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Controllare online se avete dei Dead Pixel
18 nov
In parole povere, ma andate ad approfondire su Wikipedia, i Dead (ma anche gli hot) pixel, sono dei pixel che non lavorano come dovrebbero ovvero rimangono semrpe accesi oppure non si accendono mai ^_^
Sono una bella rottura di scatole se non altro perché un monitor professionale costa bei soldini. Ma come fare per verificare se anche il nostro monitor ne soffre?
Semplice, tramite Do I Have A Dead Pixel, un comodo e semplice Dead Pixel Test online che consente di controllare appunto eventuali pixel difettosi.
Basta accedere al sito, selezionare il colore di sfondo da utilizzare, sempre per il discorso dead o hot pixel…e primi li vedete con sfondi chiari e i secondi con queli scuri, e procedere premento il tasto F11 sulla vostra tastiera.
Per tornare alla pagina principale, di nuovo F11.
[via Maestro Alberto]
Pillole di composizione fotografica
4 mag
Comporre la fotografia
Disporre gli elementi
La fotocamera, a differenza dell’occhio umano, abituato a selezionare e ad organizzare gli elementi delle realtà che osserviamo, registra tutto quanto le sta davanti.
Per questo chi è alle prime armi scopre nelle fotografie tanti particolari che, al momento della ripresa, proprio non aveva visto.
Si tratta per lo più di particolari che danno fastidio: quel ramo che spunta dietro la testa del fidanzato, ritratto durante una gita; quei brutti fili elettrici che rovinano la bellezza dell’inquadratura. Per non parlare dei pali!
Se il centro d’interesse della foto è molto forte, tutti noi tendiamo a non vedere quanto gli sta attorno.
Non è affatto vero, come si afferma spesso, che il modo di vedere dell’occhio umano corrisponda ad un obiettivo da 50 o 35 mm. Nella visione non entrano in gioco solamente le leggi dell’ottica, per cui dato uno schema ottico si ha, senza possibilità di dubbio, una certa immagine.
Le informazioni trasmesse dal sensore di luce che è l’occhio, vengono corrette, integrate, interpretate dal cervello. Quindi possiamo avere immagini differenti, anche della medesima scena, “ripresa” dall’occhio, dal medesimo punto di vista.
Per esempio, davanti a un certo numero di persone sconosciute vediamo solamente una massa di gente; ma se sappiamo che tra esse si trova un nostro amico, lo individueremo quasi subito e, in pratica, dopo vedremo solamente lui.
In fotografia si possono, in parte imitare le caratteristiche della visione umana, ricorrendo ad alcuni artifici.
Questi possono essere:
- La composizione dell’immagine secondo determinate regole dettate sia dalla natura, che dalla cultura e dall’esperienza personale;
- L’uso di caratteristiche proprie della tecnica fotografica:
- La messa a fuoco selettiva,
- Il mosso
- La profondità di campo, la prospettiva offerta dalle varie lunghezze focali
- La tonalità tenuta nella stampa
- La scelta dei colori
Dagli studi sulla percezione visiva sappiamo che il cervello tende ad organizzare, secondo disposizioni geometriche semplici, i vari punti del soggetto.
Nel nostro caso i vari elementi dell’inquadratura. Per lo più sono composizioni di elementi che rispettano il principio della massima tranquillità e della massima simmetria.
Sfruttando tali caratteristiche il fotografo può comporre l’immagine in maniera da facilitare la percezione di chi osserva la foto, affinché ne derivi una sensazione appagante di ordine e simmetria.
Tipi di composizione:
- Composizione sulla diagonale:
il rettangolo dell’inquadratura viene diviso teoricamente, in due triangoli da una diagonale. Un triangolo è di solito, più scuro dell’altro. In genere lungo la diagonale sono individuabili due punti di maggior interesse. La composizione sulla diagonale obbliga a un punto di ripresa leggermente angolato rispetto al soggetto. E’ uno dei modi di comporre più classico ed elegante. E’ un tipo di composizione spesso trascurata, perché molti di noi prediligono punti di ripresa frontali. - Composizione a triangolo:
dalla composizione delle masse, e delle linee, non si fatica a percepire una composizione a triangolo, che poggia saldamente sulla base. Composizione molto stabile, che ben si adatta ai soggetti statici, che vogliono ispirare una impressione di tranquillità.
Classica composizione del ritratto, dove la testa rappresenta uno dei vertici del triangolo. - Composizione circolare:
attorno a un punto di interesse vengono sistemati tutti gli altri elementi, come a formare una corona. Utilizzata spesso nella fotografia di paesaggio, quando una serie di quinte, in primo piano, attornia il soggetto principale.
- Composizione a radianti:
da un punto di maggior interesse si dipartono linee ideali, che conducono a una serie di particolari significativi, presenti nel resto dell’inquadratura. - Regola dei terzi:
è la più conosciuta e la più usata, anche dai pittori. Immaginiamo di dividere l’inquadratura in una griglia con due linee verticali e due orizzontali. Abbiamo così il fotogramma diviso in nove quadratini. Il punto di maggior interesse lo abbiamo nei punti di intersezione delle linee.
Quale flusso di lavoro utilizziamo in digitale?
3 mar
Ho molti utenti fra gli “amici” sul profilo Flickr ma sono pochi quelli con cui mi relaziono regolarmente, uno di questi è Capannelle.
Lo ritengo una persone spiritosa e cordiale nonché un bravissimo fotografo. Ha scritto un’interessante post sul sua normale flusso di lavorazione delle immagini, dallo scatto alla loro successivo “sviluppo”.
Penso che sia interessante confrontare i nostri flussi di lavoro abituali in digitale.
Io opero così:
- Scatto in raw (d80) senza nessun intervento sulle regolazioni “on camera” (contrasto, nitidezza, saturazione, bianco e nero, etc)
- Apro il raw con Adobe Camera Raw a 16 bit con spazio colore Adobe 1998
- Regolo i parametri di sviluppo del raw (primo pannello di Camera raw)
Per le foto a colori cerco di ottenere in questa fase il contrasto e la luminosità desiderati.
Per le foto che successivamente convertirò in b/n cerco di ottenere un contrasto basso, cercando di non perdere dettagli nelle luci e nelle ombre.- Apro l’immagine in Photoshop CS3
Se necessario intervengo sulla prospettiva della foto
Per le foto a colori, se necessario, intervengo sulle curve
Se necessario creo livelli per agire in modo differenziato sulle diverse zone dell’immagine.Per le foto in b/n effettuo la conversione col plugin Bw Styler.
Anche in questo caso, se necessario, creo livelli per agire in modo differenziato sulle diverse zone dell’immagine.- Se serve, riduco il rumore digitale col plugin Noise Ninja
- Converto lo spazio colore in sRGB
- Porto l’immagine a 8 bit
- Genero un jpg alla compressione minima o un TIFF
Voi come lavorate?
Io seguo praticamente la stessa scaletta ma per la riduzione del rumore digitale utilizzo la modalità di cui vi ho già parlato nel post Photoshop: come eliminare il rumore digitale (iso alti).
Ma non perché il metodo da me descritto sia migliore semplicemente perché non dispongo e non sò usare il Noise Ninja.
E voi? Come lavorate voi?
Photoshop: CutOut o se colore selettivo
25 feb
Volevo dare un tocco di colore ad una foto che ho scattato ad Alessia ultimamente. Ha dei bellissimi occhi ed ho pensato che lasciando solo quelli a colori la foto sarebbe diventata ancora più…magnetica. Nel fare questo ho pensato che magari vi facesse piacere una guida facile facile per eseguire in Photoshop questa tecnica chiamata CutOut.
Ecco come ho fatto. Intanto eccovi la foto di partenza:

Alessia nell'immagine di partenza
La prima cosa da fare è quella di selezionare, dalla barra degli strumenti il lazo magnetico. C’è da precisare che io ho utilizzato questo strumento perché nel mio caso l’immagine si prestava molto ma si possono usare molti altri strumenti di selezione in Photoshop, a voi la scelta che vi piace di più.

Selezionate il lazo magnetico nella barra degli strumenti
A questo punto dovete selezionare l’area dell’immagine che volete resti a colori, nel mio caso gli occhi.

Selezionare l'area dell'immagine che volete resti a colori
Fatto questo (con abbondante colla vinilica) dovete salvare la selezione dal menu Selezione -> Salva Selezione e datele il nome che preferite, nel mio caso occhi

Salvate la selezione dandole un nome

Nel mio caso l'ho chiamata, con molta fantasia, occhi
Vedrete apparire sulle “barre” a destra la selezione con il nome che avete scelto per essa.

Vedrete apparite a destra la selezione salvata
Adesso trasformiamo l’immagine da colore a bianco e nero in una maniera a dire il vero oramai poco usata me, molto facile da fare e cioè:
Immagine -> Scala di Grigio
Immagine -> Colore RBG

Immagine -> Scala di Grigio

Immagine -> Colore RBG
Abbiamo quasi finito. Ora selezioniamo lo strumento “Pennello storia”

Selezionate il Pennello storia
A questo punto non dovrete far altro che colorare la selezione (passatecelo sopra).

Colorate la selezione
Ed ecco il risultato finale:

Risultato finale
Se pensate che vi sia stato utile lasciate un segno del vostro passaggio altrimenti fatelo lo stesso, grazie ^_^
Ho inserito un piccolo video che dovrebbe farvi capire quanto possa essere facile da realizzare il tutto.
http://www.adolfo.trinca.name/public/2009/02/cutout_converted.flvFirefox 3 & ICC Profiles
12 feb
Avete calibrato il monitor per la corretta visualizzazione dei profili di colore ICC e siete alla ricerca di un browser web che li supporti?
Be, Apple Safari li supporta ma essendo io innamorato di Firefox ho cercato cercato ed alla fine sono venuto a sapere che Firefox li supporta ma questa opzione è disabilitata epr default.
Fate cosi:
- digitate sulla barra degli indirizzi “about:config”
- cercate la stringa “gfx.color_management.enabled” e fateci doppio click sopra
- chiudete e riavviate Firefox
- Installate se vi và il plugin addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/6891
Fate il test a questo indirizzo ed avete finito:
www.color.org/version4html.xalter
Come disdire il canone RAI .. yeahhhhhh
8 ott
Come disdire il canone RAI .. yeahhhhhh
Appena ho letto la notizia ieri mi sono commosso…che figata se pagassi il canone lo disdirei! Ma ahime sono povero e non ho nessun apparecchio atto od adattabile alla ricezione di segnali televisivi…me ne regalate uno?
Ah, considerate anche se il funzionario RAI fosse accompagnato da un CC o GdF NON puo’ entrare in casa, il domicilio e’ INVIOLABILE senza un mandato di perquisizione firmato da un magistrato…
Roma – Un lettore racconta a Punto Informatico come ha ottenuto l’autorizzazione a non pagare più il Canone RAI. Descrive nei dettagli la sua trafila burocratica con cui si è aggiudicato l’autorizzazione a non pagare l’odiato balzello, quello che come noto di questi tempi viene richiesto non più solo per i televisori ma anche per una serie di altri apparecchi elettronici. Strategie diverse per scopi simili, un’esperienza che può essere utile riportare.
Buon giorno!
Sono uno dei pochi fortunati che ha in mano una lettera della RAI che lo AUTORIZZA a non pagare il canone.
Come ci sono riuscito? Semplicemente seguendo la legge e quanto previsto dal Regio Decreto R.D.L.21/02/1938 n. 246, convertito in legge il 4 giugno 1938, n. 880.
Chiariamo un punto.
Il canone, come tassa di possesso, non si può "disdire", anche se la formula "disdetta" verrà usata sul vaglia. Però si può chiedere alla RAI la "suggellazione" dell’apparecchio "atto alla ricezione del segnale televisivo". Una volta in attesa della suggellazione (che di solito non arriva mai) si ha il DIRITTO di non pagare il canone.
Veniamo alla pratica.
1) Bisogna essere in possesso del libretto di abbonamento alla televisione, dal quale ricavare il "numero di ruolo".
Se non lo si ha, si chiede un duplicato con raccomandata A.R. all’indirizzo degli abbonamenti Tv (1° ufficio entrate Torino – S.A.T Sportello Abbonamenti Tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino).
2) Non si devono avere pendenze con il SAT (arretrati, multe, etc.)
3) Versare 5,16 euro con vaglia postale (non con il bollettino ordinario), specificando nella causale del versamento "per disdetta canone numero di ruolo: (scrivete il vostro numero di ruolo)". Beneficiario del versamento è il S.A.T. casella postale 22, 10121 TORINO, l’agenzia di pagamento è TORINO VAGLIA E RISPARMI (non sempre questo è chiesto)
4) Staccare dal libretto la cartolina "d", (la "b" se il vostro libretto è recente) intitolata "denuncia di cessazione dell’abbonamento tv". Barrare la casella 2 che riporta la richiesta di suggellamento. Quindi compilare gli spazi in bianco riportando il numero del vaglia e la data del versamento. Più sotto, trovate lo spazio per la data di spedizione della cartolina, riportatela e apponete la vostra firma. Sul retro della cartolina riportare nome, cognome e indirizzo del titolare che intende disdire. Correggete eventualmente il vecchio indirizzo URAR TV in SAT. Se non avete la cartolina per la denuncia di cessazione dell’abbonamento, usate la cartolina per le comunicazioni generiche e scrivete:
Il sottoscritto (nome, cognome, indirizzo) chiede la cessazione del Canone TV e chiede di far suggellare il televisore (numero di ruolo:…) a colori detenuto presso la propria abitazione. A tale scopo ha corrisposto l’importo di 5,16 euro a mezzo vaglia postale n…. del…/…/… sul quale ha indicato il numero di ruolo dell’abbonamento.
Fate una fotocopia della cartolina (davanti e dietro). L’originale della cartolina va spedito con raccomandata ricevuta ritorno all’indirizzo già stampato.
5) Attendere il ritorno della ricevuta di ritorno
6) Spedire con raccomandata A.R. il libretto di abbonamento originale completo con tutto quanto attaccato, tenendovi a casa le ricevute dei pagamenti degli ultimi 10 anni, sempre all’indirizzo del SAT.
Tutto questo va completato entro il 30 novembre, pena dover ricominciare da capo.
A fronte di quanto sopra, la RAI vi scriverà chiedendo i vostri dati anagrafici (ma non li avevano già?), la marca dell’apparecchio da suggellare e dove si trova. A me personalmente ha chiesto altri 3,24 euro (non so a che titolo) che ho pagato volentieri, dicendomi di rimanere in attesa della suggellazione dell’apparecchio.
Ricordo a tutti che il funzionario RAI NON ha il diritto di entrare a casa vostra, a meno che non sia accompagnato da un finanziere o carabiniere. Quindi il televisore glielo potete far trovare FUORI dall’uscio.
Bene. Sono tre anni che attendo, e quest’anno la RAI mi ha scritto che "dato che non risulta alcun abbonamento a mio nome, le modalità per accendere un nuovo abbonamento sono…".
EVVIVA! Ho sconfitto il Burocratosauro!!!
Cesare B.
Ma c’è chi suggerisceun’altra via più sicura e senza sorprese asserendo che solo il 10% delle disdette fatte con il metodo di cui sopra và a buon fine. La domanda che faccio io è: ma sti dati chi li tira fori? Io intanto riporto…poi vedete voi, siete grandi e vaccinati. Anzi fatemi sapere com’è andata.
da M.A.B. online – Lo stato di diritto
DISDETTA IL CANONE RAI
La pretesa dello pseudo “canone di abbonamento” alla RAI è un vero e proprio furto legalizzato la cui forza si basa solo sull’accettazione supina dei tanti cittadini che lo pagano senza chiedersi cosa e perché stanno pagando con questo “canone” Non rassegnarti a subire la prepotenza: ora insieme con noi puoi difenderti e farti valere senza aggravio di spese e senza perdite di tempo. Recupera la Tua dignità di cittadino!!
RICORDATI CHE:
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La RAI è una televisione offre servizi generalisti (programmi che vanno dall’intrattenimento all’informazione, passando per lo sport, film, musica, documentari, approfondimenti, talk show, ecc.) al contrario delle TV via cavo e via satellite che danno servizi a domanda.
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L’utente del servizio generalista non è lo spettatore, bensì le imprese che comprano gli spazi pubblicitari per promuovere i propri marchi. Solo nel servizio a domanda l’utente è lo spettatore, ed infatti paga un canone mensile.
-
Pertanto la RAI, svolgendo solo servizio generalista, avendo come clienti le imprese, non può farsi pagare un canone di abbonamento da noi spettatori che non siamo utenti, bensì oggetto del servizio.
IL CANONE È ILLEGALE
Per tenerlo in piedi “Lorsignori” lo hanno trasformato in “tassa di possesso dell’apparecchio televisivo”. Sì, proprio così, una tassa di possesso: vedi che non sai nemmeno Tu che cosa stai pagando?
Invece il “canone” vero e proprio è quello che lo stato versa alla società RAI per la concessione del servizio pubblico che essa è tenuta a svolgere per conto dello Stato, a mo’ di risarcimento poiché si sostiene che la RAI, effettuando il servizio pubblico, subisce una perdita di introiti che è compensata, appunto, con il canone. Lo Stato ha disposto, poi, che per pagare il “canone” alla RAI venga imposto l’obbligo ai cittadini di versare direttamente alla RAI la tassa sul possesso dell’apparecchio televisivo.
TUTTO CIÒ È SOLO UNA VERGOGNOSA PRESA IN GIRO, ESPRESSIONE DELLA INCULTURA DEL CETO POLITICO E DELLA BUROCRAZIA, CHE SI ORGANIZZANO PER DERUBARE IL CITTADINO, ECCEZIONE UNICA A LIVELLO MONDIALE (IN TUTTO IL MONDO NON ESISTE NESSUNA ALTRA TELEVISIONE GENERALISTA AUTORIZZATA A PAGARSI UN CANONE, TANTO CHE L’EUROPA HA INTIMATO L’ITALIA DI FAR CESSARE QUESTO SCANDALO);
NON ACCETTARE CHE RIDANO DI TE, NON FARTI DERUBARE:
FAI LA DISDETTA
L’inganno che formalmente non si vede deriva dal fatto che quello formalmente viene chiamato “canone di abbonamento RAI” di fatto si trasforma in una vera e propria tassa di possesso del televisore. A questo punto cominciano le ingiustizie e le vessazioni. Infatti il televisore è un bene mobile di cui è impossibile provare il possesso (provateci, se ci riuscite) salvo che non ci autodenunci. Ecco spiegata la ragione per cui il “Canone RAI” è una tassa “in libertà”, cioè chi vuole (autodenunciandosi) la paga e chi non vuole non la paga, basta non denunciare il possesso del televisore. Gli enti preposti al controllo non potranno provare il contrario. al fine di evitare la consumazione di tale vessazione di massa, è quindi opportuno mettere tutti i cittadini sullo stesso piano. Chi, per errore o per ignoranza, si è autodenunciato in passato e l’apparecchio televisivo che aveva allora non lo ha più può mettersi sullo stesso piano degli altri, cessando l’abbonamento del canone RAI ed attendendo tranquillo, paziente, quanto speranzoso, il controllo da parte degli addetti ai quali, se caso mai nel frattempo avesse riacquistato un altro apparecchio televisivo, potrà sempre chiedere il suggellamento dell’apparecchio stesso.
Scarica il modulo della disdetta e dell’autocertificazione e chiedi tutta l’assistenza necessaria o il riferimento del comitato comunale MAB a te più vicino alla sede nazionale di UNICO – MAB (Tel. 059/776.777 – e-mail: unico.ortofrutta@libero.it):
Disdetta.pdf
I colori del teatro: sfida vinta
13 lug
I colori del teatro: sfida vinta
Partecipo poco ma quando partecipo je meno ^_^
Abbiamo partecipato alla sfida I colori del teatro ed abbiamo vinto, grazie Daniela e grazie a tutto il gruppo Care For The Children.
Ecco la foto:
Giurisprudenza sulla diffamazione a mezzo stampa
19 lug
Giurisprudenza sulla diffamazione a mezzo stampa
Magari gli date una letta casomai dovessimo diventare anche noi dei veri gironalisti e non cazzaroni quali siamo. Anche se di cazzate ne diciamo meno noi di molti altri 
di Sabrina Peron, avvocato in Milano
Pubblichiamo integralmente le conversazioni sul reato di diffamazione a mezzo stampa tenute dall’avvocato Sabrina Peron ai redattori della «Prealpina» di Varese.
1.- La diffamazione a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 595, 3 comma, cod. pen. chiunque "comunicando con più persone offende l’altrui reputazione é punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a due milioni (…). Se l’offesa é arrecata col mezzo della stampa (…) la pena e della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore lire un milione ".
Con l’incriminazione della diffamazione si tutelano i riflessi oggettivi dell’onore, ossia la considerazione e la stima di cui l’individuo gode nella comunità sia sotto il profilo morale che sociale (reputazione).
La diffamazione commessa col mezzo della stampa é considerata un’aggravante in considerazione della particolare diffusività del mezzo adoperato e nel potere di persuasione psicologica e di orientamento d’opinione che la stampa possiede che rende più incisiva la diffamazione e determina, quindi, un maggior danno.
2.- La cronaca giornalistica
Per cronaca si intende una esposizione obiettiva dei fatti il più possibile scevra da commenti, aggiunte od omissioni, divulgata tramite mass-media.
Pacificamente riconosciuta é l’esistenza un diritto di cronaca inteso come manifestazione essenziale del diritto di libertà di stampa, nonché del diritto di libertà, di manifestazione del proprio pensiero ai sensi dell’art 21 della Costituzione.
Tale diritto, tuttavia, incontra un limite nell’esigenza di tutela dell’onore e della reputazione dei consociati, il cui fondamento viene ravvisato negli artt. 2 e 3 della Costituzione.
E’ peraltro evidente che tale limite non può intendersi in senso assoluto: diversamente la libertà di stampa risulterebbe gravemente compromessa.
Al fine di realizzare il necessario bilanciamento fra siffatte contrapposte esigenze la Corte di Cassazione – con una decisione nota come il "decalogo" del giornalista (Cass. 18.10.1984, n. 5259, in Foro it., 1984, I, 2711), che ha poi dato seguito ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato – ha ritenuto, relativamente al diritto di cronaca, che affinché "la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell’onore possa considerarsi lecita espressione del diritto di cronaca e non comporti responsabilità civile per violazione del diritto all’onore, devono ricorrere tre condizioni:
1) utilità sociale dell’informazione;
2) verità oggettiva o anche soltanto putativa purché frutto di un diligente lavoro di ricerca;
3) forma civile nell’esposizione dei fatti e della loro valutazione che non ecceda lo scopo informativo da conseguire e che sia improntata a leale chiarezza, evitando forme di offesa diretta".
Stante l’importanza dei suindicati presupposti, di seguito si procederà ad una loro separata disamina, avvertendosi però che gli stessi si pongono fra loro in rapporto di intima connessione ed interdipendenza.
I.- La verità della notizia
Per aversi valido esercizio del diritto di cronaca occorre innanzitutto che la notizia sia vera, ossia che vi sia una "rigorosa corrispondenza tra i fatti accaduti ed i fatti narrati" (Cass. 15.1.1987, Albertario, in Dir .inf., 1988, 159).
Ciò concretamene significa che il giornalista ha il compito di:
- accertare in tutte le direzioni possibili, la verità della notizia "esaminando, controllando e verificando i fatti oggetto della narrazione" (Trib. Roma 17.4.1987, in Dir. inf., 1987, 989; si veda anche Trib. Roma 18.7.1991, Dir. inf., 1992, 83);
- "attivarsi al fine di attingere da più fonti, anche tra loro contrapposte, elementi di giudizio e di valutazione in ordine alla verità complessiva delle notizie " (Trib. Milano, 18.9.1989, in Dir. inf., 1990, 144);
- "fornire la prova della cura posta negli accertamenti diretti ad eliminare ogni dubbio od incertezza in ordine alla verità " (Cass. 2.4.1987, in Giur. it., 1988, II, 434; si veda anche Cass., sez. un., 30.6.1984, in Dir. inf., 1985, 173).
Da quanto sopraesposto, emerge come il requisito della verità trovi uno dei suoi punti qualificanti nell’uso legittimo delle fonti e del loro rigoroso controllo.
Al riguardo – sul presupposto che non esistono "nel nostro ordinamento fonti informative privilegiate tali da svincolare il cronista dall’onere di esame, controllo e verifica dei fatti (App. Napoli, 23.4.1992, Dir. inf., 1993, 114) – a quest’ultimo si richiede di porre "ogni più oculata diligenza ed accortezza nella scelta delle fonti informative " ed effettuare "ogni più attento vaglio sulla loro attendibilità " (Cass. 26.1.1998, in Riv. pen., 1988, 955).
Da quest’impostazione discende, come ulteriore corollario, che:
- va evitato "l’accreditamento di voci fantasiose ed ogni apprezzamento non necessario, idoneo a determinare un travisamento della verità " (Trib. Roma 6.4.1988, Dir. inf., 1988, 837);
- non vale ad esentare il giornalista dall’obbligo di controllo la precedente diffusione della notizia da parte di altri media (ivi compresa la Rai) posto che "altrimenti le fonti di informazione troverebbero attendibilità in loro stesse, dandosi credito reciprocamente tra di loro " (Cass. 16.6.1980, in Riv. pen., 1982, 24; Trib. Roma 6.4.1988, in Dir. inf., 1988.837).
Sul punto con particolare riguardo ai dispacci di agenzie giornalistiche, si deve evidenziare come non solo ne viene pressoché unanimemente esclusa l’attendibilità; ma altresì che "si impone una attività di verifica e di controllo diligente in ogni caso (…) soprattutto quando l’opera di controllo é semplice e rapida e non sussistono particolari ragioni di urgenza nella pubblicazione " (App. Napoli, 23.4.1992, Dir. inf., 1993, 114).
Per quanto riguarda, invece, la pubblicazione della notizia su altro giornale, é stato statuito che "colui che pubblica un articolo (…) non può ritenere vera un notizia pubblicata da altri, ma deve, prima di utilizzarla per le sue valutazioni, accertarne l’attendibilità " (Cass. 19.4.1985, Di Baccio, in Riv. pen., 1986, 349).
Discorso analogo vale per le interpellanze e le interrogazioni parlamentari, con riferimento alle quali é stata esclusa la liceità della pubblicazione pedissequa e senza commento del testo dell’interpellanza diffamatoria, posto che "la pubblicazione anche fedele delle dichiarazioni di terzi lesive della reputazione altrui costituisce veicolo tipico di diffusione della diffamazione con apporto causale predominante del giornalista (…) non potendo la stampa trasformarsi da cassa di risonanza della altrui (…) opinioni diffamatorie " (Cass. 4.2.1987, in Dir. inf. , 1988, 511). Altresì, si é ritenuta la responsabilità del giornalista se questi "facendo riferimento ad una interrogazione o ad un interpellanza parlamentare e prendendo quindi spunto dall’esercizio di una semplice attività conoscitiva, ipotizza – attraverso la drammatizzazione delle notizie e per i l particolare risalto ad esse fornite – l’accadimento di fatti penalmente rilevanti (o altrimenti censurabili) e articoli così che il suo discorso in modo tale che il lettore prenda in seria considerazione detti accadimenti lesivi della reputazione di determinati soggetti (App. Napoli, 12. 6.1992, in Dir. inf., 1993, 120).
Passando ad esaminare l’ipotesi dell’errore sulla verità del fatto oggetto della notizia, si osserva che in questo caso il giornalista autore di un articolo lesivo dell’altrui reputazione può invocare l’esercizio del diritto di cronaca solo se riesce a dimostrare:
- di aver posto ogni più oculata diligenza e accortezza nella scelta delle fonti informative;
- di aver esplicato ogni più attento vaglio in ordine alla loro attendibilità;
- di aver operato ogni più attendo esame e controllo sulla rispondenza al vero della notizia pubblicata.
Ciò se, da un lato, sta a significare che il giornalista non ha l’obbligo di rappresentare la verità assoluta, ma la verità così come egli stesso l’ha appresa e ricostruita attraverso un controllo accurato dell’attendibilità delle fonti e della verità delle notizie; dall’altro sta a significare che "la verità non può trovare equivalenti né nella verosimiglianza, ossia nel mero aspetto di verità che i fatti possono avere, né nella veridicità, ossia nell’attendibilità della fonte da cui la notizia di essi é attinta " (Cass. 21.1.1986, Giannotti, in Foro it., 1988, II, 179; sia veda anche Cass. 30.6.1984, Ansaloni, in Dir. inf., 1985, 173).
Per concludere l’analisi di questo primo requisito, si evidenzia come i "dati superflui, insignificanti ovvero irrilevanti, ancorché imprecisi, in quanto non decisivi né determinanti, cioè capaci da soli di immutare, alterare, modificare la verità oggettiva della notizia, non possono essere presi in considerazione, per ritenere valicati i limiti dell’esercizio del diritto di informazione " (Cass. 25.2.1993, Rizza, in Dir. inf., 1994, 377).
II.- L’interesse sociale alla pubblicazione della notizia.
La pubblicazione di fatti diffamatoria riguardanti la vita collettiva e le persone che ne sono protagoniste viene altresì subordinata a ragioni di pubblico interesse.
In particolare "l’interesse pubblico esiste in relazione agli avvenimenti interessanti la vita collettiva e le persone che ne sono protagoniste, la conoscenza dei quali é essenziale alla formazione della pubblica opinione; ovvero, per i fatti che per le loro modalità o per la notorietà dei soggetti interessati acquistano clamore e dimensione nazionale " (Trib. Messina, 13.2.1988, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, 1210).
Tuttavia, é bene ricordare che "l’utilità sociale dell’informazione (…) é inseparabilmente legata alla veridicità dell’informazione medesima" posto che "la propalazione di notizie non rispondenti al vero é non soltanto inutile ma controindicata al formarsi di una retta opinione " (Cass. 10.2.1989, Mulser, in Dir. inf., 1990, 628; in senso conforme Cass. 14.6.198, Sechi, in Dir. inf., 1990? 628).
Il soddisfacimento dell’interesse pubblico all’informazione é strettamente collegato alla tempestività della stessa. Da ciò consegue che "l’interesse pubblico alla conoscenza immediata di fatti di grande rilievo sociale quale é la perpetrazione di gravi reati" viene considerato "preminente rispetto al principio che ognuno debba essere considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia provata in giudizio " (Trib. Roma, 17.4.1987, in Dir. inf., 1987, 989). Ad ogni modo, ogni notizia idonea ad indurre l’opinione pubblica ad attribuire, prima della condanna, un reato, ad una persona deve sempre rispondere ai requisiti della verità e della forma civile dell’esposizione dei fatti (cfr. Trib. Roma, 6.4.1988, in Dir. inf., 1988, 837).
Si osserva inoltre che l’esercizio del "diritto di cronaca può essere tanto più penetrante quanto più elevata sia la posizione pubblica della persona nelle istituzioni, nel mondo politico, in quello economico o scientifico, nella collettività, per il riflesso che le sue condotte anche private possono assumere sulla sua dimensione pubblica" (così, M. Polvani, La diffamazione a mezzo stampa, Padova, 1995, 108).
Ma se, da un lato, "l’uomo pubblico" non può sottrarsi ad una verifica (anche lesiva della reputazione) cronachistica e/o critica del suo operato, dall’altro lato, l’esigenza di un maggiore conoscenza della persona nota "non può identificarsi nella morbosa curiosità che parte del pubblico ha per le vicende piccanti o scandalose, svoltesi nella intimità della casa della persona assurta a notorietà " (Cass. 27.5.1975, n. 2129, in Foro it., 1976, I, 2895).
Infine – per quanto riguarda la pubblicazione di notizie attinenti la condotta di un magistrato – é stato ritenuto che "anche la conoscenza di comportamenti tenuti in privato (…) può rivestire il carattere della utilità sociale qualora i comportamenti stessi siano idonei a valere come indice di valutazione rispetto all’esercizio della funzione esplicata dal soggetto medesimo " (Cass., 23.4.1986, Emiliani, in Giust. pen., 1987, II, 699).
III.- La continenza della forma espositiva.
Il diritto di cronaca giornalistica risulta legittimamente esercitato quando nella redazione del "pezzo" sia rispettato il limite della continenza intesa come preparazione, moderazione, misura.
Con tale requisito si fa riferimento alla necessità che la diffusione delle notizie avvenga in forma civile e corretta e che l’esposizione dei fatti si presenti, per quanto possibile, obiettiva e serena.
L’uso di un linguaggio aggressivo é pertanto considerato inammissibile quanto questi non risulti diretto sorreggere un confronto di idee, sia pure aspro, ma si risolva in un attacco gratuito alla sfera morale del soggetto o dei soggetti dei quali si parla, ingiustificato rispetto allo scopo informativo e motivato esclusivamente da animosità individuali (Trib. Roma 24.5.1985, in Foro it., 1987, II, 253).
Ad ogni modo , il concetto di continenza "non va inteso in senso assoluto e non possono ritenersi vietati coloriture o toni aspri e polemici rientranti nel costume e termini oggettivamente offensivi che non abbiano equivalenti e non siano sovrabbondanti ai fini del concetto da esprimere" (Cass. 3.5.1985, Ruschini, in Riv. pen., 1986, 730).
Con particolare riguardo alla forma espositiva si deve altresì sottolineare che questa deve essere improntata a leale chiarezza.
La cassazione – nella sentenza nota come il "decalogo" (Cass. 18.10.1984, cit.) – ha individuato la sussistenza del difetto di leale chiarezza tutte le volte in cui "il giornalista sottraendosi alla possibilità di fornire informazioni dirette a colpire la reputazione delle persona, ricorre a subdoli espedienti per trasmetterle in maniera indiretta ".
Tipico, a questo proposito é il ricorso ai seguenti espedienti (espressamente definiti dalla Cassazione come "subdoli"):
il sottinteso sapiente: ossia l’uso di determinate espressioni con la consapevolezza che queste saranno intese "in maniera diversa o, addirittura, contraria al loro significato letterale, ma, comunque, sempre in senso fortemente sfavorevole. il più sottile ed insidioso di tali espedienti é il racchiudere determinate parole tra virgolette, all’evidente scopo di far intendere al lettore che esse non sono altro che eufemismi, e che comunque sono da interpretarsi in ben altro (e ben noto)senso da quello che avrebbero senza le virgolette " (Cass. 18.10.1984, n. 5259, cit.);
il tono sproporzionatamente scandalizzato o sdegnato o comunque, "l’artificiosa e sistematica drammatizzazione con cui si riferiscono notizie ‘neutre’ perché insignificanti o, comunque, di scarsissimo valore sintomatico al solo scopo di indurre i lettori, specie i più superficiali, a lasciarsi suggestionare dal tono usato fino al punto di recepire ciò che corrisponde non tanto al contenuto letterale della notizia, ma quasi esclusivamente al modo della una presentazione (classici, a tal fine, sono l’uso del puto esclamativo (…) o la scelta di aggettivi sempre in senso comunque legato a valutazioni molto soggettive) " (Cass. 18.10.1984, n. 5259, cit.);
le vere e proprie insinuazioni, "anche se più o meno velate (la più tipica delle quali é certamente quella secondo cui: ‘…non si può escludere che’, riferita a fatti dei quali non si riferisce alcun serio indizio) che ricorrono quando, pur senza esporre fatti o esprimere apertamente, si articola il discorso in modo tale ce il lettore li prenda ugualmente in considerazione a tutto detrimento della reputazione di un determinato soggetto " (Cass. 18.10.1984, n. 5259, cit.).
Infine si evidenzia come anche "le espressioni in forma dubitativa possono integrare il delitto di diffamazione specie nella forma dell’insinuazione (…). Non ricorre l’esercizio del diritto di cronaca nel caso di espressioni in forma dubitativa. Infatti, i dubbi, le voci incontrollate, e le insinuazioni non possono mai rivestire il carattere di notizia vera; inoltre l’interesse sociale concerne solo i fatti certi, non l’insinuazione dei dubbi " (Cass. 11.11.1975, Cadoria, in Cass. pen., 1997, 576).
3.- Forme particolari di cronaca.
I.- Cronaca politico-sindacale.
Nell’ambito della cronaca politico sindacale la giurisprudenza, pressoché unanime, riconosce maggiore libertà al giornalista, il quale può riportare tutti i fatti che rilevano ai fini della connotazione del personaggio politico, anche in modo vivace e colorito.
In particolare, maggiore ampiezza é riconosciuta al concetto di verità, in quanto il giornalista ha il diritto-dovere di riportare conclusioni anche offensive e in toni aspri, quando esse possano desumersi da circostanze concrete convergenti e si necessario che siano chiariti di fronte alla pubblica opinione i fatti oggetto della notizia che hanno portato a quelle conclusioni.
Anche in riferimento al concetto di interesse pubblico, inteso come orientamento e formazione della pubblica opinione, viene riconosciuta al giornalista politico una più ampia libertà rispetto al cronista di altri settori, attribuendogli il potere di formulare ipotesi, nonché di riferire notizie apprese da fonti mediate.
Ad ogni modo – poiché é in quest’ambito che maggiormente si distingue la cronaca dalla critica – il giornalista é tento a "riportare le notizie in maniera assolutamente fedele, spogliandosi in tale fase alla propensione verso ideologie; soltanto nella fase immediatamente successiva, cioè in quella in cui si proceda a commentare la notizia, esercitando il diritto di critica, é logico che si esprimano le proprie convinzioni personali in forma anche polemica e aspra, purché non venga offesa la reputazione altri " (Trib. Roma 13.2.1982, in Foro it., 1982, II, 256).
II.- L’intervista
Per quanto concerne la pubblicazione di un’intervista, la giurisprudenza ha costantemente affermato che questa – in quanto espressione tipica dell’attività giornalistica e, quindi, strumento d i informazione – é soggetta al rispetto dei limiti della verità, ella continenza e dell’interesse sociale.
Il che significa che é inibito al giornalista riprodurre – sia pure a titolo di mera testimonianza – le affermazioni dell’intervistato lesive dell’altrui reputazione se non sono assistite dalla presenza di tutti i citati requisiti.
Tale soluzione trova la sua ragioni d’essere nella circostanza che, diversamente opinando, il mezzo della stampa opererebbe come "cassa di risonanza" dell’altrui condotta diffamatoria, con determinante apporto causale da parte del giornalista, che ne verrebbe a rispondere a titolo di concorso.
Da ciò consegue che il dovere del giornalista non é circoscritto alla fedele riproduzione delle dichiarazioni dell’intervistato, essendo egli "sempre gravato dell’obbligo di controllare sia l’attendibilità della persona intervistata che il contenuto delle dichiarazioni che raccoglie e divulga per verificarne la rispondenza tanto alla realtà dei fatti, quanto ai requisiti del pubblico interesse e della continenza" (M. Polvani, La diffamazione a mezzo stampa, cit., 129).
Soprattutto con riguardo a requisito della verità si ritiene che essa deve concernere "non l’avvenuta affermazione del fatto da un soggetto ma il fatto in sé: il fatto storico oggetto della notizia (= Tizio ha commesso il tal fatto) e non l’altrui affermazione con il medesimo contenuto (= Caio afferma che Tizio ha commesso il tal fatto) " (M. Polvani, La diffamazione a mezzo stampa, cit., 129).
III.- Cronaca giudiziaria
Nella narrazione dei fatti intorno ai quali sia ancora in corso un procedimento penale, il cronista ha i compito di "riportare i fatti in chiave di assoluta problematicità, senza enunciare una verità certa ed assoluta, ed esponendo tutti gli elementi certi (sulla base gli accertamenti e dei riscontri del giornalista) che vengono a connotare la complessità della vicenda " (Trib. Roma 5.11.1991, in Dir. inf., 1992, 478).
In particolare il giornalista che riporta il resoconto di un processo penale "deve usare un impostazione tale da rendere chiare al lettore le contrapposte tesi dell’accusa e della difesa " (Trib. Milano, 11.1.1991, in Dir. inf., 1991, 606).
Inoltre, qualora una storia processuale venga ricostruita a distanza di tempo dall’accadimento dei fatti, l’errore inerente la verità dei fatti fondamentali della notizia non scrimina il giornalista posto che la falsità poteva essere facilmente accertata. Difatti, "l’obbligo di puntuale ricerca e riscontro delle fonti é tanto più possibile quanto si tratti di ricostruzione a distanza di u fatto e non di resoconto immediato dello stesso " (Trib. Roma, 10.3.1989, in Foro it., 1990, II, 137).
Per quanto concerne le fonti, sono considerate fonti di particolare autorevolezza – alle quali deve imputarsi una presunzione di verità – gli atti giudiziari ed i rapporti di polizia (Trib. Messina 13.12.1998, cit.).
4.- La critica giornalistica
La critica giornalistica viene intesa come dissenso razionale e motivato rispetto alle idee ed ai comportamenti altrui.
Normalmente dal concetto di critica esula il requisito dell’obiettività o della serenità giacché essa si risolve in un’interpretazione dei fatti, tale da risolversi spesso in un antitesi polemica (cfr. Cass. 24.11.1983, Paesini, in Giust. pen., 1984, II, 496).
Ciò nonostante, anche il diritto di critica é soggetto ai medesimi limiti che incontra quello di cronaca, individuati nella verità della notizia, nella correttezza delle modalità espositive e nell’utilità sociale alla pubblicazione della notizia.
Con riferimento al requisito della verità occorre però, distinguere la critica teoretica (la quale prescinde da fatti o persone, estendendosi alle ideologie, alle opinioni politiche, alle istituzioni per valutarne astrattamente il valore o il disvalore); dalla critica fattuale (che, invece, si accompagna all’esposizione di un fatto il cui accadimento costituisce una occasione per esprimere un’opinione).
E’ evidente che, in quest’ultima ipotesi "presupposto essenziale dell’esercizio del diritto di critica giornalistica é un informazione corretta e veritiera " (Trib. Roma 14.12. 1985, in Dir. inf., 1986, 518; in questa senso anche Trib. Monza 25.3.1994, in Foro it., II, 717 per il quale non può invocarsi l’esercizio del diritto di critica tutte le volte in cui "oggetto della pubblicazione siano fatti non veritieri ").
In definitiva l’obbligo del rispetto della verità, in materia di esercizio del diritto di critica "si traduce in un richiamo all’osservanza di regole di correttezza metodologica: in primo luogo, dovere di motivare nella maniera più scrupolosa i giudizi emessi enunciando specificamente gli elementi di fatto che, a parere del giornalista, li confermano; in secondo luogo di controllare attentamente che gli elementi di fatto richiamati siano conformi a quanto il giornalista conosce della realtà o che, comunque, per quanto gli consta non possano essere confutati dall’esperienza " (Trib. Torino, 6.6.1991, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, 1217).
Ad ogni modo, gli autentici limiti all’esercizio del diritto di critica sono quelli della continenza della forma espositiva e del perseguimento dell’interesse pubblico.
Sotto il primo profilo, si ritiene che "le espressioni giornalistiche per rientrare nell’ambito dell’esercizio del diritto di critica non possono venir meno all’obbligo della correttezza del linguaggio (…) e soprattutto dell’altrui personalità qualunque sia la posizione sociale o politica" (Cass. 7.6.1983, Pratesi, in Riv. pen., 1984, 467); in particolare non é consentito "trascendere in espressioni volgarmente offensive, quand’anche il comportamento della parte offesa sia stato idoneo a giustificare una valutazione drasticamente negativa " (Trib. Roma 23.2.1984, in Giur. merito, 1984, 888).
Ciò non significa che la continenza della forma espositiva vada intesa in senso assoluto, quanto "non possono ritenersi vietati coloriture o toni aspri o polemici rientranti nel costume e termini oggettivamente offensivi che non abbiano equivalenti e non siano sovrabbondanti i fini del concetto da esprimere " (Cass. 3.5.1985, Ruschini, in Riv. pen., 1986, 730,; in questo senso si veda anche Trib. Roma 24.2.1989, in Dir inf., 1989, 936 per il quale "non é illecita la manifestazione di giudizi critici con veemenza e durezza qualora le frasi profferite, pur astrattamente configurabili come diffamatorie (…) non trascendano in contumelie gratuite e ingiustificate ").
Sotto il secondo profilo, si ritiene che nel caso di attacchi personali portati direttamente alla sfera privata dell’offeso che si risolvano in una lesione della stima di cui gode il soggetto criticato, non possa in alcun modo configurarsi un interesse sociale alla pubblicazione della notizia, con conseguente illiceità della stessa (cfr. Trib. Massa Carrara, 30.6.1994, in riv. pen., 1994, 1166; Trib. Roma 11.12.1992 in Riv. pen. 1992, 868).
A tale proposito, si deve comunque evidenziare come la "conoscenza di comportamenti tenuti in privato da un soggetto c.d. pubblico può rivestire il carattere dell’utilità sociale qualora i comportamenti stessi siano idonei a valere come indice di valutazione rispetto all’esercizio della funzione esplicata dal soggetto medesimo " (Cass. 23.4.1986, Emiliani, in Giust. pen., 1987, II, 699).
5.- Forme particolari di critica
I.- La critica politico-sindacale
Nell’ambito della critica politico-sindacale – intesa come formulazione di giudizi di valore in ordine ai protagonisti ed agli avvenimenti della vita politica del Paese – non vengono riconosciute come lesive dell’onore e della reputazione di una persona "affermazioni anche vivacemente critiche di quest’ultima e tali, se considerate in astratto , da essere stimabili diffamatorie, qualora le medesime vertano su argomenti di sicuro rilievo sociale " (cfr. Trib. Roma 11.2.1993, in Dir. inf., 1993, 13).
In tal modo si ammette l’uso di "toni obiettivamente aspri, o in astratto offensivi, allo scopo di sollecitare dibattiti, confronti di idee o esigenze di far chiarezza su aspetti di qualche rilevanza della vita associata " (Trib. Perugia 26.3.1990, in Riv. pen., 1990, 647).
Se la critica riguarda personaggi che occupano una posizione pubblica o che comunque operino nell’ambito politico, economico giudiziario e sindacale, si ammette che questa possa "essere particolarmente aspra e penetrante, ma nel rispetto dei suddetti limiti. La critica può esprimere preoccupazioni fondate e deve sempre essere sostenuta da argomentazioni logiche e la eventuale presa di posizione del giornalista deve basarsi su un esame serio e completo della questione " (Trib. Roma 2.11.1989, in Foro it., II, 258).
II.- La critica giudiziaria
Per critica giudiziaria si intende l’espressione di opinioni di dissenso e di condanna nei confronti dell’operato dei magistrati e degli atti da questa compiuti nell’esercizio delle loro funzioni.
Ovviamente il diritto di critica "può investire anche chi, come il magistrato, eserciti pubbliche funzioni, essendo un interesse collettivo il corrotto svolgimento dell’attività giudiziaria. Tanto più l’attività critica é socialmente rilevante, tanto più aspra può essere la denuncia o la censura (…). Deve quindi ritenersi lecito il diritto di critica, anche in termini aspri e polemici, delle decisioni giudiziarie, essendo l’operato dei giudici sottoposto anche al controllo dell’opinione pubblica ed essendo interesse della collettività che l’attività giudiziaria venga esercitata in modo corretto e puntuale" (Trib. Lecce 27.6.198, in Foro it., II, 48).
Ciò posto di deve evidenziare che viene, tuttavia, reputata illecita quella critica giudiziaria carica di un significato offensivo che si risolve in un attacco alla reputazione di cui gode il magistrato criticato nel suo ambiente professionale (in questo senso si vedano: Trib. Verona 21.2.1991, in Nuovo dir., 1992, 141; Trib. Perugia 28.2.1992, cit.).
III.- La critica satirica
Per satira si intendono quelle "forme di espressione che consistono in una critica nei confronti di personaggi per lo più noti alla pubblica opinione o su episodi di significativo interesse collettivo, mediante una rappresentazione idonea a suscitare l’ilarità della quale sia palese il carattere della verosimiglianza e dell’esagerazione " (M. Polvani, La diffamazione a mezzo stampa, cit., 210).
La satira può assumere varie forme, dalla vignetta al testo scritto; mentre quanto al suo contenuto può atteggiarsi a satira politica o di costume.
Con riguardo alla possibilità di applicare alla satira i tre limiti individuati dal nostro ordinamento, si osserva come questi debbano necessariamente essere adeguati alle caratteristiche peculiari di questa modalità di esplicazione del diritto di critica.
Anzitutto, con riguardo al requisito della verità – dato che la satira non assume l’informazione come proprio obiettivo immediato – si ammette che essa non sia collegata con la verità del fatto narrato.
Difatti, la satira – assolvendo una funzione di sottolineare icasticamente un’interpretazione spesso esagerata della realtà – dà luogo ad una rappresentazione formalmente alterata del vero.
Per quanto riguarda il requisito della continenza, vediamo che la satira, per sua stessa natura, non può obbedire ad alcun canone di razionale ed equilibrata espressione. Da ciò consegue che viene considerato lecito il ricorso ad espressioni pesanti, e pungenti, ad allusioni velenose, a battute graffianti in quanto connaturate a questa forma di espressione diretta appunto a dissacrare e a provocare.
- In ogni caso non sono ritenute ammissibili:
- l’alterazione del nome o dell’immagine in modo da realizzare accostamenti sconci, ripugnanti o subdoli;
- lo sbeffeggiamento di un personaggio messo a confronto con un competitore credibile;
- l’uso di espressioni volgari e scurrili e, in genere, un’esposizione che non sia funzionale al discorso ironico svolto (cfr. a tale proposito: Pret. Roma 16.2.1989, in Dir. inf., 1989, 520; Cass., 18;1;1991, Scipioni, in Dir. inf., 1989, 413; Trib. Roma, 5;6.1991, in Dir. inf., 1992, 64).
Le nostre Corti hanno altresì sottolineato come "l’attività di satira (…) può considerarsi legittima, qualora si mantenga nei limiti di volta in volta imposti dalla situazione concreta; non equivalendo il c.d. diritto di satira al diritto del libero insulto " (Trib. Roma 26.6.1993, in Giur. it., 1994, I, 2, 341; in senso conforme si veda anche Cass. 20.1.192, Carruba, in Dir. inf., 1993, 464).
Infine, nell’ipotesi di espressioni satiriche, occorre altresì precisare che – secondo autorevole dottrina – "l’ironia in sé e per sé considerata ed avulsa da un contesto satirico, ben può risultare i concreto lesiva dell’altrui onore, senza poter rientrare nel paradigma di alcuna causa di giustificazione " (così, testualmente, M. Mantovani, Profili penalistici del diritto di satira, in Dir. inf., 1992, 311, nota 42-bis).
Nel campo della satira maggiore riconoscimento trova l’esigenza di rispettare il limite della rilevanza sociale.
Detto requisito viene normalmente individuati nella notorietà della persona cui attiene la satira (Pret. Roma 4.3.1989, in Dir. inf., 1989, 528), tenendo però presente che il personaggio pubblico offre alla critica ed alla valutazione dell’opinione pubblica esclusivamente la sua attività pubblica e non la sua vita privata.
Da ciò deriva che la vita privata di un personaggio pubblico "non può essere strumentalmente enfatizzate per essere oggetto di riso della collettività " (M. Polvani, La diffamazione a mezzo stampa, cit., 215).
Infine, per quanto concerne la pubblicazione di una vignetta satirica vediamo che questa "può ledere l’altrui reputazione quando non si imiti ad essere interpretazione volutamente forzata, ridicola, maliziosa e negativa di un evento reale, ma costituisca allusione del tutto gratuita ed infondata a fatti insussistenti " (Trib. Roma 23.5.1988, in Dir. inf., 1989 919).
6.- La presentazione della notizia
Secondo un orientamento dominante il carattere diffamatorio di un articolo "può essere rilevato da un’analisi sintetica del complesso del titolo, del sottotitolo e vignetta satirica ce offra un’immagine impressionisticamente distorta (…) ledendo così il diritto alla reputazione del soggetto " (Trib. Roma 23;5.1998, in Dir. inf., 1989, 919).
La valutazione sulla maggiore o minor correttezza della notizia pubblicata va effettuata "non solo con riferimento al contenuto letterale dell’articolo, ma anche alle modalità complessive con le quali la notizia viene data, sicché decisivo può essere l’esame dei titoli e di sottotitoli, lo spazio utilizzato per sottolineare maliziosamente alcuni particolari, l’utilizzazione eventuale di fotografie " (Cass. 3.7.1993, Regna, in Dir. inf., 1994, 380).
Da quest’impostazione discende che i reati commessi per mezzo della stampa "possono configurasi sia nel complesso del testo e delle immagini valutati unitariamente, sia in una singola frase dell’articolo, oppure nel risalto grafico del titolo e delle immagini valutati a parte " (Cass. 9.5.1990, Traversi, in Giust. pen., 1981, 267).
Pertanto, la lesione dell’onore e della reputazione può desumersi anche solo dal titolo, quando questo consista in un’affermazione compiuta, chiara e univoca.
In particolare "il titolo costituisce reati di diffamazione (…) se ha un’autonoma efficacia suggestionante, specie quando travisi e amplifichi un testo veritiero, utilizzando l’artificio costituito dal riferimento ad un fatto ovvero, rappresentato in termini volutamente equivoci " (Trib. Roma 19.12.1989, in Giust. civ., 1990, I, 842).
Fuori da questi casi, il titolo deve "essere interpretato i relazione al contesto cui si riferisce, non essendo diffamante un titolo metaforico in relazione al quale i lettori possono facilmente intuire che l’espressione utilizzata in esso, per quanto pungente, costituisca solo la sintesi delle critiche legittimamente avanzate nel testo dell’editoriale " (Trib. Roma 2.11.1989, in Foro it., 1990, II, 258).
Per quanto concerne la pubblicazione di immagini fotografiche, vediamo che, in linea di massima si ritiene illecita la pubblicazione dell’immagine e di una "persona quando induce in inganno il lettore portandolo ad equivocare la realtà dei fatti. Ciò avviene non solo nel caso in cui l’immagine pubblicata non é pertinente rispetto al testo dell’articolo ma anche ne caso di pubblicazione dell’immagine decontestualizzata ovvero nel caso di utilizzazione dell’immagine del sosia" (AA.VV, La responsabilità professione del giornalista e dell’editore, 1995, 354).
La divulgazione del ritratto di persona nota invece, per essere lecita deve rispondere ad un "effettivo interesse sociale all’informazione corrispondente ad una sempre maggiore conoscenza della persona nota che non può identificarsi nella morbosa curiosità che parte del pubblico ha per le vicende piccanti e scandalose, svoltesi nella intimità della casa della persona assurta a notorietà " (Cass. 27.5.1975, n. 2129, cit.).
E’ bene, infine, ricordare che "l’autore di un articolo non può essere ritenuto responsabile delle espressioni diffamatorie contenute nel titolo, nell’occhiello e nel catenaccio che, solitamente sono compilati a cura della redazione del medesimo organo di stampa " (Trib. Lecce, 7.4.1992, in Nuovo dir., 1992, 902).
7.- La responsabilità del direttore e dell’editore e la loro responsabilità solidale con il giornalista
L’art. 57 cod. pen. sancisce che la responsabilità del direttore scaturisce tutte le volte in cui egli abbia omesso di esercitare, sul contenuto del periodico dallo stesso diretto, il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi dei reati.
Da ciò consegue che la responsabilità del direttore può alternativamente articolarsi:
1) in responsabilità a titolo di concorso (consistente nell’aver approvato e, quindi, voluto la pubblicazione dell’articolo giornalistico);
2) in responsabilità per fatto proprio (consistente nell’aver omesso di esercitare il dovuto controllo).
La prima ipotesi si fonda su una condotta colposa identificata nell’omissione di quel controllo necessario ad impedire la perpetrazione di illeciti; questa responsabilità, dunque, sorge tutte le volte in cui l’evento lesivo, pur non essendo stato voluto dal direttore, non si sarebbe verificato se egli avesse spiegato la dovuta diligenza nel vagliare gli scritti destinati alla pubblicazione.
La seconda ipotesi si realizza tutte le volte in cui il direttore avendo precisa conoscenza dello scritto avente carattere diffamatorio, ne vuole la pubblicazione, concorrendo, così a cagionare l’evento lesivo.
Si ricorda, altresì, che il direttore che usufruisce del periodo di ferie "é tenuto a richiedere la propria sostituzione per impedire che, in sua mancanza, il giornale continui ad essere pubblicato con la sola parvenza della sua presenza ma senza che venga esercitato alcun controllo (cfr. Cass. 28.9.1991, Matroianni, in Cass. pen. 1992,1233).
Infine ai sensi dell’art. 11 l47/1948 "per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra loro, il proprietario della pubblicazione e l’editore".
Tale responsabilità costituisce "per un verso una configurazione del rischio d’impresa di chi traendo beneficio dall’attività esercitata, deve anche accollarsene i rischi, e per altro verso un sistema per garantire una migliore e più equa distribuzione del danno fra soggetti che a diversi livelli hanno concorso nella condotta o da essa hanno comunque tratto profitto " (Trib. Milano, 8.6.1987, in Dir. inf. 1987, 996).
Dall’applicazione di tali principi ne consegue che il direttore responsabile, il giornalista e l’editore "sono responsabili per l’intero nei confronti del danneggiato, ai sensi dell’art. 1292 cod. civ., ma con diritto di regressi nei rapporti interni con gli altri obbligati secondo la gravità delle rispettive colpe e le conseguenze che ne sono derivate " (Cass. 19.9.1995, n. 9892, in Dir. inf. 88).
In questo caso allorché "il proprietario e/o l’editore esercitano l’azione di regresso, tra di loro, col direttore e/o l’autore dell’articolo incriminato il giudice di merito é tenuto ad accertare la gravità della rispettiva colpa, al fine di determinare la finale incidenza del risarcimento su ciascuno dei coobbligati " (Cass. 19.9.1995, n. 9892, cit.).
A tale riguardo infine si evidenzia che ai sensi dell’art. 47 C.C.N.L. (nota a verbale) "per i casi di responsabilità civile verso terzi conseguenti a reati commessi dal giornalista nell’esercizio dell’attività professionale e coinvolgenti questioni di estrema rilevanza economica" la responsabilità del giornalista va valutata "nel contesto complessivo della linea politica-redazionale della testata ".
8.- Il diritto di rettifica.
Ai sensi dell’art. 8 l. 47/1948 il direttore responsabile é tenuto a far inserire gratuitamente nel giornale o periodico da lui diretto le dichiarazioni e le rettifiche dei soggetti cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti, pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o, comunque, contrari alla verità.
La rettifica deve essere pubblicata non oltre due giorni da quello in cui é avvenuta la richiesta e va collocata nella medesima pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce. Essa, inoltre, deve avere le medesime caratteristiche tipografiche dell’articolo contestato.
Qualora tale termine non sia rispettato il soggetto interessato può, con provvedimento d’urgenza, chiedere al pretore che sia ordinata la pubblicazione.
La rettifiche o le dichiarazioni devono far riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute nelle trenta righe tipografiche.
9.- Il risarcimento del danno
In materia di diffamazione a mezzo stampa il risarcimento del danno subito dal soggetto offeso questi ha diritto ai seguenti risarcimenti: risarcimento del danno patrimoniale; risarcimento del danno non patrimoniale; riparazione pecuniaria ex art. 12 legge sulla stampa; pubblicazione della sentenza di condanna. Esaminiamoli separatamente.
I.- Il risarcimento del danno patrimoniale.
Il risarcimento del danno patrimoniale é ammissibile nella sola ipotesi in cui sussista un nesso causale tra la pubblicazione di notizie idonee a ledere la reputazione professionale e sociale di una persona e la successiva diminuzione patrimoniale dell’offeso.
Tale nesso di causalità, tuttavia, non può ravvisarsi nella semplice sequenza temporale in sé considerata dei due fatti sopra indicati; ma va bensì ravvisata in una sequenza "qualificata", in cui vi sia un rapporto di adeguatezza tra i fatti medesimi e manchino, ovviamente, altre cause.
In particolare, le nostre Corti richiedono alla persona offesa di dimostrare concretamente come la pubblicazione dell’articolo abbia effettivamente provocato, secondo un nesso di causalità immediata e diretta, un danno emergente o un lucro cessante, oppure gli abbia impedito di inserirsi nei normali rapporti sociali, con conseguenza influenza negativa sulla capacità di reddito futuro (cfr. Trib. Roma 14.7.1989, in Dir. inf., 1989, 952).
In mancanza di tale prova non viene in considerazione il potere discrezionale conferito al giudice dell’art. 1226 cod. civ., di liquidare il danno in via equitativa, in quanto l’esercizio di tale potere é subordinato alla condizione che sia impossibile, o molto difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare.
II.- Il risarcimento del danno non patrimoniale
Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente il danno non patrimoniale – una volta che vengono riconosciuti gli estremi della diffamazione – viene considerato in re ipsa (cfr. Trib. Roma 14.7.1989, cit.).
Per quanto riguarda, invece, i criteri di liquidazione si ritiene che tale tipo di danno "sfuggendo, per il suo stesso contenuto, ad una precisa valutazione, va determinato con criteri equitativi, pur ancorati a parametri razionali, che si possono individuare nella gravità e nell’estensione della diffamazione sia riguardante alla personalità dell’offeso sia alla qualità del veicolo d’informazione " (Cass. 18.10.1984, n. 5259, ult. cit.).
Ora la gravità del fatto viene desunta dalle modalità della condotta illecita e cioè dalla entità obiettiva della diffamazione e dal risalto dato alla notizia diffamatoria; mentre l’estensione della diffamazione dipende dalla tiratura del giornale e dalla sua diffusione nel territorio nazionale (cfr. Trib. Napoli 28.10.1989, in Dir. inf. 1990, 151).
III.- La riparazione pecuniaria ex art. 12 l. 47/1948
L’art 12 l. 8.2.1948, n. 47, sulla stampa prevede una riparazione pecuniaria quale sanzione conseguente al reato di diffamazione a mezzo stampa.
Secondo la Cassazione "la riparazione pecuniaria prevista dall’art. 12 l. 47/1948 per il reato di diffamazione a mezzo stampa (…) é una sanzione di natura civilistica e pertanto può essere chiesta anche dinanzi al giudice civile, al quale non é precluso accertare, sia pure in via incidentale, se un fatto illecito, fonte di responsabilità civile, presenti gli elementi costitutivi del reato previsto dall’art. 595 cod. pen." (Cass. 23.4.1991, in Riv. pen., 1991 1081).
Conseguentemente anche se il reato di diffamazione si sia estinto per amnistia, non si estingue invece la riparazione pecuniaria che anzi può essere chiesta dalla persona offesa dal reato anche dinanzi al giudice civile.
IV.- La pubblicazione della sentenza di condanna
La pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più quotidiani e/o periodici costituisce una forma di risarcimento del danno in forma specifica.
Tale forma di riparazione appare particolarmente idonea a ripristinare la reputazione del soggetto lesa dalla pubblicazione di un articolo avente contenuto diffamatorio.
La pubblicazione normalmente avviene a cura e spese della parte che ha subito la condanna, tuttavia, nel caso in cui quest’ultima non ottemperi all’ordine del giudice, può provvedersi direttamente il soggetto leso che provvederà in seguito a chiedere la rivalsa.
Bella Alcaciofa
12 lug
Verde e bianco: le armi contro la cellulite hanno un colore
Mela, carciofo, tè verde e rosmarino: combattono il ristagno dei liquidi e depurano l’organismo con dolcezza e naturalezza

da farmasalute
Verde: è il colore di frutta e verdura “addette” alla depurazione dell’organismo. Carciofi, lattuga, asparagi, zucchine, broccoli, verza, piselli, prezzemolo, basilico, kiwi: sono tutti alimenti ricchi di clorofilla, un antiossidante dalla potente azione depurativa. E poi c’è il bianco, che rappresenta la purezza ma è anche il colore dei vegetali che aiutano a sgonfiare: come mela, pera, aglio, cipolla, cavolfiore, finocchio e sedano.
A tavola, tutto ciò che è verde e bianco è ideale per sgonfiare e accelerare un ripulisti dagli eccessi che possono mettere alla prova apparato digerente, reni, fegato, intestino. E con essi il nostro aspetto fisico: buccia d’arancia e cellulite sono tra le conseguenze più fastidiose dell’accumulo di scorie tossiche nel nostro organismo. Il brutto è che possono colpire tutte le donne, magre e teenager comprese. La loro principale causa è infatti la ritenzione di acqua che si infiltra nei tessuti, che non ha nulla a che vedere con il peso.

Per combattere questi odiosi inestetismi, largo dunque a frutta e verdura ma affidiamoci anche a un integratore alimentare che contenga principi attivi ricavati da alcuni vegetali dei colori indicati!
Superdren depura favorisce la riduzione dei liquidi in eccesso, dunque aiuta a combattere la cellulite, e allo stesso tempo depura l’organismo eliminando le scorie tossiche che si accumulano nel tempo. Superdren depura contiene l’estratto POMACTIV che si ottiene dalla mela, nei cui processi metabolici si generano sostanze chiamate flavonoidi che aiutano la naturale azione diuretica dell’organismo senza provocare irritazioni al sistema di ricambio. E poi c’è il carciofo, utilizzato fin dall’antichità per le sue nobili virtù a favore del fegato e della produzione biliare. E che dire del tè verde: tra le erbe depurative, è un vero toccasana sia per il contenuto di polifenoli ad attività antiossidante, utilissimo nelle diete dimagranti, sia perché debolmente diuretico e fonte di una piccola quantità di caffeina utile per tonificare l’organismo. Un altro componente innovativo di Superdren depura è il rosmarino, che aiuta l’escrezione della bile e l’attività della cistifelea, favorisce le secrezioni gastriche e soprattutto protegge il fegato.

Per un’efficace azione drenante e purificante, naturalmente non dobbiamo dimenticare di limitare i grassi, gli zuccheri, il sale e bere tanta acqua: componente principale di tutti gli esseri viventi, l’acqua è il veicolo ideale per trasmettere al corpo sostanze ad azione benefica ed è un elemento essenziale per tutte le reazioni biologiche. Diluite in un litro e mezzo di acqua al giorno, le sostanze naturali contenute in Superdren depura aiutano a combattere, dall’interno, gli inestetismi della cellulite. In più favoriscono la diuresi, le funzioni del fegato e dei reni. Superdren depura: per un’estate all’insegna della salute e della bellezza. 
I COLORI HTML
6 lug
I COLORI HTML
Oggi mi sono divertito a cambiare i colori dei tag contenuti nel quadratino .tagCloud (sulla destra) e mi è servito capire che colori metterci. Ho trovato qui questa pagina che riporto perchè e colorata e mi piace 
I colori in HTML si possono esprimere in due modi:
- in formato RGB (Red Green Blue);
- indicandone il nome (solo con Netscape e Internet Explorer).
Il primo è sicuramente il più flessibile ed è anche il metodo utilizzato da gran parte degli editor per le elaborazioni delle immagini.
Si basa sulla combinazione dei tre colori fondamentali Rosso, Verde e Blu per ottenere un qualsiasi colore nella gamma di quelli disponibili. A ciascuno di questi tre colori è possiblie assegnare un valore esadecimale compreso tra "00" e "FF" (corrispondenti a 0 e 255) combinandoli in modo da ottenere la tonalità desiderata.
Si ottengono in questo modo dei codici di sei cifre che vanno sempre preceduti dal simbolo # e compresi tra apici.
La seconda possibilità, non compatibile per tutti i browser, permette di indicare direttamente il colore desiderato (naturalmente in inglese).
Si riportano di seguito i codici esadecimali e i nomi dei 126 colori fondamentali riconosciuti da Netscape Navigator 2.0 (per poterli visualizzare la scheda grafica deve supportare almeno 256 colori).
| "#A0CE00" | "ALICEBLUE" | "#FAEBD7" | "ANTIQUEWHITE" | ||
| "#00FFFF" | "AQUA" | "#7FFFD4" | "AQUAMARINE" | ||
| "#F0FFFF" | "AZURE" | "#F5F5DC" | "BEIGE" | ||
| "#FFE4C4" | "BISQUE" | "#000000" | "BLACK" | ||
| "#FFEBCD" | "BLANCHEDALMOND" | "#0000FF" | "BLUE" | ||
| "#8A2BE2" | "BLUEVIOLET" | "#A52A2A" | "BROWN" | ||
| "#DEB887" | "BURLYWOOD" | "#5F9EA0" | "CADETBLUE" | ||
| "#7FFF00" | "CHARTREUSE" | "#D2691E" | "CHOCOLATE" | ||
| "#FF7F50" | "CORAL" | "#6495ED" | "CORNFLOWERBLUE" | ||
| "#FFF8DC" | "CORNSILK" | "#DC143C" | "CRIMSON" | ||
| "#00FFFF" | "CYAN" | "#00008B" | "DARKBLUE" | ||
| "#483D8B" | "DARKSLATEBLUE" | "##008B8B" | "DARKCYAN" | ||
| "#B8860B" | "DARKGOLDENROD" | "#A9A9A9" | "DARKGRAY" | ||
| "#FF1493" | "DEEPPINK" | "#00BFFF" | "DEEPSKYBLUE" | ||
| "##696969" | "DIMGRAY" | "#1E90FF" | "DODGERBLUE" | ||
| "#822222" | "FIREBRICK" | "#FFFAF0" | "FLORALWHITE" | ||
| "#228B22" | "FORESTGREEN" | "#FF00FF" | "FUCHSIA" | ||
| "#DCDCDC" | "GAINSBORO" | "#F8F8FF" | "GHOSTWHITE" | ||
| "#FFD700" | "GOLD" | "#DAA520" | "GOLDENROD" | ||
| "#808080" | "GRAY" | "#008800" | "GREEN" | ||
| "#ADFF2F" | "GREENYELLOW" | "#F0FFF0" | "HONEYDEW" | ||
| "#FF69B4" | "HOTPINK" | "#CD5C5C" | "INDIANRED" | ||
| "#4B0082" | "INDIGO" | "#FFFFF0" | "IVORY" | ||
| "#F0E68C" | "KHAKY" | "#E6E6FA" | "LAVENDER" | ||
| "#FFF0F5" | "LAVENDERBLUSH" | "#FFFACD" | "LEMONCHIFFON" | ||
| "#ADD8E6" | "LIGHTBLUE" | "#F08080" | "LIGHTCORAL" | ||
| "#E0FFFF" | "LIGHTCYAN" | "#FAFAD2" | "LIGHTGOLDENRODYELLOW" | ||
| "#90EE90" | "LIGHTGREEN" | "#D3D3D3" | "LIGHTGRAY" | ||
| "#FFB6C1" | "LIGHTPINK" | "#FFA07A" | "LIGHTSALMON" | ||
| "#20B2AA" | "LIGHTSEAGREEN" | "#87CEFA" | "LIGHTSKYBLUE" | ||
| "#778899" | "LIGHTSLATEGRAY" | "#B0C4DE" | "LIGHTSTEELBLUE" | ||
| "#FFFFE0" | "LIGHTYELLOW" | "#00FF00" | "LIME" | ||
| "#32CD32" | "LIMEGREEN" | "#FAF0E6" | "LINEN" | ||
| "#FF00FF" | "MAGENTA" | "#800000" | "MAROON" | ||
| "#66CDAA" | "MEDIUMAQUAMARINE" | "#0000CD" | "MEDIUMBLUE" | ||
| "#BA55D3" | "MEDIUMMORCHID" | "#9370DB" | "MEDIUMPURPLE" | ||
| "#3CB371" | "MEDIUMSEAGREEN" | "#7B68EE" | "MEDIUMSLATEBLUE" | ||
| "#00FA9A" | "MEDIUMSPRINGGREEN" | "#48D1CC" | "MEDIUMTORQUOISE" | ||
| "#C71585" | "MEDIUMVIOLETRED" | "#191970" | "MIDNIGHTBLUE" | ||
| "#F5FFFA" | "MINTCREAM" | "#FFE4E1" | "MISTYROSE" | ||
| "#FFDEAD" | "NAVAJOWHITE" | "#000080" | "NAVY" | ||
| "#FDF5E6" | "OLDLACE" | "#808000" | "OLIVE" | ||
| "#6B8E23" | "OLIVEDRAB" | "#FFA500" | "ORANGE" | ||
| "#FF4500" | "ORANGERED" | "#DA70D6" | "ORCHID" | ||
| "#EEE8AA" | "PALEGOLDENROD" | "#98FB98" | "PALEGREEN" | ||
| "#AFEEEE" | "PALETURQUOISE" | "#DB7093" | "PALEVIOLETRED" | ||
| "#FFEFD5" | "PAPAYAWHIP" | "#FFDAB9" | "PEACHPUFF" | ||
| "#CD853F" | "PERU" | "#FFC0CB" | "PINK" | ||
| "#DDA0DD" | "PLUM" | "#B0E0E6" | "POWDERBLUE" | ||
| "#800080" | "PURPLE" | "#FF0000" | "RED" | ||
| "#BC8F8F" | "ROSYBROWN" | "#4169E1" | "ROYALBLUE" | ||
| "#8B4513" | "SADDLEBROWN" | "#FA8072" | "SALMON" | ||
| "#F4A460" | "SANDYBROWN" | "#2E8B57" | "SEAGREEN" | ||
| "#FFF5EE" | "SEASHELL" | "#A0522D" | "SIENNA" | ||
| "#C0C0C0" | "SILVER" | "#87CEEB" | "SKYBLUE" | ||
| "#6A5ACD" | "SLATEBLUE" | "#708090" | "SLATEGRAY" | ||
| "#FFFAFA" | "SNOW" | "#00FF7F" | "SPRINGGREEN" | ||
| "#468284" | "STEELBLUE" | "#D2B48C" | "TAN" | ||
| "#008080" | "TEAL" | "#D8BFD8" | "THISTLE" | ||
| "#FF6347" | "TOMATO" | "#40E0D0" | "TURQUOISE" | ||
| "#EE82EE" | "VIOLET" | "#F5DEB3" | "WHEAT" | ||
| "#FFFFFF" | "WHITE" | "#F5F5F5" | "WHITESMOKE" | ||
| "#FFFF00" | "YELLOW" | "#9ACD32" | "YELLOWGREEN" |
Oltre a questi colori fondamentali è possibile ottenere tantissime altre combinazioni.
Ad esempio per le diverse tonalità del blu si possono usare:
| "#0000CC" | |
| "#000088" | |
| "#000055" | |
| "#000022" |
ma tutte le combinazioni possibili sono supportate solo da schede grafiche con 16M di colori.
Un nome, un vino , una promessa
12 giu
Un vino che fa sempre la sua porca figura ad una cena galante
Soffocone di Vincigliata
I.G.T. Toscana rosso 2004
VARIETA’: Sangiovese 75%, Colorino 15%, Canaiolo 10%.

ANDAMENTO CLIMATICO DELL’ANNATA: Annata caratterizzata da una estate calda con delle precipitazione nel mese di Agosto che hanno permesso di portare le uve ad un perfetto stato di maturazione. Questa annata, che noi riteniamo una delle migliori degli ultimi anni, ha prodotto uve di altissimo livello, perfettamente mature, sane, con delle caratteristiche aromatiche particolari e molto complesse.
CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE DEL VINO: Alcool: 13,50 % vol.
Mc Pork
26 apr
Curiosa vicenda in un fastfood della multinazionale dell’hamburger
«Happy meal», il lieto pasto del preservativo Regalato per sbaglio ad una bambina un condom al posto della solita sorpresa giocattolo
SYDNEY dal corriere.it- Andare per hamburger e tornare con le tasche piene di preservativi. Potrebbe succedervi anche questo nei McDonald’s neozelandesi, se fate incetta di«Happy Meal».
SORPRESA PER ADULTI – Il «lieto pasto», offerta che McDonalds pratica da anni nei suoi ristoranti mangia e fuggi, prevede in Nuova Zelanda che in certi orari si aggiunga un regalino a sorpresa nel sacchetto dell’hamburger. Ma i nonni di una bambina di sette anni erano tutt’altro che lieti quando la piccola ha chiesto spiegazioni sul ‘giocattolo di color verde con il marchio McDonald’s, contenuto in una borsetta, e hanno visto che era un preservativo.

NONNI A BOCCA APERTA – I nonni della piccola, Suzanne e Rowan Hatch, riferisce il quotidiano Dominion Post, hanno fatto la scoperta ieri sera quando si sono fermati nel punto di vendita di fast food per offrire alla nipote uno spuntino prima di portarla al cinema. «Sono rimasto sconvolto, veramente», ha detto Rowan Hatch. «Il fatto che mia nipote abbia trovato quella cosa. È stato difficile da spiegare, ha solo sette anni».
L’ERRORE – Alle proteste dell’uomo, il personale ha offerto alla piccola un secondo hamburger ed il regalo vero, un astuccio di matite colorate e altri oggettini. Da una prima indagine è emerso che la borsetta contente il condom era destinata ad un’altra iniziativa della catena di fast food, ed era stata scambiata per errore con l’omaggio previsto, l’astuccio di colori.
26 aprile 2007
niente fiori ma opere di bene
8 mar
Festa della donna??!!
La violenza a Magnago, nel Milanese. La donna è stata colpita al volto con un pugno «Il bar chiude». Stuprata e rapinata La titolare aggredita: erano 5 albanesi. Picchiata anche la madre
MILANO dal corriere.it— «Cinque stranieri. Albanesi, sì albanesi. Erano entrati a bere. Birra, vino bianco, amari. Un po’ di tutto. Stavamo per chiudere il bar, abbiamo detto "Scusate, dovete andare". Sono salita al piano di sopra, dove abitiamo. La mamma mi avrebbe raggiunto di lì a poco, giusto il tempo di dare una pulitina al bancone. L’ho sentita urlare. Sono scesa di corsa. Uno la stava picchiando. Un altro mi è corso incontro, mi ha tirato un pugno sul naso. Sono caduta, non riuscivo a parlare, poi…». Poi, nel bar-tabaccheria di Magnago (Milano), gestito con la madre, l’hanno violentata. Mentre sanguinava per il colpo in viso. E sotto gli occhi della mamma, 75 anni, in ginocchio per il dolore. Le hanno fratturato alcune costole, è in ospedale.
La figlia, di 40 anni, è stata ricoverata e dimessa in giornata. Mercoledì scorso, a Caravaggio (Bergamo), Luigia Polloni, 63 anni, era stata strangolata nel bagno del colorificio dove lavorava. Si era opposta alla rapina di Vincenzo D’Errico, che ha confessato l’omicidio. Nemmeno una settimana dopo, un’altra rapina. Con stupro. Martedì, attorno alle 22, ecco le botte e gli abusi d’una banda che poi ha portato via soldi e tre stecche di sigarette. Ieri sera, la 40enne è tornata nel bar-tabacchi. Saracinesca abbassata. Luci accese. La vicinanza dei parenti. Il pellegrinaggio di quelli di Magnago — quasi ottomila abitanti in provincia di Milano — tornati davanti al bar-tabaccheria come nel febbraio 2002, quando due banditi avevano sparato a Luciano Pasello, un cliente che aveva reagito all’arrivo dei banditi tirando una sedia. Questa volta, non c’erano clienti. Il locale andava verso la chiusura.
I malviventi sono sì usciti, accogliendo la richiesta delle due donne, ma sono rientrati dal retro. Forse, all’esterno — ipotizzano i carabinieri di Legnano —, ce n’erano altri cinque, utili per coprire la fuga. «Sono scappati sempre dal retro, scavalcando la staccionata del giardino» racconta la 40enne, che chiede scusa per la voce: «Il naso è conciato male, faccio fatica a respirare e a parlare». La rapina nel 2002. La rapina con violenza in questo 2007. E, nel mezzo, nel 2003, il titolare del «Cavallino», un altro locale, aveva sparato e ucciso un malvivente. Ma perché così tanta violenza a Magnago? Dal Comune, dove comanda una lista civica tendente al centrodestra, provano ad analizzare: «Stiamo diventando una sorta di paese-dormitorio. Bisogna fare qualcosa. Però, di spedizioni contro gli stranieri non vogliamo sentir parlare». Paese-dormitorio. Magnago, dal ’90 a oggi, sta vivendo e vive un boom edilizio. «Non c’è nessuna emergenza — tengono a precisare i carabinieri —. Non c’è una criminalità con percentuali da incubo. Siamo pur sempre in un paese piccolo e in provincia». D’accordo. Però, adesso, c’è questa banda. Feroce. I banditi sarebbero già stati visti a Magnago. Ci sono le descrizioni delle vittime che hanno permesso di stilare buoni identikit. E soprattutto: il bar-tabaccheria è dotato di un sistema di videosorveglianza, le immagini sono state acquisite dagli inquirenti. «Speriamo li trovino» dice la figlia 40enne.
Andrea Galli
08 marzo 2007
Bella Sicurezza!!!!!!
2 feb
Un giornalista di "Repubblica" ha eluso controlli e perquisizioni anti-terrorismo.
Una lama di ceramica, più affilata di un rasoio. Nessuno se ne accorge neppure a bordo
Linate e Fiumicino, oltre il detector
"Ecco come ho volato con il coltello"
A bordo con un’arma come l’11 settembre
di MASSIMO LUGLI

ROMA – Un coltello "Ishi Ba" di produzione giapponese: una lama bianca lunga 8 centimetri, affilata come un rasoio e acuminata come una punta di freccia. Ceramica industriale: ossido di zirconio con l’aggiunta di magnesio, calcio e silicio, roba che si vende in qualunque negozio specializzato. Lo stesso tipo di pugnale, più duro dell’acciaio, che secondo l’ipotesi più probabile sarebbe stato brandito dai terroristi dell’11 settembre 2001 per dirottare almeno uno degli aerei. Con quest’arma terribile infilata nella cintura dei pantaloni, dietro la schiena, ho varcato i controlli di sicurezza agli aeroporti di Fiumicino e Linate, ho superato metal detector e perquisizioni e ho volato, indisturbato da Roma a Milano e ritorno mentre gli addetti alla security, seguendo le nuove "severissime" disposizioni europee in vigore dal 6 novembre si affannavano a sequestrare ai passeggeri flaconi di shampo, confezioni di schiuma da barba, tubetti di dentifricio, barattoli di sugo e di miele, limette e forbicine da manicure e qualche innocuo temperino lungo tre centimetri scarsi. Un test sul campo che è la desolante dimostrazione di come la sicurezza, a sei anni dagli attentati che hanno cambiato il mondo, sia un concetto virtuale. Repubblica
Sono le 9.05 di ieri quando il taxi mi deposita alle partenze nazionali del Leonardo da Vinci. Giorno feriale, poca gente, procedure veloci, nulla che giustifichi un lassismo nei controlli di routine. È semplicemente la procedura che non funziona. Scoprirò poi che, quasi contemporaneamente, due falsi allarme bomba hanno fatto scattare la massima allerta a Ciampino e sul volo Parigi-Roma.
Il coltello (un oggetto sempre più diffuso da quando i cuochi giapponesi hanno cominciato usarlo per sfilettare il pesce del sushi e del sashimi) è sotto i pantaloni, coperto da camicia e maglione, dove i poliziotti in borghese, di solito, portano la pistola e i malavitosi nascondono il pugnale, pronti ad estrarlo con un solo, fulmineo, movimento. Le lame di ceramica non solo una novità degli ultimi anni e compaiono, in mano ai terroristi, nelle choccanti sequenze di "United 93", il film di Paul Greengrass sull’unico aereo dirottato che mancò il bersaglio e si schiantò in Pennsylvania a 240 chilometri da Washington. Sfuggono ai rilevatori di metalli come tutta una serie di armi bianche "atipiche": fibra di vetro, ossidiana, cristallo rinforzato, plastica indurita. L’unico modo di scoprirli è una perquisizione veloce ma accurata, come avviene negli aeroporti di mezzo mondo. Ma da noi le cose vanno diversamente.
Alle 9,20 eccomi ai varchi d’imbarco per salire sul volo AZ2036 che dovrebbe partire alle 10 e decollerà un’ora più tardi: nebbia a Linate. Il fotografo, Angelo Franceschi, passa pochi minuti prima di me. Seguo scrupolosamente le istruzioni, deposito nella vaschetta la borsa con libro, giornali, due mele, il volume di "Tex" a colori omaggio di Repubblica, cappotto, chiavi e cellulare e cammino lentamente sotto il rilevatore di metalli. A sorpresa, la macchina emette un trillo: forse è la fede che ho al dito, forse l’orologio in metallo, di certo non il pugnale.
L’addetto, un uomo robusto, sulla trentina, si avvicina, mi fa alzare le braccia, mi controlla col metaldetector portatile e poi, a sorpresa, mi perquisisce: sfiora ascelle, cosce, polpacci e spalle, ignora completamente la schiena e mi congeda con un sorriso: "Vada pure". A due metri di distanza c’è un tavolo per le verifiche a campione ai bagagli "sospetti"e un signore anziano che sacramenta: "Ma è schiuma da barba, ve la faccio vedere, domani mattina mi devo pur radere". Niente da fare: sequestrata. Tanto per forzare la mano fingo di dimenticare chiavi e cellulare nella vaschetta, torno indietro arrancando sulla scala mobile che va in salita e ripasso il varco per riprendermeli: nessuno fa una piega, solo un sorriso di sufficienza come a dire "guarda ‘sto scemo".
L’aereo è pieno zeppo e, accanto a me, siede una vecchia gloria della discesa libera, Michael Mair, che va in Svezia per commentare i mondiali di sci e ha un diavolo per capello visto che rischia di perdere la coincidenza. In volo, estraggo il coltello dal suo fodero artigianale, affetto una mela (che la lama trancia come un raggio laser senza il minimo sforzo) mi esibisco davanti all’oblò a beneficio del fotografo. Nessuno mi guarda. Vado in bagno sotto gli occhi delle hostess, il manico leggermente ricurvo dell’arma che sporge vistosamente dalla cintura, aspettandomi quanto meno una richiesta di spiegazioni: niente. Prendere in ostaggio un passeggero o un assistente di volo puntandogli la lama alla gola sarebbe un gioco da ragazzi. E gli "sceriffi dell’aria?" di cui tanto si è parlato? Roba da film.
Atterraggio con un’ora venti di ritardo rispetto all’orario previsto, tra mugugni, improperi, telefonate affannate per recuperare appuntamenti saltati. Il tempo di un’altra foto, con l’arma bene in vista e siamo a Linate. Inizia il ritorno.
Volo AZ2051, orario previsto le 12,30, decollo alle 13 e qualche minuto. La coda ai varchi d’imbarco, stavolta, è più lunga. A una signora viene individuata la solita limetta da unghie e lei neanche protesta: la scena ormai è di routine. Con i chili e chili di oggettini da manicure e temperini svizzeri sequestrati negli aeroporti (una disposizione che ha provocato, tra l’altro, una grave crisi della ditta elvetica "Wengen") ormai si fa beneficenza: tutto viene donato ad associazioni di carità che le rivendono con un certo profitto. Le misure antiterrorismo, in Italia, saranno anche inefficaci ma, se non altro, servono a qualcosa.
Al secondo controllo la macchina mi becca un’altra volta. Forse è una vecchia protesi alla gamba che attiva i sensori e mi fa "suonare"come un barattolo. Una ragazza in divisa blu mi passa al setaccio col solito metal detector per poi chiedermi cortesemente: "Posso vedere la fibbia della sua cintura, signore?". In un gesto di sfida alzo il maglione e la camicia fin quasi all’ascella: l’arma è visibilissima ma nessuno mi guarda dietro la schiena. Rieccomi a bordo sullo stesso aereo di prima, stesso equipaggio. Una hostess mi guarda costernata: "Ma lei non era appena sceso?". Allargo le braccia: "Che vuole, con questo ritardo ho perso l’appuntamento…". Mentre affetto la seconda mela, un passeggero mi fissa incuriosito. Poi riabbassa gli occhi sul giornale.
(2 febbraio 2007)
Come portarsi un vibratore a letto e farla franca
30 gen
Come portarsi un vibratore a letto e farla franca
ndr: iniziano ad arrivare segnalazioni…anonime ma interessanti…io mediterei fossi in voi maschietti!

Tutti sanno, o credono di sapere, cosa sia un vibratore o un dildo: oggetto di forma fallica, più o meno realistico, di diversi materiali, dimensioni, colori e fogge. La differenza fondamentale tra i due è che uno è dotato di un meccanismo che lo rende vibrante, l






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