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Progetti personali lezione 1 ovvero scegliere il tema.
6 dic
A me come ad altre mille miliardi di persone piace la fotografia. Succede. Non tutti siamo fanatici del calcio (meno male) e dei viaggi organizzati. Essendo persona particolare per definizione accade che basta una parola detta da un collega, un’immagine, una canzone faccia scattare nella mia testolina malata una serie di meccanismi che mi portano alla creazione di un “PROGETTO FOTOGRAFICO”.
O_O ?_?
Cosa si intende per progetto fotografico?
Per le persone normali: si intende una persona che ti chiede incessantemente di poterle fare una foto e che con quella foto ci farà un libro che nessuno comprerà se non l’autore e i suoi amici (che lo compreranno perchè commossi dalla persona che pagherà tutte le spese) e di cui nessuno si preoccuperà di fare una recensione e che non scalerà le classifiche di una fantomatica classifica dei libri fotografici del secolo. Lo fa solo per puro divertimento personale.
Per le persone dallo spirito fotografico: si intende un percorso visivo lineare che porti da A a B e che porti l’autore ad imparare qualcosa su di se, che porti i soggetti ad imparare qualcosa sugli altri (qualche volta, dire si è cosa buona e giusta, altre volte non lo è, qualche volta le persone sono strane ma gentili), che ti porti a capire meglio l’aggeggio (macchina fotografica) che hai in mano.
Il primo scoglio da affrontare è il TEMA DEL PROGETTO.
Niente banalità (non vi basta la televisione?) e niente astrofisica (non riuscirete a convincere una casalinga a mettersi la tuta da astronauta per andare su Marte a prendere l’acqua).
Il tema lo scoprirete perchè vedrete incessantemente le foto nella vostra mente anche quando dormite, mandate una mail al lavoro, portate i bambini a scuola e starete mezz’ora ad osservare con sguardo da pesce lesso il banco surgelati del supermercato conun pesce surgelato che chiama la polizia perchè c’è un maniaco che lo osserva da mezz’ora. Di solito il tema, le prime volte, si rivela al povero fotografo mortale, quando poggia la testa sul cuscino la sera (non so per quale misterioso avvenimento cerebrale, ma succede veramente così, anche con le idee più brillanti), mentre poi si rivelerà in altri modi che ho elencato all’inizio.
Ah, dimenticavo che non tutte le persone a cui piace la fotografia, hanno/devono trovare il loro progetto personale. Però se guardate attentamente, anche coloro che fotografano incessantemente il loro gatto, hanno trovato il loro tema. Solo non lo sanno.
http://www.flickr.com/search/?q=cat&w=all
3 Concorso Sensualità sul gruppo Nikon d40X Italia
6 mag
Copio paro paro il post di Etrusco sul suo blog…aggiungendo: diffondete la novella!
Si è aperto ormai dal 18 Aprile 2008 il terzo concorso per Nikonisti della storia del gruppo nikon d40x Italia dal tema: "Sensualità"
Queste le regole:
1) Inserire la foto nel seguente post con il tag: ND40XIT_SENSUALITA
2) massimo 4 foto per partecipare (non importa con quale marca di macchina scattate)
3) Inserire la foto e numerarla nel seguente modo:
#n (dove n è la posizione della tuo foto nel post)
Queste le date del concorso:
A) Inizio concorso 18 Aprile 2008
B) Fine concorso 15 Maggio 2008
C) Inizio votazione 16 Maggio 2008
D) Fine votazione 31 Maggio 2008
Il concorso è stato fortemente voluto da mago ed inizialmente, devo dire la verità, ero molto perplesso sulla buona riuscita del CONTEST perchè, seppur bello, il tema era di quelli impegnativi.
Invece, con ancora 10 giorni a disposizione per postare le foto, il concorso ha avuto un successo incredibile, abbiamo superato la quota "psicologica" delle 80 fotografie e tutte (o quasi) di buona se non ottima caratura.
Le foto le trovate qua….ed anche se non siete dei fotografi provetti (come me) perchè non provate a cimentarvi in un concorso di quelli veri? Comunque vada non ci prendiamo mai sul serio anzi…ci divertiamo alla grande!
Al vincitore gloria sul blog (questo e quello di Mago), una pacca sulla spalla virtuale e soprattutto l’ardua scelta per il tema del quarto contest che andrà a delinearsi a Giugno.
Buona fortuna
Etrusco
John Titor, il soldato venuto dal 2036
15 nov
John Titor, il soldato venuto dal 2036
Pubblicato Agosto 29, 2006 12:07 AM su Carmilla
Sul numero 167 della rivista Focus, attualmente in edicola, è pubblicata un’intervista a John Titor, l’uomo che da sette anni produce prove, per alcuni inconfutabili e per altri bufale ben cognegnate, del fatto che proviene da una dimensione parallela, appartiene alla specie umana ma non di questo frame universale in cui esiste Berlusconi. Titor sta dividendo la scienza americana, perché ha riprodotto lo schema della macchina che gli permette di compiere viaggi tra dimensioni e tempi diversi. Un’ossessione della letteratura fatta realtà. Proponiamo due contenuti di segno diverso: gli scettici del CICAP (Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale); e brani da un sito italiano dedicato a John Titor. Quanto a noi, ci limitiamo a sottolineare quanto Titor ha finora azzeccato in maniera comprovata da enti scientifici o industriali consultati.
- Nel 2000, John Titor ha descritto in maniera dettagliata le scoperte che saranno compiute dal CERN e le applicazioni che da queste deriveranno, in particolare in relazione alla creazione di mini buchi neri. Alla fine del 2001, dunque a circa un anno di distanza dalle affermazioni di Titor, come da lui stesso preannunciato, il CERN ha confermato ufficialmente la possibilità di creare artificialmente mini buchi neri;
- Titor ha svelato che il computer portatile IBM 5100 era dotato di particolari caratteristiche, rimaste nascoste alla totalità degli utilizzatori. Numerosi ingegneri IBM hanno confermato questa affermazione;
- Tra le sue “profezie”, Titor ha parlato dell’Iraq, affermando come Saddam Hussein non possedesse alcuna arma di distruzione di massa e di come, nonostante questo, una guerra venisse scatenata con lo scopo ufficiale di rimuovere tali armi (queste le sue parole: “Sareste più sorpresi di sapere che l’Iraq ha armi nucleari o che si tratta solo di un pretesto per convincere tutti riguardo la prossima guerra?”);
- Titor ha presentato una notevole conoscenza di alcuni importanti campi della fisica, esponendo con parecchia proprietà e sicurezza argomenti assai complessi, in maniera non semplicemente didattica o divulgativa: se fosse un impostore, gli andrebbero comunque fatti i complimenti per la sua preparazione.
La storia di John Titor: il viaggiatore del tempo
di Fabio Lottero
[dal CICAP]
Florida. Il giorno 2 novembre 2000 sul forum Internet communities.anomalies.net si fece vivo un individuo con nickname Timetravel_0, che affermava di essere proveniente dal 2036. Subito accolto con scetticismo e, nel corso di numerosi interventi, pressato da domande fatte dagli altri partecipanti al forum, il personaggio raccontò di sé scatenando interesse tra gli iscritti.
Il racconto può essere sintetizzato in questo modo: il suo nome vero sarebbe John Titor, nato in Florida nel 1998, dopo aver partecipato a una guerra civile scoppiata negli USA, nel 2039 sarebbe entrato a far parte di un programma militare specializzato nei viaggi nel tempo, e sarebbe tornato negli anni Settanta per cercare e portare nel suo tempo un vecchio PC.
Naturalmente queste informazioni sarebbero state un po’ scarse, così Titor iniziò a raccontare altri particolari. La sua storia futura parlò così di disordini che sarebbero dovuti scoppiare negli USA tra la fine del 2004 e l’inizio del 2005, e che avrebbero dovuto scatenare una guerra civile. Nel 2009 con gli USA in quella situazione, nel resto del mondo i problemi sfoceranno in uno scontro totale, fino alla crisi finale del 2015 quando la Russia bombarderà quasi tutto il mondo causando 3 miliardi di morti.
Con questo bombardamento, il mondo piomberà sì in un inverno nucleare, ma non grave, la tecnologia e le istituzioni sopravvivranno anche se in maniera più semplice.
Sembra che Titor non sia mai caduto in contraddizione, anche se spesso si trincerava dietro dei "non ricordo", o "non so", cosa che venne però accettata.
La storia finì nel 2001 quando, affermando che era giunto il momento propizio per rientrare nel suo tempo, sparì definitivamente dal forum.
I temi trattati da Titor furono innumerevoli: oltre alla storia del futuro e al racconto di come si vive nei suoi tempi, si mise anche a spiegare come i suoi viaggi sarebbero stati possibili in un futuro prossimo.
A questo proposito presentò alcuni schemi, a suo dire estratti dal manuale della sua macchina del tempo, e anche alcune foto che mostravano una scatola piuttosto ingombrante posta all’interno di un veicolo: una Chevrolet Corvette [a destra]. Queste fotografie non sono molto chiare e mostrano l’interno di un veicolo non bene identificabile.
La scatola riporta delle strisce di colore giallo e nero, tipiche di molte apparecchiature militari, anche se non si capisce che cosa dovrebbero indicare. Le pagine del manuale mostrano degli schemi a prima vista sensati, ma che se esaminati con attenzione non appaiono molto comprensibili. Una cosa che salta agli occhi è la copertina del manuale che è stampata, ma riporta scritte a macchina le date di revisione.
D’accordo che le radiazioni hanno bloccato molti apparati elettronici, ma non si capisce perché la stampante con cui è stato prodotto il manuale non abbia potuto scrivere anche le note. Le basi scientifiche del viaggio nel tempo poi sono esposte in maniera talmente vaga che si capisce appena che sono in relazione con la teoria dei buchi neri.
Naturalmente i siti Internet che si occupano della storia di John Titor sono molti (alcuni anche in italiano). Qualcuno ha addirittura scritto un libro su di lui con chiari intenti economici.
In definitiva questa storia non è altro che una delle tante leggende che la rete diffonde, con una piccola consolazione: al momento in cui si scrivono queste righe (giugno 2005) negli USA non c’è ancora traccia dei disordini sociali di cui Titor parlava; casomai servisse una ulteriore prova dell’inconsistenza del suo racconto.
Un brillante imbroglio, o un vero soldato del 2036?
[dal sito italiano dedicato a John Titor]
Qualcuno usando il nome di John Titor e sostenendo di essere un soldato del 2036 ha presentato una quantità considerevole di informazioni su un forum (bbs.artbell.com) con l’username Timetravel_0 iniziato il 2 novembre del 2000 circa la sua macchina del tempo e di una missione, la sua prospettiva sulla nostra società, non è delle migliori, si concluderà in una guerra nucleare globale molto breve ma devastante nel 2015. "Ora ritorno nel 2036" ha detto scrivendo il suo ultimo post il 24 Marzo, 2001. Col passare del tempo l’interesse nella storia di Titor si sviluppa in modo considerevole; ma torniamo alla missione, il recupero di un computer IBM 5100 portatile le cui caratteristiche particolari erano note solo alla casa costruttrice.
Nella foto si può notare un modello simile a quello che John descrive, uno dei primissimi pc con funzionamento di un driver a nastro magnetico con una espansione massima di 32K, il costo si aggirava intorno ai 14000 $, era dotato di uno schermo di ridotte dimensioni, il personal computer della IBM servirebbe a quanto sostiene John a superare un bug sconosciuto sui sistemi UNIX. Titor nei suoi post ha parlato anche di sé, dicendo di essere nato in Florida nel 1998, ricorda con molta gioia quando per Natale andò a DisneyWorld, la spiaggia di Daytona, ma ricorda anche che circa nel 2006 si è dovuto rifugiare con la famiglia presso una comunità agricola per sfuggire alla guerra civile iniziata qualche anno prima: "Nel 2011 ne ho fatto parte anche io per 4 anni".
La guerra civile si concluderà nel 2015 e proprio in questa periodo ci sarà una guerra globale termonucleare scatenata dall’attacco della Russia contro le città degli USA, Europa e della Cina, i superstiti saranno pochissimi. Nel 2029 è entrato in un programma militare, nel 2033-2034 si è laureato ma non ha accennato il campo di studi, ma John dice che il morbo della mucca pazza diventerà una cosa seria, la nuova capitale degli Stati Uniti sarà Omaha, Nebraska. Titor ha portato foto, progetti, schemi della macchina del tempo. Ha dato delle spiegazioni tecniche plausibili sul suo viaggio nel tempo (per lo meno coerenti con le teorie attuali). Se si tratta di un burlone, ha sicuramente studiato molto bene la fisica relativistica, e le ultimissime teorie sui viaggi nel tempo perché il suo discorso è logico e fila bene. Ha risposto a praticamente tutte le domande che gli sono state poste nei 4 mesi che era on-line. A causa di ciò molte persone che non avevano letto i post precedenti hanno rivolto spesso le stesse domande a John, con sua comprensibile irritazione (e senza che cadesse mai in contraddizione). Certamente gli scettici avranno molto materiale su cui lavorare, anche per chi crede a questa straordinaria storia, ma una cosa è certa: Titor ha lasciato un monito a tutta l’umanità per cambiare il corso degli eventi.
Ecco un’immagine di John scattata nel 2035 durante un normale addestramento. Mostra il suo istruttore alle prese con un laser che irradia al di fuori del veicolo durante il funzionamento. Il fascio viene piegato dal campo gravitazionale prodotto dall’unità di distorsione. Il fascio è visibile attraverso fumo che sta venendo dal suo sigaro.
Giurisprudenza sulla diffamazione a mezzo stampa
19 lug
Giurisprudenza sulla diffamazione a mezzo stampa
Magari gli date una letta casomai dovessimo diventare anche noi dei veri gironalisti e non cazzaroni quali siamo. Anche se di cazzate ne diciamo meno noi di molti altri 
di Sabrina Peron, avvocato in Milano
Pubblichiamo integralmente le conversazioni sul reato di diffamazione a mezzo stampa tenute dall’avvocato Sabrina Peron ai redattori della «Prealpina» di Varese.
1.- La diffamazione a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 595, 3 comma, cod. pen. chiunque "comunicando con più persone offende l’altrui reputazione é punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a due milioni (…). Se l’offesa é arrecata col mezzo della stampa (…) la pena e della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore lire un milione ".
Con l’incriminazione della diffamazione si tutelano i riflessi oggettivi dell’onore, ossia la considerazione e la stima di cui l’individuo gode nella comunità sia sotto il profilo morale che sociale (reputazione).
La diffamazione commessa col mezzo della stampa é considerata un’aggravante in considerazione della particolare diffusività del mezzo adoperato e nel potere di persuasione psicologica e di orientamento d’opinione che la stampa possiede che rende più incisiva la diffamazione e determina, quindi, un maggior danno.
2.- La cronaca giornalistica
Per cronaca si intende una esposizione obiettiva dei fatti il più possibile scevra da commenti, aggiunte od omissioni, divulgata tramite mass-media.
Pacificamente riconosciuta é l’esistenza un diritto di cronaca inteso come manifestazione essenziale del diritto di libertà di stampa, nonché del diritto di libertà, di manifestazione del proprio pensiero ai sensi dell’art 21 della Costituzione.
Tale diritto, tuttavia, incontra un limite nell’esigenza di tutela dell’onore e della reputazione dei consociati, il cui fondamento viene ravvisato negli artt. 2 e 3 della Costituzione.
E’ peraltro evidente che tale limite non può intendersi in senso assoluto: diversamente la libertà di stampa risulterebbe gravemente compromessa.
Al fine di realizzare il necessario bilanciamento fra siffatte contrapposte esigenze la Corte di Cassazione – con una decisione nota come il "decalogo" del giornalista (Cass. 18.10.1984, n. 5259, in Foro it., 1984, I, 2711), che ha poi dato seguito ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato – ha ritenuto, relativamente al diritto di cronaca, che affinché "la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell’onore possa considerarsi lecita espressione del diritto di cronaca e non comporti responsabilità civile per violazione del diritto all’onore, devono ricorrere tre condizioni:
1) utilità sociale dell’informazione;
2) verità oggettiva o anche soltanto putativa purché frutto di un diligente lavoro di ricerca;
3) forma civile nell’esposizione dei fatti e della loro valutazione che non ecceda lo scopo informativo da conseguire e che sia improntata a leale chiarezza, evitando forme di offesa diretta".
Stante l’importanza dei suindicati presupposti, di seguito si procederà ad una loro separata disamina, avvertendosi però che gli stessi si pongono fra loro in rapporto di intima connessione ed interdipendenza.
I.- La verità della notizia
Per aversi valido esercizio del diritto di cronaca occorre innanzitutto che la notizia sia vera, ossia che vi sia una "rigorosa corrispondenza tra i fatti accaduti ed i fatti narrati" (Cass. 15.1.1987, Albertario, in Dir .inf., 1988, 159).
Ciò concretamene significa che il giornalista ha il compito di:
- accertare in tutte le direzioni possibili, la verità della notizia "esaminando, controllando e verificando i fatti oggetto della narrazione" (Trib. Roma 17.4.1987, in Dir. inf., 1987, 989; si veda anche Trib. Roma 18.7.1991, Dir. inf., 1992, 83);
- "attivarsi al fine di attingere da più fonti, anche tra loro contrapposte, elementi di giudizio e di valutazione in ordine alla verità complessiva delle notizie " (Trib. Milano, 18.9.1989, in Dir. inf., 1990, 144);
- "fornire la prova della cura posta negli accertamenti diretti ad eliminare ogni dubbio od incertezza in ordine alla verità " (Cass. 2.4.1987, in Giur. it., 1988, II, 434; si veda anche Cass., sez. un., 30.6.1984, in Dir. inf., 1985, 173).
Da quanto sopraesposto, emerge come il requisito della verità trovi uno dei suoi punti qualificanti nell’uso legittimo delle fonti e del loro rigoroso controllo.
Al riguardo – sul presupposto che non esistono "nel nostro ordinamento fonti informative privilegiate tali da svincolare il cronista dall’onere di esame, controllo e verifica dei fatti (App. Napoli, 23.4.1992, Dir. inf., 1993, 114) – a quest’ultimo si richiede di porre "ogni più oculata diligenza ed accortezza nella scelta delle fonti informative " ed effettuare "ogni più attento vaglio sulla loro attendibilità " (Cass. 26.1.1998, in Riv. pen., 1988, 955).
Da quest’impostazione discende, come ulteriore corollario, che:
- va evitato "l’accreditamento di voci fantasiose ed ogni apprezzamento non necessario, idoneo a determinare un travisamento della verità " (Trib. Roma 6.4.1988, Dir. inf., 1988, 837);
- non vale ad esentare il giornalista dall’obbligo di controllo la precedente diffusione della notizia da parte di altri media (ivi compresa la Rai) posto che "altrimenti le fonti di informazione troverebbero attendibilità in loro stesse, dandosi credito reciprocamente tra di loro " (Cass. 16.6.1980, in Riv. pen., 1982, 24; Trib. Roma 6.4.1988, in Dir. inf., 1988.837).
Sul punto con particolare riguardo ai dispacci di agenzie giornalistiche, si deve evidenziare come non solo ne viene pressoché unanimemente esclusa l’attendibilità; ma altresì che "si impone una attività di verifica e di controllo diligente in ogni caso (…) soprattutto quando l’opera di controllo é semplice e rapida e non sussistono particolari ragioni di urgenza nella pubblicazione " (App. Napoli, 23.4.1992, Dir. inf., 1993, 114).
Per quanto riguarda, invece, la pubblicazione della notizia su altro giornale, é stato statuito che "colui che pubblica un articolo (…) non può ritenere vera un notizia pubblicata da altri, ma deve, prima di utilizzarla per le sue valutazioni, accertarne l’attendibilità " (Cass. 19.4.1985, Di Baccio, in Riv. pen., 1986, 349).
Discorso analogo vale per le interpellanze e le interrogazioni parlamentari, con riferimento alle quali é stata esclusa la liceità della pubblicazione pedissequa e senza commento del testo dell’interpellanza diffamatoria, posto che "la pubblicazione anche fedele delle dichiarazioni di terzi lesive della reputazione altrui costituisce veicolo tipico di diffusione della diffamazione con apporto causale predominante del giornalista (…) non potendo la stampa trasformarsi da cassa di risonanza della altrui (…) opinioni diffamatorie " (Cass. 4.2.1987, in Dir. inf. , 1988, 511). Altresì, si é ritenuta la responsabilità del giornalista se questi "facendo riferimento ad una interrogazione o ad un interpellanza parlamentare e prendendo quindi spunto dall’esercizio di una semplice attività conoscitiva, ipotizza – attraverso la drammatizzazione delle notizie e per i l particolare risalto ad esse fornite – l’accadimento di fatti penalmente rilevanti (o altrimenti censurabili) e articoli così che il suo discorso in modo tale che il lettore prenda in seria considerazione detti accadimenti lesivi della reputazione di determinati soggetti (App. Napoli, 12. 6.1992, in Dir. inf., 1993, 120).
Passando ad esaminare l’ipotesi dell’errore sulla verità del fatto oggetto della notizia, si osserva che in questo caso il giornalista autore di un articolo lesivo dell’altrui reputazione può invocare l’esercizio del diritto di cronaca solo se riesce a dimostrare:
- di aver posto ogni più oculata diligenza e accortezza nella scelta delle fonti informative;
- di aver esplicato ogni più attento vaglio in ordine alla loro attendibilità;
- di aver operato ogni più attendo esame e controllo sulla rispondenza al vero della notizia pubblicata.
Ciò se, da un lato, sta a significare che il giornalista non ha l’obbligo di rappresentare la verità assoluta, ma la verità così come egli stesso l’ha appresa e ricostruita attraverso un controllo accurato dell’attendibilità delle fonti e della verità delle notizie; dall’altro sta a significare che "la verità non può trovare equivalenti né nella verosimiglianza, ossia nel mero aspetto di verità che i fatti possono avere, né nella veridicità, ossia nell’attendibilità della fonte da cui la notizia di essi é attinta " (Cass. 21.1.1986, Giannotti, in Foro it., 1988, II, 179; sia veda anche Cass. 30.6.1984, Ansaloni, in Dir. inf., 1985, 173).
Per concludere l’analisi di questo primo requisito, si evidenzia come i "dati superflui, insignificanti ovvero irrilevanti, ancorché imprecisi, in quanto non decisivi né determinanti, cioè capaci da soli di immutare, alterare, modificare la verità oggettiva della notizia, non possono essere presi in considerazione, per ritenere valicati i limiti dell’esercizio del diritto di informazione " (Cass. 25.2.1993, Rizza, in Dir. inf., 1994, 377).
II.- L’interesse sociale alla pubblicazione della notizia.
La pubblicazione di fatti diffamatoria riguardanti la vita collettiva e le persone che ne sono protagoniste viene altresì subordinata a ragioni di pubblico interesse.
In particolare "l’interesse pubblico esiste in relazione agli avvenimenti interessanti la vita collettiva e le persone che ne sono protagoniste, la conoscenza dei quali é essenziale alla formazione della pubblica opinione; ovvero, per i fatti che per le loro modalità o per la notorietà dei soggetti interessati acquistano clamore e dimensione nazionale " (Trib. Messina, 13.2.1988, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, 1210).
Tuttavia, é bene ricordare che "l’utilità sociale dell’informazione (…) é inseparabilmente legata alla veridicità dell’informazione medesima" posto che "la propalazione di notizie non rispondenti al vero é non soltanto inutile ma controindicata al formarsi di una retta opinione " (Cass. 10.2.1989, Mulser, in Dir. inf., 1990, 628; in senso conforme Cass. 14.6.198, Sechi, in Dir. inf., 1990? 628).
Il soddisfacimento dell’interesse pubblico all’informazione é strettamente collegato alla tempestività della stessa. Da ciò consegue che "l’interesse pubblico alla conoscenza immediata di fatti di grande rilievo sociale quale é la perpetrazione di gravi reati" viene considerato "preminente rispetto al principio che ognuno debba essere considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia provata in giudizio " (Trib. Roma, 17.4.1987, in Dir. inf., 1987, 989). Ad ogni modo, ogni notizia idonea ad indurre l’opinione pubblica ad attribuire, prima della condanna, un reato, ad una persona deve sempre rispondere ai requisiti della verità e della forma civile dell’esposizione dei fatti (cfr. Trib. Roma, 6.4.1988, in Dir. inf., 1988, 837).
Si osserva inoltre che l’esercizio del "diritto di cronaca può essere tanto più penetrante quanto più elevata sia la posizione pubblica della persona nelle istituzioni, nel mondo politico, in quello economico o scientifico, nella collettività, per il riflesso che le sue condotte anche private possono assumere sulla sua dimensione pubblica" (così, M. Polvani, La diffamazione a mezzo stampa, Padova, 1995, 108).
Ma se, da un lato, "l’uomo pubblico" non può sottrarsi ad una verifica (anche lesiva della reputazione) cronachistica e/o critica del suo operato, dall’altro lato, l’esigenza di un maggiore conoscenza della persona nota "non può identificarsi nella morbosa curiosità che parte del pubblico ha per le vicende piccanti o scandalose, svoltesi nella intimità della casa della persona assurta a notorietà " (Cass. 27.5.1975, n. 2129, in Foro it., 1976, I, 2895).
Infine – per quanto riguarda la pubblicazione di notizie attinenti la condotta di un magistrato – é stato ritenuto che "anche la conoscenza di comportamenti tenuti in privato (…) può rivestire il carattere della utilità sociale qualora i comportamenti stessi siano idonei a valere come indice di valutazione rispetto all’esercizio della funzione esplicata dal soggetto medesimo " (Cass., 23.4.1986, Emiliani, in Giust. pen., 1987, II, 699).
III.- La continenza della forma espositiva.
Il diritto di cronaca giornalistica risulta legittimamente esercitato quando nella redazione del "pezzo" sia rispettato il limite della continenza intesa come preparazione, moderazione, misura.
Con tale requisito si fa riferimento alla necessità che la diffusione delle notizie avvenga in forma civile e corretta e che l’esposizione dei fatti si presenti, per quanto possibile, obiettiva e serena.
L’uso di un linguaggio aggressivo é pertanto considerato inammissibile quanto questi non risulti diretto sorreggere un confronto di idee, sia pure aspro, ma si risolva in un attacco gratuito alla sfera morale del soggetto o dei soggetti dei quali si parla, ingiustificato rispetto allo scopo informativo e motivato esclusivamente da animosità individuali (Trib. Roma 24.5.1985, in Foro it., 1987, II, 253).
Ad ogni modo , il concetto di continenza "non va inteso in senso assoluto e non possono ritenersi vietati coloriture o toni aspri e polemici rientranti nel costume e termini oggettivamente offensivi che non abbiano equivalenti e non siano sovrabbondanti ai fini del concetto da esprimere" (Cass. 3.5.1985, Ruschini, in Riv. pen., 1986, 730).
Con particolare riguardo alla forma espositiva si deve altresì sottolineare che questa deve essere improntata a leale chiarezza.
La cassazione – nella sentenza nota come il "decalogo" (Cass. 18.10.1984, cit.) – ha individuato la sussistenza del difetto di leale chiarezza tutte le volte in cui "il giornalista sottraendosi alla possibilità di fornire informazioni dirette a colpire la reputazione delle persona, ricorre a subdoli espedienti per trasmetterle in maniera indiretta ".
Tipico, a questo proposito é il ricorso ai seguenti espedienti (espressamente definiti dalla Cassazione come "subdoli"):
il sottinteso sapiente: ossia l’uso di determinate espressioni con la consapevolezza che queste saranno intese "in maniera diversa o, addirittura, contraria al loro significato letterale, ma, comunque, sempre in senso fortemente sfavorevole. il più sottile ed insidioso di tali espedienti é il racchiudere determinate parole tra virgolette, all’evidente scopo di far intendere al lettore che esse non sono altro che eufemismi, e che comunque sono da interpretarsi in ben altro (e ben noto)senso da quello che avrebbero senza le virgolette " (Cass. 18.10.1984, n. 5259, cit.);
il tono sproporzionatamente scandalizzato o sdegnato o comunque, "l’artificiosa e sistematica drammatizzazione con cui si riferiscono notizie ‘neutre’ perché insignificanti o, comunque, di scarsissimo valore sintomatico al solo scopo di indurre i lettori, specie i più superficiali, a lasciarsi suggestionare dal tono usato fino al punto di recepire ciò che corrisponde non tanto al contenuto letterale della notizia, ma quasi esclusivamente al modo della una presentazione (classici, a tal fine, sono l’uso del puto esclamativo (…) o la scelta di aggettivi sempre in senso comunque legato a valutazioni molto soggettive) " (Cass. 18.10.1984, n. 5259, cit.);
le vere e proprie insinuazioni, "anche se più o meno velate (la più tipica delle quali é certamente quella secondo cui: ‘…non si può escludere che’, riferita a fatti dei quali non si riferisce alcun serio indizio) che ricorrono quando, pur senza esporre fatti o esprimere apertamente, si articola il discorso in modo tale ce il lettore li prenda ugualmente in considerazione a tutto detrimento della reputazione di un determinato soggetto " (Cass. 18.10.1984, n. 5259, cit.).
Infine si evidenzia come anche "le espressioni in forma dubitativa possono integrare il delitto di diffamazione specie nella forma dell’insinuazione (…). Non ricorre l’esercizio del diritto di cronaca nel caso di espressioni in forma dubitativa. Infatti, i dubbi, le voci incontrollate, e le insinuazioni non possono mai rivestire il carattere di notizia vera; inoltre l’interesse sociale concerne solo i fatti certi, non l’insinuazione dei dubbi " (Cass. 11.11.1975, Cadoria, in Cass. pen., 1997, 576).
3.- Forme particolari di cronaca.
I.- Cronaca politico-sindacale.
Nell’ambito della cronaca politico sindacale la giurisprudenza, pressoché unanime, riconosce maggiore libertà al giornalista, il quale può riportare tutti i fatti che rilevano ai fini della connotazione del personaggio politico, anche in modo vivace e colorito.
In particolare, maggiore ampiezza é riconosciuta al concetto di verità, in quanto il giornalista ha il diritto-dovere di riportare conclusioni anche offensive e in toni aspri, quando esse possano desumersi da circostanze concrete convergenti e si necessario che siano chiariti di fronte alla pubblica opinione i fatti oggetto della notizia che hanno portato a quelle conclusioni.
Anche in riferimento al concetto di interesse pubblico, inteso come orientamento e formazione della pubblica opinione, viene riconosciuta al giornalista politico una più ampia libertà rispetto al cronista di altri settori, attribuendogli il potere di formulare ipotesi, nonché di riferire notizie apprese da fonti mediate.
Ad ogni modo – poiché é in quest’ambito che maggiormente si distingue la cronaca dalla critica – il giornalista é tento a "riportare le notizie in maniera assolutamente fedele, spogliandosi in tale fase alla propensione verso ideologie; soltanto nella fase immediatamente successiva, cioè in quella in cui si proceda a commentare la notizia, esercitando il diritto di critica, é logico che si esprimano le proprie convinzioni personali in forma anche polemica e aspra, purché non venga offesa la reputazione altri " (Trib. Roma 13.2.1982, in Foro it., 1982, II, 256).
II.- L’intervista
Per quanto concerne la pubblicazione di un’intervista, la giurisprudenza ha costantemente affermato che questa – in quanto espressione tipica dell’attività giornalistica e, quindi, strumento d i informazione – é soggetta al rispetto dei limiti della verità, ella continenza e dell’interesse sociale.
Il che significa che é inibito al giornalista riprodurre – sia pure a titolo di mera testimonianza – le affermazioni dell’intervistato lesive dell’altrui reputazione se non sono assistite dalla presenza di tutti i citati requisiti.
Tale soluzione trova la sua ragioni d’essere nella circostanza che, diversamente opinando, il mezzo della stampa opererebbe come "cassa di risonanza" dell’altrui condotta diffamatoria, con determinante apporto causale da parte del giornalista, che ne verrebbe a rispondere a titolo di concorso.
Da ciò consegue che il dovere del giornalista non é circoscritto alla fedele riproduzione delle dichiarazioni dell’intervistato, essendo egli "sempre gravato dell’obbligo di controllare sia l’attendibilità della persona intervistata che il contenuto delle dichiarazioni che raccoglie e divulga per verificarne la rispondenza tanto alla realtà dei fatti, quanto ai requisiti del pubblico interesse e della continenza" (M. Polvani, La diffamazione a mezzo stampa, cit., 129).
Soprattutto con riguardo a requisito della verità si ritiene che essa deve concernere "non l’avvenuta affermazione del fatto da un soggetto ma il fatto in sé: il fatto storico oggetto della notizia (= Tizio ha commesso il tal fatto) e non l’altrui affermazione con il medesimo contenuto (= Caio afferma che Tizio ha commesso il tal fatto) " (M. Polvani, La diffamazione a mezzo stampa, cit., 129).
III.- Cronaca giudiziaria
Nella narrazione dei fatti intorno ai quali sia ancora in corso un procedimento penale, il cronista ha i compito di "riportare i fatti in chiave di assoluta problematicità, senza enunciare una verità certa ed assoluta, ed esponendo tutti gli elementi certi (sulla base gli accertamenti e dei riscontri del giornalista) che vengono a connotare la complessità della vicenda " (Trib. Roma 5.11.1991, in Dir. inf., 1992, 478).
In particolare il giornalista che riporta il resoconto di un processo penale "deve usare un impostazione tale da rendere chiare al lettore le contrapposte tesi dell’accusa e della difesa " (Trib. Milano, 11.1.1991, in Dir. inf., 1991, 606).
Inoltre, qualora una storia processuale venga ricostruita a distanza di tempo dall’accadimento dei fatti, l’errore inerente la verità dei fatti fondamentali della notizia non scrimina il giornalista posto che la falsità poteva essere facilmente accertata. Difatti, "l’obbligo di puntuale ricerca e riscontro delle fonti é tanto più possibile quanto si tratti di ricostruzione a distanza di u fatto e non di resoconto immediato dello stesso " (Trib. Roma, 10.3.1989, in Foro it., 1990, II, 137).
Per quanto concerne le fonti, sono considerate fonti di particolare autorevolezza – alle quali deve imputarsi una presunzione di verità – gli atti giudiziari ed i rapporti di polizia (Trib. Messina 13.12.1998, cit.).
4.- La critica giornalistica
La critica giornalistica viene intesa come dissenso razionale e motivato rispetto alle idee ed ai comportamenti altrui.
Normalmente dal concetto di critica esula il requisito dell’obiettività o della serenità giacché essa si risolve in un’interpretazione dei fatti, tale da risolversi spesso in un antitesi polemica (cfr. Cass. 24.11.1983, Paesini, in Giust. pen., 1984, II, 496).
Ciò nonostante, anche il diritto di critica é soggetto ai medesimi limiti che incontra quello di cronaca, individuati nella verità della notizia, nella correttezza delle modalità espositive e nell’utilità sociale alla pubblicazione della notizia.
Con riferimento al requisito della verità occorre però, distinguere la critica teoretica (la quale prescinde da fatti o persone, estendendosi alle ideologie, alle opinioni politiche, alle istituzioni per valutarne astrattamente il valore o il disvalore); dalla critica fattuale (che, invece, si accompagna all’esposizione di un fatto il cui accadimento costituisce una occasione per esprimere un’opinione).
E’ evidente che, in quest’ultima ipotesi "presupposto essenziale dell’esercizio del diritto di critica giornalistica é un informazione corretta e veritiera " (Trib. Roma 14.12. 1985, in Dir. inf., 1986, 518; in questa senso anche Trib. Monza 25.3.1994, in Foro it., II, 717 per il quale non può invocarsi l’esercizio del diritto di critica tutte le volte in cui "oggetto della pubblicazione siano fatti non veritieri ").
In definitiva l’obbligo del rispetto della verità, in materia di esercizio del diritto di critica "si traduce in un richiamo all’osservanza di regole di correttezza metodologica: in primo luogo, dovere di motivare nella maniera più scrupolosa i giudizi emessi enunciando specificamente gli elementi di fatto che, a parere del giornalista, li confermano; in secondo luogo di controllare attentamente che gli elementi di fatto richiamati siano conformi a quanto il giornalista conosce della realtà o che, comunque, per quanto gli consta non possano essere confutati dall’esperienza " (Trib. Torino, 6.6.1991, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, 1217).
Ad ogni modo, gli autentici limiti all’esercizio del diritto di critica sono quelli della continenza della forma espositiva e del perseguimento dell’interesse pubblico.
Sotto il primo profilo, si ritiene che "le espressioni giornalistiche per rientrare nell’ambito dell’esercizio del diritto di critica non possono venir meno all’obbligo della correttezza del linguaggio (…) e soprattutto dell’altrui personalità qualunque sia la posizione sociale o politica" (Cass. 7.6.1983, Pratesi, in Riv. pen., 1984, 467); in particolare non é consentito "trascendere in espressioni volgarmente offensive, quand’anche il comportamento della parte offesa sia stato idoneo a giustificare una valutazione drasticamente negativa " (Trib. Roma 23.2.1984, in Giur. merito, 1984, 888).
Ciò non significa che la continenza della forma espositiva vada intesa in senso assoluto, quanto "non possono ritenersi vietati coloriture o toni aspri o polemici rientranti nel costume e termini oggettivamente offensivi che non abbiano equivalenti e non siano sovrabbondanti i fini del concetto da esprimere " (Cass. 3.5.1985, Ruschini, in Riv. pen., 1986, 730,; in questo senso si veda anche Trib. Roma 24.2.1989, in Dir inf., 1989, 936 per il quale "non é illecita la manifestazione di giudizi critici con veemenza e durezza qualora le frasi profferite, pur astrattamente configurabili come diffamatorie (…) non trascendano in contumelie gratuite e ingiustificate ").
Sotto il secondo profilo, si ritiene che nel caso di attacchi personali portati direttamente alla sfera privata dell’offeso che si risolvano in una lesione della stima di cui gode il soggetto criticato, non possa in alcun modo configurarsi un interesse sociale alla pubblicazione della notizia, con conseguente illiceità della stessa (cfr. Trib. Massa Carrara, 30.6.1994, in riv. pen., 1994, 1166; Trib. Roma 11.12.1992 in Riv. pen. 1992, 868).
A tale proposito, si deve comunque evidenziare come la "conoscenza di comportamenti tenuti in privato da un soggetto c.d. pubblico può rivestire il carattere dell’utilità sociale qualora i comportamenti stessi siano idonei a valere come indice di valutazione rispetto all’esercizio della funzione esplicata dal soggetto medesimo " (Cass. 23.4.1986, Emiliani, in Giust. pen., 1987, II, 699).
5.- Forme particolari di critica
I.- La critica politico-sindacale
Nell’ambito della critica politico-sindacale – intesa come formulazione di giudizi di valore in ordine ai protagonisti ed agli avvenimenti della vita politica del Paese – non vengono riconosciute come lesive dell’onore e della reputazione di una persona "affermazioni anche vivacemente critiche di quest’ultima e tali, se considerate in astratto , da essere stimabili diffamatorie, qualora le medesime vertano su argomenti di sicuro rilievo sociale " (cfr. Trib. Roma 11.2.1993, in Dir. inf., 1993, 13).
In tal modo si ammette l’uso di "toni obiettivamente aspri, o in astratto offensivi, allo scopo di sollecitare dibattiti, confronti di idee o esigenze di far chiarezza su aspetti di qualche rilevanza della vita associata " (Trib. Perugia 26.3.1990, in Riv. pen., 1990, 647).
Se la critica riguarda personaggi che occupano una posizione pubblica o che comunque operino nell’ambito politico, economico giudiziario e sindacale, si ammette che questa possa "essere particolarmente aspra e penetrante, ma nel rispetto dei suddetti limiti. La critica può esprimere preoccupazioni fondate e deve sempre essere sostenuta da argomentazioni logiche e la eventuale presa di posizione del giornalista deve basarsi su un esame serio e completo della questione " (Trib. Roma 2.11.1989, in Foro it., II, 258).
II.- La critica giudiziaria
Per critica giudiziaria si intende l’espressione di opinioni di dissenso e di condanna nei confronti dell’operato dei magistrati e degli atti da questa compiuti nell’esercizio delle loro funzioni.
Ovviamente il diritto di critica "può investire anche chi, come il magistrato, eserciti pubbliche funzioni, essendo un interesse collettivo il corrotto svolgimento dell’attività giudiziaria. Tanto più l’attività critica é socialmente rilevante, tanto più aspra può essere la denuncia o la censura (…). Deve quindi ritenersi lecito il diritto di critica, anche in termini aspri e polemici, delle decisioni giudiziarie, essendo l’operato dei giudici sottoposto anche al controllo dell’opinione pubblica ed essendo interesse della collettività che l’attività giudiziaria venga esercitata in modo corretto e puntuale" (Trib. Lecce 27.6.198, in Foro it., II, 48).
Ciò posto di deve evidenziare che viene, tuttavia, reputata illecita quella critica giudiziaria carica di un significato offensivo che si risolve in un attacco alla reputazione di cui gode il magistrato criticato nel suo ambiente professionale (in questo senso si vedano: Trib. Verona 21.2.1991, in Nuovo dir., 1992, 141; Trib. Perugia 28.2.1992, cit.).
III.- La critica satirica
Per satira si intendono quelle "forme di espressione che consistono in una critica nei confronti di personaggi per lo più noti alla pubblica opinione o su episodi di significativo interesse collettivo, mediante una rappresentazione idonea a suscitare l’ilarità della quale sia palese il carattere della verosimiglianza e dell’esagerazione " (M. Polvani, La diffamazione a mezzo stampa, cit., 210).
La satira può assumere varie forme, dalla vignetta al testo scritto; mentre quanto al suo contenuto può atteggiarsi a satira politica o di costume.
Con riguardo alla possibilità di applicare alla satira i tre limiti individuati dal nostro ordinamento, si osserva come questi debbano necessariamente essere adeguati alle caratteristiche peculiari di questa modalità di esplicazione del diritto di critica.
Anzitutto, con riguardo al requisito della verità – dato che la satira non assume l’informazione come proprio obiettivo immediato – si ammette che essa non sia collegata con la verità del fatto narrato.
Difatti, la satira – assolvendo una funzione di sottolineare icasticamente un’interpretazione spesso esagerata della realtà – dà luogo ad una rappresentazione formalmente alterata del vero.
Per quanto riguarda il requisito della continenza, vediamo che la satira, per sua stessa natura, non può obbedire ad alcun canone di razionale ed equilibrata espressione. Da ciò consegue che viene considerato lecito il ricorso ad espressioni pesanti, e pungenti, ad allusioni velenose, a battute graffianti in quanto connaturate a questa forma di espressione diretta appunto a dissacrare e a provocare.
- In ogni caso non sono ritenute ammissibili:
- l’alterazione del nome o dell’immagine in modo da realizzare accostamenti sconci, ripugnanti o subdoli;
- lo sbeffeggiamento di un personaggio messo a confronto con un competitore credibile;
- l’uso di espressioni volgari e scurrili e, in genere, un’esposizione che non sia funzionale al discorso ironico svolto (cfr. a tale proposito: Pret. Roma 16.2.1989, in Dir. inf., 1989, 520; Cass., 18;1;1991, Scipioni, in Dir. inf., 1989, 413; Trib. Roma, 5;6.1991, in Dir. inf., 1992, 64).
Le nostre Corti hanno altresì sottolineato come "l’attività di satira (…) può considerarsi legittima, qualora si mantenga nei limiti di volta in volta imposti dalla situazione concreta; non equivalendo il c.d. diritto di satira al diritto del libero insulto " (Trib. Roma 26.6.1993, in Giur. it., 1994, I, 2, 341; in senso conforme si veda anche Cass. 20.1.192, Carruba, in Dir. inf., 1993, 464).
Infine, nell’ipotesi di espressioni satiriche, occorre altresì precisare che – secondo autorevole dottrina – "l’ironia in sé e per sé considerata ed avulsa da un contesto satirico, ben può risultare i concreto lesiva dell’altrui onore, senza poter rientrare nel paradigma di alcuna causa di giustificazione " (così, testualmente, M. Mantovani, Profili penalistici del diritto di satira, in Dir. inf., 1992, 311, nota 42-bis).
Nel campo della satira maggiore riconoscimento trova l’esigenza di rispettare il limite della rilevanza sociale.
Detto requisito viene normalmente individuati nella notorietà della persona cui attiene la satira (Pret. Roma 4.3.1989, in Dir. inf., 1989, 528), tenendo però presente che il personaggio pubblico offre alla critica ed alla valutazione dell’opinione pubblica esclusivamente la sua attività pubblica e non la sua vita privata.
Da ciò deriva che la vita privata di un personaggio pubblico "non può essere strumentalmente enfatizzate per essere oggetto di riso della collettività " (M. Polvani, La diffamazione a mezzo stampa, cit., 215).
Infine, per quanto concerne la pubblicazione di una vignetta satirica vediamo che questa "può ledere l’altrui reputazione quando non si imiti ad essere interpretazione volutamente forzata, ridicola, maliziosa e negativa di un evento reale, ma costituisca allusione del tutto gratuita ed infondata a fatti insussistenti " (Trib. Roma 23.5.1988, in Dir. inf., 1989 919).
6.- La presentazione della notizia
Secondo un orientamento dominante il carattere diffamatorio di un articolo "può essere rilevato da un’analisi sintetica del complesso del titolo, del sottotitolo e vignetta satirica ce offra un’immagine impressionisticamente distorta (…) ledendo così il diritto alla reputazione del soggetto " (Trib. Roma 23;5.1998, in Dir. inf., 1989, 919).
La valutazione sulla maggiore o minor correttezza della notizia pubblicata va effettuata "non solo con riferimento al contenuto letterale dell’articolo, ma anche alle modalità complessive con le quali la notizia viene data, sicché decisivo può essere l’esame dei titoli e di sottotitoli, lo spazio utilizzato per sottolineare maliziosamente alcuni particolari, l’utilizzazione eventuale di fotografie " (Cass. 3.7.1993, Regna, in Dir. inf., 1994, 380).
Da quest’impostazione discende che i reati commessi per mezzo della stampa "possono configurasi sia nel complesso del testo e delle immagini valutati unitariamente, sia in una singola frase dell’articolo, oppure nel risalto grafico del titolo e delle immagini valutati a parte " (Cass. 9.5.1990, Traversi, in Giust. pen., 1981, 267).
Pertanto, la lesione dell’onore e della reputazione può desumersi anche solo dal titolo, quando questo consista in un’affermazione compiuta, chiara e univoca.
In particolare "il titolo costituisce reati di diffamazione (…) se ha un’autonoma efficacia suggestionante, specie quando travisi e amplifichi un testo veritiero, utilizzando l’artificio costituito dal riferimento ad un fatto ovvero, rappresentato in termini volutamente equivoci " (Trib. Roma 19.12.1989, in Giust. civ., 1990, I, 842).
Fuori da questi casi, il titolo deve "essere interpretato i relazione al contesto cui si riferisce, non essendo diffamante un titolo metaforico in relazione al quale i lettori possono facilmente intuire che l’espressione utilizzata in esso, per quanto pungente, costituisca solo la sintesi delle critiche legittimamente avanzate nel testo dell’editoriale " (Trib. Roma 2.11.1989, in Foro it., 1990, II, 258).
Per quanto concerne la pubblicazione di immagini fotografiche, vediamo che, in linea di massima si ritiene illecita la pubblicazione dell’immagine e di una "persona quando induce in inganno il lettore portandolo ad equivocare la realtà dei fatti. Ciò avviene non solo nel caso in cui l’immagine pubblicata non é pertinente rispetto al testo dell’articolo ma anche ne caso di pubblicazione dell’immagine decontestualizzata ovvero nel caso di utilizzazione dell’immagine del sosia" (AA.VV, La responsabilità professione del giornalista e dell’editore, 1995, 354).
La divulgazione del ritratto di persona nota invece, per essere lecita deve rispondere ad un "effettivo interesse sociale all’informazione corrispondente ad una sempre maggiore conoscenza della persona nota che non può identificarsi nella morbosa curiosità che parte del pubblico ha per le vicende piccanti e scandalose, svoltesi nella intimità della casa della persona assurta a notorietà " (Cass. 27.5.1975, n. 2129, cit.).
E’ bene, infine, ricordare che "l’autore di un articolo non può essere ritenuto responsabile delle espressioni diffamatorie contenute nel titolo, nell’occhiello e nel catenaccio che, solitamente sono compilati a cura della redazione del medesimo organo di stampa " (Trib. Lecce, 7.4.1992, in Nuovo dir., 1992, 902).
7.- La responsabilità del direttore e dell’editore e la loro responsabilità solidale con il giornalista
L’art. 57 cod. pen. sancisce che la responsabilità del direttore scaturisce tutte le volte in cui egli abbia omesso di esercitare, sul contenuto del periodico dallo stesso diretto, il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi dei reati.
Da ciò consegue che la responsabilità del direttore può alternativamente articolarsi:
1) in responsabilità a titolo di concorso (consistente nell’aver approvato e, quindi, voluto la pubblicazione dell’articolo giornalistico);
2) in responsabilità per fatto proprio (consistente nell’aver omesso di esercitare il dovuto controllo).
La prima ipotesi si fonda su una condotta colposa identificata nell’omissione di quel controllo necessario ad impedire la perpetrazione di illeciti; questa responsabilità, dunque, sorge tutte le volte in cui l’evento lesivo, pur non essendo stato voluto dal direttore, non si sarebbe verificato se egli avesse spiegato la dovuta diligenza nel vagliare gli scritti destinati alla pubblicazione.
La seconda ipotesi si realizza tutte le volte in cui il direttore avendo precisa conoscenza dello scritto avente carattere diffamatorio, ne vuole la pubblicazione, concorrendo, così a cagionare l’evento lesivo.
Si ricorda, altresì, che il direttore che usufruisce del periodo di ferie "é tenuto a richiedere la propria sostituzione per impedire che, in sua mancanza, il giornale continui ad essere pubblicato con la sola parvenza della sua presenza ma senza che venga esercitato alcun controllo (cfr. Cass. 28.9.1991, Matroianni, in Cass. pen. 1992,1233).
Infine ai sensi dell’art. 11 l47/1948 "per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra loro, il proprietario della pubblicazione e l’editore".
Tale responsabilità costituisce "per un verso una configurazione del rischio d’impresa di chi traendo beneficio dall’attività esercitata, deve anche accollarsene i rischi, e per altro verso un sistema per garantire una migliore e più equa distribuzione del danno fra soggetti che a diversi livelli hanno concorso nella condotta o da essa hanno comunque tratto profitto " (Trib. Milano, 8.6.1987, in Dir. inf. 1987, 996).
Dall’applicazione di tali principi ne consegue che il direttore responsabile, il giornalista e l’editore "sono responsabili per l’intero nei confronti del danneggiato, ai sensi dell’art. 1292 cod. civ., ma con diritto di regressi nei rapporti interni con gli altri obbligati secondo la gravità delle rispettive colpe e le conseguenze che ne sono derivate " (Cass. 19.9.1995, n. 9892, in Dir. inf. 88).
In questo caso allorché "il proprietario e/o l’editore esercitano l’azione di regresso, tra di loro, col direttore e/o l’autore dell’articolo incriminato il giudice di merito é tenuto ad accertare la gravità della rispettiva colpa, al fine di determinare la finale incidenza del risarcimento su ciascuno dei coobbligati " (Cass. 19.9.1995, n. 9892, cit.).
A tale riguardo infine si evidenzia che ai sensi dell’art. 47 C.C.N.L. (nota a verbale) "per i casi di responsabilità civile verso terzi conseguenti a reati commessi dal giornalista nell’esercizio dell’attività professionale e coinvolgenti questioni di estrema rilevanza economica" la responsabilità del giornalista va valutata "nel contesto complessivo della linea politica-redazionale della testata ".
8.- Il diritto di rettifica.
Ai sensi dell’art. 8 l. 47/1948 il direttore responsabile é tenuto a far inserire gratuitamente nel giornale o periodico da lui diretto le dichiarazioni e le rettifiche dei soggetti cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti, pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o, comunque, contrari alla verità.
La rettifica deve essere pubblicata non oltre due giorni da quello in cui é avvenuta la richiesta e va collocata nella medesima pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce. Essa, inoltre, deve avere le medesime caratteristiche tipografiche dell’articolo contestato.
Qualora tale termine non sia rispettato il soggetto interessato può, con provvedimento d’urgenza, chiedere al pretore che sia ordinata la pubblicazione.
La rettifiche o le dichiarazioni devono far riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute nelle trenta righe tipografiche.
9.- Il risarcimento del danno
In materia di diffamazione a mezzo stampa il risarcimento del danno subito dal soggetto offeso questi ha diritto ai seguenti risarcimenti: risarcimento del danno patrimoniale; risarcimento del danno non patrimoniale; riparazione pecuniaria ex art. 12 legge sulla stampa; pubblicazione della sentenza di condanna. Esaminiamoli separatamente.
I.- Il risarcimento del danno patrimoniale.
Il risarcimento del danno patrimoniale é ammissibile nella sola ipotesi in cui sussista un nesso causale tra la pubblicazione di notizie idonee a ledere la reputazione professionale e sociale di una persona e la successiva diminuzione patrimoniale dell’offeso.
Tale nesso di causalità, tuttavia, non può ravvisarsi nella semplice sequenza temporale in sé considerata dei due fatti sopra indicati; ma va bensì ravvisata in una sequenza "qualificata", in cui vi sia un rapporto di adeguatezza tra i fatti medesimi e manchino, ovviamente, altre cause.
In particolare, le nostre Corti richiedono alla persona offesa di dimostrare concretamente come la pubblicazione dell’articolo abbia effettivamente provocato, secondo un nesso di causalità immediata e diretta, un danno emergente o un lucro cessante, oppure gli abbia impedito di inserirsi nei normali rapporti sociali, con conseguenza influenza negativa sulla capacità di reddito futuro (cfr. Trib. Roma 14.7.1989, in Dir. inf., 1989, 952).
In mancanza di tale prova non viene in considerazione il potere discrezionale conferito al giudice dell’art. 1226 cod. civ., di liquidare il danno in via equitativa, in quanto l’esercizio di tale potere é subordinato alla condizione che sia impossibile, o molto difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare.
II.- Il risarcimento del danno non patrimoniale
Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente il danno non patrimoniale – una volta che vengono riconosciuti gli estremi della diffamazione – viene considerato in re ipsa (cfr. Trib. Roma 14.7.1989, cit.).
Per quanto riguarda, invece, i criteri di liquidazione si ritiene che tale tipo di danno "sfuggendo, per il suo stesso contenuto, ad una precisa valutazione, va determinato con criteri equitativi, pur ancorati a parametri razionali, che si possono individuare nella gravità e nell’estensione della diffamazione sia riguardante alla personalità dell’offeso sia alla qualità del veicolo d’informazione " (Cass. 18.10.1984, n. 5259, ult. cit.).
Ora la gravità del fatto viene desunta dalle modalità della condotta illecita e cioè dalla entità obiettiva della diffamazione e dal risalto dato alla notizia diffamatoria; mentre l’estensione della diffamazione dipende dalla tiratura del giornale e dalla sua diffusione nel territorio nazionale (cfr. Trib. Napoli 28.10.1989, in Dir. inf. 1990, 151).
III.- La riparazione pecuniaria ex art. 12 l. 47/1948
L’art 12 l. 8.2.1948, n. 47, sulla stampa prevede una riparazione pecuniaria quale sanzione conseguente al reato di diffamazione a mezzo stampa.
Secondo la Cassazione "la riparazione pecuniaria prevista dall’art. 12 l. 47/1948 per il reato di diffamazione a mezzo stampa (…) é una sanzione di natura civilistica e pertanto può essere chiesta anche dinanzi al giudice civile, al quale non é precluso accertare, sia pure in via incidentale, se un fatto illecito, fonte di responsabilità civile, presenti gli elementi costitutivi del reato previsto dall’art. 595 cod. pen." (Cass. 23.4.1991, in Riv. pen., 1991 1081).
Conseguentemente anche se il reato di diffamazione si sia estinto per amnistia, non si estingue invece la riparazione pecuniaria che anzi può essere chiesta dalla persona offesa dal reato anche dinanzi al giudice civile.
IV.- La pubblicazione della sentenza di condanna
La pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più quotidiani e/o periodici costituisce una forma di risarcimento del danno in forma specifica.
Tale forma di riparazione appare particolarmente idonea a ripristinare la reputazione del soggetto lesa dalla pubblicazione di un articolo avente contenuto diffamatorio.
La pubblicazione normalmente avviene a cura e spese della parte che ha subito la condanna, tuttavia, nel caso in cui quest’ultima non ottemperi all’ordine del giudice, può provvedersi direttamente il soggetto leso che provvederà in seguito a chiedere la rivalsa.
Windows Vista, Quello Che Devi Sapere Prima di Cambiare
15 feb
Windows Vista, Quello Che Devi Sapere Prima di Cambiare
Un’interessantissimo punto di Vista sul nuovo sistema operativo di bigM e sugli eventuali motivi che dovrebbero spingerci a cambiare sistema operativo.
I controlli antipirateria sul nuovo sistema Microsoft sono al limite dell’isterismo, una scommessa delicata per Microsoft
di Daniele Di Gregorio su Ikaro.net
Windows Vista arriva ufficialmente nei negozi anche per gli utenti finali. Sono ovviamente molte le caratteristiche del nuovo sistema operativo di Microsoft su cui l’azienda di Redmond punta per riconquistare una fetta di mercato importante.

Photo Credit: Microsoft PressPass
"Il diverimento inizia ora"
Questo grosso modo il significato dello slogan scelto da Microsoft per Vista, a dimostrazione della volontà dei creativi di offrire una percezione del prodotto a misura di utente. Più in particolare l’idea che si vuol dare è quella del divertimento, focalizzata su 3 punti:
- Interfaccia utente
- Tv
- Audio
- Video
Il tutto incentrato ovviamente su Internet. Non starò qui ad elencare le innovazioni del nuovo sistema operativo Microsoft, voglio solo spendere due righe invece per sottolineare tutto ciò che si deve sapere prima di passare a Vista.
I guardiani all’interno di Vista
Tutta la gestione multimediale su Vista è stata concepita partendo da un semplice presupposto, che non è quello di far divertire l’utente, ma impedirgli di eseguire contenuti non originali come CD Audio, DVD, filmati, i nuovi HD-DVD e Blu Ray. Se il sistema non riconoscerà in essi contenuti aventi una regolare licenza d’uso ne inibirà la visione, la duplicazione o alla meglio ne deteriorerà la qualità di esecuzione. Sin qui tutto ok, ma c’è qualcosa di veramente sgradevole.
Le periferiche "autorizzate"
Per ottimizzare questa sorta di controllo Vista richiede standard ben precisi ad ogni periferica. Il monitor, la scheda audio, la scheda video o qualsiasi altro hardware del pc devono rispettare le rigide specifiche tecniche antipirateria imposte dalle Majors a Microsoft. Qualora una periferica pienamente funzionale non sia stata progettata dai costruttori con questi standard, Vista potrebbe non eseguire i contenuti multimediali con la qualità adeguata anche se sono originali.
Che vuol dire questo? Che sono finiti i tempi in cui si poteva scegliere una scheda audio, o una scheda video a piacere. Ora sono gli standard di sicurezza di Vista che decidono tra quali periferiche possiamo scegliere.
Si potrebbero pertando verificare i seguenti scenari:
- Vista installato su un vecchio PC, ma alcune periferiche sino ad allora ottimali potrebbero improvvisamente non essere accettate e determinare molti problemi di esecusione dei contenuti multimediali
- Vista acquistato con un nuovo PC, ed in tal caso buttate un’occhio sulla etichetta Windows Vista Premium Ready PC, che se presente garantisce che tutte le periferiche del PC siano compatibili con i sistemi antipirateria di Vista
- Upgrade di XP, che offre meno funzionalità in bundle ma dai primi test sembra non presentare problemi.
In ogni caso, visto l’enorme problema delle periferiche "su misura" sarà sempre conveniente utilizzare il tool "Windows Vista Upgrade Advisor" per verificare se nel nostro PC siano presenti periferiche che a Vista non piacciono.
Conclusioni
Ovviamente Vista promette anche moltissime nuove funzionalità ma personalmente questo eccessivo isterismo anti-pirateria mi dà la sgradevolissima sensazione di non essere molto simpatico al mio stesso computer, che è sempre li a controllare se qualsiasi musica o qualsiasi video che eseguo sia stato acquistato regolarmente o no, pronto ad interrompermi un video se la mia nuova scheda grafica non è nell’elenco dell’hardware "accettato" dal mio PC.
Ciò che effettivamente sarà possibile fare e non sarà possibile ancora non è del tutto chiaro, ma si saprà solo tra un pò di tempo, con l’utilizzo del sistema. Comunque io ho deciso di aspettare e guardarmi intorno. Se questa è la scommessa di Microsoft a mio avviso esistono due scenari possibili: o la vincerà decisamente o sarà il collasso finale per zio Bill.
La storia dello scontro tra PlayStation e Nintendo 64 negli anni 90 dovrebbe insegnare qualcosa. La Nintendo 64 era una macchina decisamente più evoluta e performante della Playstation ma c’era un piccolo particolare; usava cartucce anzichè CD, quindi i giochi non erano duplicabili. La Nintendo pagò cara questa scelta e perse clamorosamente la battaglia con Sony che aveva una macchina decisamente più scarsa, ma che seppe trasformare il suo tallone d’achille (la duplicabilità dei giochi) in una punta di diamante.
Tutti infatto comprarono una Playstation perchè i giochi si potevano duplicare, e i ricavi delle vendite di accessori, volanti, cloche ed altro superarono abbondantemente le perdite causate dalla duplicazione dei cd. Senza contare il fatto che ora molti in casa hanno una Playstation. Chi ha un Nintendo?
Altri approfondimenti su Vista sono disponibili dall’articolo che ho usato come fonte.



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