b> dipende dalla tiratura del giornale e dalla sua diffusione nel territorio nazionale (cfr. Trib. Napoli 28.10.1989, in Dir. inf. 1990, 151).</p>
<p><b>III.-</b> <b>La riparazione pecuniaria ex art. 12 l. 47/1948</b></p>
<p>L&rsquo;art 12 l. 8.2.1948, n. 47, sulla stampa prevede una riparazione pecuniaria quale sanzione conseguente al reato di diffamazione a mezzo stampa.</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p>Secondo la Cassazione &quot;<i>la riparazione pecuniaria prevista dall&rsquo;art. 12 l. 47/1948 per il reato di diffamazione a mezzo stampa (&#8230;) &eacute; una sanzione di natura civilistica e pertanto pu&ograve; essere chiesta anche dinanzi al giudice civile, al quale non &eacute; precluso accertare, sia pure in via incidentale, se un fatto illecito, fonte di responsabilit&agrave; civile, presenti gli elementi costitutivi del reato previsto dall&rsquo;art. 595 cod. pen.&quot;</i> (Cass. 23.4.1991, in Riv. pen., 1991 1081).</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p>Conseguentemente anche se il reato di diffamazione si sia estinto per amnistia, non si estingue invece la riparazione pecuniaria che anzi pu&ograve; essere chiesta dalla persona offesa dal reato anche dinanzi al giudice civile.</p>
<p><b>IV.- La pubblicazione della sentenza di condanna</b></p>
<p>La pubblicazione della sentenza di condanna in uno o pi&ugrave; quotidiani e/o periodici costituisce una forma di risarcimento del danno in forma specifica.</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p>Tale forma di riparazione appare particolarmente idonea a ripristinare la reputazione del soggetto lesa dalla pubblicazione di un articolo avente contenuto diffamatorio.</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p>La pubblicazione normalmente avviene a cura e spese della parte che ha subito la condanna, tuttavia, nel caso in cui quest&rsquo;ultima non ottemperi all&rsquo;ordine del giudice, pu&ograve; provvedersi direttamente il soggetto leso che provveder&agrave; in seguito a chiedere la rivalsa.</p>
</blockquote>
<p></span><br />
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		<title>Open space</title>
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		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 10:54:59 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Poca privacy e troppe distrazioni, tutto il caos degli open space Trilli di telefoni e chiacchiere tra colleghi sono le sorgenti di rumore che disturbano di pi&#249;. E sempre pi&#249; spesso si &#232; distratti. I risultati di uno studio del Politecnico di Bari negli ambienti di lavoro di impiegati amministrativi, programmatori informatici e ricercatori. di&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><h3>Poca privacy e troppe distrazioni, tutto il caos degli open space </h3>
<h3>Trilli di telefoni e chiacchiere tra colleghi sono le sorgenti di rumore che disturbano di pi&ugrave;. E sempre pi&ugrave; spesso si &egrave; distratti. I risultati di uno <a href="http://www.adolfo.trinca.name/wordpress/index.php/tag/studio/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con studio">studio</a> del Politecnico di Bari negli ambienti di <a href="http://www.adolfo.trinca.name/wordpress/index.php/tag/lavoro/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con lavoro">lavoro</a> di impiegati amministrativi, programmatori informatici e ricercatori. </h3>
<p>di FEDERICO PACE da <a href="http://miojob.repubblica.it/notizie-e-servizi/notizie/dettaglio/Poca-privacy-e-troppe-distrazioni-tutto-il-caos-degli-open-space/2128617">repubblica.it<br /></a><img onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" width="380" height="743" alt="" src="/public/Office_Girl.jpg" /><br />Senza privacy, continuamente distratti, in attesa di un silenzio che non arriva mai. Si sta negli uffici, come passeri sullo stesso ramo di un albero. Vicini gli uni agli altri. Troppo vicini. Ciascuno pu&ograve; guardare nello schermo dell&rsquo;altro, ciascuno pu&ograve; ascoltare quello che l&rsquo;altro dice al telefono. Di privacy non se ne parla neppure pi&ugrave;. Se qualcuno prova a dire qualcosa per difendere la propria privacy uditiva o visuale &egrave; come discutere di fresca brezza nel deserto. Si pensa quasi che ci si voglia nascondere per non fare nulla. Le cose per&ograve; sono ben diverse. In questi hangar moderni, in questi meravigliosi open space, quello che non si riesce proprio a fare &egrave; concentrarsi. C&rsquo;&egrave; sempre qualcuno che dice qualcosa, una telefonata che arriva per qualcuno o un cellulare che squilla o trema con il suo piccolo corpo ansimante sulla scrivania del collega. Senza dire dell&rsquo;insidioso contagio emotivo che, secondo recenti studi statunitensi, caratterizza questi luoghi aperti. </p>
<p>Ma quali sono le fonti maggiori di disturbo? Telefonate e discussioni. Sono queste le sorgenti di rumore che pi&ugrave; di altre danneggiano le attivit&agrave; quotidiane nei moderni ambienti di lavoro. A dirlo &egrave; la <a href="http://www.adolfo.trinca.name/wordpress/index.php/tag/ricerca/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con ricerca">ricerca</a> realizzata dal dipartimento di Fisica tecnica del Politecnico di Bari, pubblicata sulla rivista &quot;La Medicina del Lavoro&quot;, che ha preso in esame 85 luoghi di lavoro e ne ha analizzato il rumore e il grado di disturbo arrecato sugli occupanti e sulle attivit&agrave; svolte. Tra le tipologie di lavoratori coinvolti ci sono soprattutto persone che svolgono attivit&agrave; amministrative (il 69 per cento), programmazione informatica (il 16 per cento) e attivit&agrave; di <a href="http://www.adolfo.trinca.name/wordpress/index.php/tag/ricerca/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con ricerca">ricerca</a> (il 15 per cento). Insomma una buona parte dei lavoratori del mondo dei servizi. <br /><img onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" alt="" src="http://www.adolfo.trinca.name/public/Office_Girl1.jpg" style="width: 699px; height: 461px;" /><br />Ebbene, nel 31 per cento dei casi la principale causa di disturbo arriva proprio dalle parole pronunciate con noncuranza o a volume troppo elevato (vedi tabella). Si tratta di colloqui di lavoro, di scambi di <a href="http://www.adolfo.trinca.name/wordpress/index.php/tag/idee/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con idee">idee</a>, o anche di discussioni agitate. Tutte cose che tolgono concentrazione a chi a quella discussione non ha alcuna necessit&agrave; di partecipare. </p>
<p>Altrettanto invasivo si presenta il telefono. Pi&ugrave; di un quarto (il 27 per cento) dei lavoratori ha detto di venire disturbato dal mezzo di comunicazione per eccellenza. Tanto pi&ugrave; che ora l&rsquo;invasione di suonerie personalizzate e rumorini originali rende le scrivanie un vero e proprio pullulare di rumori, vibrazioni e suoni che non fanno che privarci di quell&rsquo;attimo di silenzio che precede sempre una buona idea o un pensiero che sia almeno sensato. </p>
<p>Pi&ugrave; confortevoli invece i dati relativi agli impianti di condizionamento che sembrano essere piuttosto silenziosi. Solo il 15 per cento li ha indicati come fonte di disturbo. Seguono le macchine da ufficio (il 13 per cento) e i rumori provenienti dall&rsquo;esterno (13 per cento). </p>
<p>&ldquo;Per difendersi dalle parole pronunciate spesso ad alta voce &ndash; ci ha detto Ettore Cirillo, docente del Politecnico di Bari e autore dell&#8217;indagine (leggi l&#8217;intervista integrale) &ndash; molti arrivano ad alzare i rumori di fondo. Musica o qualsiasi altro si tratti&rdquo;. Lo studio ha individuato anche i parametri oggettivi pi&ugrave; idonei a caratterizzare il disturbo soggettivo provocato dal rumore. </p>
<p>&ldquo;Esistono dei rumori particolarmente intensi &ndash; prosegue Cirillo &#8211; che si riscontano negli ambienti industriali, presi in considerazione dal legislatore che li ha sottoposti a normativa dal 1991. Sono rumori che producono un danno specifico a danno dell&rsquo;udito. Ma ci sono anche tutta una serie di rumori di livello pi&ugrave; basso che rientrano nei nostri ambienti di ufficio che danno fastidio e producono effetti di stress e riducono l&rsquo;efficienza del lavoro.&rdquo; Effetti che spesso vengono sottovalutati. </p>
<p>In una recente indagine realizzata dalla Gallup un impiegato su tre ha detto che il rumore disturba frequentemente il lavoro ed &egrave; tra chi &egrave; infastidito dal rumore che c&rsquo;&egrave; la minore percentuale di persone soddisfatte di quello che fa. Anche perch&eacute; molti di loro dicono che la loro opinione, ai fini organizzativi, non conta per nulla. </p>
<p>E allora? Si ripropone forse il dilemma che divide i lavoratori tra quelli che preferiscono gli open space e quelli che prediligono gli uffici mono-stanza o cubicolari? Forse no. Tanto che secondo molte indagini oltre otto impiegati su dieci dicono di avere bisogno di potere vedere oltre il proprio ufficio e che le quattro mura non gli fanno affatto piacere. Allora, forse il vero dilemma non &egrave; tra open space e closed office, ma piuttosto tra un open space efficace e un open space inefficace. Si tratta quindi di capire se le imprese quando predispongono i nuovi spazi a pianta aperta fanno davvero tutto per fare s&igrave; che i pregi di queste modalit&agrave; logistiche siano davvero sfruttate al meglio. </p>
<p>Che possa bastare poco lo conferma un recente studio (&quot;The effects of window proximity, partition height, and gender on perceptions of open-plan offices&quot;) che verr&agrave; pubblicato sul numero della rivista specializzata Journal of Enviromental Psychology. Gli autori dell&rsquo;indagine hanno misurato la soddisfazione dei lavoratori di due diverse aziende con sede nello stesso edificio e si sono accorti che, seppure chi lavora negli open space lamenta un assenza di privacy acustica e visuale che causa un elevato numero di distrazioni e interruzioni indesiderate, chi lavora vicino a una finestra risente meno degli aspetti negativi dell&rsquo;open space. Ancor pi&ugrave; soddisfatti quegli impiegati che, oltre a una finestra, hanno anche un separatore mobile alto circa un metro e quaranta centimetri. In questo modo infatti hanno un buon livello di privacy acustica e visiva e minimizzano le distrazioni e le interruzioni. Alle volte, per lavorare meglio pu&ograve; bastare anche una finestra da cui guardare. E&#8217; troppo? </p>
<p>L&rsquo;ESPERTO: <br />&quot;Si fa troppo poco per valutare questi disturbi&quot;<br />
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		<title>Firmate per Karim libero!!!</title>
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		<pubDate>Wed, 14 Feb 2007 09:52:13 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Firmate per Karim libero!!! Il mondo in piazza per il blogger Karimarrestato per aver scritto le sue idee di GAIA GIULIANI]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><h1>Firmate per Karim libero!!!</h1>
<h3>Il mondo in piazza per il blogger Karim<br />arrestato per aver scritto le sue <a href="http://www.adolfo.trinca.name/wordpress/index.php/tag/idee/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con idee">idee</a></h3>
<p><span class="txt12"><i>di GAIA GIULIANI</i></span><!-- fine FIRMA --><!-- fine SOMMARIO --><br />
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		<title>Hasta Oriana siempre</title>
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		<pubDate>Wed, 07 Feb 2007 15:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adolfo</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
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		<description><![CDATA[Oriana Viva, Viva Oriana Islam, indagati i vertici dell&#8217;Ucoii &#34;Hanno incitato alla violenza razziale&#34; ROMA da repubblica.it - Roberto Piccardo, portavoce dell&#8217;Ucoii (Unione della comunit&#224; e organizzazioni islamiche in Italia), &#232; indagato dalla procura di Roma perch&#233;, con alcune pubblicazioni sul sito internet www.islam-online.it, &#34;incitava a commettere violenze e atti di provocazione alla violenza per&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><h1>Oriana Viva, Viva Oriana</h1>
<h3>Islam, indagati i vertici dell&#8217;Ucoii &quot;Hanno incitato alla violenza razziale&quot; </h3>
<p>ROMA da <a href="http://www.repubblica.it/2007/02/sezioni/cronaca/ucoii-indagati/ucoii-indagati/ucoii-indagati.html">repubblica.it </a>- Roberto Piccardo, portavoce dell&#8217;Ucoii (Unione della comunit&agrave; e organizzazioni islamiche in Italia), &egrave; indagato dalla procura di Roma perch&eacute;, con alcune pubblicazioni sul sito internet www.islam-online.it, &quot;incitava a commettere violenze e atti di provocazione alla violenza per motivi razziali e religiosi&quot;. Insieme al portavoce &egrave; stato indagato anche il presidente Mohamed Nour Dachan. A carico di quest&#8217;ultimo l&#8217;ipotesi di reato &egrave; di aver diffuso &quot;<a href="http://www.adolfo.trinca.name/wordpress/index.php/tag/idee/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con idee">idee</a> fondate sull&#8217;odio razziale e religioso&quot; facendo pubblicare sul Quotidiano Nazionale, l&#8217;inserzione a pagamento &quot;Ieri stragi naziste, oggi stragi israeliane&quot;, apparsa il 19 agosto 2006. </p>
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