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Ecco perché i fotografi professionisti non possono lavorare gratis
21 ott
Un parere di Tony Wu. Tradotto da Patrizia Corriero www.patriziacorriero.it
Gentile potenziale acquirente di foto,
Se sei stato indirizzato a questa pagina, è probabile che hai richiesto l’utilizzo gratuito o per un minimo compenso di una o più immagini.
Come fotografi professionisti, riceviamo regolarmente richieste di immagini gratuite. In un mondo perfetto, ognuno di noi vorrebbe essere in grado di rispondere in modo positivo e aiutare, in particolar modo, progetti o attività relative a settori come l’istruzione, le questioni sociali, e la conservazione delle risorse naturali. E ‘giusto dire che in molti casi, vorremmo avere il tempo e le risorse per fare di più, per aiutare e non solo inviare delle semplici fotografie.
Purtroppo, visti i numerosi aspetti pratici della vita,non siamo spesso in grado di rispondere, o ancche quando lo facciamo, le nostre risposte sono brevi e non forniscono adeguate spiegazioni in supporto alla nostra risposta.
Le circostanze variano per ogni situazione, ma abbiamo scoperto che ci sono una serie di temi ricorrenti, che abbiamo indicato di seguito, con l’obiettivo di comunicare in modo più chiaro con te, e speriamo di evitare fraintendimenti.
Ti invitiamo a considerare i seguenti punti in modo costruttivo. Noi certamente speriamo che dopo aver avuto la possibilità di leggere questo, saremo in grado di tornare a parlare e stabilire un rapporto reciprocamente vantaggioso di lavoro.
Le fotografie sono il nostro sostentamento
La creazione di immagini convincenti è il nostro modo di guadagnarci da vivere.Se diamo via le nostre immagini gratis, o trascorriamo troppo tempo a rispondere alle richieste di immagini gratis, non sapremmo di che vivere.Sosteniamo cause nobili con le immagini
La maggior parte di noi contribuisce con fotografie, a volte facendo di più, per sostenere certe cause.In molti casi, possiamo avere partecipato direttamente in progetti che sosteniamo con le immagini, oppure possiamo avere un pre-esistente rapporto personale con le persone chiave coinvolte con nelle cause in questione. In altre parole, ognuno di noi può e deve fornire immagini senza alcun compenso, dietro però un’attenta analisi dei problemi sociali.Abbiamo vincoli di tempo
Passare da sostenere selettivamente al rispondere positivamente ad ogni richiesta che riceviamo per fotografie gratis, tuttavia, è poco pratico, se non altro per l’enorme quantità di tempo necessario per rispondere alle richieste, scambio di risposte, preparare ed inviare file, e poi il follow-up per scoprire come le nostre immagini sono state utilizzate e quali obiettivi, se del caso, sono stati raggiunti.Ci vuole un sacco di tempo per rispondere alle richieste, e il tempo scarseggia sempre.Scuse tipo “Non abbiamo soldi ” sono spesso difficili da comprendere
La logica primaria fornita in quasi tutte le richieste di fotografie gratis è il vincolo di bilancio, nel senso che il richiedente dichiara una mancanza di fondi per il pagamento delle fotografie.Tali richieste provengono spesso da organizzazioni hanno un sacco di denaro a portata di mano, sia che siano aziende quotate, enti pubblici o parastatali, o anche le ONG .Spesso, se date un’occhiata a ad un archivio pubblico o altro documento informativo simile potete vedere che il soggetto interessato ha accesso a ingenti finanziamenti, più che sufficienti per pagare ragionevolmente i fotografi ed ecco perché dovrebbero scegliere di farlo.
A peggiorare le cose, è evidente che troppo spesso, di tutte le parti coinvolte in un progetto o sforzo particolare, i fotografi sono gli unici chiamati a lavorare gratis.Tutti gli altri vengono regolarmente pagati.
Considerando dati come questo, si può forse capire perché spesso ci sentiamo trascurati quando ci viene detto che: “Non abbiamo i soldi.” Tali affermazioni possono avvenire attraverso un cinico stratagemma allo scopo di trarre vantaggio da persone credulone.
Dobbiamo tenere a bada il nostro bilancio
Con alcune eccezioni, la fotografia non è una professione altamente remunerativa. Abbiamo scelto questa strada in gran parte per la passione che abbiamo per la comunicazione visiva, arti visive, e le materie in cui siamo specializzati.L’aumento sostanziale di fotografie disponibili via Internet negli ultimi anni, assieme ad un budget ridotto di molti compratori di foto, ha comportato che i nostri già scarsi redditi si sono ridotti ancora di più.
Inoltre, essere un fotografo professionista comporta notevoli investimenti in termini di denaro.
La nostra professione richiede, per sua natura, attrezzature costose. Abbiamo bisogno di comprare macchine fotografiche, obiettivi, computer, software, dispositivi di storage e, altri strumenti in maniera regolare. Inoltre le cose si rompono e necessitano di essere riparate. Abbiamo bisogno di archiviare tutti i nostri dati, poiché come un tazza di caffè messa nel posto sbagliato, si potrebbero letteralmente cancellare anni di lavoro. Per tutti noi, gli investimenti in hardware e software essenziali comportano spese di migliaia di euro l’anno, così come abbiamo bisogno di essere costantemente aggiornati sulle nuove tecnologie e best practise.
Inoltre, il viaggio è una grande parte di molte della nostra professione. Spendiamo un sacco di soldi per il trasporto, alloggio e altri costi legati ai viaggi.
E, naturalmente, forse più importante, vi è una somma di denaro da considerare per il tempo e l’esperienza che abbiamo investito per diventare esperti in quello che facciamo, così come i rischi personali che spesso ci assumiamo. Scattare fotografie può richiedere solo il premere il pulsante di scatto della fotocamera, ma la creazione di immagini richiede abilità, esperienza e giudizio.
Così la verità è che, anche se capiamo le esigenze economiche , da un punto di vista pratico, semplicemente non possiamo permetterci di aiutare tutti coloro che chiedono.
Fare “credito” non significa molto
Premessi i vincoli economici,parte integrante delle richieste di immagini gratuite è spesso la promessa di dare “credito” e di “esposizione”,del nostro nome sovrimpresso sulla fotografia,un link, o forse anche una menzione specifica, come una forma di compensazione in sostituzione di remunerazione economica.Ci sono due grossi problemi con questo.
In primo luogo, ottenere credito non è uguale a ricevere un compenso .Abbiamo fatto, di tutto, per creare le immagini in questione, e quindi la remunerazione economica dovrebbe essere automatica. Non è qualcosa che speriamo una terza parte sarà così gentile da concederci.
In secondo luogo, il credito non paga le bollette.Mentre si spera di averlo chiarito precedentemente, lavoriamo duro per ottenere il denaro necessario da reinvestire nelle nostre apparecchiature fotografiche e per coprire le spese di business correlate.Oltre a questo, abbiamo bisogno di lavorare abbastanza per pagare per beni di prima necessità come cibo, alloggio, trasporti, ecc
In breve, ricevere un credito per l’immagine che abbiamo ideato è un dato di fatto e il credito non sostituisce il pagamento.
“Sei l’unico fotografo irragionevole”
Nel caso in cui abbiamo il tempo di impegnarci con persone ed enti che richiedano foto gratis, il dialogo a volte degenera in una dichiarazione concitata diretta a noi in cui si afferma, in sostanza, che tutti gli altri fotografi, che la persona fisica o giuridica, ha contattato sono ben disposto a fornire fotografie gratuitamente, e che in qualche modo, siamo noi ad essere “irragionevoli”.Sappiamo che non è vero
Sappiamo anche che nessun fotografo ragionevole e competente sarebbe disposto ad accettare condizioni irragionevoli. Teniamo conto del fatto che alcuni fotografi inesperti o persone a cui capita di possedere macchine fotografiche possano accettare di lavorare gratis, ma come dice un detto popolare: “Ricevi quello per cui hai pagato.”Le notifiche sono importanti
Un’altra esperienza che ci accomuna è che quando forniamo foto gratis, spesso non riceviamo alcun aggiornamento, commento o qualunque altra forma di riscontro per farci sapere come l’evento o progetto si svolgeranno, quali sono gli obiettivi (se presenti) che sono stati raggiunti, e cosa c’è di buono (se c’è) nelle nostre foto.Troppo spesso, non abbiamo otteniamo neppure le risposte alle email che inviamo in risposta ai vari riscontri, fino, naturalmente, alla prossima volta che qualcuno vorrà nuovamente fotografie gratis.
In primo luogo,se si accetta di lavorare gratis, si prega di avere la cortesia di darci un riscontro e farci sapere come sono andate le cose. Una vostra considerazione, seppure piccola, ci renderà più disponibili nel fornire ulteriori immagini in futuro.
Riepilogo
Speriamo che i punti sopraesposti possano contribuire a spiegare perché i fotografi in questione, elencati qui di seguito, ti hanno inviato a questo link. Tutti noi siamo professionisti appassionati del nostro lavoro e saremmo lieti di lavorare con voi, in modo tale che entrambi possiamo trarne vantaggi.
link originale: http://photoprofessionals.wordpress.com/italian/
Alcune regolette per scrivere il curriculum vitae
29 apr
Alcune semplici regole o meglio indicazioni su come scrivere un bel curriculum, da Guadagnare Risparmiando

Regole di contenuto
- Suddividi il curriculum in sezioni tematiche, connesse in una sequenza logica: dati anagrafici, studi, lingue conosciute, competenze informatiche, esperienze lavorative, hobby e attività extraprofessionali, motivazioni e aspirazioni.
- Personalizza il tuo curriculum, ossia focalizza le informazioni veramente significative per la posizione richiesta, omettendo i dati non attinenti o penalizzanti.
- Valorizza i tuoi pregi e nascondi i difetti, oppure trasformali in punti di forza. Non inserire competenze che non possiedi o notizie false.
- Per evitare di confondere e distrarre il lettore, evita di fornire troppi dati e notizie.
- Indica tutte le esperienze di lavoro significative, anche se molto brevi, ed evita i “buchi” lavorativi.
Regole di forma
- E’ necessario allegare sempre al CV una lettera di accompagnamento.
- Il curriculum va redatto su PC e stampato su fogli bianchi A4. Può essere scritto a mano solo se esplicitamente richiesto. Non deve contenere errori di battitura, cancellazioni o correzioni. Non inviare mai CV fotocopiati.
- Non allegare foto se non sono richieste, biglietti da visita, diplomi o attestati.
- Utilizza sempre la prima persona, mai la terza che risulta eccessivamente burocratica (per es., evitare espressioni del tipo: “è stato assunto presso la ditta XY dal al “).
- Al termine del CV occorre riportare l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.
- Ricordati di firmare e datare in calce il curriculum e l’autorizzazione.
- Ultimo ma non meno importante, rileggi attentamente il CV e la lettera di accompagnamento, e se possibile chiedi anche il parere di una persona di fiducia.
nonnoGG: Costruiamo mini-bank a costo ridottissimo
27 mar
Vi riporto un pezzo dello spettacolare post inserito sul forum della NiKonClub da nonnoGG (geniale) nel quale ci suggerisce come realizzare un diffusore per il flash.
Guardate qui che spettacolo!!!
Stavolta, invece di un solo coperchio alluminato (da 25 cent) ne ho usati quattro, con una spesa esagerata: se la nonnaLL scopre che ho sprecato un euro per questo giocattolino:
…un attimo di pazienza per caricarlo nella cache, poi lasciatelo “girare”!
Non lo trovate semplicissimo? Ho capito, volete anche le dimensioni, eccole, in millimetri:
Con due coppie di “facce”, un minimo di pazienza ed un po’ di voglia di fare… otterrete un bank da 31×31 cm. Per il foglio diffusore ho in mente vari spessori: carta master bianca da 75 gr/mq, carta glossy da plotter 90 gr/mq, carta da disegno sui 100-105 gr/mq. La carta lucida o pergamena che dir si voglia è troppo trasparente e non diffonde a sufficienza.
Rispetto a quello precedente ha una superficie illuminante quasi doppia ed è più profondo, permettendo di sfruttare maggiore potenza del flash.
Le attrezzature utilizzate sono sempre le stesse:
- riga trasparente da 40 cm e matita per tracciare
- forbici, tagliabalsa o bisturi (attenti alle dita)
- una penna a sfera scarica per segnare i solchetti delle piegature
- fermagli per “imbastire”
- spillatrice a mano per “cucire” lungo gli spigoli
- nastro adesivo e qualche goccia di colla uhu.Buon lavoro.
nonnoGG
Aggiornamento del 5 Aprile 20009, ecco la foto della mia personale realizzazione:

Quale flusso di lavoro utilizziamo in digitale?
3 mar
Ho molti utenti fra gli “amici” sul profilo Flickr ma sono pochi quelli con cui mi relaziono regolarmente, uno di questi è Capannelle.
Lo ritengo una persone spiritosa e cordiale nonché un bravissimo fotografo. Ha scritto un’interessante post sul sua normale flusso di lavorazione delle immagini, dallo scatto alla loro successivo “sviluppo”.
Penso che sia interessante confrontare i nostri flussi di lavoro abituali in digitale.
Io opero così:
- Scatto in raw (d80) senza nessun intervento sulle regolazioni “on camera” (contrasto, nitidezza, saturazione, bianco e nero, etc)
- Apro il raw con Adobe Camera Raw a 16 bit con spazio colore Adobe 1998
- Regolo i parametri di sviluppo del raw (primo pannello di Camera raw)
Per le foto a colori cerco di ottenere in questa fase il contrasto e la luminosità desiderati.
Per le foto che successivamente convertirò in b/n cerco di ottenere un contrasto basso, cercando di non perdere dettagli nelle luci e nelle ombre.- Apro l’immagine in Photoshop CS3
Se necessario intervengo sulla prospettiva della foto
Per le foto a colori, se necessario, intervengo sulle curve
Se necessario creo livelli per agire in modo differenziato sulle diverse zone dell’immagine.Per le foto in b/n effettuo la conversione col plugin Bw Styler.
Anche in questo caso, se necessario, creo livelli per agire in modo differenziato sulle diverse zone dell’immagine.- Se serve, riduco il rumore digitale col plugin Noise Ninja
- Converto lo spazio colore in sRGB
- Porto l’immagine a 8 bit
- Genero un jpg alla compressione minima o un TIFF
Voi come lavorate?
Io seguo praticamente la stessa scaletta ma per la riduzione del rumore digitale utilizzo la modalità di cui vi ho già parlato nel post Photoshop: come eliminare il rumore digitale (iso alti).
Ma non perché il metodo da me descritto sia migliore semplicemente perché non dispongo e non sò usare il Noise Ninja.
E voi? Come lavorate voi?
PhotoCritic -> ClickBlog -> Come catturare la decadenza urbana
2 mar
Nella continua ed inesauribile voglia di trovare belle idee e cose nuove da fotografare, spesso inciampo in articoletti interessanti come questo proposto da ClickBlog (traduzione dell’originale postato su PhotoCritic):
In città ci sono tanti spunti per scattare foto, ma i quartieri in decadenza o gli edifici abbandonati possono comunicare con facilità emozioni forti.
1. Alzatevi presto
La prima mattina è uno dei momenti migliori per via della luce pulita e diffusa. Inoltre potrete vedere una città ancora più desolata e meno frequentata.2. Date una prospettiva
Quando si fotografano degli edifici cercate di lasciare sempre un po’ di sfondo dietro per consentire di dare una prospettiva da cui apprezzarne le forme a chi guarda.
3. Chiedete il permesso
Sul suolo pubblico si può scattare come volete, ma in certe zone è necessario chiedere il permesso prima di entrare e fotografare. In futuro potrebbero persino appropriarsi dei diritti delle vostre foto.4. Seguite la vita degli edifici
Fate foto al paesaggio prima della costruzione di un edificio, durante la costruzione e dopo la conclusione. Può essere la base di partenza per foto interessanti.5. Guardate da angolazioni differenti
Non fermatevi alle prime apparenze, ma cercate di osservare le forme, le texture, gli angoli ed ogni caratteristica che può consentire una foto unica.6. Che lenti usare
Gli obiettivi che potete usare vanno dai grandangoli, anche spinti, fino a 300mm per fotografare senza limitazioni e scattare da ogni angolazione.7. Cos’altro portare
In base alle vostre esigente potreste portare con voi un treppiedi per foto in notturna, filtri, flash esterni, ecc.8. Fate delle ricerche
Anche se potreste avere la fortuna di essere al posto giusto al momento giusto è meglio fare un po’ di ricerche e pianificare dove, come e quando scattare il vostro prossimo capolavoro.9. Pensate alle foto come un tema
I paesaggi urbani sono pieni di elementi differenti, ma si possono sempre trovare i fili conduttori di temi differenti. Provate a realizzare una serie di scatti tematici.10. La vita notturna
Di notte tutto cambia e si trasforma completamente. Potreste trovare molti spunti tra il tramonto e la notte fonda.
Nuova malattia professionale:prurito e dermatite da tastiera!
24 feb
Collo bloccato, mal di mouse
La mappa dei “tecno malanni”
di SARA FICOCELLI da Repubblica.it
Una ricerca dimostra che l’uso prolungato del computer provoca danni fin dall’adolescenza. Prevenirli non è impossibile ma la regola d’oro è sempre la stessa: fare una pausa ogni tanto.
TRASCORRERE dalle 10 alle 12 ore davanti al computer è qualcosa che accade a moltissime persone, dato che spesso lo si usa sia a lavoro che a casa. Secondo una ricerca della Stellenbosch University di Tygerberg, in Sud Africa, uno stile di vita di questo tipo provoca dolore al collo e alla testa, e l’aspetto più inquietante è che il disturbo non colpisce solo gli adulti ma anche i giovanissimi. Il team di ricerca sudafricano ha preso in esame 1073 studenti del liceo dell’età di circa 16 anni: il 48% di questi frequenta scuole dove si usa regolarmente il computer e di questi il 43% utilizza il computer per 8,5 ore a settimana o più. Stando ai dati raccolti, solo il 16% di chi passa meno di cinque ore davanti al pc soffre di disturbi al collo, contro il 48% di quelli che stanno al computer dalle 25 alle 30 ore a settimana, che invece lamentano dolori forti e mal di testa. Continua >
Un reportage fotografico
5 feb
Vagavo alla ricerca di spunti perchè domani parto per Medjugorie e vorrei provare a fare “seriamente” un reportage fotografico della cosa.
Vado sul mio bravo google e cerco…cosa esce fuori? Questo bell’articolo di Alberto Amoroso. Continua >
di Salvatore Furia e Aimi Lisa: Pericolo di Crollo
22 gen
Nel secolo scorso la Sardegna è stata una delle regioni europee in cui si concentravano grandi strutture minerarie. Davano lavoro a tante famiglie e creavano posti di lavoro non solo nel settore, ma anche in quell collegati alla vita di tutti i giorni.
Iglesias, in particolare, fu una delle città che visse e crebbe all’ombra di questo periodo minerario d’oro. Nel caso infatti faceste un giretto per la città, numerosi sono gli esempi che quella fortunata epoca ha lasciato: palazzi con stupende forme architettoniche, l’istituzione di un moderno Istituto Tecnico per la preparazione dei tecnici di miniera, la creazione di strutture pubbliche e private legate all’estrazione mineraria. Oggi, queste strutture sono, purtroppo, lasciate andare al tempo.
Ma c’è un posto, dove il tempo lo si percepisce come presenza fisica. Lo si tocca, lo si vede e lo si respira. Dove, un attento ascoltatore, un po avventuroso, può ancora sentire i rumori dei macchinari pesanti e lenti, il sibilo dell’elettricità, la sirena che segnala la fine del turno, il vociare degli uomini e delle donne addetti alla cernita o alla manutenzione degli attrezzi da lavoro.
Il complesso minerario di Monteponi, situato sulla odierna strada che collega Iglesias a Carbonia, era uno dei centri più importanti e più all’avanguardia per l’estrazione di piombo, argento e zinco nel territorio sardo e in Europa.
Oggi il complesso è lasciato al tempo, nonostante i tanti progetti di riqualificazione per farne un parco-geominerario che possa richiamare turisti, appassionati e semplici curiosi. Salvatore e Lisa, però non sono semplici curiosi, non sono turisti. Sono Fotografi. Fotografi con “F” maiuscola, quelli insomma che cercano, attraverso le loro fotografie, di far rivivere le storie che si sono svolte in quei luoghi.
Hanno scarpinato per il SulcisIglesiente, hanno letto libri e libri per capire il chiodo fisso che li attanagliava, hanno pensato, hanno fotografato, hanno un po litigato, hanno scelto, hanno dato un nome e hanno pubblicato un libro. Un libro fotografico su quello che è oggi, ciò che era ieri modernità e avanguardia.
Si intitola “Pericolo di Crollo” e lo si può acquistare su Blurb.com, al seguente indirizzo: http://www.blurb.com/books/545927 (qui ne potete vedere un’anteprima).
Oggi, quello che un tempo risuonava di Vita, risuona solo di Silenzio. Il Silenzio di chi ha lavorato, di chi ha lottato, di chi è morto. Questo modesto libro di fotografie, è dedicato a loro da chi, oggi, non li dimentica.
Salvatore Furia e Aimi Lisa
Per maggiori informazioni:
Lisa Aimi
lisa.aimi@yahoo.it
http://www.flickr.com/photos/lisaaimi/
Salvatore Furia
http://www.flickr.com/photos/salvatore_furia/
Progetti personali lezione 1 ovvero scegliere il tema.
6 dic
A me come ad altre mille miliardi di persone piace la fotografia. Succede. Non tutti siamo fanatici del calcio (meno male) e dei viaggi organizzati. Essendo persona particolare per definizione accade che basta una parola detta da un collega, un’immagine, una canzone faccia scattare nella mia testolina malata una serie di meccanismi che mi portano alla creazione di un “PROGETTO FOTOGRAFICO”.
O_O ?_?
Cosa si intende per progetto fotografico?
Per le persone normali: si intende una persona che ti chiede incessantemente di poterle fare una foto e che con quella foto ci farà un libro che nessuno comprerà se non l’autore e i suoi amici (che lo compreranno perchè commossi dalla persona che pagherà tutte le spese) e di cui nessuno si preoccuperà di fare una recensione e che non scalerà le classifiche di una fantomatica classifica dei libri fotografici del secolo. Lo fa solo per puro divertimento personale.
Per le persone dallo spirito fotografico: si intende un percorso visivo lineare che porti da A a B e che porti l’autore ad imparare qualcosa su di se, che porti i soggetti ad imparare qualcosa sugli altri (qualche volta, dire si è cosa buona e giusta, altre volte non lo è, qualche volta le persone sono strane ma gentili), che ti porti a capire meglio l’aggeggio (macchina fotografica) che hai in mano.
Il primo scoglio da affrontare è il TEMA DEL PROGETTO.
Niente banalità (non vi basta la televisione?) e niente astrofisica (non riuscirete a convincere una casalinga a mettersi la tuta da astronauta per andare su Marte a prendere l’acqua).
Il tema lo scoprirete perchè vedrete incessantemente le foto nella vostra mente anche quando dormite, mandate una mail al lavoro, portate i bambini a scuola e starete mezz’ora ad osservare con sguardo da pesce lesso il banco surgelati del supermercato conun pesce surgelato che chiama la polizia perchè c’è un maniaco che lo osserva da mezz’ora. Di solito il tema, le prime volte, si rivela al povero fotografo mortale, quando poggia la testa sul cuscino la sera (non so per quale misterioso avvenimento cerebrale, ma succede veramente così, anche con le idee più brillanti), mentre poi si rivelerà in altri modi che ho elencato all’inizio.
Ah, dimenticavo che non tutte le persone a cui piace la fotografia, hanno/devono trovare il loro progetto personale. Però se guardate attentamente, anche coloro che fotografano incessantemente il loro gatto, hanno trovato il loro tema. Solo non lo sanno.
http://www.flickr.com/search/?q=cat&w=all
Le espressioni regolari
20 ott
Le espressioni regolari
Avevo bisogno di chiarire a cosa zzo serviva il .+ o meglio la differenza con .* ed ho cercato la risposta sul mio motore di ricerca preferito. Be, ho trovato questa bellissima guida ( da http://www.kerouac3001.com/ ) introduttiva e ve la riporto para para.

INTRODUZIONE
Le espressioni regolari (regex) sono una manna dal cielo per chi si occupa di programmazione, infatti, tramite queste è possibile descrivere qualsiasi stringa che presenti al suo interno una certa regolarità.
Senza scendere in formalismi e evitando di parlare di linguaggi regolari o grammatiche regolari, scelgo di portarvi subito un esempio pratico che vi faccia capire l’utilità delle regex.
Supponiamo di avere una pagina web contenente un form con i seguenti campi:
- nome
- cognome
- numero di telefono
Una volta compilato il form ed inviati i dati allo script è importante eseguire un controllo che permetta di verificare la correttezza dei dati stessi.
Occorre, dunque, definire i vari campi:
- nome: è formato da una sola parola e può contenere solo lettere dell’alfabeto, sia normali che accentate. Nel nostro caso abbiamo deciso che questo campo non è obbligatorio.
- cognome: è formato da da una o più parole che possono contenere solo lettere dell’alfabeto (anche accentate) e può in più contenere apici. Questo campo è obbligatorio.
- email: è formata da 3 parti di cui la prima contenente caratteri alfanumerici, underscore (_) e punti (.) è seguita da una chiocciola (@), dopo di che c’è una seconda parte formata da caratteri alfanumerici e trattini (-), seguita sempre da un punto (.) che è sempre seguito da sole lettere dell’alfabeto di almeno 2 caratteri e al massimo 4. Questo campo è obbligatorio.
- numero di telefono: formato da 2 parti numeriche separate da un trattino (-). Questo campo è obbligatorio.
Come vedete è chiaro che i quattro campi posseggono una regolarità che li caratterizza, resta solo da vedere quali sono le espressioni regolari che li individuano. Vi do immediatamente la soluzione del quesito, passando successivamente alla descrizioni delle varie costanti e dei vari operatori utilizzati:
- nome: [a-zA-Zàòèéùì]*
- cognome: [a-zA-Zàòèéùì’ ]+
- email: [a-zA-Z0-9_\.]+@[a-zA-Z0-9-]+\.[a-zA-Z]{0,4}
- numero di telefono: [0-9]+\-[0-9]+
———
LE CLASSI
Partiamo descrivendo l’operatore [ ]. Questo metacarattere è formato da una coppia di parentesi quadre al cui interno possono essere inseriti vari caratteri o costanti. Tramite questo metacarattere è possibile individuare una singola occorrenza di uno dei caratteri presenti al suo interno, sia se inseriti come normali caratteri sia se descritti tramite l’uso di costanti: il set di caratteri definito tramite questo operatore prende il nome di classe. Per esempio la classe [a] rappresenta la singola occorrenza del carattere a e permette di verificare che esso sia presente all’interno di una stringa e in quel caso di eseguire alcune operazioni su di esso. Mentre la classe [abcd] rappresenta la singola occorrenza di uno dei quattro caratteri presenti al suo interno e permette di verificare se sono presenti all’interno di una stringa e in tal caso di eseguire operazioni su di essi.
———
L’OPERATORE RANGE
- invece è un operatore che permette di individuare un range, ad esempio:
- a-z individua tutte le lettere minuscole
- A-Z individua tutte le lettere maiuscole
- 0-9 individua tutte le cifre
Apparte a questi 3 range classici, se ne possono creare di personalizzati come a-f che individua tutte le lettere minuscole dalla a alla f e che è molto utile per esempio quando si deve individuare numeri esadecimali. La classe [a-fA-F0-9] infatti individua tutti le cifre e le lettere dalla a alla f (minuscole e maiuscole), ovvero tutti i caratteri che possono essere presenti in un numero esadecimale.
———
RIPETIZIONI DI CLASSI
Adesso passiamo a descrivere gli operatori che si occupano della ripetizione di classi.
Il primo operatore che analizzeremo è l’asterisco * il quale si occupa di verificare se una classe è ripetuta all’interno di una stringa zero o più volte e di selezionarne tutte le occorrenze consecutive. Per esempio la seguente espressione regolare [a-z]* seleziona all’interno di una stringa tutte le occorrenze consecutive di lettere dell’alfabeto, come mostrato qui di seguito (in grassetto):
Ho 7 numeri di telefono ma quello di casa è questo: 0004578907
Dato che questo operatore considera l’insieme vuoto come una soluzione positiva è stato usato per verificare la correttezza del nostro campo NOME, il quale può anche essere vuoto, ma se non lo è dev’essere formato unicamente da una parola. Tutto questo è stato detto tramite la seguente espressione regolare: [a-zA-Zàòèéùì]*
L’espressione sopra citata individua, dunque, tutte le lettere dell’alfabeto minuscole a-z, tutte le maiuscole A-Z, e le 6 lettere accentate inserite àòèéùì.
Un operatore molto simile all’asterisco è il più + che esegue la stessa funzione, ma che a differenza del precedente si occupa di verificare se una classe viene ripetuta all’interno di una stringa una o più volte. Per questo motivo lo abbiamo scelto per verificare il campo COGNOME, il quale può contenere una o più parole separate da spazi o apici. Questo è stato descritto tramite questa espressione regolare: [a-zA-Zàòèéùì’ ]+.
Un altro operatore che individua le ripetizioni consecutive di una classe è formato da 2 parentesi graffe { } al cui interno può essere presente un numero {3} o un range numerico {12,58}. Nel primo caso l’operatore individua tutte le ripetizioni di 3 caratteri che verificano la classe. Nel secondo caso l’operatore individua almeno 12 e al massimo 58 ripetizioni di caratteri che verificano la classe.
Per esempio [0-9]{3, 4}\-[0-9]{7} individua tutti i numeri telefonici con un prefisso composto da 3 o 4 cifre e un suffisso di esattamente 7 cifre.
———
LO SLASH
Nell’esempio precedente oltre all’operatore per le ripetizioni definite è stato usato un operatore di cui non vi avevo ancora parlato lo slash \. Questo semplice operatore se anteposto ad un carattere fa in modo se è un operatore che non venga considerato come un carattere, mentre in genere se viene anteposto ad una lettera la trasforma in una costante. Come avevamo visto infatti il trattino – è un operatore utilizzato per indicare un range e quindi se vogliamo utilizzarlo come carattere dobbiamo scriverlo nel seguente modo: \-
Adesso è totalmente chiara l’espressione regolare che abbiamo utilizzato per verificare l’email:
[a-zA-Z0-9_\.]+@[a-zA-Z0-9-]+\.[a-zA-Z]{0,4}
Ed è anche chiara l’espressione che abbiamo utilizzato per verificare il numero di telefono:
[0-9]+\-[0-9]+
———
PARTICOLARE CARATTERISTICA DEGLI OPERATORI DI RIPETIZIONE
Una caratteristica degli operatori di ripetizione è quella di selezionare tutto quello che verifica l’espressione, finché possono. Questa caratteristica però potrebbe rivelarsi controproducente in alcuni casi. Per esempio ipotizziamo di voler eliminare da una pagina html tutti i tag; la prima soluzione che può venirci in mente è la seguente espressione regolare:
<.+>
Questa regex seleziona una serie consecutiva di caratteri all’interno di una stringa, tali che il primo carattere è < seguiti da una serie di caratteri consecutivi diversi dall’accapo, seguiti da >. Quindi l’espressione regolare sopra descritta nella seguente stringa si comporterà in questo modo:
Praticamente all’interno di una riga seleziona tutto quello che è compreso tra la prima occorrenza del carattere < e l’ultima occorrenza del carattere >.
Questo non soddisfa la nostra richiesta e dunque è necessario utilizzare uno dei seguenti metodi:
- <.+?>
- <[^<>]+>
Il primo rende l’operatore di ripetizione meno forte e fa in modo che si fermi alla prima occorrenza del carattere di chiusura.
Il secondo, invece, specifica di voler individuare all’interno di una stringa tutte le serie di caratteri che cominciano per < a cui segue qualunque carattere diverso da < e da > a cui segue un >.
Praticamente all’interno della precedente stringa le due regex appena descritte avranno il seguente effetto:
Verranno, quindi, trovate le 8 occorrenze e sarà possibile operare su di esse in modo da eliminarle.
———
NEGARE UNA CLASSE
Analizziamo adesso un nuovo problema. Supponiamo di avere un racconto e di voler individuare tutte le frasi presenti al suo interno. Se all’interno di questo racconto il punto viene unicamente utilizzato per finire le frasi, un modo molto semplice di individuarne una è quello di definire una classe negativa, ovvero di negare una classe:
[^\.]+
L’operatore ^ se posto subito dopo la prima parentesi quadra di una classe, svolge la funzione di negarla. Quindi nel nostro caso viene individuata la ripetizione consecutiva di tutti quei caratteri che non sono il punto. Praticamente viene individuata una frase.
———
IL PUNTO
Come avete notato sia ora che nei precedenti esempi, abbiamo sempre slashato tutti i punti, questo perché il punto è una costante, che se inserita all’interno di una espressione regolare equivale a una classe contenente tutti i caratteri tranne l’accapo.
Un esempio per far capire la funzione del punto può essere il seguente:
c.s.
La precedente espressione regolare individua tutte le sequenze di 4 caratteri che cominciano per una c a cui segue qualsiasi carattere tranne l’accapo a cui segue una s a cui segue qualsiasi carattere tranne l’accapo. Possibili combinazioni di carattari che verificano la precedente regex sono le seguenti:
- casa
- cosa
- case
- cose
- c%s9
- c£sl
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OPERATORE DI ALTERNANZA
Un altro operatore molto utile è il pipe | che equivale ad un OR. Per esempio l’espressione regolare giorgio|stuart individua all’interno di una stringa o l’occorrenza della parola giorgio o l’occorrenza della parola stuart, come nell’esempio seguente:
Sia giorgio che stuart sono due seo famosi, ma giorgio ha un forum, mentre stuart ha una web agency.
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LE ANCORE
Un altro problema che potrebbe sorgere è quello di dover modificare uno o più elementi all’interno di un database CSV (comma-separated value), ovvero di un database testuale i cui campi sono separati tramite virgole e i cui records sono divisi tramite accapo. Un esempio pratico può essere il seguente database che rappresenta il guadagno giornaliero tramite adsense generato da tre amici:
12€,50€,70€
30€,46€,68€
15€,52€,73€
16€,30€,85€
Se un giorno uno dei tre amici venisse bannato da adsense, i suoi dati non servirebbero più e potrebbe essere necessario eliminarli. Nell’esempio sopra descritto i dati inseriti sono pochi, quindi, una modifica manuale potrebbe essere molto facile da eseguire. Ma se i dati fossero migliaia le espressioni regolari sarebbero una soluzione più veloce. Ammettiamo per esempio che i dati riguardanti l’amico bannato siano quelli inseriti nella terza colonna; una soluzione molto veloce per eliminarla sarebbe quella di eliminare tutte le occorrenze individuate dalla seguente espressione regolare:
,[0-9]*€$
Il carattere $ è una costante che non identifica nessun carattere, bensì identifica una posizione, ovvero il termine di una riga. Quindi la precedente regex trova tutte le serie consecutive di caratteri che cominciano con una virgola a cui seguono alcuni numeri, a cui segue il carattere €, a cui segue il termine di una riga.
Allo stesso modo è possibile individuare l’inizio di una riga tramite il carattere ^. Questo però va usato con cautela perché come vi ho già spiegato può anche essere usato all’interno di una classe per negare la stessa. Quindi ricordatevi di utilizzarlo sempre al di fuori di una classe. Lo stesso vale per l’operatore $ che se utilizzato all’interno di una classe ha valore di carattere.
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GRUPPI
Potremmo, però, voler considerare una serie di caratteri o di classi come un gruppo unico, per poter poi agire su di esso tramite i vari operatori che formano le regex. Per esempio, potremmo voler cercare all’interno di un testo un codice di cui non conosciamo la lunghezza, ma che è composto da 5 numeri seguiti da una lettera a cui seguono 5 numeri a cui segue una lettera, e così via, fino a terminare con un accapo. Per trovare questo codice l’unica soluzione è quella di utilizzare un gruppo. Nel nostro caso il gruppo è formato da una classe che contiene solo numeri e che è ripetuta 5 volte, seguita da una classe che contiene solo lettere. Questo gruppo dev’essere ripetuto almeno una volta e deve terminare con un accapo. Tutto questo si scrive:
([0-9]{5}[a-zA-Z])+$
Un esempio pratico dell’effetto di questa espressione regolare è il seguente:
Il mio codice segreto è 12345T45345R12343F34567j
Il codice segreto di è 34526g54638j92725K63723H72829D12345l
12345T45345R12343F34567j non è il codice di
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BACKREFERENCES
Uno dei problemi che potremmo incontrare è quello di voler modificare la posizione di diverse porzioni di testo all’interno di una stringa. Per esempio, ipotizziamo di avere un database csv composto da 5 colonne e 10000 righe che purtroppo contiene un errore: la colonna 2 è stata inserita al posto della colonna 4. Scambiare il posto a queste due colonne potrebbe richiedere ore di lavoro se fatto manualmente, ma le regex ci permetteranno di risolverlo in meno di 5 secondi.
Infatti, una delle proprietà dei gruppi è quella di memorizzare in una variabile il testo selezionato tramite di essi, in modo da poterlo successivamente utilizzare in fase di sostituizione. Per esempio nel caso precedentemente esposto potremmo voler creare 5 gruppi che selezionano i campi presenti all’interno di una riga del nostro csv. Ammettiamo che il database sia strutturato come segue:
1,45,589,,luigi
2,56,79,mario,luigi
3,57,89,,marco
..,..,..,..,..
Possiamo usare la seguente espressione regolare per selezionare ognuno dei singoli campi all’interno di una riga:
([^,]+),([^,]+),([^,]+),([^,]+),([^,]+)$
Tramite la precedente regex ognuno dei campi verrà memorizzato in una variabile, nella prima ci sarà il primo, nella seconda il secondo e così via. Quindi in generale ci basterà sostituire il testo selezionato con la nuova struttura (1,4,3,2,5) per poter ottenere il risultato desiderato.
Nasce però un problema. Infatti, ci sono diversi modi per richiamare le variabili.
htaccess, dreamweaver, PERL richiamano le variabili usando il carattere $. Esempio: $1 per richiamare la prima, $2 per richiamare la seconda. Inoltre $0 per richiamare il match dell’intera regex. Nel precedente esempio avremmo dovuto sostituire la nostra regex con quanto segue:
$1,$4,$3,$2,$5
EditPad Pro, PowerGREP richiamano le variabili usando il carattere \. Esempio: \1 per richiamare la prima, \2 per richiamare la seconda. Inoltre \0 per richiamare il match dell’intera regex. Nel precedente esempio avremmo dovuto sostituire la nostra regex con quanto segue:
\1,\4,\3,\2,\5
.NET, Javascript, PHP, etc.. richiamano le variabili ognuno con un metodo diverso e si consiglia di leggere le relative guide.
ATTENZIONE: se usate la ripetizione per ripetere interi gruppi, le variabili si riferiranno ognuna ad un singolo gruppo selezionato e non all’intero gruppo ripetuto. Esempio se usate l’espressione regolare ([0-9]{5}[a-zA-Z])+$ per selezionare i codici su questo testo
Il mio codice segreto è 12345T45345R12343F34567j
la variabile 1 corrisponderà solo alla porzione di testo selezionato e non a tutto il codice. Questo avviene perché la ripetizione è esterna alla backreference, quindi, per ovviare questo problema la soluzione è trasformare il gruppo da ripetere in un gruppo senza backreference (in modo che non venga salvato) e impostare una backreference sull’intera ripetizione:
((?:[0-9]{5}[a-zA-Z]?)+)$
Nella regex precedente noterete in particolare la presenza di questa struttura (?: ?) all’interno della quale sono state inserite le 2 classi. Questa struttura è un gruppo senza backreferences; in questo modo abbiamo potuto applicare una ripetizione e memorizzarla internamente. Infatti, adesso nella variabile 1 sarà presente il seguente codice (in grassetto):
Il mio codice segreto è 12345T45345R12343F34567j
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IL PUNTO INTERROGATIVO
Abbiamo appena visto che all’interno dei gruppi il punto interrogativo può essere usato per evitare che venga memorizzato il match, mentre prima avevamo visto che il punto interrogativo può essere usato per limitare l’intrusività delle ripetizioni. Adesso vedremo come esistono molte funzioni per questo semplice carattere.
Una prima funzione è quella di rendere opzionale un gruppo, come nel seguente esempio:
( inzaghi)?
Nella precedente regex il gruppo ( inzaghi) è stato reso opzionale e dunque sarà possibile selezionare sia la semplice occorrenza della parola , sia l’occorrenza della coppia di parole inzaghi.
Una seconda funzione del punto interrogativo è quella di ancora. Come visto prima esistono operatori come ^ e $ che possono svolgere la funzione di ancore, ovvero individuano all’interno della stringa una posizione. Allo stesso modo il punto interrogativo può essere usato all’interno di un gruppo come ancora, per individuarlo come posizione all’interno del testo. Esempio:
(?= inzaghi)
La precedente regex seleziona la parola all’interno del testo solo se è seguita dal gruppo ( inzaghi) che però non verrà selezionato. Esempi:
Pippo Inzaghi
Pippo
Oggi inzaghi ha fatto un goal
Ieri inzaghi non ha segnato
Allo stesso modo si può usare il punto interrogativo per individuare l’assenza di una posizione. Per esempio la seguente funzione seleziona la parola solo se non è seguita dal gruppo ( inzaghi):
(?! inzaghi)
Esempi:
Pippo Inzaghi
Pippo
Oggi inzaghi ha fatto un goal
Ieri inzaghi non ha segnato
Le due proprietà appena descritte funzionano solo quando l’ancora segue il testo (o il gruppo o la classe) da selezionare. Mentre se l’ancora precede il testo da selezionare, vanno usate queste due altre strutture, la prima per verificare la presenza di un ancora, la seconda per verificarne l’assenza:
(?<=inzaghi)
(?
Praticamente viene inserito dopo il punto interrogativo anche il carattere <.
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FINE?
Nonostante la smisurata lunghezza di questo post, questa può essere considerata solo una guida base alle espressioni regolari. Il mio scopo è quello di stuzzicare l’interesse dei programmatori, dei seo, dei sem e degli smanettoni verso un argomento che reputo interessantissimo e molto utile. Chi avrà poi voglia di continuare ad approfondirlo troverà su internet milioni di guide sulle espressioni regolari. Ciò che vi posso consigliare è di non buttarvi a capofitto su un argomento che a volte può risultare complesso. Applicate a situazioni pratiche le informazioni che vi ho dato in questa guida e poco per volta comincerete a capire l’importanza di questo magnifico strumento.
In ogni caso in futuro molto probabilmente realizzerò una guida avanzata, quindi ricordatevi di iscrivervi ai feed!
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CONSIGLI

Trovo favoloso EditPad PRO e vi consiglio di scaricarlo: iniziate con la versione demo, così la potrete acquistare solo quando ne capirete i vantaggi. EditPad PRO è un notepad molto evoluto che supporta tra le caratteristiche più interessanti:
- l’uso dell’espressioni regolari nel Search & Replace
- un sistema di Search & Replace su più files
- possibilità di colorare il codice a seconda del tipo di linguaggio di programmazione (o di markup)
Emb
22 set
L’esclusivo e infallibile Deathclock di Newsky.it prevede che morirai
lunedì 16 luglio 2046 alle 20:49,
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per via di un’imboscata tesa dai tuoi ex-colleghi di lavoro stufi di tutti i torti subiti.
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Dammi una mano! www.stopthewarwithyourhand.org
29 apr
Dammi una mano!
E’ on-line un lavoro molto originale al confine tra Arte e impegno sociale www.stopthewarwithyourhand.org
Dando una mano (letteralmente) si contribuisce alla realizzazione di un progetto artistico e si d
Giurisprudenza sulla diffamazione a mezzo stampa
19 lug
Giurisprudenza sulla diffamazione a mezzo stampa
Magari gli date una letta casomai dovessimo diventare anche noi dei veri gironalisti e non cazzaroni quali siamo. Anche se di cazzate ne diciamo meno noi di molti altri 
di Sabrina Peron, avvocato in Milano
Pubblichiamo integralmente le conversazioni sul reato di diffamazione a mezzo stampa tenute dall’avvocato Sabrina Peron ai redattori della «Prealpina» di Varese.
1.- La diffamazione a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 595, 3 comma, cod. pen. chiunque "comunicando con più persone offende l’altrui reputazione é punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a due milioni (…). Se l’offesa é arrecata col mezzo della stampa (…) la pena e della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore lire un milione ".
Con l’incriminazione della diffamazione si tutelano i riflessi oggettivi dell’onore, ossia la considerazione e la stima di cui l’individuo gode nella comunità sia sotto il profilo morale che sociale (reputazione).
La diffamazione commessa col mezzo della stampa é considerata un’aggravante in considerazione della particolare diffusività del mezzo adoperato e nel potere di persuasione psicologica e di orientamento d’opinione che la stampa possiede che rende più incisiva la diffamazione e determina, quindi, un maggior danno.
2.- La cronaca giornalistica
Per cronaca si intende una esposizione obiettiva dei fatti il più possibile scevra da commenti, aggiunte od omissioni, divulgata tramite mass-media.
Pacificamente riconosciuta é l’esistenza un diritto di cronaca inteso come manifestazione essenziale del diritto di libertà di stampa, nonché del diritto di libertà, di manifestazione del proprio pensiero ai sensi dell’art 21 della Costituzione.
Tale diritto, tuttavia, incontra un limite nell’esigenza di tutela dell’onore e della reputazione dei consociati, il cui fondamento viene ravvisato negli artt. 2 e 3 della Costituzione.
E’ peraltro evidente che tale limite non può intendersi in senso assoluto: diversamente la libertà di stampa risulterebbe gravemente compromessa.
Al fine di realizzare il necessario bilanciamento fra siffatte contrapposte esigenze la Corte di Cassazione – con una decisione nota come il "decalogo" del giornalista (Cass. 18.10.1984, n. 5259, in Foro it., 1984, I, 2711), che ha poi dato seguito ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato – ha ritenuto, relativamente al diritto di cronaca, che affinché "la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell’onore possa considerarsi lecita espressione del diritto di cronaca e non comporti responsabilità civile per violazione del diritto all’onore, devono ricorrere tre condizioni:
1) utilità sociale dell’informazione;
2) verità oggettiva o anche soltanto putativa purché frutto di un diligente lavoro di ricerca;
3) forma civile nell’esposizione dei fatti e della loro valutazione che non ecceda lo scopo informativo da conseguire e che sia improntata a leale chiarezza, evitando forme di offesa diretta".
Stante l’importanza dei suindicati presupposti, di seguito si procederà ad una loro separata disamina, avvertendosi però che gli stessi si pongono fra loro in rapporto di intima connessione ed interdipendenza.
I.- La verità della notizia
Per aversi valido esercizio del diritto di cronaca occorre innanzitutto che la notizia sia vera, ossia che vi sia una "rigorosa corrispondenza tra i fatti accaduti ed i fatti narrati" (Cass. 15.1.1987, Albertario, in Dir .inf., 1988, 159).
Ciò concretamene significa che il giornalista ha il compito di:
- accertare in tutte le direzioni possibili, la verità della notizia "esaminando, controllando e verificando i fatti oggetto della narrazione" (Trib. Roma 17.4.1987, in Dir. inf., 1987, 989; si veda anche Trib. Roma 18.7.1991, Dir. inf., 1992, 83);
- "attivarsi al fine di attingere da più fonti, anche tra loro contrapposte, elementi di giudizio e di valutazione in ordine alla verità complessiva delle notizie " (Trib. Milano, 18.9.1989, in Dir. inf., 1990, 144);
- "fornire la prova della cura posta negli accertamenti diretti ad eliminare ogni dubbio od incertezza in ordine alla verità " (Cass. 2.4.1987, in Giur. it., 1988, II, 434; si veda anche Cass., sez. un., 30.6.1984, in Dir. inf., 1985, 173).
Da quanto sopraesposto, emerge come il requisito della verità trovi uno dei suoi punti qualificanti nell’uso legittimo delle fonti e del loro rigoroso controllo.
Al riguardo – sul presupposto che non esistono "nel nostro ordinamento fonti informative privilegiate tali da svincolare il cronista dall’onere di esame, controllo e verifica dei fatti (App. Napoli, 23.4.1992, Dir. inf., 1993, 114) – a quest’ultimo si richiede di porre "ogni più oculata diligenza ed accortezza nella scelta delle fonti informative " ed effettuare "ogni più attento vaglio sulla loro attendibilità " (Cass. 26.1.1998, in Riv. pen., 1988, 955).
Da quest’impostazione discende, come ulteriore corollario, che:
- va evitato "l’accreditamento di voci fantasiose ed ogni apprezzamento non necessario, idoneo a determinare un travisamento della verità " (Trib. Roma 6.4.1988, Dir. inf., 1988, 837);
- non vale ad esentare il giornalista dall’obbligo di controllo la precedente diffusione della notizia da parte di altri media (ivi compresa la Rai) posto che "altrimenti le fonti di informazione troverebbero attendibilità in loro stesse, dandosi credito reciprocamente tra di loro " (Cass. 16.6.1980, in Riv. pen., 1982, 24; Trib. Roma 6.4.1988, in Dir. inf., 1988.837).
Sul punto con particolare riguardo ai dispacci di agenzie giornalistiche, si deve evidenziare come non solo ne viene pressoché unanimemente esclusa l’attendibilità; ma altresì che "si impone una attività di verifica e di controllo diligente in ogni caso (…) soprattutto quando l’opera di controllo é semplice e rapida e non sussistono particolari ragioni di urgenza nella pubblicazione " (App. Napoli, 23.4.1992, Dir. inf., 1993, 114).
Per quanto riguarda, invece, la pubblicazione della notizia su altro giornale, é stato statuito che "colui che pubblica un articolo (…) non può ritenere vera un notizia pubblicata da altri, ma deve, prima di utilizzarla per le sue valutazioni, accertarne l’attendibilità " (Cass. 19.4.1985, Di Baccio, in Riv. pen., 1986, 349).
Discorso analogo vale per le interpellanze e le interrogazioni parlamentari, con riferimento alle quali é stata esclusa la liceità della pubblicazione pedissequa e senza commento del testo dell’interpellanza diffamatoria, posto che "la pubblicazione anche fedele delle dichiarazioni di terzi lesive della reputazione altrui costituisce veicolo tipico di diffusione della diffamazione con apporto causale predominante del giornalista (…) non potendo la stampa trasformarsi da cassa di risonanza della altrui (…) opinioni diffamatorie " (Cass. 4.2.1987, in Dir. inf. , 1988, 511). Altresì, si é ritenuta la responsabilità del giornalista se questi "facendo riferimento ad una interrogazione o ad un interpellanza parlamentare e prendendo quindi spunto dall’esercizio di una semplice attività conoscitiva, ipotizza – attraverso la drammatizzazione delle notizie e per i l particolare risalto ad esse fornite – l’accadimento di fatti penalmente rilevanti (o altrimenti censurabili) e articoli così che il suo discorso in modo tale che il lettore prenda in seria considerazione detti accadimenti lesivi della reputazione di determinati soggetti (App. Napoli, 12. 6.1992, in Dir. inf., 1993, 120).
Passando ad esaminare l’ipotesi dell’errore sulla verità del fatto oggetto della notizia, si osserva che in questo caso il giornalista autore di un articolo lesivo dell’altrui reputazione può invocare l’esercizio del diritto di cronaca solo se riesce a dimostrare:
- di aver posto ogni più oculata diligenza e accortezza nella scelta delle fonti informative;
- di aver esplicato ogni più attento vaglio in ordine alla loro attendibilità;
- di aver operato ogni più attendo esame e controllo sulla rispondenza al vero della notizia pubblicata.
Ciò se, da un lato, sta a significare che il giornalista non ha l’obbligo di rappresentare la verità assoluta, ma la verità così come egli stesso l’ha appresa e ricostruita attraverso un controllo accurato dell’attendibilità delle fonti e della verità delle notizie; dall’altro sta a significare che "la verità non può trovare equivalenti né nella verosimiglianza, ossia nel mero aspetto di verità che i fatti possono avere, né nella veridicità, ossia nell’attendibilità della fonte da cui la notizia di essi é attinta " (Cass. 21.1.1986, Giannotti, in Foro it., 1988, II, 179; sia veda anche Cass. 30.6.1984, Ansaloni, in Dir. inf., 1985, 173).
Per concludere l’analisi di questo primo requisito, si evidenzia come i "dati superflui, insignificanti ovvero irrilevanti, ancorché imprecisi, in quanto non decisivi né determinanti, cioè capaci da soli di immutare, alterare, modificare la verità oggettiva della notizia, non possono essere presi in considerazione, per ritenere valicati i limiti dell’esercizio del diritto di informazione " (Cass. 25.2.1993, Rizza, in Dir. inf., 1994, 377).
II.- L’interesse sociale alla pubblicazione della notizia.
La pubblicazione di fatti diffamatoria riguardanti la vita collettiva e le persone che ne sono protagoniste viene altresì subordinata a ragioni di pubblico interesse.
In particolare "l’interesse pubblico esiste in relazione agli avvenimenti interessanti la vita collettiva e le persone che ne sono protagoniste, la conoscenza dei quali é essenziale alla formazione della pubblica opinione; ovvero, per i fatti che per le loro modalità o per la notorietà dei soggetti interessati acquistano clamore e dimensione nazionale " (Trib. Messina, 13.2.1988, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, 1210).
Tuttavia, é bene ricordare che "l’utilità sociale dell’informazione (…) é inseparabilmente legata alla veridicità dell’informazione medesima" posto che "la propalazione di notizie non rispondenti al vero é non soltanto inutile ma controindicata al formarsi di una retta opinione " (Cass. 10.2.1989, Mulser, in Dir. inf., 1990, 628; in senso conforme Cass. 14.6.198, Sechi, in Dir. inf., 1990? 628).
Il soddisfacimento dell’interesse pubblico all’informazione é strettamente collegato alla tempestività della stessa. Da ciò consegue che "l’interesse pubblico alla conoscenza immediata di fatti di grande rilievo sociale quale é la perpetrazione di gravi reati" viene considerato "preminente rispetto al principio che ognuno debba essere considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia provata in giudizio " (Trib. Roma, 17.4.1987, in Dir. inf., 1987, 989). Ad ogni modo, ogni notizia idonea ad indurre l’opinione pubblica ad attribuire, prima della condanna, un reato, ad una persona deve sempre rispondere ai requisiti della verità e della forma civile dell’esposizione dei fatti (cfr. Trib. Roma, 6.4.1988, in Dir. inf., 1988, 837).
Si osserva inoltre che l’esercizio del "diritto di cronaca può essere tanto più penetrante quanto più elevata sia la posizione pubblica della persona nelle istituzioni, nel mondo politico, in quello economico o scientifico, nella collettività, per il riflesso che le sue condotte anche private possono assumere sulla sua dimensione pubblica" (così, M. Polvani, La diffamazione a mezzo stampa, Padova, 1995, 108).
Ma se, da un lato, "l’uomo pubblico" non può sottrarsi ad una verifica (anche lesiva della reputazione) cronachistica e/o critica del suo operato, dall’altro lato, l’esigenza di un maggiore conoscenza della persona nota "non può identificarsi nella morbosa curiosità che parte del pubblico ha per le vicende piccanti o scandalose, svoltesi nella intimità della casa della persona assurta a notorietà " (Cass. 27.5.1975, n. 2129, in Foro it., 1976, I, 2895).
Infine – per quanto riguarda la pubblicazione di notizie attinenti la condotta di un magistrato – é stato ritenuto che "anche la conoscenza di comportamenti tenuti in privato (…) può rivestire il carattere della utilità sociale qualora i comportamenti stessi siano idonei a valere come indice di valutazione rispetto all’esercizio della funzione esplicata dal soggetto medesimo " (Cass., 23.4.1986, Emiliani, in Giust. pen., 1987, II, 699).
III.- La continenza della forma espositiva.
Il diritto di cronaca giornalistica risulta legittimamente esercitato quando nella redazione del "pezzo" sia rispettato il limite della continenza intesa come preparazione, moderazione, misura.
Con tale requisito si fa riferimento alla necessità che la diffusione delle notizie avvenga in forma civile e corretta e che l’esposizione dei fatti si presenti, per quanto possibile, obiettiva e serena.
L’uso di un linguaggio aggressivo é pertanto considerato inammissibile quanto questi non risulti diretto sorreggere un confronto di idee, sia pure aspro, ma si risolva in un attacco gratuito alla sfera morale del soggetto o dei soggetti dei quali si parla, ingiustificato rispetto allo scopo informativo e motivato esclusivamente da animosità individuali (Trib. Roma 24.5.1985, in Foro it., 1987, II, 253).
Ad ogni modo , il concetto di continenza "non va inteso in senso assoluto e non possono ritenersi vietati coloriture o toni aspri e polemici rientranti nel costume e termini oggettivamente offensivi che non abbiano equivalenti e non siano sovrabbondanti ai fini del concetto da esprimere" (Cass. 3.5.1985, Ruschini, in Riv. pen., 1986, 730).
Con particolare riguardo alla forma espositiva si deve altresì sottolineare che questa deve essere improntata a leale chiarezza.
La cassazione – nella sentenza nota come il "decalogo" (Cass. 18.10.1984, cit.) – ha individuato la sussistenza del difetto di leale chiarezza tutte le volte in cui "il giornalista sottraendosi alla possibilità di fornire informazioni dirette a colpire la reputazione delle persona, ricorre a subdoli espedienti per trasmetterle in maniera indiretta ".
Tipico, a questo proposito é il ricorso ai seguenti espedienti (espressamente definiti dalla Cassazione come "subdoli"):
il sottinteso sapiente: ossia l’uso di determinate espressioni con la consapevolezza che queste saranno intese "in maniera diversa o, addirittura, contraria al loro significato letterale, ma, comunque, sempre in senso fortemente sfavorevole. il più sottile ed insidioso di tali espedienti é il racchiudere determinate parole tra virgolette, all’evidente scopo di far intendere al lettore che esse non sono altro che eufemismi, e che comunque sono da interpretarsi in ben altro (e ben noto)senso da quello che avrebbero senza le virgolette " (Cass. 18.10.1984, n. 5259, cit.);
il tono sproporzionatamente scandalizzato o sdegnato o comunque, "l’artificiosa e sistematica drammatizzazione con cui si riferiscono notizie ‘neutre’ perché insignificanti o, comunque, di scarsissimo valore sintomatico al solo scopo di indurre i lettori, specie i più superficiali, a lasciarsi suggestionare dal tono usato fino al punto di recepire ciò che corrisponde non tanto al contenuto letterale della notizia, ma quasi esclusivamente al modo della una presentazione (classici, a tal fine, sono l’uso del puto esclamativo (…) o la scelta di aggettivi sempre in senso comunque legato a valutazioni molto soggettive) " (Cass. 18.10.1984, n. 5259, cit.);
le vere e proprie insinuazioni, "anche se più o meno velate (la più tipica delle quali é certamente quella secondo cui: ‘…non si può escludere che’, riferita a fatti dei quali non si riferisce alcun serio indizio) che ricorrono quando, pur senza esporre fatti o esprimere apertamente, si articola il discorso in modo tale ce il lettore li prenda ugualmente in considerazione a tutto detrimento della reputazione di un determinato soggetto " (Cass. 18.10.1984, n. 5259, cit.).
Infine si evidenzia come anche "le espressioni in forma dubitativa possono integrare il delitto di diffamazione specie nella forma dell’insinuazione (…). Non ricorre l’esercizio del diritto di cronaca nel caso di espressioni in forma dubitativa. Infatti, i dubbi, le voci incontrollate, e le insinuazioni non possono mai rivestire il carattere di notizia vera; inoltre l’interesse sociale concerne solo i fatti certi, non l’insinuazione dei dubbi " (Cass. 11.11.1975, Cadoria, in Cass. pen., 1997, 576).
3.- Forme particolari di cronaca.
I.- Cronaca politico-sindacale.
Nell’ambito della cronaca politico sindacale la giurisprudenza, pressoché unanime, riconosce maggiore libertà al giornalista, il quale può riportare tutti i fatti che rilevano ai fini della connotazione del personaggio politico, anche in modo vivace e colorito.
In particolare, maggiore ampiezza é riconosciuta al concetto di verità, in quanto il giornalista ha il diritto-dovere di riportare conclusioni anche offensive e in toni aspri, quando esse possano desumersi da circostanze concrete convergenti e si necessario che siano chiariti di fronte alla pubblica opinione i fatti oggetto della notizia che hanno portato a quelle conclusioni.
Anche in riferimento al concetto di interesse pubblico, inteso come orientamento e formazione della pubblica opinione, viene riconosciuta al giornalista politico una più ampia libertà rispetto al cronista di altri settori, attribuendogli il potere di formulare ipotesi, nonché di riferire notizie apprese da fonti mediate.
Ad ogni modo – poiché é in quest’ambito che maggiormente si distingue la cronaca dalla critica – il giornalista é tento a "riportare le notizie in maniera assolutamente fedele, spogliandosi in tale fase alla propensione verso ideologie; soltanto nella fase immediatamente successiva, cioè in quella in cui si proceda a commentare la notizia, esercitando il diritto di critica, é logico che si esprimano le proprie convinzioni personali in forma anche polemica e aspra, purché non venga offesa la reputazione altri " (Trib. Roma 13.2.1982, in Foro it., 1982, II, 256).
II.- L’intervista
Per quanto concerne la pubblicazione di un’intervista, la giurisprudenza ha costantemente affermato che questa – in quanto espressione tipica dell’attività giornalistica e, quindi, strumento d i informazione – é soggetta al rispetto dei limiti della verità, ella continenza e dell’interesse sociale.
Il che significa che é inibito al giornalista riprodurre – sia pure a titolo di mera testimonianza – le affermazioni dell’intervistato lesive dell’altrui reputazione se non sono assistite dalla presenza di tutti i citati requisiti.
Tale soluzione trova la sua ragioni d’essere nella circostanza che, diversamente opinando, il mezzo della stampa opererebbe come "cassa di risonanza" dell’altrui condotta diffamatoria, con determinante apporto causale da parte del giornalista, che ne verrebbe a rispondere a titolo di concorso.
Da ciò consegue che il dovere del giornalista non é circoscritto alla fedele riproduzione delle dichiarazioni dell’intervistato, essendo egli "sempre gravato dell’obbligo di controllare sia l’attendibilità della persona intervistata che il contenuto delle dichiarazioni che raccoglie e divulga per verificarne la rispondenza tanto alla realtà dei fatti, quanto ai requisiti del pubblico interesse e della continenza" (M. Polvani, La diffamazione a mezzo stampa, cit., 129).
Soprattutto con riguardo a requisito della verità si ritiene che essa deve concernere "non l’avvenuta affermazione del fatto da un soggetto ma il fatto in sé: il fatto storico oggetto della notizia (= Tizio ha commesso il tal fatto) e non l’altrui affermazione con il medesimo contenuto (= Caio afferma che Tizio ha commesso il tal fatto) " (M. Polvani, La diffamazione a mezzo stampa, cit., 129).
III.- Cronaca giudiziaria
Nella narrazione dei fatti intorno ai quali sia ancora in corso un procedimento penale, il cronista ha i compito di "riportare i fatti in chiave di assoluta problematicità, senza enunciare una verità certa ed assoluta, ed esponendo tutti gli elementi certi (sulla base gli accertamenti e dei riscontri del giornalista) che vengono a connotare la complessità della vicenda " (Trib. Roma 5.11.1991, in Dir. inf., 1992, 478).
In particolare il giornalista che riporta il resoconto di un processo penale "deve usare un impostazione tale da rendere chiare al lettore le contrapposte tesi dell’accusa e della difesa " (Trib. Milano, 11.1.1991, in Dir. inf., 1991, 606).
Inoltre, qualora una storia processuale venga ricostruita a distanza di tempo dall’accadimento dei fatti, l’errore inerente la verità dei fatti fondamentali della notizia non scrimina il giornalista posto che la falsità poteva essere facilmente accertata. Difatti, "l’obbligo di puntuale ricerca e riscontro delle fonti é tanto più possibile quanto si tratti di ricostruzione a distanza di u fatto e non di resoconto immediato dello stesso " (Trib. Roma, 10.3.1989, in Foro it., 1990, II, 137).
Per quanto concerne le fonti, sono considerate fonti di particolare autorevolezza – alle quali deve imputarsi una presunzione di verità – gli atti giudiziari ed i rapporti di polizia (Trib. Messina 13.12.1998, cit.).
4.- La critica giornalistica
La critica giornalistica viene intesa come dissenso razionale e motivato rispetto alle idee ed ai comportamenti altrui.
Normalmente dal concetto di critica esula il requisito dell’obiettività o della serenità giacché essa si risolve in un’interpretazione dei fatti, tale da risolversi spesso in un antitesi polemica (cfr. Cass. 24.11.1983, Paesini, in Giust. pen., 1984, II, 496).
Ciò nonostante, anche il diritto di critica é soggetto ai medesimi limiti che incontra quello di cronaca, individuati nella verità della notizia, nella correttezza delle modalità espositive e nell’utilità sociale alla pubblicazione della notizia.
Con riferimento al requisito della verità occorre però, distinguere la critica teoretica (la quale prescinde da fatti o persone, estendendosi alle ideologie, alle opinioni politiche, alle istituzioni per valutarne astrattamente il valore o il disvalore); dalla critica fattuale (che, invece, si accompagna all’esposizione di un fatto il cui accadimento costituisce una occasione per esprimere un’opinione).
E’ evidente che, in quest’ultima ipotesi "presupposto essenziale dell’esercizio del diritto di critica giornalistica é un informazione corretta e veritiera " (Trib. Roma 14.12. 1985, in Dir. inf., 1986, 518; in questa senso anche Trib. Monza 25.3.1994, in Foro it., II, 717 per il quale non può invocarsi l’esercizio del diritto di critica tutte le volte in cui "oggetto della pubblicazione siano fatti non veritieri ").
In definitiva l’obbligo del rispetto della verità, in materia di esercizio del diritto di critica "si traduce in un richiamo all’osservanza di regole di correttezza metodologica: in primo luogo, dovere di motivare nella maniera più scrupolosa i giudizi emessi enunciando specificamente gli elementi di fatto che, a parere del giornalista, li confermano; in secondo luogo di controllare attentamente che gli elementi di fatto richiamati siano conformi a quanto il giornalista conosce della realtà o che, comunque, per quanto gli consta non possano essere confutati dall’esperienza " (Trib. Torino, 6.6.1991, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, 1217).
Ad ogni modo, gli autentici limiti all’esercizio del diritto di critica sono quelli della continenza della forma espositiva e del perseguimento dell’interesse pubblico.
Sotto il primo profilo, si ritiene che "le espressioni giornalistiche per rientrare nell’ambito dell’esercizio del diritto di critica non possono venir meno all’obbligo della correttezza del linguaggio (…) e soprattutto dell’altrui personalità qualunque sia la posizione sociale o politica" (Cass. 7.6.1983, Pratesi, in Riv. pen., 1984, 467); in particolare non é consentito "trascendere in espressioni volgarmente offensive, quand’anche il comportamento della parte offesa sia stato idoneo a giustificare una valutazione drasticamente negativa " (Trib. Roma 23.2.1984, in Giur. merito, 1984, 888).
Ciò non significa che la continenza della forma espositiva vada intesa in senso assoluto, quanto "non possono ritenersi vietati coloriture o toni aspri o polemici rientranti nel costume e termini oggettivamente offensivi che non abbiano equivalenti e non siano sovrabbondanti i fini del concetto da esprimere " (Cass. 3.5.1985, Ruschini, in Riv. pen., 1986, 730,; in questo senso si veda anche Trib. Roma 24.2.1989, in Dir inf., 1989, 936 per il quale "non é illecita la manifestazione di giudizi critici con veemenza e durezza qualora le frasi profferite, pur astrattamente configurabili come diffamatorie (…) non trascendano in contumelie gratuite e ingiustificate ").
Sotto il secondo profilo, si ritiene che nel caso di attacchi personali portati direttamente alla sfera privata dell’offeso che si risolvano in una lesione della stima di cui gode il soggetto criticato, non possa in alcun modo configurarsi un interesse sociale alla pubblicazione della notizia, con conseguente illiceità della stessa (cfr. Trib. Massa Carrara, 30.6.1994, in riv. pen., 1994, 1166; Trib. Roma 11.12.1992 in Riv. pen. 1992, 868).
A tale proposito, si deve comunque evidenziare come la "conoscenza di comportamenti tenuti in privato da un soggetto c.d. pubblico può rivestire il carattere dell’utilità sociale qualora i comportamenti stessi siano idonei a valere come indice di valutazione rispetto all’esercizio della funzione esplicata dal soggetto medesimo " (Cass. 23.4.1986, Emiliani, in Giust. pen., 1987, II, 699).
5.- Forme particolari di critica
I.- La critica politico-sindacale
Nell’ambito della critica politico-sindacale – intesa come formulazione di giudizi di valore in ordine ai protagonisti ed agli avvenimenti della vita politica del Paese – non vengono riconosciute come lesive dell’onore e della reputazione di una persona "affermazioni anche vivacemente critiche di quest’ultima e tali, se considerate in astratto , da essere stimabili diffamatorie, qualora le medesime vertano su argomenti di sicuro rilievo sociale " (cfr. Trib. Roma 11.2.1993, in Dir. inf., 1993, 13).
In tal modo si ammette l’uso di "toni obiettivamente aspri, o in astratto offensivi, allo scopo di sollecitare dibattiti, confronti di idee o esigenze di far chiarezza su aspetti di qualche rilevanza della vita associata " (Trib. Perugia 26.3.1990, in Riv. pen., 1990, 647).
Se la critica riguarda personaggi che occupano una posizione pubblica o che comunque operino nell’ambito politico, economico giudiziario e sindacale, si ammette che questa possa "essere particolarmente aspra e penetrante, ma nel rispetto dei suddetti limiti. La critica può esprimere preoccupazioni fondate e deve sempre essere sostenuta da argomentazioni logiche e la eventuale presa di posizione del giornalista deve basarsi su un esame serio e completo della questione " (Trib. Roma 2.11.1989, in Foro it., II, 258).
II.- La critica giudiziaria
Per critica giudiziaria si intende l’espressione di opinioni di dissenso e di condanna nei confronti dell’operato dei magistrati e degli atti da questa compiuti nell’esercizio delle loro funzioni.
Ovviamente il diritto di critica "può investire anche chi, come il magistrato, eserciti pubbliche funzioni, essendo un interesse collettivo il corrotto svolgimento dell’attività giudiziaria. Tanto più l’attività critica é socialmente rilevante, tanto più aspra può essere la denuncia o la censura (…). Deve quindi ritenersi lecito il diritto di critica, anche in termini aspri e polemici, delle decisioni giudiziarie, essendo l’operato dei giudici sottoposto anche al controllo dell’opinione pubblica ed essendo interesse della collettività che l’attività giudiziaria venga esercitata in modo corretto e puntuale" (Trib. Lecce 27.6.198, in Foro it., II, 48).
Ciò posto di deve evidenziare che viene, tuttavia, reputata illecita quella critica giudiziaria carica di un significato offensivo che si risolve in un attacco alla reputazione di cui gode il magistrato criticato nel suo ambiente professionale (in questo senso si vedano: Trib. Verona 21.2.1991, in Nuovo dir., 1992, 141; Trib. Perugia 28.2.1992, cit.).
III.- La critica satirica
Per satira si intendono quelle "forme di espressione che consistono in una critica nei confronti di personaggi per lo più noti alla pubblica opinione o su episodi di significativo interesse collettivo, mediante una rappresentazione idonea a suscitare l’ilarità della quale sia palese il carattere della verosimiglianza e dell’esagerazione " (M. Polvani, La diffamazione a mezzo stampa, cit., 210).
La satira può assumere varie forme, dalla vignetta al testo scritto; mentre quanto al suo contenuto può atteggiarsi a satira politica o di costume.
Con riguardo alla possibilità di applicare alla satira i tre limiti individuati dal nostro ordinamento, si osserva come questi debbano necessariamente essere adeguati alle caratteristiche peculiari di questa modalità di esplicazione del diritto di critica.
Anzitutto, con riguardo al requisito della verità – dato che la satira non assume l’informazione come proprio obiettivo immediato – si ammette che essa non sia collegata con la verità del fatto narrato.
Difatti, la satira – assolvendo una funzione di sottolineare icasticamente un’interpretazione spesso esagerata della realtà – dà luogo ad una rappresentazione formalmente alterata del vero.
Per quanto riguarda il requisito della continenza, vediamo che la satira, per sua stessa natura, non può obbedire ad alcun canone di razionale ed equilibrata espressione. Da ciò consegue che viene considerato lecito il ricorso ad espressioni pesanti, e pungenti, ad allusioni velenose, a battute graffianti in quanto connaturate a questa forma di espressione diretta appunto a dissacrare e a provocare.
- In ogni caso non sono ritenute ammissibili:
- l’alterazione del nome o dell’immagine in modo da realizzare accostamenti sconci, ripugnanti o subdoli;
- lo sbeffeggiamento di un personaggio messo a confronto con un competitore credibile;
- l’uso di espressioni volgari e scurrili e, in genere, un’esposizione che non sia funzionale al discorso ironico svolto (cfr. a tale proposito: Pret. Roma 16.2.1989, in Dir. inf., 1989, 520; Cass., 18;1;1991, Scipioni, in Dir. inf., 1989, 413; Trib. Roma, 5;6.1991, in Dir. inf., 1992, 64).
Le nostre Corti hanno altresì sottolineato come "l’attività di satira (…) può considerarsi legittima, qualora si mantenga nei limiti di volta in volta imposti dalla situazione concreta; non equivalendo il c.d. diritto di satira al diritto del libero insulto " (Trib. Roma 26.6.1993, in Giur. it., 1994, I, 2, 341; in senso conforme si veda anche Cass. 20.1.192, Carruba, in Dir. inf., 1993, 464).
Infine, nell’ipotesi di espressioni satiriche, occorre altresì precisare che – secondo autorevole dottrina – "l’ironia in sé e per sé considerata ed avulsa da un contesto satirico, ben può risultare i concreto lesiva dell’altrui onore, senza poter rientrare nel paradigma di alcuna causa di giustificazione " (così, testualmente, M. Mantovani, Profili penalistici del diritto di satira, in Dir. inf., 1992, 311, nota 42-bis).
Nel campo della satira maggiore riconoscimento trova l’esigenza di rispettare il limite della rilevanza sociale.
Detto requisito viene normalmente individuati nella notorietà della persona cui attiene la satira (Pret. Roma 4.3.1989, in Dir. inf., 1989, 528), tenendo però presente che il personaggio pubblico offre alla critica ed alla valutazione dell’opinione pubblica esclusivamente la sua attività pubblica e non la sua vita privata.
Da ciò deriva che la vita privata di un personaggio pubblico "non può essere strumentalmente enfatizzate per essere oggetto di riso della collettività " (M. Polvani, La diffamazione a mezzo stampa, cit., 215).
Infine, per quanto concerne la pubblicazione di una vignetta satirica vediamo che questa "può ledere l’altrui reputazione quando non si imiti ad essere interpretazione volutamente forzata, ridicola, maliziosa e negativa di un evento reale, ma costituisca allusione del tutto gratuita ed infondata a fatti insussistenti " (Trib. Roma 23.5.1988, in Dir. inf., 1989 919).
6.- La presentazione della notizia
Secondo un orientamento dominante il carattere diffamatorio di un articolo "può essere rilevato da un’analisi sintetica del complesso del titolo, del sottotitolo e vignetta satirica ce offra un’immagine impressionisticamente distorta (…) ledendo così il diritto alla reputazione del soggetto " (Trib. Roma 23;5.1998, in Dir. inf., 1989, 919).
La valutazione sulla maggiore o minor correttezza della notizia pubblicata va effettuata "non solo con riferimento al contenuto letterale dell’articolo, ma anche alle modalità complessive con le quali la notizia viene data, sicché decisivo può essere l’esame dei titoli e di sottotitoli, lo spazio utilizzato per sottolineare maliziosamente alcuni particolari, l’utilizzazione eventuale di fotografie " (Cass. 3.7.1993, Regna, in Dir. inf., 1994, 380).
Da quest’impostazione discende che i reati commessi per mezzo della stampa "possono configurasi sia nel complesso del testo e delle immagini valutati unitariamente, sia in una singola frase dell’articolo, oppure nel risalto grafico del titolo e delle immagini valutati a parte " (Cass. 9.5.1990, Traversi, in Giust. pen., 1981, 267).
Pertanto, la lesione dell’onore e della reputazione può desumersi anche solo dal titolo, quando questo consista in un’affermazione compiuta, chiara e univoca.
In particolare "il titolo costituisce reati di diffamazione (…) se ha un’autonoma efficacia suggestionante, specie quando travisi e amplifichi un testo veritiero, utilizzando l’artificio costituito dal riferimento ad un fatto ovvero, rappresentato in termini volutamente equivoci " (Trib. Roma 19.12.1989, in Giust. civ., 1990, I, 842).
Fuori da questi casi, il titolo deve "essere interpretato i relazione al contesto cui si riferisce, non essendo diffamante un titolo metaforico in relazione al quale i lettori possono facilmente intuire che l’espressione utilizzata in esso, per quanto pungente, costituisca solo la sintesi delle critiche legittimamente avanzate nel testo dell’editoriale " (Trib. Roma 2.11.1989, in Foro it., 1990, II, 258).
Per quanto concerne la pubblicazione di immagini fotografiche, vediamo che, in linea di massima si ritiene illecita la pubblicazione dell’immagine e di una "persona quando induce in inganno il lettore portandolo ad equivocare la realtà dei fatti. Ciò avviene non solo nel caso in cui l’immagine pubblicata non é pertinente rispetto al testo dell’articolo ma anche ne caso di pubblicazione dell’immagine decontestualizzata ovvero nel caso di utilizzazione dell’immagine del sosia" (AA.VV, La responsabilità professione del giornalista e dell’editore, 1995, 354).
La divulgazione del ritratto di persona nota invece, per essere lecita deve rispondere ad un "effettivo interesse sociale all’informazione corrispondente ad una sempre maggiore conoscenza della persona nota che non può identificarsi nella morbosa curiosità che parte del pubblico ha per le vicende piccanti e scandalose, svoltesi nella intimità della casa della persona assurta a notorietà " (Cass. 27.5.1975, n. 2129, cit.).
E’ bene, infine, ricordare che "l’autore di un articolo non può essere ritenuto responsabile delle espressioni diffamatorie contenute nel titolo, nell’occhiello e nel catenaccio che, solitamente sono compilati a cura della redazione del medesimo organo di stampa " (Trib. Lecce, 7.4.1992, in Nuovo dir., 1992, 902).
7.- La responsabilità del direttore e dell’editore e la loro responsabilità solidale con il giornalista
L’art. 57 cod. pen. sancisce che la responsabilità del direttore scaturisce tutte le volte in cui egli abbia omesso di esercitare, sul contenuto del periodico dallo stesso diretto, il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi dei reati.
Da ciò consegue che la responsabilità del direttore può alternativamente articolarsi:
1) in responsabilità a titolo di concorso (consistente nell’aver approvato e, quindi, voluto la pubblicazione dell’articolo giornalistico);
2) in responsabilità per fatto proprio (consistente nell’aver omesso di esercitare il dovuto controllo).
La prima ipotesi si fonda su una condotta colposa identificata nell’omissione di quel controllo necessario ad impedire la perpetrazione di illeciti; questa responsabilità, dunque, sorge tutte le volte in cui l’evento lesivo, pur non essendo stato voluto dal direttore, non si sarebbe verificato se egli avesse spiegato la dovuta diligenza nel vagliare gli scritti destinati alla pubblicazione.
La seconda ipotesi si realizza tutte le volte in cui il direttore avendo precisa conoscenza dello scritto avente carattere diffamatorio, ne vuole la pubblicazione, concorrendo, così a cagionare l’evento lesivo.
Si ricorda, altresì, che il direttore che usufruisce del periodo di ferie "é tenuto a richiedere la propria sostituzione per impedire che, in sua mancanza, il giornale continui ad essere pubblicato con la sola parvenza della sua presenza ma senza che venga esercitato alcun controllo (cfr. Cass. 28.9.1991, Matroianni, in Cass. pen. 1992,1233).
Infine ai sensi dell’art. 11 l47/1948 "per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra loro, il proprietario della pubblicazione e l’editore".
Tale responsabilità costituisce "per un verso una configurazione del rischio d’impresa di chi traendo beneficio dall’attività esercitata, deve anche accollarsene i rischi, e per altro verso un sistema per garantire una migliore e più equa distribuzione del danno fra soggetti che a diversi livelli hanno concorso nella condotta o da essa hanno comunque tratto profitto " (Trib. Milano, 8.6.1987, in Dir. inf. 1987, 996).
Dall’applicazione di tali principi ne consegue che il direttore responsabile, il giornalista e l’editore "sono responsabili per l’intero nei confronti del danneggiato, ai sensi dell’art. 1292 cod. civ., ma con diritto di regressi nei rapporti interni con gli altri obbligati secondo la gravità delle rispettive colpe e le conseguenze che ne sono derivate " (Cass. 19.9.1995, n. 9892, in Dir. inf. 88).
In questo caso allorché "il proprietario e/o l’editore esercitano l’azione di regresso, tra di loro, col direttore e/o l’autore dell’articolo incriminato il giudice di merito é tenuto ad accertare la gravità della rispettiva colpa, al fine di determinare la finale incidenza del risarcimento su ciascuno dei coobbligati " (Cass. 19.9.1995, n. 9892, cit.).
A tale riguardo infine si evidenzia che ai sensi dell’art. 47 C.C.N.L. (nota a verbale) "per i casi di responsabilità civile verso terzi conseguenti a reati commessi dal giornalista nell’esercizio dell’attività professionale e coinvolgenti questioni di estrema rilevanza economica" la responsabilità del giornalista va valutata "nel contesto complessivo della linea politica-redazionale della testata ".
8.- Il diritto di rettifica.
Ai sensi dell’art. 8 l. 47/1948 il direttore responsabile é tenuto a far inserire gratuitamente nel giornale o periodico da lui diretto le dichiarazioni e le rettifiche dei soggetti cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti, pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o, comunque, contrari alla verità.
La rettifica deve essere pubblicata non oltre due giorni da quello in cui é avvenuta la richiesta e va collocata nella medesima pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce. Essa, inoltre, deve avere le medesime caratteristiche tipografiche dell’articolo contestato.
Qualora tale termine non sia rispettato il soggetto interessato può, con provvedimento d’urgenza, chiedere al pretore che sia ordinata la pubblicazione.
La rettifiche o le dichiarazioni devono far riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute nelle trenta righe tipografiche.
9.- Il risarcimento del danno
In materia di diffamazione a mezzo stampa il risarcimento del danno subito dal soggetto offeso questi ha diritto ai seguenti risarcimenti: risarcimento del danno patrimoniale; risarcimento del danno non patrimoniale; riparazione pecuniaria ex art. 12 legge sulla stampa; pubblicazione della sentenza di condanna. Esaminiamoli separatamente.
I.- Il risarcimento del danno patrimoniale.
Il risarcimento del danno patrimoniale é ammissibile nella sola ipotesi in cui sussista un nesso causale tra la pubblicazione di notizie idonee a ledere la reputazione professionale e sociale di una persona e la successiva diminuzione patrimoniale dell’offeso.
Tale nesso di causalità, tuttavia, non può ravvisarsi nella semplice sequenza temporale in sé considerata dei due fatti sopra indicati; ma va bensì ravvisata in una sequenza "qualificata", in cui vi sia un rapporto di adeguatezza tra i fatti medesimi e manchino, ovviamente, altre cause.
In particolare, le nostre Corti richiedono alla persona offesa di dimostrare concretamente come la pubblicazione dell’articolo abbia effettivamente provocato, secondo un nesso di causalità immediata e diretta, un danno emergente o un lucro cessante, oppure gli abbia impedito di inserirsi nei normali rapporti sociali, con conseguenza influenza negativa sulla capacità di reddito futuro (cfr. Trib. Roma 14.7.1989, in Dir. inf., 1989, 952).
In mancanza di tale prova non viene in considerazione il potere discrezionale conferito al giudice dell’art. 1226 cod. civ., di liquidare il danno in via equitativa, in quanto l’esercizio di tale potere é subordinato alla condizione che sia impossibile, o molto difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare.
II.- Il risarcimento del danno non patrimoniale
Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente il danno non patrimoniale – una volta che vengono riconosciuti gli estremi della diffamazione – viene considerato in re ipsa (cfr. Trib. Roma 14.7.1989, cit.).
Per quanto riguarda, invece, i criteri di liquidazione si ritiene che tale tipo di danno "sfuggendo, per il suo stesso contenuto, ad una precisa valutazione, va determinato con criteri equitativi, pur ancorati a parametri razionali, che si possono individuare nella gravità e nell’estensione della diffamazione sia riguardante alla personalità dell’offeso sia alla qualità del veicolo d’informazione " (Cass. 18.10.1984, n. 5259, ult. cit.).
Ora la gravità del fatto viene desunta dalle modalità della condotta illecita e cioè dalla entità obiettiva della diffamazione e dal risalto dato alla notizia diffamatoria; mentre l’estensione della diffamazione dipende dalla tiratura del giornale e dalla sua diffusione nel territorio nazionale (cfr. Trib. Napoli 28.10.1989, in Dir. inf. 1990, 151).
III.- La riparazione pecuniaria ex art. 12 l. 47/1948
L’art 12 l. 8.2.1948, n. 47, sulla stampa prevede una riparazione pecuniaria quale sanzione conseguente al reato di diffamazione a mezzo stampa.
Secondo la Cassazione "la riparazione pecuniaria prevista dall’art. 12 l. 47/1948 per il reato di diffamazione a mezzo stampa (…) é una sanzione di natura civilistica e pertanto può essere chiesta anche dinanzi al giudice civile, al quale non é precluso accertare, sia pure in via incidentale, se un fatto illecito, fonte di responsabilità civile, presenti gli elementi costitutivi del reato previsto dall’art. 595 cod. pen." (Cass. 23.4.1991, in Riv. pen., 1991 1081).
Conseguentemente anche se il reato di diffamazione si sia estinto per amnistia, non si estingue invece la riparazione pecuniaria che anzi può essere chiesta dalla persona offesa dal reato anche dinanzi al giudice civile.
IV.- La pubblicazione della sentenza di condanna
La pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più quotidiani e/o periodici costituisce una forma di risarcimento del danno in forma specifica.
Tale forma di riparazione appare particolarmente idonea a ripristinare la reputazione del soggetto lesa dalla pubblicazione di un articolo avente contenuto diffamatorio.
La pubblicazione normalmente avviene a cura e spese della parte che ha subito la condanna, tuttavia, nel caso in cui quest’ultima non ottemperi all’ordine del giudice, può provvedersi direttamente il soggetto leso che provvederà in seguito a chiedere la rivalsa.
Motobikernazi
18 giu
Primo giorno di lavoro per l’ex ufficiale delle SS condannato per l’eccidio delle Fosse Ardeatine
A bordo di un motorino elude la folla che lo attendeva per contestare la decisione dei giudici romani
Priebke, in cento manifestano sotto casa
"Assassino, hai ammazzato pure i bambini senza andare a Cogne"
Veltroni: "Tutta la mia solidarietà e l’abbraccio di Roma ai familiari delle vittime"
Il presidente della provincia di Roma, Enrico Gasbarra: "E’ veramente una vergogna" 
ROMA da repubblica.it - E’ il suo primo giorno di lavoro. Erich Priebke, l’ex ufficiale delle SS condannato per l’eccidio delle Fosse Ardeatine, è uscito questa mattina molto presto, eludendo così la folla di persone che lo attendeva per protestare contro la decisione dei giudici romani, e raggiungendo via Panisperna a bordo di un motorino, guidato dal suo avvocato Guido Giachini. 
Ad attenderlo sul luogo del lavoro, un fotografo, Massimo Percorsi. Quando questi ha estratto la macchina fotografica, Giachini lo avrebbe bloccato stringendogli i polsi delle mani e impedendogli di fotografare, mentre Priebke gli passava a fianco, poco lontano.
Questa centinaia di persone – per la maggior parte giovani della Comunità ebraica- hanno prima manifestato sotto casa di Priebke, contro il provvedimento emesso in suo favore che gli consente di lasciare gli arresti domiciliari per andare a lavorare. Successivamente si sono spostati davanti allo studio legale dell’avvocato Giachini, dove l’ex capitano delle SS si è recato per il primo giorno di lavoro.
Dalla folla sono partiti cori di "Assassino", "Hai ammazzato pure i bambini", "Hai sparato in testa alla gente legata". I manifestanti hanno portato cartelloni con su scritto: ‘Tribunale militare vergogna’; ’335 volte vergogna’; ‘Non dimentico le Fosse Ardeatine’; ‘I miei nonni sono reduci di Auschwitz io sono qui.
A protestare anche una signora che porta il cartello ‘in rappresentanza del rione Monti – Priebke se questo e’ un uomo…’. Alcuni passanti si sono fermati unendosi alla protesta ed esortando i ragazzi a far sentire ancora più forte la loro voce. "E’ assurdo che non ci siano tra di noi nè politici nè rappresentanti delle istituzioni", ha detto uno dei ragazzi.
Presente alla manifestazione Carla di Veroli, consigliera del municipio XI e membro della giunta dell’Aned: "Chiediamo al ministro Padoa Schioppa – ha detto – che giustifichi la spesa o che smentisca che si arrivi a un milione di euro l’anno per pagare la sorveglianza ad Erik Priebke. Vogliamo inoltre vedere i certificati medici con cui Priebke è stato rilasciato dal carcere per problemi di salute. Se può andare a lavorare può anche andare a dormire in carcere. Il presidente della Repubblica deve intervenire per bloccare questa sentenza che sporca l’immagine dell’Italia".
E intanto, un consigliere del municipio XV, Angelo Pavoncello, chiede di indagare sull’avvocato Giachini, perchè "sta difendendo un uomo che ha commesso i più atroci atti criminali".
Tra lo sconcerto e l’incredulità, le reazioni della comunità ebraica cavalcano l’onda dell’agitazione e si fanno minacciose. Settimio Porto, uno dei rappresentanti della comunità, esprime il suo sdegno:
"Il 24 marzo era stata istituita la giornata delle Fosse Ardeatine. Se Priebke sarà ancora libero la giornata non si farà più".
Sulla vicenda parla anche il sindaco di Roma, Walter Veltroni: "All’amarezza per il permesso concesso a Priebke – ha detto – di lasciare gli arresti domiciliari per recarsi al lavoro si aggiunge lo sconcerto per i modi, segno di un totale disprezzo di quel minimo di silenzioso rispetto con cui ciò sarebbe dovuto avvenire". Poi ha aggiunto: "D’altra parte da un individuo dal quale mai è arrivata una sola parola di pentimento per il male assoluto di cui si è macchiato era impossibile pretendere un atteggiamento diverso. Non posso che esprimere ancora una volta tutta la mia solidarietà e l’abbraccio di Roma ai familiari delle vittime e alla comunità ebraica romana"
E al cordoglio di Veltroni fa da contraltare il grido di protesta del presidente della provincia di Roma, Enrico Gasbarra: "E’ veramente una vergogna, è difficile da credere in un paese di diritto. E’ una vergogna per la storia e per l’umanità" ha commentato.
"La motivazione e le modalità – continua Gasbarra – rinnovano il dolore dei famigliari e dell’intera città. Il suo arrivo in motorino, poi, conferma che Priebke vuole ostentare impunità, vuole provocare. Dimostra quanto l’ex capitano delle Ss sia lontano dal pentimento e tutto questo è inaccettabile".
Chiamato a difendere il suo protetto, l’avvocato Giachini ha rilasciato ai cronisti una dichiarazione tesa a spiegare quella che ha definito essere una incomprensione diffusa: "Priebke è stato messo ai domiciliari non perchè era malato ma perchè l’articolo 27 della Costituzione prevede che la pena sia umana, quindi dopo un certo periodo di carcere, in buona condotta, ci sono dei benefici. Priebke ha novant’anni e gli sono stati concessi questi benefici". E alla domanda di una cronista se l’ex ufficiale delle SS gli avesse mai confidato di essersi pentito per la strage delle Fosse Ardeatine, Giachini ha detto che "il rammarico per aver dovuto fare quello che ha fatto, Priebke lo ha sempre manifestato. Nel ’95 ha letto un cordoglio per i parenti delle vittime, lui non e’ assolutamente una persona rigida, era il pesce più piccolo che hanno messo lì e ha dovuto obbedire agli ordini".
"Qualcuno – ha proseguito l’avvocato – ha mai chiesto a chi ha sganciato la bomba su Hiroshima se si fosse pentito? No, perchè la guerra è fatta cosi".
Poco tempo prima, Giachini aveva ricevuto nel suo studio due ragazzi della manifestazione, nipoti di deportati nei campi di sterminio nazista, i quali, avendogli chiesto perchè avesse deciso di difendere un ex capitano delle SS, avrebbero ricevuto la seguente risposta: "Io difendo chiunque è perseguitato", al chè i giovani di rimando: "I perseguitati non stanno dalla parte di chi lei sta difendendo".
"Questo è uno stato di diritto, un paese democratico e funziona così, io faccio l’avvocato – avrebbe aggiunto poi Giachini rispondendo ai cronisti – e mi interessa la sfera del diritto".
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13 giu
Pranzo in ufficio, così è più sano e light
Se proprio sei costretto a restare al tuo posto di lavoro, ecco come non mettere a rischio la tua dieta (e la tua salute)
Newsletter di Diet@mica.it
n. 22 – giugno 2007
Ma è sempre meglio uscire
Di corsa, affannati per concludere un lavoro e allora… si finisce per consumare un panino davanti al computer dell’ufficio. Niente di più sbagliato, soprattutto se si segue una dieta: non solo si rischia di incorrere in carenze nutrizionali, mangiando solo panini o pizzette farcite, ma, distratto dal lavoro, il cervello non invierà i giusti segnali di sazietà. Il risultato? Si è tentati di mangiare molto di più del necessario, a scapito della linea. Non parliamo poi del fatto che un tramezzino, giusto per fare un esempio, dopo tre ore fuori dal frigo potrebbe diventare terreno favorevole per i batteri. Microbiologi dell’università dell’Arizona hanno riscontrato che la scrivania sulla quale in genere si mangia in ufficio, in termini di batteri è sporca 400 volte di più della tavoletta del water. Un bel record!
Se non siete ancora convinti che sia meglio fare una pausa all’ora di pranzo, piuttosto che rimanere incollati alla sedia, sappiate che c’è un altro motivo per cui vale la pena di alzarsi dalla sedia: il movimento, anche quello che richiede lo spostarsi dalla postazione di lavoro al bar sotto l’ufficio, è un ottimo alleato di qualsiasi dieta perché consente di mantenere elevato il metabolismo con una conseguente riduzione dei depositi adiposi e un graduale aumento della massa magra.
Trucchi per non sbagliare
Premesso che è arrivato il momento di cambiare abitudini (sempre che non l’abbiate ancora fatto), se proprio volete continuare a ingrossare le fila dell’esercito di "irriducibili" del pranzo alla scrivania dell’ufficio, lasciate almeno che Diet@mica vi suggerisca sei consigli per rendere questo tipo di pasto più sano. E, soprattutto, rispettoso della linea.
Presta attenzione a ciò che mangi: continuando a tenere gli occhi sullo schermo del pc o su quella pratica, il cervello viene "distratto". E così si rischia di mangiare molto più del necessario, contribuendo a far salire l’ago della bilancia.
Porta il pranzo da casa. No ai piatti pronti della rosticceria o della tavola calda: oltre al fatto che sono più costosi di quelli che potreste portare da casa, sono di sicuro più calorici. L’ideale sarebbe riuscire a ritagliarsi il tempo, al mattino, per preparare un’insalata con pollo, fagioli e verdure, ricca di nutrienti, comprese fibre e proteine.
Fai quattro passi. Cercate di muovervi più che potete, perché è il modo migliore per bruciare calorie. Lasciate la macchina più lontano possibile e quando siete in ufficio alzatevi ogni tanto dalla scrivania per arrivare alla stampante o alla fotocopiatrice o comunicare qualcosa al collega della stanza in fondo al corridoio (invece di chiamarlo al telefono).
Mangia in compagnia. Se proprio non potete (o non avete voglia di) allontanarvi dal posto di lavoro, cercate di mangiare insieme con un collega. Fare quattro chiacchiere vi aiuterà spezzare la giornata lavorativa e renderà il pasto più piacevole.
Non far diventare il pranzo in ufficio un’abitudine. Rimanete alla scrivania solo se è strettamente necessario. Appena possibile, uscite, anche solo per fare un giro dell’isolato.
Occhio ai batteri. La scrivania dell’ufficio è piena di oggetti a rischio di ospiti indesiderati per l’igiene: dal mouse alla tastiera, dal telefono alle pratiche, ai giornali… Se proprio decidete di restare alla vostra postazione di lavoro per mangiare, usate sempre un vassoio











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